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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di OM, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 9 gennaio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 35542/2020 r.g.l., vertente
TRA
, con gli avv.ti GARGIANI LUCA e MESSINA ANNALISA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentate e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno biologico c.d. differenziale e dei danni complementari
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 30.12.2020, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi la responsabilità della nella Controparte_1 verificazione dell'infortunio sul lavoro subito in data 8.10.2015 anche per la violazione degli artt. 2087 e 2043 c.c., del D.Lgs. 81/2008, del D.M. 236/1989 e per ogni altra violazione che il giudice riterrà sussistente nella fattispecie;
- per l'effetto, condannarsi la Regione convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza
1 dell'infortunio nella misura complessiva di € 170.028,43, di cui € 59.187,57 a titolo di danno biologico permanente differenziale, già detratta la percentuale del 23% riconosciuta dall' , o nella CP_2 diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa da stabilirsi in via equitativa secondo i parametri illustrati in ricorso ovvero secondo i parametri che il giudice riterrà applicabili, previa eventuale CTU medico-legale, oltre accessori come per legge. La ricorrente, premesso di essere architetto, ha esposto quanto segue:
- ella è stata assunta dalla in seguito a concorso Controparte_1 dirigenziale nel giugno del 1989 ed è stata trasferita, a far data dall'aprile 2001, da Messina a OM presso la sede della Presidenza della Regione Siciliana “Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente”, oggi “Dipartimento degli Affari Extraregionali”, sita in OM (RM), v. Marghera n. 36;
- ella è genitore di due figli, uno dei quali, , nato il Persona_1
29.4.1991, portatore di handicap in quanto affetto dalla nascita da grave ipoacusia bilaterale nonché invalido al 75% e si è trasferita a OM con i suoi due figli;
- nel corso della seconda metà del mese di settembre 2015, mentre era assente per ferie, senza alcuna motivazione, la Regione
“cambiava la stanza assegnata… pochi mesi prima” e la collocava in una piccola stanza attigua al bagno degli uomini situata al piano ammezzato della sede del Dipartimento;
- la nuova stanza non aveva i requisiti richiesti dalla legge per poter essere utilizzata dal personale e, in ogni caso, l'edificio, una villa storica di fine '800, non aveva ottenuto il riconoscimento del cambio di destinazione d'uso ad ufficio “a causa della mancata predisposizione degli adeguamenti neceSAri richiesti dalla legge”; si evidenzia che i locali erano “sottodimensionati” rispetto all'accresciuto numero di lavoratori, le scale non erano dotate dei neceSAri corrimano, i pavimenti ricoperti da guide e tappeti “del tutto inadatti in un luogo di lavoro”, il personale non aveva ricevuto alcuna formazione riguardo al primo soccorso in caso di incidente e non era stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- tali carenze in materia di sicurezza erano state a più riprese segnalate dall'arch. , responsabile per la verifica e meSA CP_3 in regola dei locali, e da lei steSA e già due colleghi si erano infortunati percorrendo alcune rampe di scale all'interno dell'edificio;
2 - in data 8.10.2015, verso le ore 13:30, mentre si recava nella stanza del Dirigente Generale, dott.SA , per Persona_2 partecipare a una riunione, sul secondo gradino di una rampa dello scalone di rappresentanza della villa un piede “le rimaneva bloccato nella paSAtoia e, sbilanciatasi in avanti, non trovando alcun supporto al quale appoggiarsi e/o comunque aggrapparsi in quanto… la rampa non era dotata di corrimano, cadeva rovinosamente lungo tutta la scalinata di ben 17 gradini sino ad impattare sul pavimento di marmo del piano inferiore priva di sensi”;
- prontamente soccorsa da alcuni colleghi di lavoro, è stata trasportata d'urgenza presso il Policlinico Umberto I dove le sono stati diagnosticati “frattura di Colles del polso dx e del polso sx trattata chirurgicamente”, “trauma cranico e del massiccio facciale con frattura bilaterale ingranata diafisi distale radio e dell'arco sopraccigliare sx trattata chirurgicamente con alterazioni funzionali visive”, “frattura verticale dello smalto dentale di 1.1. e lesione radicolare dell'elemento”;
- è rimasta ricoverata presso la struttura ospedaliera fino al 17.10.2015;
- successivamente, si è sottoposta ad una serie di accertamenti finalizzati alla verifica delle conseguenze psico-fisiche derivanti dalla caduta e, in particolare, a visite neurologiche, a sedute di fisioterapia, a periodi di riposo forzato dovuti all'accertato “disturbo depressivo ansioso” per l'incidente occorsole, a ripetute visite ortopediche;
- all'esito degli accertamenti svolti, sono stati riscontrati, a suo carico, gravi disturbi visivi, disomogeneità ed assottigliamento del tendine estensore breve del I dito (pollice) della mano destra, gravi danni all'apparato dentale, manifesti disturbi neurologici, come meglio descritto in ricorso;
- denunciato l'infortunio all' , è stata accertata una menomazione CP_2 dell'integrità psicofisica di grado pari al 18% e costituita, in suo favore, una rendita vitalizia pari ad € 318,58 a decorrere dal 13.2.2016;
