Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
In tema di collocamento al lavoro di soggetti iscritti nelle liste per l'assunzione nella P. A., l'esistenza di esigenze imprevedibili ed indilazionabili connesse con la temporanea assenza di dipendenti pubblici direttamente impegnati nei servizi di igiene, assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare (di cui all'art. 8, comma secondo D. P. C. M. 27 dicembre 1988) consente alla P. A. la presentazione di una richiesta urgente alla sezione circoscrizionale (che provvede il giorno successivo, mediante l'avviamento del personale necessario), ma non anche il ricorso alla procedura di assunzione diretta dei lavoratori iscritti presso la competente sezione, procedura legittima (ex art. 8 citato, comma quarto) nel solo caso di "urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività, od ai beni pubblici o di pubblica utilità" (nell'affermare tale principio di diritto, la S. C. ha, così, cassato il provvedimento di merito con il quale veniva predicata la legittimità del comportamento di un'amministrazione comunale che aveva proceduto direttamente, per un triennio, all'assunzione di bidelli presso una scuola dell'obbligo, di operatori ecologici e di autisti di automezzi della N. U. in base alla procedura prevista dal citato quarto comma dell'art. 8 D. P. C. M. 27 dicembre 1988, ritenendo che tali mansioni fossero funzionali ad evitare danni alle persone ed alla collettività, ed ha, nella specie, ancora osservato come la motivazione del pretore risultasse del tutto assente sul punto dell'esistenza, al di là delle indiscutibili "esigenze indilazionabili" - ciò che avrebbe, peraltro, comportato la necessità di ricorrere alla procedura di cui al precedente secondo comma dell'art. 8 D. P. C. M. citato -, dell'"imminenza e della concretezza del pericolo a persone, collettività o beni pubblici").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RE SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso l'avvocato LUIGI NAPOLITANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LEOPOLDO DI BONITO, CARLO SARRO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 84/96 della Pretura di SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sezione distaccata di AVERSA, depositata il 20/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.1.1995 OR ST proponeva opposizione avanti al Pretore di Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Aversa - avverso l'ordinanza del 15.12.1994, con cui l'Ispettorato del Lavoro di Caserta gli aveva ingiunto, in solido con il Comune di Carinaro, il pagamento della somma di L.65.020.000, comprensive di spese di notifica e bollo, a titolo di sanzione amministrativa per avere, nella qualità di assessore del predetto Comune, partecipato a delibere con le quali erano state effettuate assunzioni di personale negli anni 1989, 1990 e 1991, in violazione degli artt. 11, 13 e 18 della Legge 264/49, modificati dagli artt. 33 e 34 della Legge n.300/70, nonché dell'art. 16 della Legge n. 56/87 e dell'art. 8 comma 4 del D.P.C.M. del 27.12.1988.
Nel chiedere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, deduceva l'opponente che tutte le assunzioni si erano rese necessarie per sopperire ad esigenze pubbliche, indifferibili ed istituzionali, nel pieno rispetto della normativa e delle procedure previste, come risultava dalla documentazione che esibiva.
Si costituiva l'Ispettorato, sostenendo che l'art. 8 comma 4 del D.P.C.M. 27.12.1988, in base al quale erano state operate le assunzioni, riguarda i casi in cui "sussiste urgente necessità di evitare danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità . . . .", vale a dire ipotesi ben diverse da quelle in esame, in cui le assunzioni erano avvenute per la copertura di posti vacanti ovvero per la sostituzione di dipendenti assunti per congedo o riposo compensativo e, cioè, per situazioni prevedibili e che possono essere, quindi, oggetto di valida programmazione da parte dell'ente.
All'esito del giudizio il Pretore, con sentenza del 28.2- 20.3.1996, annullava l'ordinanza-ingiunzione. Dopo aver evidenziato la genericità della contestazione che non riguarda la violazione delle procedure prescritte (comunicazione all'Ufficio di Collocamento, assunzioni in sostituzione per rapporti di durata superiori a dieci giorni), ma la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma e cioè il pericolo di gravi danni alle persone, alla collettività ed ai beni pubblici, rilevava il Pretore che le mansioni per le quali si era proceduto alle assunzioni contestate erano funzionali ad evitare tali conseguenze, tutelando il fondamentale diritto alla salute, in quanto trattavasi di attività di supporto e di controllo dei minori nell'ambito della scuola dell'obbligo e di bonifica del territorio comunale. Osservava, infine, che il frequente ricorso a tale tipo di assunzioni era dipeso da carenze nella pianta organica che non consentivano di provvedere alle sostituzioni con personale di ruolo. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Ispettorato Provinciale del Lavoro di Caserta deducendo due motivi di censura. Resiste con controricorso OR ST.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Ispettorato del Lavoro di Caserta - denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del D.P.C.M. 27.12.1988 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Sostiene che erroneamente il Pretore abbia ritenuto applicabile, per far fronte a deficienze strutturali del personale comunale di ruolo, la normativa in esame, la quale, invece, è volta a fronteggiare eventi imprevedibili e senza periodica ripetizione.
