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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa TT Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5333/2009 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] cf tutti Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall' avv. Giorgio Nicastro del Lago per procura in atti
Attore
CONTRO
, nato a [...] il [...] rappr. e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Claudio Spada nella qualità di figlio di nata a [...] il [...] Controparte_2
c.f. e deceduta a Melilli il 16/10/2024 CodiceFiscale_5
EREDI di nata a [...] l'[...] , CP_3 CodiceFiscale_6
CONTUMACI nata a [...] il [...] c.f. CONTUMACE Controparte_4 C.F._7
Convenuti
OGGETTO: scioglimento comunione
All'udienza del 16 gennaio 2025 sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti , e Parte_4 Parte_3 Parte_2 citavano in giudizio , e TT chiedendo la ricostruzione dell'asse ereditario CP_3 CP_2 di nonché, all'esito dello scioglimento l'assegnazione delle quote, con Controparte_5
consequenziale condanna di e alla restituzione dei frutti civili percepiti CP_3 CP_2 dall'immobile a far data dal 19.09.1996.
Si costituiva in giudizio, proponendo anche domanda riconvenzionale , chiedendo CP_3 il rigetto delle domande e accertarsi il proprio diritto al possesso dell'immobile sito in Floridia, via
Giusti n. 5, in virtù della disposizione testamentaria redatta dal de cuius . Controparte_5 Chiedeva inoltre rigettarsi la domanda di restituzione dei frutti e comunque in caso di accoglimento della domanda attorea, in riconvenzionale, condannarsi gli attori a rifonderla delle somme esborsate a titolo di spese per la manutenzione dell'immobile sopra indicato e quale quota per il riscatto dell'immobile.
Non si costituivano in giudizio e . Controparte_2 Controparte_4
All'esito della disposta CTU che accertava la consistenza dell'asse ereditario di Controparte_5
la causa veniva rimessa in decisione con sentenza non definitiva parziale n. 447/2019 con cui veniva disposto :
lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sull'immobile sito in Floridia via Giusti n. 5, stimato dal CTU in € 57.057,38; il rigetto della domanda di condanna alla corresponsione dei frutti civili per il godimento dell'immobile da parte di , in quanto il diritto di abitazione era CP_3
previsto dal testamento del defunto;
accertato che il de cuis non aveva disposto in Controparte_5 ordine al diritto di riscattare dell'alloggio popolare , riscatto che era stato esercitato da tutti gli eredi, divenuti comproprietari;
il rigetto della domanda di rimborso spese in via riconvenzionale proposta da per mancanza di prova . CP_3
Avverso questa decisione veniva nel frattempo proposto appello innanzi alla Corte.
La causa comunque , veniva rimessa sul ruolo per le operazioni di vendita del detto unico bene immobile.
Alle udienze del 19.11.2019 e del 10.12.2020 le parti chiedevano un rinvio in attesa della definizione del giudizio di appello, proposto da e , che veniva Parte_2 Parte_3
definito con sentenza n. 294/2022 che condannava a pagare ad CP_3 Parte_2 ed la somma di € 6.192,58 dalla data della notifica dell'atto di citazione in primo Parte_3
grado, cioè il 14.12.2009, e fino al mese di gennaio 2022, data della decisione.
All'udienza del 23.6.2022 veniva dichiarata la interruzione del presente giudizio per il decesso di
; il giudizio veniva riassunto mediante atto notificato impersonalmente al domicilio CP_3
ultimo del defunto a cura degli attori, , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
All'udienza del 2 febbraio 2023 di precisazione delle conclusioni la causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc ridotti come in atti.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata telematicamente il 13.3.2023 Controparte_2
dichiarando di non opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria e aderendo alla proposta del
Giudice e fatta propria dagli attori di far luogo allo scioglimento della comunione ereditaria con contestuale e concreta assegnazione della quota dei comparenti, essendo l'immobile non divisibile in modo che si venda all'asta con il prezzo base indicato dal CTU e la divisione del ricavato tra i coeredi secondo le rispettive quote. Con ordinanza del 2 maggio 2023 la causa veniva rimessa sul ruolo, disponendosi la vendita ai sensi degli artt. 569 e 591bis c.p.c e delegando professionista delegato alle operazioni di vendita.
