Articolo 9 della Legge 27 ottobre 1973, n. 628
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 novembre 1973
Art. 9.

L'indennita' di istituto spetta nella misura di cui alla classe A delle allegate tabelle 3 e 4 al personale celibe nonche' ai coniugati e vedovi con prole, fruenti di alloggio gratuito.
L'indennita' di istituto spetta nella misura di cui alla classe B delle stesse tabelle, al personale senza alloggio gratuito che sia coniugato o vedovo con prole.
La misura dell'indennita' mensile di istituto e' aumentata del dieci per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestati e del venti per cento al compimento del quarto sessennio. In ogni caso l'aumento percentuale sessennale spettante al personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo e' calcolato sulle misure indicate alla classe A di cui alle menzionate tabelle 3 e 4, ferma restando la differenza in piu' risultante dalle stesse tabelle a favore del personale coniugato.
Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' mensile di istituto e dei relativi aumenti percentuali, e' consentito il cumulo del servizio prestato anche presso altre forze o corpi armati, da ufficiali, da sottufficiali e da militari di truppa non in servizio di leva.
L'indennita' mensile per servizio di istituto prevista per i commissari e' corrisposta nella misura di due terzi, alle ispettrici di polizia e, nella misura di un terzo, alle assistenti di polizia.
Le misure giornaliere dell'indennita' mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nel presente articolo.
Entrata in vigore il 14 novembre 1973
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