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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/06/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1628/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale G. Mancini, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Maria Basile che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e dichiarare l'irripetibilità della posizione
debitoria di € 12.600,27 contestate alla ricorrente per le ragioni sopra elencate;
2)
CP_ Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di
quanto indebitamente trattenuto a titolo di recupero crediti sul rateo mensile di pensione
CP_ oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
3) Condannare l' in persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del
procuratore costituito ex art. 93 cpc. …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rendere pronuncia di inammissibilità/infondatezza della
proposta istanza giudiziale. Con favore di spese e competenze …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver ricevuto dall' in data 20 e 21
settembre 2022, due comunicazioni di accertamento di somme indebitamente percepite per
€. 12.600,27; che la prima era relativa alla somma indebitamente percepita di €. 11.570,00
sulla pensione cat. Inv. Civ. n. 07100783 per il periodo 1.11.2019/31.10.22 a seguito di opzione di assegno ordinario di invalidità; che la seconda era relativa alla percezione della somma di €. 1.030,27 per l'indennità di disoccupazione NASPI nel periodo
23.4.2020/22.11.2020 non spettante perché il ricorrente era titolare di trattamento pensionistico;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito;
che il ricorrente nulla
CP_ doveva all' poiché l' aveva già trattenuto la somma oggetto di giudizio con la CP_1
liquidazione del rateo del 2.11.2022 della pensione cat. IO;
che, in via del tutto subordinata,
l'indebito non sussisteva ed andava annullato per assenza del dolo del pensionato, che aveva percepito le somme in buona fede. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la domanda era inammissibile per carenza di interesse ad agire, atteso che la posizione debitoria era stata già definita prima dell'introduzione del giudizio;
che la
CP_ domanda era infondata anche nel merito, atteso che l' aveva riconosciuto la prestazione più favorevole tra le diverse incompatibili, sicché per le altre si era generato l'indebito oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda presenta profili di incertezza non superabili, atteso che la parte ricorrente pare assumere in prima istanza l'insussistenza dell'indebito per l'avvenuta trattenuta operata
CP_ dall' senza indicare alcuna motivazione per cui ha agito in data 27.4.2023 a fronte di una trattenuta che la stessa parte afferma avvenuta nel novembre 2022.
Infondate, in merito, sono le argomentazioni svolte nelle note scritte depositate in data
7.11.2023 (e sostanzialmente ripetute nelle note scritte depositate il 22.5.2025 dopo un rinvio ex art. 309 c.p.c.), secondo cui l' aveva omesso di confermare di aver notificato alla CP_1
ricorrente l'avvenuto recupero dell'indebito; che solo con la comparsa di costituzione
CP_ dell' depositata in data 31.10.2023 la ricorrente era venuta a conoscenza dell'avvenuto annullamento dell'indebito e che mancava ancora la “notifica ufficiale” (non compiutamente indicata) dell'annullamento dell'indebito, atteso che la stessa parte ha affermato in ricorso
CP_ che l' aveva trattenuto la somma dovuta sulla rata della pensione cat. IO, sicché non vi era dubbio prospettabile, neppure dalla parte ricorrente, in ordine all'avvenuto
CP_ soddisfacimento del credito da parte dell' che, in maniera lineare, a settembre 2022 ha comunicato l'indebito ed ha proceduto nel novembre 2022 alla trattenuta di quanto dovuto a definizione della posizione debitoria.
In subordine (anche per questo aspetto si evidenzia l'incertezza della domanda anche in riferimento alle conclusioni rassegnate, in cui si richiama l'irripetibilità dell'indebito e si
CP_ chiede la condanna dell' alla restituzione di quanto trattenuto), la parte ricorrente assume che l'indebito era irripetibile per l'assenza di dolo e per la buona fede della parte ricorrente
CP_ con argomentazione del tutto generica, a fronte della chiara ricostruzione operata dall'
secondo cui si trattava di prestazioni incompatibili (assegno ordinario invalidità/assegno
3 mensile assistenza e NASPI) percepite dalla parte ricorrente, tenuta dunque alla restituzione di quella meno favorevole.