Con ordinanza del 26.3.2024 veniva disposto il perdurare della efficacia della delega al professionista e fissata udienza per il proseguo al 12.12.2024; con bando del 2/4/24 veniva fissata per il 3/7/24 la data per l'esame delle offerte di acquisto senza incanto;
con verbale del 3/7/24 veniva aggiudicato il bene di cui al lotto unico;
che l'aggiudicataria, in data
7/8/24, versava , quale differenza del prezzo di aggiudicazione, la somma di € 21.690,00 a mezzo bonifico bancario effettuato sul conto corrente intestato al procedimento in epigrafe;
In data 21.9.2024 veniva disposto decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario per la somma di € 24.100,00, oltre imposte e spese.
In data 12.12.2024 si costituiva , quale figlio di , contumace, Controparte_1 Controparte_2
deceduta il 16 ottobre 2024 e chiedeva la interruzione del giudizio, e dichiararsi la annullabilità del decreto di trasferimento, per non essergli stata data notifica della vendita
All'udienza del 16 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione senza termini avendone le parti rinunciato.
******
Va preliminarmente rilevata la corretta istaurazione del contraddittorio nel presente giudizio in esito alla riassunzione avvenuta ad iniziativa di parte attrice nei confronti degli eredi collettivamente della defunta , mediante impersonale notifica all'ultimo domicilio della stessa ai sensi CP_3 dell'art. 303 comma 2° cpc
Quanto alla richiesta formulata da , costituitosi con la memoria del 12.12.2024, Controparte_1
di dichiarare la interruzione del giudizio va rilevato che lo stesso , per come testualmente si CP_1 evince dall'atto di costituzione, ha inteso costituirsi nel presente giudizio quale “ figlio della defunta
” e tanto basta ai sensi del combinato disposto degli artt. 300 e art. 302 c.p.c. per CP_2
consentire la prosecuzione del processo.
Non vi è dubbio infatti che il Siringo, quale figlio della defunta sia colui che ha diritto Controparte_2
alla prosecuzione del giudizio sicchè la domanda dallo stesso proposta volta a dichiarare la interruzione del giudizio si rivela incompatibile sia giuridicamente che logicamente con la volontà dallo stesso espressa con la costituzione di riattivare il procedimento ed evitare la fase di quiescenza conseguente alla mancata riassunzione .
Va poi rilevato che nessuna doglianza può essere mossa dal in ordine alla di lui mancata CP_1
partecipazione al presente giudizio quale avente causa a titolo particolare di avendo CP_3 acquistato da costei con atto pubblico del 20/6/14, la nuda proprietà della di lei quota dell'unico bene indivisibile oggetto del presente giudizio.
Con la morte di - avvenuta in data 25/4/22 - il diritto di usufrutto in capo quest'ultima CP_3
si è riunito ( consolidato) con la nuda proprietà di cui era titolare . Controparte_1
Tuttavia l'acquisto a titolo derivativo del diritto di in favore del è avvenuto in pendenza CP_1
di giudizio .
Va in proposito richiamato l'orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio a cui va prestata condivisione, secondo cui “ In tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa. Ne deriva che
l'acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario e che è validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio” Così Cass. n. 14480 /2018).
Insomma il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso nel corso del processo non svolge alcun effetto sul rapporto processuale, che continua a svolgersi tra le parti originarie, dando soltanto luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, consentendo che la sentenza spieghi piena efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito, anche se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio.
In ogni caso il , quale acquirente a titolo particolare del diritto controverso subentra nella CP_1 medesima posizione della propria dante causa, derivandone senz'altro la impossibilità di formulare eccezioni o domande ulteriori (Cass. Civ., Sez. II, n. 7028/2014), che vanno quindi ritenute inammissibili.
