Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.3120/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO
Letti gli atti del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. indicato in epigrafe promosso da nei confronti di e sciogliendo la riserva assunta Parte_1 Controparte_1 all'udienza dell'11/03/2025 ;
-rammentato, in premessa, e peraltro in linea con l'indirizzo ormai seguito da questo
Ufficio in numerose procedenti analoghe pronunce, che:
a) l'istituto della consulenza tecnica preventiva previsto dall'art.696 bis c.p.c. non ha funzione cautelare, bensì principalmente conciliativa ed eventualmente di anticipazione istruttoria, e prescinde pertanto dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
infatti, alla base dell'istituto si deve individuare l'assunto, di natura empirica, ma di evidente validità, per cui la conoscenza anticipata del futuro, probabile esito della causa di merito sia tale da dissuadere le parti in conflitto dall'instaurarla o dal coltivarla e da meglio disporre le parti medesime alla soluzione concordata, sicché la relativa domanda deve essere ammessa quando l'accertamento tecnico richiesto abbia, in relazione al tipo di diritto fatto valere, idoneità ad accertarne l'esistenza e a fornirne quantificazione, così come letteralmente richiesto dall'art.696 bis c.p.c. e come è necessario perché la consulenza tecnica preventiva assolva alle funzioni sue proprie;
b) la consulenza tecnica preventiva è ammessa dal giudice sulla base della valutazione ex ante che le parti si concilieranno senza altre questioni controverse se non quelle che deriverebbero da una consulenza tecnica d'ufficio;
c) la formula dell'art.696 bis c.p.c. -secondo cui la consulenza è ammessa “ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”- deve essere intesa nel senso che detta procedura risulta ammissibile ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità, dunque anche nell'ipotesi in cui siano in contestazione profili ulteriori, oltre alla mera quantificazione del dovuto, laddove gli aspetti tecnici appaiano preponderanti ai fini della definizione bonaria della controversia tanto sull'accertamento della sussistenza del credito, quanto sulla sua quantificazione;
d) il ricorso ex art.696 bis c.p.c., proprio per le finalità conciliative proprie dell'istituto, configura profili di opportunità e di economia processuale in merito alla situazione dedotta in giudizio, per cui al consulente può domandarsi di accertare se le causali
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e) la consulenza tecnica preventiva di cui all'art.696 bis c.p.c. è, in definitiva, uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini, dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela;
stante la predetta funzione deflattivo-conciliativa dell'istituto non sono consentite interpretazioni eccessivamente restrittive e valutazioni formalistiche, salvo il caso in cui la possibilità conciliativa sia totalmente da escludersi come quando vi sia una contestazione radicale del rapporto da cui trarrebbe origine il credito da accertare;
in tali casi, infatti, mancherebbe qualsivoglia punto di partenza per l'ipotesi di conciliazione e la consulenza preventiva rischierebbe di essere meramente esplorativa, volta alla precostituzione di un mezzo di prova al di fuori del requisito del periculum e non già ad evitare il giudizio di merito;
f) costituisce principio pacifico nella giurisprudenza che la richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis c.p.c. (introdotto con la legge n.80/2005) può trovare accoglimento se finalizzata alla composizione della lite, secondo la rubrica del citato articolo, talché suo presupposto è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando -con valutazione da compiersi in concreto ed ex ante- altre questioni controverse, di talchè si rivela inammissibile la richiesta di detta consulenza laddove le parti non controvertano soltanto sulla misura dell'obbligazione risarcitoria, bensì anche sulla effettiva sussistenza della stessa, oltre che sulla individuazione del soggetto a essa eventualmente tenuto;
h) il ricorso ex art.696 bis c.p.c. è invece inammissibile allorquando la decisione della causa implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse ovvero l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica o ancora quando non è idoneo a chiudere la controversia insorta tra le parti senza ricorrere al giudizio a cognizione piena e non abbia dunque la potenzialità di esaurire tutti gli aspetti della controversia ai fini della conciliazione della causa;