Conclusivamente, la domanda si mostra inammissibile e, comunque, infondata.
In ordine alle spese di lite, va evidenziato che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente è invalida, atteso che la ricorrente afferma di aver percepito per l'anno 2022
un reddito di €. 10.000,00 e, contraddittoriamente, che il reddito complessivo del nucleo familiare era pari a €. 0.
Anche in caso di validità della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., del resto, dovrebbe trovare applicazione l'ipotesi prevista dall'art. 96 c.p.c., dovendosi affermare la colpa grave
(in termini di difetto di diligenza) della parte ricorrente nella proposizione della domanda
(cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 8672/2006; Cass. 3464/2017), richiamandosi le considerazioni svolte sull'inammissibilità ed infondatezza delle argomentazioni difensive di parte ricorrente.
Occorre considerare - non condividendosi le argomentazioni della Suprema Corte in senso difforme (cfr. Cass. Sez. Lav. 24526/2015; Cass. Sez. Lav. 5721/2021) - che il richiamo all'art. 96, comma 1, c.p.c. compiuto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere inteso con riferimento alla lite temeraria (vale a dire alle ipotesi di mala fede o colpa grave) e non al risarcimento del danno che, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. tra le altre Cass.
21798/2015), presuppone l'onere di allegazione di un danno, se pur poi da liquidare in via equitativa, oltre all'istanza di parte.
La norma (che genericamente fa “… salvo quanto previsto dall'articolo 96, primo comma,
del codice di procedura civile …”) deve, in tal senso, interpretarsi nei termini di esenzione dal pagamento delle spese di lite (per la ratio legis di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio del diritto), fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite (cfr. Cass. Sez. Lav. 11880/2003).
4 Del resto, si evidenzia, interpretare l'art. 152 disp. att. c.p.c. in riferimento ai soli casi in cui vi sono tutti i presupposti del risarcimento del danno previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c.,
configurerebbe un vuoto di previsione per le ipotesi in cui si ravvisa la manifesta infondatezza e temerarietà della lite e, tuttavia, non si procede alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. per la mancanza dell'istanza di parte o di allegazione di un danno risarcibile (che è circostanza di ben difficile - se non di fatto impossibile -
CP_ configurabilità nei giudizi previdenziali ed assistenziali in cui è parte convenuta l' .
Appare anche opportuno, sempre a fini interpretativi del disposto normativo, considerare che l'introduzione del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. [che invece è relativo ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010; Cass.
3311/2017), rispondendo alla ratio dei punitive damages quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte] è successiva alla riforma dell'art. 152 disp.
att. c.p.c., dovendosi dunque considerare il riferimento al solo comma 1 dell'art. 96 c.p.c.
nell'ottica della legislazione vigente al momento della riforma dell'articolo citato.
In merito, appare contraddittorio negare la possibilità di applicazione dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. alla materia previdenziale in caso di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. della parte ricorrente - evidenziandosi che l'art. 96, comma 3, c.p.c. richiama la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, dunque, la condanna alle spese che non è prevista in caso di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. -, anche sul rilievo già indicato, da sottolineare con particolare evidenza, per cui la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. ha una finalità
deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016).
In tali termini, consentire - in un settore notoriamente caratterizzato da carichi eccessivi di contenzioso - la proposizione di domande caratterizzate da colpa grave senza la possibilità
di condanna alle spese della parte che agisce in giudizio comporterebbe un ulteriore
5 incremento del contenzioso, con inevitabili ricadute in termini negativi in ordine alla ragionevole durata dei procedimenti.