Si aggiunga poi che a ben vedere la stessa costituzione nel presente giudizio di ( Controparte_2
rimasta contumace nella fase del giudizio parzialmente definita con la sentenza n. 447/2019 che disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sul punto confermata in appello) era avvenuta in data 13.3.2023 tardivamente, in quanto depositata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 febbraio 2023.
Deve quindi affermarsi che nessuna violazione del principio del contraddittorio può essere rilevata.
Con riferimento poi alla rilevata “nullità/annullabilità del decreto di trasferimento” dedotta da
[...]
con la costituzione, va rilevato che la vendita dell'immobile oggetto della comunione CP_1
ereditaria, ( la cui indivisibilità stata accertata con la sentenza richiamata) è avvenuta nel rispetto delle prescritte forme di pubblicità in forza delle quali il avrebbe ben potuto essere a CP_1
conoscenza delle operazioni predisposte per la vendita. Non vi è dubbio che l'aggiudicazione dell'immobile all'asta è avvenuta nel rispetto delle norme previste per la divisione giudiziale e il successivo decreto di trasferimento è pienamente valido.
In ogni caso il , costituitosi in prosecuzione quale figlio e quindi erede della defunta CP_1 CP_2
non può opporsi all'esecuzione del trasferimento, essendo decaduto da ogni possibile
[...]
eccezione già al momento dell'aggiudicazione. ( in tal senso da ultimo Cass. civ. n. 20374/2024,).
Vale in proposito rilevare che il decreto di trasferimento già emesso in favore della aggiudicataria ,
è un atto conclusivo ed inoppugnabile, salvo che non siano state sollevate tempestive eccezioni sulla regolarità della procedura nel caso come si è visto del tutto mancanti.
Tanto premesso , essendo stato già disposto lo scioglimento della comunione con la sentenza parziale n. 447/2019 va quindi fatto luogo alla ripartizione fra gli aventi diritto del ricavato della vendita dell'alloggio in comproprietà sito in Floridia via Giusti n. 5 al piano rialzato, scala B intrno2; composto da 4 vani ed accessori confinante con via Giusti, con proprietà e con area CP_6
condominiale, al catasto al foglio 25 part.lla 1471 sub 2, categoria A4 classe 4 vani 6, come segue
, e in ragione di 3/12; a , CP_3 Controparte_4 Controparte_2 Parte_2 [...]
e in ragione di 1/12 ciascuno. Pt_1 Parte_3
In particolare tenuto conto che dal decreto di trasferimento in atti, risulta aggiudicato il bene in questione per la somma di euro 24.100,00, va disposto che la somma ricavata dalla vendita, sia distribuita a cura del professionista delegato nei termini di seguito indicati:
1/12 di euro 24.100,00 in favore di , Parte_2
1/12 di euro 24.100,00 in favore di;
Parte_1
1/12 di euro 24.100,00 in favore di Parte_3
3/12 di euro 24.100,00 in favore degli eredi di CP_3
3/12 di euro 24.100,00 in favore Controparte_4
3/12 di euro 24.100,00 in favore di quale figlio di Controparte_1 Controparte_2
Quanto alla domanda degli attori fondata sulla statuizione della corte di appello, che ha sul punto parzialmente modificato la sentenza di primo grado, nulla va disposto in questa sede di primo grado operando il titolo costituito dalla sentenza di appello che va quindi azionata.
Quanto alle spese processuali secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giudizi di divisione in generale, vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass. 22.11.1999, n. 12949; nello stesso senso, v. Cass. 15.5.2002, n.
7059; Cass. 18.6.1986, n. 4080; Cass. 24.2.1986, n. 1111). Ne deriva allora che secondo i principi generali, tutte le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio e quella del professionista delegato , ove non già aliunde liquidate e corrisposte, servite a condurre il giudizio alla sua conclusione (procedura di vendita dell'unico lotto) devono essere poste a carico della massa.