ritenuto che nella vicenda processuale in esame - avente ad oggetto l'accertamento della compatibilità dei danni lamentati da parte ricorrente con il sinistro denunciato e la quantificazione degli stessi danni - il ricorso ex art.696 bis c.p.c. si appalesa ammissibile, perché la decisione della controversia insorta non implica la soluzione di questioni giuridiche complesse, ovvero l'accertamento di fatti che esulano dall'ambito delle indagini di natura tecnica, bensì è incentrata essenzialmente sull'accertamento tecnico del possibile nesso eziologico tra i danni lamentati ed il sinistro denunciato e l'accertamento di tali danni e la loro quantificazione;
ritenuto, al riguardo, che non osta all'ammissione dell'accertamento tecnico la circostanza che parte resistente abbia contestato anche l'an della pretesa, in ragione del fatto che gli esiti dell'indagine tecnica potrebbero aiutare a dissipare eventuali punti sul punto;
2 considerato, pertanto, sussistenti i presupposti per la composizione della lite all'esito dell'accertamento tecnico richiesto, in ragione del fatto che lo strumento utilizzato è rispondente alle finalità (nei termini sopra chiariti) cui è ispirato l'istituto codicistico, essendo idoneo a verificare anche la compatibilità dei danni lamentati dal ricorrente con la dinamica del sinistro e quindi ad attenuare tra le parti il contrasto sulla sussistenza dell'an.
P.Q.M.
Dispone accertamento tecnico preventivo per le causali di cui in premessa, affinché - esaminati gli atti e i documenti esibiti dalle parti, eseguito ogni accertamento tecnico anche diretto – si quantifichino i danni lamentati da parte ricorrente, verificando, mediante esame della documentazione in atti e, ove possibile, mediante accertamento diretto, se i danni lamentati siano compatibili con la dinamica del sinistro denunciato dal ricorrente.
Nomina CTU l'ing. ( ), al Persona_1 Email_1 quale conferisce l'incarico di rispondere al quesito suindicato.
Ai fini dell'espletamento dell'incarico:
- autorizza il nominato CTU a prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, da depositare nel fascicolo telematico, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- dispone che le operazioni peritali abbiano inizio entro il 15/05/2025 con onere del consulente di darne congruo preavviso alle parti a mezzo di comunicazione scritta;
- autorizza le parti a nominare i propri consulenti entro la data di inizio delle operazioni indicata dal consulente;
- assegna i seguenti termini: al CTU termine di 60 giorni dall'inizio delle operazioni peritali per trasmettere la relazione alle parti costituite;
alle parti termine di 30 giorni dalla scadenza del predetto termine – o, se successiva, dalla ricezione della relazione – per trasmettere al CTU le eventuali osservazioni;
al CTU ulteriore termine di 30 giorni dalla scadenza del predetto termine per depositare in Cancelleria la propria relazione definitiva unitamente alle osservazioni delle parti e ad una sintetica valutazione delle stesse;
- assegna al consulente un acconto di € 200,00 che pone a carico di parte ricorrente e lo autorizza, ove necessario, all'uso del mezzo proprio.
Avvisa il consulente che il mancato deposito della relazione nel termine indicato, senza alcuna richiesta di proroga, congruamente motivata ed autorizzata, comporterà l'invio degli atti al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica in sede ed al Presidente dell'Ordine Professionale di appartenenza (cfr. art.19 disp. att. c.p.c.) e determinerà la decurtazione dell'onorario spettante.
Avvisa, altresì, il consulente che saranno liquidate solo le spese sostenute che siano corredate da idonea documentazione.
3 Invita il consulente tecnico d'ufficio a depositare le eventuali dichiarazioni di astensione e/o ricusazione di cui all'art-192 c.p.c., nonché la dichiarazione di rinuncia all'incarico per eventuali altri impedimenti entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Si comunichi alle parti e al consulente tecnico d'ufficio nominato.
Così deciso in Reggio Calabria lì 31/03/2025
Il Presidente di Sezione delegato
Liborio Fazzi
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