- a seguito di azione giudiziaria, sulla base della sentenza n. 9114/2017 emeSA dal Tribunale di OM, la rendita è stata adeguata alla più elevata percentuale di inabilità permanente giudizialmente riconosciuta, pari al 23%;
3 - a causa dell'infortunio, ella non è stata in grado di rendere la sua prestazione di lavoro per un lungo periodo di tempo, dal 8.10.2015 al 16.10.2016;
- l'infortunio ha provocato, altresì, uno stravolgimento delle sue abitudini di vita e degli assetti relazionali;
si sottolinea, in modo particolare, come ella non sia stata in grado di garantire al figlio disabile l'assistenza di cui avrebbe avuto bisogno, come quest'ultimo sia stato “costretto ad abbandonare l'università della Tuscia a Viterbo ove seguiva la facoltà di 'Scienze e tecnologie per la conservazione delle foreste e della natura'” in quanto non era in condizioni di accompagnarlo alle lezioni – non è riuscita più a guidare l'automobile – né di supportarlo negli studi, come abbia smesso di suonare il pianoforte e come abbia abbandonato un'antica compagnia di danza di cui faceva parte;
- a sua insaputa, “perdeva l'incarico dirigenziale presso l'ufficio di appartenenza in quanto non era stata informata, come suo diritto nel caso specifico (perdendo così la possibilità di partecipare), dell'apertura degli atti di interpello per la riassegnazione degli incarichi dirigenziali (pur avendo la L. 104/92 che ne tutelava il diritto della sede di lavoro)”;
- inoltre, prossima al rientro in ufficio, ha appreso di essere stata
“inserita nell'elenco dei Dirigenti fuori ruolo, ossia senza contratto e a disposizione della per incarichi da CP_1 assumere in qualsiasi località della Sicilia”;
- quindi, è stata assegnata presso la sede della Regione in Patti, al centro per l'impiego del servizio XII del Dipartimento Lavoro e ha dovuto affrontare un nuovo trasferimento “con i suoi due figli i quali lasciavano la scuola e le loro amicizie per ritrovarsi dopo 15 anni in una località a loro nuova e lontani dalla casa dov'erano cresciuti…”;
- per effetto del nuovo incarico, ha subito una significativa decurtazione della sua retribuzione e un pregiudizio in termini di progressione di carriera, come meglio specificato in ricorso;
- dopo tre anni, una volta collocata in quiescenza, è tornata a OM
“assecondando così i desideri e le necessità dei figli che non era riusciti ad adattarsi al nuovo ambiente e contesto siciliano”;
- è attualmente pendente innanzi al Tribunale di OM giudizio penale per l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro per la violazione della normativa antinfortunistica mentre è stato archiviato il procedimento relativo alle lesioni colpose promosso nei confronti della dott.SA , responsabile all'epoca dei fatti. Per_2
4 Ciò premesso e considerati:
- la responsabilità della ex art. 2087 c.c. per aver Controparte_1 omesso di adottare le neceSArie misure antinfortunistiche a tutela dell'integrità psicofisica della ricorrente e la violazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza delle scale;
in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 236/1989, le scale “devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo” e “devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano” i quali poi “devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente” e, ai sensi dell'art. 113, comma 1, D.Lgs. 81/2008, “Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano”;
- la responsabilità della per non aver ottemperato agli CP_1 obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, per non aver redatto il documento di valutazione dei rischi e non aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- il fatto che l'indennizzo corrisposto dall' non ha coperto CP_2 integralmente i danni patiti dalla sig.ra e, precisamente, il Pt_1 danno biologico, il danno biologico temporaneo, il danno esistenziale e il danno morale;
- i danni patrimoniali per la perdita dell'incarico dirigenziale presso il Dipartimento Regionale degli affari extraregionali, sede di OM (nella specie, di dirigente dell'Unità Operativa “Affari internazionali della Presidenza”), ed il trasferimento nella nuova sede di lavoro, in provincia di Messina,
ha rassegnato le conclusioni sopra indicate. Pt_1
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la resistendo alla domanda e facendo rilevare quanto Controparte_1 segue:
- in via preliminare, il diritto al risarcimento ex adverso azionato si è prescritto in quanto l'infortunio si è verificato in data 8.10.2015 e il ricorso è stato depositato in data 28.12.2020 e notificato in data 9.7.2021 sicché è certamente decorso il termine di prescrizione quinquennale;
- con nota 424/DIR/D del 27.4.2011, l'arch. è stata Parte_1 nominata Dirigente responsabile del Servizio II sede di OM;
- in data 1.3.2013, la Direzione generale del Dipartimento Affari Extraregionali ha assegnato all'arch. , per l'anno Parte_1
5 2013, in aggiunta ai compiti gestionali di cui al contratto individuale di lavoro, anche l'obiettivo di risolvere, in raccordo con il Servizio VIII della Segreteria Generale, le problematiche riguardanti la regolarizzazione della destinazione ad uso ufficio dei locali di v. Marghera nonché quelle relative al risanamento conservativo dell'immobile e al decoro dei locali;