Ne deriva che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comunisti in proporzione delle loro quote.
Al contrario vanno poste a carico di , consideratane la evidente soccombenza, le Controparte_1
spese processuali che ineriscono alla condotta oppositiva dallo stesso tenuta con la costituzione in giudizio, quale “ figlio di ” ( quest'ultima peraltro già costituitasi tardivamente come Controparte_2
rilevato, dopo essere stata contumace anche in sede di appello) , volta ad apporre resistenze rivelatesi inutili nei confronti di parte attrice.
Tali spese possono liquidarsi come da dispositivo, in conformità ai parametri del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della causa ( quello del bene aggiudicato) e al numero delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 5333/2009 vista la sentenza parziale n. 447/2019 così dispone:
- ATTRIBUISCE la somma ricavata dalla vendita, a cura del professionista delegato come segue :
1/12 di euro 24.100,00 in favore di , Parte_2
1/12 di euro 24.100,00 in favore di Parte_1
1/12 di euro 24.100,00 in favore di Parte_3
3/12 di euro 24.100,00 in favore degli eredi di CP_3
3/12 di euro 24.100,00 in favore Controparte_4
3/12 di euro 24.100,00 in favore di quale figlio di Controparte_1 Controparte_2
RIGETTA ogni altra domanda;
- Condanna al rimborso delle spese processuali in favore degli attori Controparte_1 Parte_1
, e liquidandole nella complessiva somma di euro 6.600,00 Parte_3 Parte_2
per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge con distrazione in favore del difensore degli attori
- pone a carico dei condividenti, pro quota, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e quelle delle operazioni di vendita curate dal professionista delegato, per come in atti già liquidate.
Così deciso in Siracusa, 10 febbraio 2025 Il Giudice C. MAIORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa TT Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5333/2009 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] cf tutti Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall' avv. Giorgio Nicastro del Lago per procura in atti
Attore
CONTRO
, nato a [...] il [...] rappr. e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Claudio Spada nella qualità di figlio di nata a [...] il [...] Controparte_2
c.f. e deceduta a Melilli il 16/10/2024 CodiceFiscale_5
EREDI di nata a [...] l'[...] , CP_3 CodiceFiscale_6
CONTUMACI nata a [...] il [...] c.f. CONTUMACE Controparte_4 C.F._7
Convenuti
OGGETTO: scioglimento comunione
All'udienza del 16 gennaio 2025 sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti , e Parte_4 Parte_3 Parte_2 citavano in giudizio , e TT chiedendo la ricostruzione dell'asse ereditario CP_3 CP_2 di nonché, all'esito dello scioglimento l'assegnazione delle quote, con Controparte_5
consequenziale condanna di e alla restituzione dei frutti civili percepiti CP_3 CP_2 dall'immobile a far data dal 19.09.1996.
Si costituiva in giudizio, proponendo anche domanda riconvenzionale , chiedendo CP_3 il rigetto delle domande e accertarsi il proprio diritto al possesso dell'immobile sito in Floridia, via
Giusti n. 5, in virtù della disposizione testamentaria redatta dal de cuius . Controparte_5 Chiedeva inoltre rigettarsi la domanda di restituzione dei frutti e comunque in caso di accoglimento della domanda attorea, in riconvenzionale, condannarsi gli attori a rifonderla delle somme esborsate a titolo di spese per la manutenzione dell'immobile sopra indicato e quale quota per il riscatto dell'immobile.