Per tali ragioni, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per le medesime considerazioni la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di una somma che appare equo determinare in €. 475,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Infine, ex art. 96, comma 4, c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda inammissibile ed infondata;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del procedimento, che si liquidano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, di €. 475,00 ex art. 96,
comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende
ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 7.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1628/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale G. Mancini, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Maria Basile che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: indebito.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Accertare e dichiarare l'irripetibilità della posizione
debitoria di € 12.600,27 contestate alla ricorrente per le ragioni sopra elencate;
2)
CP_ Condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di
quanto indebitamente trattenuto a titolo di recupero crediti sul rateo mensile di pensione
CP_ oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
3) Condannare l' in persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del
procuratore costituito ex art. 93 cpc. …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… rendere pronuncia di inammissibilità/infondatezza della
proposta istanza giudiziale. Con favore di spese e competenze …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver ricevuto dall' in data 20 e 21
settembre 2022, due comunicazioni di accertamento di somme indebitamente percepite per
€. 12.600,27; che la prima era relativa alla somma indebitamente percepita di €. 11.570,00
sulla pensione cat. Inv. Civ. n. 07100783 per il periodo 1.11.2019/31.10.22 a seguito di opzione di assegno ordinario di invalidità; che la seconda era relativa alla percezione della somma di €. 1.030,27 per l'indennità di disoccupazione NASPI nel periodo
23.4.2020/22.11.2020 non spettante perché il ricorrente era titolare di trattamento pensionistico;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito;
che il ricorrente nulla
CP_ doveva all' poiché l' aveva già trattenuto la somma oggetto di giudizio con la CP_1
liquidazione del rateo del 2.11.2022 della pensione cat. IO;
che, in via del tutto subordinata,
l'indebito non sussisteva ed andava annullato per assenza del dolo del pensionato, che aveva percepito le somme in buona fede. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la domanda era inammissibile per carenza di interesse ad agire, atteso che la posizione debitoria era stata già definita prima dell'introduzione del giudizio;
che la
CP_ domanda era infondata anche nel merito, atteso che l' aveva riconosciuto la prestazione più favorevole tra le diverse incompatibili, sicché per le altre si era generato l'indebito oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 23.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda presenta profili di incertezza non superabili, atteso che la parte ricorrente pare assumere in prima istanza l'insussistenza dell'indebito per l'avvenuta trattenuta operata
CP_ dall' senza indicare alcuna motivazione per cui ha agito in data 27.4.2023 a fronte di una trattenuta che la stessa parte afferma avvenuta nel novembre 2022.
Infondate, in merito, sono le argomentazioni svolte nelle note scritte depositate in data
7.11.2023 (e sostanzialmente ripetute nelle note scritte depositate il 22.5.2025 dopo un rinvio ex art. 309 c.p.c.), secondo cui l' aveva omesso di confermare di aver notificato alla CP_1
ricorrente l'avvenuto recupero dell'indebito; che solo con la comparsa di costituzione
CP_ dell' depositata in data 31.10.2023 la ricorrente era venuta a conoscenza dell'avvenuto annullamento dell'indebito e che mancava ancora la “notifica ufficiale” (non compiutamente indicata) dell'annullamento dell'indebito, atteso che la stessa parte ha affermato in ricorso
CP_ che l' aveva trattenuto la somma dovuta sulla rata della pensione cat. IO, sicché non vi era dubbio prospettabile, neppure dalla parte ricorrente, in ordine all'avvenuto
CP_ soddisfacimento del credito da parte dell' che, in maniera lineare, a settembre 2022 ha comunicato l'indebito ed ha proceduto nel novembre 2022 alla trattenuta di quanto dovuto a definizione della posizione debitoria.
In subordine (anche per questo aspetto si evidenzia l'incertezza della domanda anche in riferimento alle conclusioni rassegnate, in cui si richiama l'irripetibilità dell'indebito e si
CP_ chiede la condanna dell' alla restituzione di quanto trattenuto), la parte ricorrente assume che l'indebito era irripetibile per l'assenza di dolo e per la buona fede della parte ricorrente
CP_ con argomentazione del tutto generica, a fronte della chiara ricostruzione operata dall'
secondo cui si trattava di prestazioni incompatibili (assegno ordinario invalidità/assegno
3 mensile assistenza e NASPI) percepite dalla parte ricorrente, tenuta dunque alla restituzione di quella meno favorevole.
Conclusivamente, la domanda si mostra inammissibile e, comunque, infondata.