- il resoconto dell'attività, redatto dalla steSA non ha Pt_1 individuato però né il pericolo dovuto alla presenza della guida in velluto né quello relativo alla mancanza del corrimano lungo la scala;
- successivamente, a decorrere dal 4.6.2015, è stato conferito alla ricorrente il nuovo incarico di dirigente dell'Unità Operativa “Attività Internazionali della Presidenza”, sottordinata al Servizio II, incarico che la steSA ha accettato;
- al rientro da un periodo di congedo retribuito per assistere il figlio portatore di handicap, l'arch. in data 8.10.2015, si è Pt_1 infortunata in ufficio, cadendo mentre scendeva la scalinata che collega i due piani della sede romana;
- in seguito all'incidente, l' ha provveduto a indennizzarla;
CP_2
- al primo referto del Policlinico Umberto I di OM che prevedeva un periodo di riposo e cure dal 8 ottobre al 6 novembre 2015 sono seguiti altri certificati medici, dell' fino al 13.2.2016 CP_2 allorquando l'infermità è stata dichiarata ceSAta e di altri medici fino al 15.9.2016;
- a seguito del Decreto Presidenziale del Presidente della CP_1
n. 12 del 14.6.2016 sono stati rimodulati gli assetti CP_1 organizzativi dei Dipartimenti regionali in attuazione dell'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9/2015, con la riduzione, per il Dipartimento Regionale degli affari extraregionali presso la sede di OM, delle strutture dirigenziali da 3 a 2, il Servizio 2, “Relazioni con gli organi e le istituzioni dello Stato” e un'unica Unità Operativa,
“Coordinamento attività connesse alle Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, e la soppressione dell'U.O.
“Attività Internazionali della Presidenza”;
- con successivo D.D.G. n. 60 del 29.6.2016 sono stati risolti unilateralmente i contratti individuali di lavoro in essere dei dirigenti del Dipartimento con decorrenza dal 1.7.2016, incluso il contratto della ricorrente, e non risulta che quest'ultima abbia partecipato all'atto di interpello per l'assegnazione delle 2 posizioni dirigenziali del Dipartimento rimaste a seguito della rimodulazione;
6 - quindi, una posizione dirigenziale utile poteva esserle assegnata solo in Sicilia;
- nel frattempo, la ricorrente ha usufruito di un ulteriore periodo di congedo straordinario dal 14.9.2016 al 14.3.2017 per assistere il figlio portatore di handicap e con D.D.S. n. 6178 del 19.10.2016 il Servizio 3 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha revocato una parte del congedo retribuito per sopraggiunto incarico dirigenziale presso un Dipartimento diverso dal Dipartimento Affari Extraregionali;
del resto, la rotazione periodica dei dirigenti è prevista dalla steSA legge, L. 190/2012, e, dunque, la variazione dell'incarico dirigenziale costituisce applicazione di norme e regolamenti vigenti;
- l' ha, nel caso specifico, liquidato il danno biologico sotto forma CP_2 di rendita vitalizia nonché, attraverso una quota aggiuntiva, il danno patrimoniale per la riduzione della capacità di guadagno che il legislatore presume ricorrente quando il grado di invalidità sia di grado superiore al 16%;
- non può la ricorrente ottenere un ulteriore risarcimento e, comunque, tutte le pretese creditorie azionate non sono sufficientemente provate né nell'an né nel quantum;
- nella richiesta di archiviazione del procedimento penale nei confronti di per il reato art. 590, commi 1e 2, c.p., si Persona_2 legge che “Quanto al nesso di causalità tra l'infortunio… ed il rispetto della normativa antinfortunistica, non vi è la certezza che gli elementi acquisiti siano sufficienti per sostenere validamente un eventuale Giudizio, eventualmente instaurato, soprattutto per mancanza degli elementi soggettivi ed oggettivi…”;
- nessuno dei danni-conseguenza o danni-eventi lamentati dalla sig.ra può considerarsi conseguenza immediata e diretta del Pt_1 sinistro, sinistro che appare essere piuttosto causato dal comportamento imprudente della steSA si evidenzia, Pt_1 altresì, che la paSAtoia di colore rosso posta sulle scale era presente da molti anni e non è segnalata come fattore di pericolo nel report sulle problematiche connesse al risanamento edilizio della sede di OM del Dipartimento di cui alla nota di prot. 2849/B3 del 4.12.2013 e neppure nel documento di valutazione dei rischi;
- non corrisponde al vero l'affermazione di cui al ricorso circa la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi com'è dimostrato dai documenti in all.ti 21a, 21b e 22 del proprio fascicolo.
7 La causa, istruita per via documentale e testimoniale e per il tramite di CTU medico-legale, è stata discuSA e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. La controversia ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno biologico e dei danni morale ed esistenziale sofferti dalla lavoratrice in conseguenza dell'asserita responsabilità contrattuale del proprio datore il quale non avrebbe ottemperato al c.d. debito di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c.; la richiesta si estende ai danni patrimoniali subiti per la perdita dell'incarico dirigenziale presso il Dipartimento Regionale degli affari extraregionali, sede di OM (nella specie, di dirigente dell'Unità Operativa
“Affari internazionali della Presidenza”), ed il trasferimento nella nuova sede di lavoro, in provincia di Messina.