Non si costituivano in giudizio e . Controparte_2 Controparte_4
All'esito della disposta CTU che accertava la consistenza dell'asse ereditario di Controparte_5
la causa veniva rimessa in decisione con sentenza non definitiva parziale n. 447/2019 con cui veniva disposto :
lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sull'immobile sito in Floridia via Giusti n. 5, stimato dal CTU in € 57.057,38; il rigetto della domanda di condanna alla corresponsione dei frutti civili per il godimento dell'immobile da parte di , in quanto il diritto di abitazione era CP_3
previsto dal testamento del defunto;
accertato che il de cuis non aveva disposto in Controparte_5 ordine al diritto di riscattare dell'alloggio popolare , riscatto che era stato esercitato da tutti gli eredi, divenuti comproprietari;
il rigetto della domanda di rimborso spese in via riconvenzionale proposta da per mancanza di prova . CP_3
Avverso questa decisione veniva nel frattempo proposto appello innanzi alla Corte.
La causa comunque , veniva rimessa sul ruolo per le operazioni di vendita del detto unico bene immobile.
Alle udienze del 19.11.2019 e del 10.12.2020 le parti chiedevano un rinvio in attesa della definizione del giudizio di appello, proposto da e , che veniva Parte_2 Parte_3
definito con sentenza n. 294/2022 che condannava a pagare ad CP_3 Parte_2 ed la somma di € 6.192,58 dalla data della notifica dell'atto di citazione in primo Parte_3
grado, cioè il 14.12.2009, e fino al mese di gennaio 2022, data della decisione.
All'udienza del 23.6.2022 veniva dichiarata la interruzione del presente giudizio per il decesso di
; il giudizio veniva riassunto mediante atto notificato impersonalmente al domicilio CP_3
ultimo del defunto a cura degli attori, , e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
All'udienza del 2 febbraio 2023 di precisazione delle conclusioni la causa veniva rimessa in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc ridotti come in atti.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata telematicamente il 13.3.2023 Controparte_2
dichiarando di non opporsi allo scioglimento della comunione ereditaria e aderendo alla proposta del
Giudice e fatta propria dagli attori di far luogo allo scioglimento della comunione ereditaria con contestuale e concreta assegnazione della quota dei comparenti, essendo l'immobile non divisibile in modo che si venda all'asta con il prezzo base indicato dal CTU e la divisione del ricavato tra i coeredi secondo le rispettive quote. Con ordinanza del 2 maggio 2023 la causa veniva rimessa sul ruolo, disponendosi la vendita ai sensi degli artt. 569 e 591bis c.p.c e delegando professionista delegato alle operazioni di vendita.
Con ordinanza del 26.3.2024 veniva disposto il perdurare della efficacia della delega al professionista e fissata udienza per il proseguo al 12.12.2024; con bando del 2/4/24 veniva fissata per il 3/7/24 la data per l'esame delle offerte di acquisto senza incanto;
con verbale del 3/7/24 veniva aggiudicato il bene di cui al lotto unico;
che l'aggiudicataria, in data
7/8/24, versava , quale differenza del prezzo di aggiudicazione, la somma di € 21.690,00 a mezzo bonifico bancario effettuato sul conto corrente intestato al procedimento in epigrafe;
In data 21.9.2024 veniva disposto decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario per la somma di € 24.100,00, oltre imposte e spese.
In data 12.12.2024 si costituiva , quale figlio di , contumace, Controparte_1 Controparte_2
deceduta il 16 ottobre 2024 e chiedeva la interruzione del giudizio, e dichiararsi la annullabilità del decreto di trasferimento, per non essergli stata data notifica della vendita
All'udienza del 16 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione senza termini avendone le parti rinunciato.
******
Va preliminarmente rilevata la corretta istaurazione del contraddittorio nel presente giudizio in esito alla riassunzione avvenuta ad iniziativa di parte attrice nei confronti degli eredi collettivamente della defunta , mediante impersonale notifica all'ultimo domicilio della stessa ai sensi CP_3 dell'art. 303 comma 2° cpc
Quanto alla richiesta formulata da , costituitosi con la memoria del 12.12.2024, Controparte_1
di dichiarare la interruzione del giudizio va rilevato che lo stesso , per come testualmente si CP_1 evince dall'atto di costituzione, ha inteso costituirsi nel presente giudizio quale “ figlio della defunta
” e tanto basta ai sensi del combinato disposto degli artt. 300 e art. 302 c.p.c. per CP_2
consentire la prosecuzione del processo.