La censura è fondata.
Il D.P.C.M. del 27.12.1988 emanato, in attuazione dell'art. 16 comma 4 della Legge 28.2.1987 n.56, in materia di avviamento e selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella Pubblica Amministrazione, si occupa all'art. 8 delle assunzioni a termine per effetto dell'estensione dell'operatività di detta legge anche a tale tipo di rapporto disposta dall'art. 4 comma 4 ter introdotto dalla Legge 20.5.1988 n.160 di conversione del D.L. 21.3.1988 n. 86.
In particolare, il citato art. 8, dopo aver previsto al comma 1 una selezione, da parte dell'Amministrazione, del personale avviato dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego ai fini della costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato con la P.A. medesima, regola al secondo comma l'ipotesi caratterizzata dalla necessità di sopperire tempestivamente ad "imprevedibili ed indilazionabili esigenze connesse con la temporanea assenza . . . di dipendenti direttamente impegnati..." nei servizi di "igiene e di assistenza sanitaria, scolastica e domiciliare", disponendo che in tal caso le Amministrazioni devono inoltrare richiesta urgente alla sezione circoscrizionale che provvede il giorno successivo mediante l'avviamento di personale.
Infine, al quarto comma prevede l'assunzione diretta da parte della Amministrazione dei lavoratori iscritti presso la competente sezione "nei casi in cui sussista urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità".
Nell'ipotesi in esame il Pretore ha considerato legittimo il comportamento dell'Amministrazione Comunale, che aveva proceduto direttamente nel triennio 1989 - 1991 all'assunzione di bidelli della scuola dell'obbligo, di operatori ecologici e di autisti di automezzi della nettezza urbana, in base alla procedura prevista dal quarto comma, ritenendo che tali mansioni fossero funzionali ad evitare danni alle persone ed alla collettività e che si fosse agito per la tutela del fondamentale diritto alla salute.
Non ha però considerato se la normativa applicabile non sia, invece, quella prevista dal comma 2, che, facendo espresso riferimento ad indilazionabili ed imprevedibili esigenze nell'ambito dell'assistenza sanitaria e scolastica, riflette perfettamente proprio quella situazione più volte verificatasi nel caso in esame. Non ha spiegato, in altri termini, il Pretore i motivi per cui la temporanea mancanza di personale nei detti servizi abbia comportato, al di là delle esigenze indilazionabili cui fa riferimento il secondo comma, addirittura il pericolo imminente di danni gravi alle persone o alla collettività o ai beni pubblici o di pubblica utilità.
Non si esclude che il quarto comma possa trovare nei congrui casi applicazione anche in materia di assistenza sanitaria e scolastica, ma è necessario a tal fine che venga accertato un "quid pluris", rispetto all'ipotesi regolata dal secondo comma, che evidenzi gli aspetti di gravità previsti, denoti volta per volta l'eccezionalità della situazione e giustifichi l'assunzione diretta dei lavoratori senza il tramite della competente sezione circoscrizionale, sia pure per la durata di giorni dieci. Non risultando dall'impuqnata sentenza una tale situazione di gravità, al di là delle espressioni usate ed integrando le circostanze di fatto evidenziate proprio l'ipotesi prevista dal comma due, il Pretore non ha fatto corretta applicazione della legge. Nè rileva che un congruo numero di procedure selettive di assunzioni avviate dal Comune sia rimasto, come sostiene il controricorrente, infruttuoso, non essendo consentito per ciò solo, nella mancata prospettiva della situazione di pericolo richiesta, il ricorso alla procedura prevista dal comma quarto e seguita nel caso in esame.
L'impugnata sentenza deve essere, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto per una corretta applicazione della legge, il Collegio ritiene di poter decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., rigettando l'opposizione proposta avanti al Pretore e confermando così l'ordinanza-ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro. Conseguentemente il secondo motivo di ricorso, riguardando la stessa doglianza sotto il diverso profilo del difetto di motivazione, rimane assorbito.
Ricorrono comunque giusti motivi per una totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 21.10.1998
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999