1. Ciò premesso, non è revocabile in dubbio che la richiesta della lavoratrice riguardi, in primo luogo, il danno biologico definibile come “la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona” (art. 13, comma 1, D.Lgs. 38/2000) ed è altrettanto indubbio che il suo ristoro rientri nella copertura assicurativa obbligatoria gestita dall' ; invero, questa prevede il trasferimento del rischio professionale, CP_2 ovvero dei pericoli connessi a determinati settori produttivi e a determinate lavorazioni reputate pericolose, dal datore di lavoro all'istituto assicuratore con conseguente esonero da responsabilità civile del primo (art. 10, comma 1, D.P.R. 1124/1965). L'esonero, tuttavia, è totale allorquando una responsabilità datoriale non sia affatto configurabile, ipotesi tuttavia di difficile verificazione nella realtà,
o parziale allorché sussista una responsabilità del datore (o dei suoi incaricati o dipendenti;
vd. Corte Cost. 22/1967) e, in tal caso, il datore è chiamato a rispondere solo per quanto ecceda l'indennità liquidata dall' (secondo l'art. 10, commi 6 e 7, d.P.R. 1124/1965, nel testo CP_2 precedente alle modifiche apportate dalla L. 145/2008, “Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti”). In definitiva, il lavoratore potrà intentare un'azione civile di risarcimento danni nei confronti del proprio datore solo quando la causa dell'infortunio o della malattia professionale consista in un fatto imputabile a quest'ultimo (o ai suoi incaricati o dipendenti;
vd. Corte Cost. 22/1967)
8 che costituisca reato perseguibile d'ufficio per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro o per aver determinato una malattia professionale e il danno superi l'indennità a qualsiasi titolo liquidata dall' ; in effetti, la mancata adozione delle CP_2 misure di sicurezza generiche (art. 2087 c.c.) e specifiche (D.Lgs. 81/2008) idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro implica l'accertamento dell'esistenza nel fatto degli estremi costitutivi, quanto meno, del delitto di lesioni colpose (la giurisprudenza penale della Corte Suprema di CaSAzione è orientata da tempo a considerare la violazione dell'art. 2087 c.c. come circostanza aggravante che, di per sé, attrae nell'orbita della procedibilità officiosa fattispecie di lesioni che non sarebbero tali e, così, in Cass., Sez. 4, 28780/2011 si legge che “in tema di reati colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità dell'aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche (rilevante per la procedibilità di ufficio in caso di lesioni gravi e gravissime) non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, giacché per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del citato art. 2087, che fa carico all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono neceSArie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori…”). D'altra parte, l'indennizzo per il danno previdenziale intende ex art. 38 Cost. liberare il danneggiato dal bisogno laddove il risarcimento per il danno civile ha funzione di ristoro e reintegrazione della sfera giuridica violata oltre che di sanzione;
in genere, il soggetto agisce dopo aver ottenuto l'indennizzo con domanda amministrativa ma quando ciò non avviene è data, secondo l'opzione ermeneutica preferibile, la possibilità di agire comunque nei confronti del datore per il danno biologico purché inteso come danno differenziale. La responsabilità civile del datore è esclusa nei casi di dolo del lavoratore o di c.d. rischio elettivo che, come chiarisce fra le altre Cass. ord. 7649/2019, “è riferito al comportamento del lavoratore e si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa”. Sul criterio di calcolo del danno differenziale, la giurisprudenza di legittimità più recente ha osservato:
9 “… considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al CP_2 risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello ─ che di fatto risulta applicato dai giudici di merito ─ di sottrarre tout court per intero l'indennizzo dal credito CP_2 risarcitorio che sia stato «a monte» calcolato e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo «poste omogenee» (vale a dire distinguendo all'interno dell'indennizzo le soli due grandi poste del CP_2 danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l'importo complessivamente liquidato per quest'ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l'indennizzo dal credito risarcitorio CP_2 solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per «poste identiche» e non per «poste omogenee»…” (Cass., Sez. 3, ord. 30293/2023). È intervenuta la legge di bilancio n. 145/2018 a modificare significativamente i commi 6 e 7 dell'art. 10 del d.P.R. 1124/1965. Vi si legge, ora:
“Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell'indennità che a qualsiasi titolo ed indistintamente, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”. Si è stabilito, allora, che il risarcimento “complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo” non è l'intero risarcimento dovuto dal responsabile bensì il solo risarcimento dei danni oggetto di copertura assicurativa e che, però, da esso vadano sottratti gli indennizzi ricevuti dalla vittima “a qualunque titolo”; ciò – si è sottolineato da attenti commentatori – comporta l'aberrante risultato di privare la vittima di una parte del suo credito risarcitorio (così, per fare un esempio, del danno biologico temporaneo che non sarà ristorato né dal datore di lavoro né dall' in quanto è fuori dalla copertura assicurativa). CP_2