Non vi è dubbio infatti che il Siringo, quale figlio della defunta sia colui che ha diritto Controparte_2
alla prosecuzione del giudizio sicchè la domanda dallo stesso proposta volta a dichiarare la interruzione del giudizio si rivela incompatibile sia giuridicamente che logicamente con la volontà dallo stesso espressa con la costituzione di riattivare il procedimento ed evitare la fase di quiescenza conseguente alla mancata riassunzione .
Va poi rilevato che nessuna doglianza può essere mossa dal in ordine alla di lui mancata CP_1
partecipazione al presente giudizio quale avente causa a titolo particolare di avendo CP_3 acquistato da costei con atto pubblico del 20/6/14, la nuda proprietà della di lei quota dell'unico bene indivisibile oggetto del presente giudizio.
Con la morte di - avvenuta in data 25/4/22 - il diritto di usufrutto in capo quest'ultima CP_3
si è riunito ( consolidato) con la nuda proprietà di cui era titolare . Controparte_1
Tuttavia l'acquisto a titolo derivativo del diritto di in favore del è avvenuto in pendenza CP_1
di giudizio .
Va in proposito richiamato l'orientamento giurisprudenziale del Supremo Collegio a cui va prestata condivisione, secondo cui “ In tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa. Ne deriva che
l'acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario e che è validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio” Così Cass. n. 14480 /2018).
Insomma il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso nel corso del processo non svolge alcun effetto sul rapporto processuale, che continua a svolgersi tra le parti originarie, dando soltanto luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, consentendo che la sentenza spieghi piena efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito, anche se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio.
In ogni caso il , quale acquirente a titolo particolare del diritto controverso subentra nella CP_1 medesima posizione della propria dante causa, derivandone senz'altro la impossibilità di formulare eccezioni o domande ulteriori (Cass. Civ., Sez. II, n. 7028/2014), che vanno quindi ritenute inammissibili.
Si aggiunga poi che a ben vedere la stessa costituzione nel presente giudizio di ( Controparte_2
rimasta contumace nella fase del giudizio parzialmente definita con la sentenza n. 447/2019 che disponeva lo scioglimento della comunione esistente tra le parti sul punto confermata in appello) era avvenuta in data 13.3.2023 tardivamente, in quanto depositata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 2 febbraio 2023.
Deve quindi affermarsi che nessuna violazione del principio del contraddittorio può essere rilevata.
Con riferimento poi alla rilevata “nullità/annullabilità del decreto di trasferimento” dedotta da
[...]
con la costituzione, va rilevato che la vendita dell'immobile oggetto della comunione CP_1
ereditaria, ( la cui indivisibilità stata accertata con la sentenza richiamata) è avvenuta nel rispetto delle prescritte forme di pubblicità in forza delle quali il avrebbe ben potuto essere a CP_1
conoscenza delle operazioni predisposte per la vendita. Non vi è dubbio che l'aggiudicazione dell'immobile all'asta è avvenuta nel rispetto delle norme previste per la divisione giudiziale e il successivo decreto di trasferimento è pienamente valido.
In ogni caso il , costituitosi in prosecuzione quale figlio e quindi erede della defunta CP_1 CP_2
non può opporsi all'esecuzione del trasferimento, essendo decaduto da ogni possibile
[...]
eccezione già al momento dell'aggiudicazione. ( in tal senso da ultimo Cass. civ. n. 20374/2024,).
Vale in proposito rilevare che il decreto di trasferimento già emesso in favore della aggiudicataria ,
è un atto conclusivo ed inoppugnabile, salvo che non siano state sollevate tempestive eccezioni sulla regolarità della procedura nel caso come si è visto del tutto mancanti.
