Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 27/01/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00689/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03782/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3782 del 2023, proposto da
WI TR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Boscoreale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Boscoreale (NA) sulla SCIA presentata dalla società WI TR S.p.A. per l'adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia mobile a servizio della rete delle società WI TR S.p.A. sito alla Strada Statale 268 km 23+700, in catasto foglio n.5, particella n. 268, 395, 199 (cod. sito: NA942);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Vista la nota del 10.01.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che, con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. depositato in data 01.09.2023, la WI TR S.p.A. adiva questo TAR per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Boscoreale (NA) sulla SCIA presentata per l’adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia mobile, avente codice sito NA942;
Preso atto che nelle more del giudizio, la WI TR, attuale ricorrente, ha presentato una nuova istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, che ha sostituito la precedente, oggetto del presente contenzioso;
Vista la nota prodotta in atti il 10.01.2025, con la quale la medesima parte ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, come confermato nel corso della Camera di Consiglio già fissata per la trattazione;
Valutato che pertanto debba essere dichiarata l’improcedibilità del gravame;
Stimato equo, in ragione della mera pronuncia in rito, disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, ad eccezione del Contributo unificato, onere che permane in capo alla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, ad eccezione del C.U., onere posto a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Caprini, Presidente FF, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriella Caprini |
IL SEGRETARIO