Si è stabilito, inoltre, in base al comma 7 della disposizione citata, che, allorquando si passi a calcolare il danno differenziale, non si faccia
10 distinzione tra l'indennizzo pagato dall' a titolo di ristoro del danno CP_2 biologico e la maggiorazione pagata a titolo di ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa e ciò comporta un ulteriore effetto penalizzante per il danneggiato;
il problema si pone, praticamente, nei casi in cui quest'ultimo abbia patito, sul piano civilistico, un danno alla salute in misura superiore al 16% ma non anche un danno alla capacità di lavoro dal momento che la rendita vitalizia erogata dall' include una CP_2 quota per le conseguenze patrimoniali della menomazione, presunte juris et de jure, che andrà, pertanto, defalcata dal credito risarcitorio per danno biologico. Sostanzialmente, la legge di bilancio ha imposto, ai fini del calcolo del danno differenziale, l'adozione di un criterio di scomputo per “sommatoria”
o “integrale” anziché “per poste”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le modifiche introdotte dalla legge “non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge di stabilità…” (Cass. ord. 11114/2019) e, dunque, tali modifiche non rileveranno nel presente procedimento avendo esso ad oggetto un infortunio sul lavoro avvenuto prima dell'entrata in vigore della L. 145/2018. 2. Fatte queste puntualizzazioni circa la normativa che qui rileva, riassunta nei suoi tratti essenziali, si discute in ordine alla responsabilità datoriale rispetto all'infortunio occorso alla lavoratrice in data 8.10.2015 e per il quale l' ha costituito, in suo favore, una rendita per inabilità CP_2 permanente di grado pari al 18% con decorrenza 13.2.2016, poi adeguata alla più elevata percentuale del 23% giudizialmente accertata (vd. la lettera n. 4784 avente ad oggetto la costituzione della rendita e la CP_2 sentenza n. 9114/2017 emeSA dal Tribunale di OM in all.ti, rispettivamente, 12 e 12.1 del fasc. ricorrente). Va ricordato che ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2087 c.c. che ha natura contrattuale perché “collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento… incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele neceSArie ad impedire il verificarsi del danno…” (Cass. ord. 24742/2018).
11 Ora, l'espletata istruttoria orale ha consentito di acquisire elementi sufficienti a supportare le allegazioni sulla nocività dell'ambiente di lavoro e sul nesso causale con il danno subito. Sono stati escussi i testi e , Testimone_1 Testimone_2 entrambi dipendenti della . Controparte_1
Nessuno dei due ha assistito all'incidente essendo sopraggiunti sul posto subito dopo. Il primo teste ha dichiarato:
“… ero consegnatario tra gli altri anche dell'edificio di Via Marghera;
non ricordo se nel mese di settembre 2015 è stata cambiata la stanza alla ricorrente;
l'Arch. aveva una stanza, quella del dirigente del Pt_1 servizio, al I piano, salendo le scale la prima stanza sulla destra, la stanza era rispondente per quello che ricordo ai requisiti di legge, in particolare la L. 81/2008; io non so se la struttura avesse l'idoneità come ufficio, in quanto non mi occupavo di sicurezza, era l'Arch. quale dirigente Pt_1 del servizio a sapere se era norma;
solo dopo l'incidente ho saputo che non era a norma perché è venuta l'ASL che ci ha riferito l'assenza di certificazioni con riguardo alla L. 81/2008 perché mancavano i paSAmani e le strisce antiscivolo;
inoltre alcune stanze erano troppo basse;
l'ASL riferiva che dovevano essere tolte le guide;
l'Arch. era il responsabile CP_3
RSPP; non ricordo se era stato fatto il corso di primo soccorso;
non so se tali carenze fossero state presentate prima del sinistro;
quando si è verificato l'infortunio all'Arch. ero presente in ufficio ma ero nel Pt_1 salone adibito a sala riunioni, ho sentito un botto, mi sono affacciato sulle scale e ho visto l'Arch. a terra nel pianerottolo adiacente alla sala Pt_1 riunioni;
…; io non ho visto la modalità della caduta né come è avvenuta, non so se è scivolata o inciampata;
…; la scala non aveva il corrimano e mi pare ci fosse una guida che poi l'ASL ci ha fatto togliere;
si trattava di una guida di rappresentanza che aveva delle aste;
io utilizzavo sempre le scale paSAndo sopra la guida;
non vi era modo di appoggiarsi nel salire o scendere le scale;
né l'Arch. quale RSPP, né l'Arch. , quale CP_3 Pt_1 responsabile del servizio, mi hanno mai detto di togliere la guida o mettere i paSAmano;
per quello che so nessuno si è mai lamentato delle scale o della guida;
non ricordo il numero dei gradini;
ricordo che l'edificio aveva dei tetti molto alti;
non mi risulta che nella struttura ci siano stati altri incidenti;
ebbe un infortunio perché aveva dato un Persona_3 calcio alla porta questa è rimbalzata e lo ha colpito;
non mi risulta che abbia avuto un infortunio” (verbale udienza del Controparte_4
9.5.2022). Il secondo teste ha, in particolare, dichiarato:
12 “… non ho visto l'arch. cadere;