Tanto premesso , essendo stato già disposto lo scioglimento della comunione con la sentenza parziale n. 447/2019 va quindi fatto luogo alla ripartizione fra gli aventi diritto del ricavato della vendita dell'alloggio in comproprietà sito in Floridia via Giusti n. 5 al piano rialzato, scala B intrno2; composto da 4 vani ed accessori confinante con via Giusti, con proprietà e con area CP_6
condominiale, al catasto al foglio 25 part.lla 1471 sub 2, categoria A4 classe 4 vani 6, come segue
, e in ragione di 3/12; a , CP_3 Controparte_4 Controparte_2 Parte_2 [...]
e in ragione di 1/12 ciascuno. Pt_1 Parte_3
In particolare tenuto conto che dal decreto di trasferimento in atti, risulta aggiudicato il bene in questione per la somma di euro 24.100,00, va disposto che la somma ricavata dalla vendita, sia distribuita a cura del professionista delegato nei termini di seguito indicati:
1/12 di euro 24.100,00 in favore di , Parte_2
1/12 di euro 24.100,00 in favore di;
Parte_1
1/12 di euro 24.100,00 in favore di Parte_3
3/12 di euro 24.100,00 in favore degli eredi di CP_3
3/12 di euro 24.100,00 in favore Controparte_4
3/12 di euro 24.100,00 in favore di quale figlio di Controparte_1 Controparte_2
Quanto alla domanda degli attori fondata sulla statuizione della corte di appello, che ha sul punto parzialmente modificato la sentenza di primo grado, nulla va disposto in questa sede di primo grado operando il titolo costituito dalla sentenza di appello che va quindi azionata.
Quanto alle spese processuali secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giudizi di divisione in generale, vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass. 22.11.1999, n. 12949; nello stesso senso, v. Cass. 15.5.2002, n.
7059; Cass. 18.6.1986, n. 4080; Cass. 24.2.1986, n. 1111). Ne deriva allora che secondo i principi generali, tutte le spese processuali, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio e quella del professionista delegato , ove non già aliunde liquidate e corrisposte, servite a condurre il giudizio alla sua conclusione (procedura di vendita dell'unico lotto) devono essere poste a carico della massa.
Ne deriva che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comunisti in proporzione delle loro quote.
Al contrario vanno poste a carico di , consideratane la evidente soccombenza, le Controparte_1
spese processuali che ineriscono alla condotta oppositiva dallo stesso tenuta con la costituzione in giudizio, quale “ figlio di ” ( quest'ultima peraltro già costituitasi tardivamente come Controparte_2
rilevato, dopo essere stata contumace anche in sede di appello) , volta ad apporre resistenze rivelatesi inutili nei confronti di parte attrice.
Tali spese possono liquidarsi come da dispositivo, in conformità ai parametri del D.M. n. 55/2014
– per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del livello di complessità delle questioni trattate, avuto riguardo al valore della causa ( quello del bene aggiudicato) e al numero delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 5333/2009 vista la sentenza parziale n. 447/2019 così dispone:
- ATTRIBUISCE la somma ricavata dalla vendita, a cura del professionista delegato come segue :
1/12 di euro 24.100,00 in favore di , Parte_2
1/12 di euro 24.100,00 in favore di Parte_1
1/12 di euro 24.100,00 in favore di Parte_3
3/12 di euro 24.100,00 in favore degli eredi di CP_3
3/12 di euro 24.100,00 in favore Controparte_4
3/12 di euro 24.100,00 in favore di quale figlio di Controparte_1 Controparte_2
RIGETTA ogni altra domanda;
- Condanna al rimborso delle spese processuali in favore degli attori Controparte_1 Parte_1
, e liquidandole nella complessiva somma di euro 6.600,00 Parte_3 Parte_2
per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge con distrazione in favore del difensore degli attori
- pone a carico dei condividenti, pro quota, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, e quelle delle operazioni di vendita curate dal professionista delegato, per come in atti già liquidate.
Così deciso in Siracusa, 10 febbraio 2025 Il Giudice C. MAIORE