In ordine alle spese di lite, va evidenziato che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente è invalida, atteso che la ricorrente afferma di aver percepito per l'anno 2022
un reddito di €. 10.000,00 e, contraddittoriamente, che il reddito complessivo del nucleo familiare era pari a €. 0.
Anche in caso di validità della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., del resto, dovrebbe trovare applicazione l'ipotesi prevista dall'art. 96 c.p.c., dovendosi affermare la colpa grave
(in termini di difetto di diligenza) della parte ricorrente nella proposizione della domanda
(cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 8672/2006; Cass. 3464/2017), richiamandosi le considerazioni svolte sull'inammissibilità ed infondatezza delle argomentazioni difensive di parte ricorrente.
Occorre considerare - non condividendosi le argomentazioni della Suprema Corte in senso difforme (cfr. Cass. Sez. Lav. 24526/2015; Cass. Sez. Lav. 5721/2021) - che il richiamo all'art. 96, comma 1, c.p.c. compiuto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere inteso con riferimento alla lite temeraria (vale a dire alle ipotesi di mala fede o colpa grave) e non al risarcimento del danno che, secondo giurisprudenza consolidata (cfr. tra le altre Cass.
21798/2015), presuppone l'onere di allegazione di un danno, se pur poi da liquidare in via equitativa, oltre all'istanza di parte.
La norma (che genericamente fa “… salvo quanto previsto dall'articolo 96, primo comma,
del codice di procedura civile …”) deve, in tal senso, interpretarsi nei termini di esenzione dal pagamento delle spese di lite (per la ratio legis di evitare che il timore della soccombenza sulle spese impedisca l'esercizio del diritto), fermo il limite della manifesta infondatezza e temerarietà della lite (cfr. Cass. Sez. Lav. 11880/2003).
4 Del resto, si evidenzia, interpretare l'art. 152 disp. att. c.p.c. in riferimento ai soli casi in cui vi sono tutti i presupposti del risarcimento del danno previsto dall'art. 96, comma 1, c.p.c.,
configurerebbe un vuoto di previsione per le ipotesi in cui si ravvisa la manifesta infondatezza e temerarietà della lite e, tuttavia, non si procede alla condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. per la mancanza dell'istanza di parte o di allegazione di un danno risarcibile (che è circostanza di ben difficile - se non di fatto impossibile -
CP_ configurabilità nei giudizi previdenziali ed assistenziali in cui è parte convenuta l' .
Appare anche opportuno, sempre a fini interpretativi del disposto normativo, considerare che l'introduzione del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. [che invece è relativo ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010; Cass.
3311/2017), rispondendo alla ratio dei punitive damages quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte] è successiva alla riforma dell'art. 152 disp.
att. c.p.c., dovendosi dunque considerare il riferimento al solo comma 1 dell'art. 96 c.p.c.
nell'ottica della legislazione vigente al momento della riforma dell'articolo citato.
In merito, appare contraddittorio negare la possibilità di applicazione dell'art. 96, comma 3,
c.p.c. alla materia previdenziale in caso di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. della parte ricorrente - evidenziandosi che l'art. 96, comma 3, c.p.c. richiama la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, dunque, la condanna alle spese che non è prevista in caso di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. -, anche sul rilievo già indicato, da sottolineare con particolare evidenza, per cui la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. ha una finalità
deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016).
In tali termini, consentire - in un settore notoriamente caratterizzato da carichi eccessivi di contenzioso - la proposizione di domande caratterizzate da colpa grave senza la possibilità
di condanna alle spese della parte che agisce in giudizio comporterebbe un ulteriore
5 incremento del contenzioso, con inevitabili ricadute in termini negativi in ordine alla ragionevole durata dei procedimenti.
Per tali ragioni, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per le medesime considerazioni la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di una somma che appare equo determinare in €. 475,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c..
Infine, ex art. 96, comma 4, c.p.c., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la domanda inammissibile ed infondata;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del procedimento, che si liquidano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, di €. 475,00 ex art. 96,
comma 3, c.p.c.;
condanna parte ricorrente al pagamento di €. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende
ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 7.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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