io ho visto a terra poco Pt_1 Pt_1 più avanti delle scale. Ho sentito la voce di un'altra collega e sono uscita fuori. Sono paSAti tanti anni e non ricordo con esattezza com'era la scala ed ho difficoltà ad associare gli anni con gli eventi perché l'ufficio è soggetto a manutenzione continua. Io non ho notato difformità dell'edificio rispetto alle norme di sicurezza sul lavoro. Attualmente non vi sono guide e tappeti e non ricordo se all'epoca vi fossero. La scala è munita di corrimano, non ricordo se all'epoca dell'infortunio lo fosse…” (verbale udienza del 27.2.2023). I racconti dei testi non permettono un'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente. Un dato oggettivo, rilevabile anche dalla documentazione fotografica in all. 1 al fasc. , è l'assenza di corrimano sulla rampa di scale imboccata Pt_1 dalla dipendente e la violazione delle prescrizioni tecniche in materia. Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14.6.1989, all'art. 4.1.10, prescrive, infatti, che le scale siano “dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente”. L'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 dispone che le scale destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro ed i relativi pianerottoli “devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano” (con nostra sottolineatura) e, nell'ipotesi di specie, come agevolmente riscontrabile dalle fotografie, la rampa, delimitata da due pareti, era sprovvista di corrimano. Anche nella relazione redatta in data 3.8.2016 dal Dipartimento di Prevenzione della , ex , e inoltrata alla CP_5 Controparte_6
Procura della Repubblica presso il Tribunale di OM, in all. 2 al fasc. ricorrente, è evidenziata la non conformità degli ambienti di lavoro al punto 1.7.1.2 dell'Allegato IV al D.Lgs. 81/2008 (“Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano”). La condotta dell'Arch. la quale ha firmato un report sulla Pt_1 risoluzione delle problematiche connesse al risanamento edilizio della sede romana del Dipartimento regionale nel quale non si fa menzione né della presenza della paSAtoia né dell'assenza di corrimano, non indicate neppure quali fattori di pericolo nel documento di valutazione dei rischi, non vale ad esonerare il datore di lavoro dalla responsabilità su di lui
13 incombente per aver omesso di adeguare l'infrastruttura alle specifiche misure di sicurezza previste dalla normativa in materia. Sebbene sia in generale possibile per il datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 delegare le funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro a condizione che la delega risulti da “atto scritto recante data certa”, che il delegato “possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”, che eSA “attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate” nonché la
“autonomia di spesa neceSAria allo svolgimento delle funzioni delegate” e che la delega “sia accettata dal delegato per iscritto” (comma 1), realizzandosi in tal modo il formale trasferimento dei poteri e obblighi datoriali di natura prevenzionistica al delegato, resta fermo in capo al delegante l'obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni affidate (comma 2; sul punto, cfr. Cass. pen. Sez. IV, 8476/2022). In riferimento al caso specifico, però, non c'è evidenza di una siffatta delega di funzioni;
neppure è riconducibile all'istituto disciplinato dall'art. 16 del D.Lgs. citato la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nomina che il datore è tenuto a fare per legge (artt. 31 e 32 dello stesso D.Lgs.), il quale non ha poteri decisionali ma una funzione di ausilio e consulenza e non sostituisce il datore nella individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di formazione ed informazione dei dipendenti (in Cass. pen., Sez. IV, 6400/2012 si legge che “La designazione del RSPP,…, non ha nulla a che vedere con l'istituto della "delega di funzioni" e non può quindi assumere la steSA rilevanza ai fini dell'esonero della responsabilità del datore di lavoro”). Dunque, dal compendio istruttorio, globalmente valutato, può ritenersi accertata la mancata adozione delle misure di sicurezza specifiche di cui agli artt.
4.1.10 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14.6.1989 e 113, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, segnatamente l'assenza di corrimano, e, con elevato grado di probabilità, la riconducibilità causale dei danni alla presenza della guida in velluto quale motivo d'inciampo ed all'assenza di corrimano che avrebbe potuto impedire o, quanto meno, attenuare le conseguenze pregiudizievoli della caduta. Disposta ed espletata CTU medico-legale, il consulente, dott.SA
[...]
, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa Persona_4 riferimento, in risposta al quesito posto, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha formulato la seguente diagnosi medico-legale:
14 “esiti di frattura scomposta del polso destro e sinistro sottoposte a sintesi chirurgica con placche e viti;
esiti di lesione distrattiva del tendine estensore pollice mano destra;
esiti di trauma contusivo cranio-facciale, con riferita transitoria perdita di coscienza, e di ferita lacero-contusa arcata sopraciliare sinistra e ferita zigomo omolaterale;
frattura verticale smalto vestibolare elemento dentario 1.1.”. Sul nesso casuale, si legge nella relazione depositata:
“Le suddette lesioni risultano casualmente rapportabili all'infortunio subito in data 08.10.2015 secondo la criteriologia propria della dottrina medico-legale.
… L'evento traumatico del 08.10.2015 risulta essere stato ammesso a tutela infortunistica e dall'esame degli atti a disposizione e degli elementi CP_2 clinico-anamnestici emersi nel corso della visita peritale, non si hanno elementi per una diversa connotazione dello stesso evento che è, quindi, da riconoscersi come infortunio lavorativo determinatosi in occasione di lavoro e per l'intervento di una causa violenta. In conseguenza dell'evento infortunistico in discussione, la ricorrente ha riportato un plurimo complesso lesivo sintetizzato in diagnosi medico- legale sopra estesa”. Sulla “invalidità temporanea biologica”, il CTU si è così espresso:
“…, sulla base dei visionati atti sanitari nonché a supporto del presente contenzioso, è possibile prospettarne la seguente quantificazione:
-invalidità temporanea biologica totale (100%): 30 giorni (trenta)
-invalidità temporanea biologica parziale al 75%: 30 giorni (trenta)
-invalidità temporanea biologica parziale al 50%: 60 giorni (seSAnta)
-invalidità temporanea biologica parziale al 25%: 120 giorni (centoventi)”. Circa il “danno biologico permanente” – si legge nell'elaborato – “avuto riguardo della natura delle lesioni traumatiche infortunistiche e dei relativi esiti anatomo-disfunzionali permanenti emersi – consistenti in: algia e disfunzione carico di entrambi i polsi, con parziale limitazione dei movimenti distrettuali;
esiti cicatriziali in regione sopracciliare e zigomatica a sinistra;
sindrome soggettiva post-trauma contusivo cranio- facciale - è possibile, mediante valutazione complessiva sincretica, quantificare gli stessi nella misura del 23% (ventitre per cento), avuto riguardo dei riferimenti valutativi della tabella delle menomazioni relative al danno biologico (DM 12.07.2002) ex art. 13 D.Lgs 38/2000. CP_2
Relativamente alla quantificazione dei medesimi esiti permanenti, effettuata sulla base del barème “SIMLA - Linee Guida Per La Valutazione Medico-Legale Del Danno Alla Persona”, edizione 2016, è possibile stimare
15 il complessivo danno biologico permanente nella misura del 24% (ventiquattro per cento). Relativamente alla richiesta quantificazione delle spese sanitarie, si rappresenta che agli atti non risultano ricevute di spese mediche a carico di parte ricorrente” (relazione depositata in data 1.12.2023).
3. Dunque, tenuto conto delle risultanze della CTU e delle note difensive di parte ricorrente che, “nel condividere le conclusioni della CTU”, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni dell'atto introduttivo (note del 26.9.2024), il danno differenziale è stimabile in € 19.698,47. Come precisa, fra le più recenti, la già citata Cass., Sez. 3, ord. 30293/2023, nel caso di rendita, occorre anzitutto determinare la quota di eSA destinata al ristoro del danno biologico ex art. 13, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 38/2000 (si tratta delle menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali), separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa;
la prima, infatti, “andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente”. Nel caso trattato, sulla base del prospetto di cui in ricorso, pg. 21, la rendita annuale per il danno biologico permanente ex art. 13, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 38/2000 (si tratta delle menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, di cui al D.M. 12 luglio 2000) corrisponde ad € 2.075,41 mentre la quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali dell'evento, “commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento…, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso” ex art. 13, comma 2, lett. b), dello stesso D.Lgs., è pari annualmente ad € 3.846,65. Vanno, poi, sommati e rivalutati i ratei di rendita già riscossi e capitalizzato il valore della rendita non ancora erogata in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di cui CP_2 al D.M. 22 novembre 2016, ovviamente in riferimento alla quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico. Ora, aggiornato il calcolo alla percentuale di inabilità del 24%, la somma dei ratei di rendita già riscossi e rivalutati è pari ad € 18.017,08 (vd. il
16 prospetto depositato dalla ricorrente in data 3.1.2025 dal quale risulta una rendita annuale per il danno biologico permanente di € 2.564,10). Il valore capitalizzato della rendita non ancora erogata dall' a titolo di CP_2 danno biologico, che si ottiene moltiplicando l'importo annuo erogato dall'Istituto sulla base dell'aspettativa di vita per le donne in Italia secondo gli indici ISTAT, è pari a complessivi € 33.819,45. La somma dei due valori ammonta ad € 51.836,53 (vd. il prospetto prima cit., alla lett. L). Il danno biologico permanente liquidato sulla base delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, Edizione 2024, tenuto conto dei seguenti parametri:
- l'età del danneggiato al momento dell'infortunio, di 62 anni (la ricorrente è nata il [...]);
- l'invalidità riconosciuta dalla CTU in misura del 24%;
- il valore monetario pro die dell'inabilità temporanea assoluta pari ad € 115,00, corrisponde ad € 71.535,00. Quanto alla personalizzazione del danno standard, è prevista una percentuale massima di aumento del danno biologico pari al 35% allorché ricorrano particolari condizioni soggettive da allegarsi e provarsi, anche in via presuntiva, da parte del danneggiato. Come affermato dal giudice apicale, l'aumento che il giudice di merito può riconoscere, rispetto ai criteri tabellari, “presuppone conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati…” (Cass., Sez. 3, 6378/2023). Deve trattarsi, in altri termini, di danni, incidenti sugli aspetti dinamico- relazionali, che non conseguono tipicamente e comunemente a quel tipo di evento (caduta dalle scale) o che non patirebbero tutte le persone per lo stesso tipo di invalidità. Possono allora venire in rilievo l'allegazione e la dimostrazione che la lesione ha causato non soltanto la compromissione delle ordinarie attività esistenziali (mangiare, camminare, ad es.) ma, altresì, di attività extralavorative particolari o non comuni purché non saltuarie, costituenti per il danneggiato fonte di gratificazione e soddisfazione (ad es., una determinata pratica sportiva svolta a livello professionistico). Nel caso di specie, sono state dedotte una serie di circostanze, segnatamente la difficoltà a guidare l'automobile, l'impossibilità di suonare il pianoforte “non avendo più la mobilità del polso e avendo perso l'agilità delle dita e sentendo un continuo sibilo all'orecchio sinistro
17 (documentato dalla relazione neurologica)”, l'abbandono di un'associazione di danza ottocentesca di cui faceva parte, la compromissione della Pt_1 vita di relazione (punti 18.1., 19, 19.1, 25.3 e 38.1 dei “FATTI”). Tuttavia, non è stata fornita in giudizio la prova né dell'intensa vita di relazione condotta prima dell'evento infortunistico né delle attività extralavorative o degli hobbies praticati e in modo non saltuario in precedenza come suonare il pianoforte e danzare. Non si ritiene, pertanto, di dover incrementare il valore risarcitorio standard (entro il limite del 35% del danno biologico), in difetto di prova delle peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto quali sono state illustrate. Dal raffronto tra l'importo del danno biologico permanente liquidato dall' , di € 51.836,53, derivante dalla somma dei ratei della rendita, CP_2 quota-parte del danno biologico, rivalutati e già erogati e del valore capitalizzato della rendita non ancora erogata, e l'importo del credito civilistico per danno biologico permanente, di € 71.535,00, emerge una differenza di € 19.698,47. A tanto ammonta il danno biologico c.d. differenziale.
4. Sui danni complementari che fuoriescono dalla copertura assicurativa
, la ricorrente reclama – si è visto – il danno biologico temporaneo, il CP_2 danno morale e il danno esistenziale. Riguardo al primo, tenendo conto di quanto stabilito dal CTU a pg. 7 del proprio elaborato, ovvero della “invalidità temporanea biologica totale (100%): 30 giorni (trenta)”, della “invalidità temporanea biologica parziale al 75%: 30 giorni (trenta)”, della “invalidità temporanea biologica parziale al 50%: 60 giorni (seSAnta)” e della “invalidità temporanea biologica parziale al 25%: 120 giorni (centoventi)”, il danno è quantificabile in € 12.937,50. Quanto al danno morale, in base a Cass., Sez. 3, ord. 20661/2024, esso è pienamente autonomo rispetto al danno biologico “(atteso che il sintagma 'danno morale' non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato ''animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto, pur potendole influenzare, dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato)” e la liquidazione di tale, autonomo, danno morale, di natura meramente interiore, non può essere del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza sicché si ritiene “ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato”.
18 La dimensione eminentemente soggettiva del danno morale comporta
“come diretta conseguenza, che la sua esistenza non corrisponda sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato” cosicché si giustifica il ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza per la quale ad un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico- relazionali, per così dire, ordinarie”. Applicato un attendibile criterio logico-presuntivo, si avrà che tanto più grave è la lesione della salute tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale. Dunque, si stima equo incrementare la misura del danno biologico civilistico, pari ad € 71.535,00, del 30% (71.535,35/100 x 30 = 21.460,50). Circa il danno esistenziale, non vi sono elementi di prova.
5. Sul danno patrimoniale, si condividono i rilievi della parte convenuta che sono basati, essenzialmente:
- sul processo di riorganizzazione dell'apparato amministrativo dell'Amministrazione regionale messo in atto “al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base, comunque denominate” dall'art. 49, comma 1, L.R. 9/2015 e sul Decreto Presidenziale del Presidente della n. 12 del CP_1 CP_1
14.6.2016 che ha, tra l'altro, previsto, per il Dipartimento Regionale degli affari extraregionali presso la sede di OM, la riduzione delle strutture dirigenziali da 3 a 2, il Servizio 2, “Relazioni con gli organi e le istituzioni dello Stato” e un'unica Unità Operativa, “Coordinamento attività connesse alle Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, e la soppressione dell'U.O. “Attività Internazionali della Presidenza” (all. 14 al relativo fasc., pgg. 34-36);
- sul D.D.G. n. 60 del 29.6.2016 con il quale, in attuazione del disposto del comma 1, seconda parte, dell'art. 49 L.R. prima cit., sono stati risolti unilateralmente i contratti individuali di lavoro in essere dei dirigenti del Dipartimento con decorrenza dal 1.7.2016, incluso il contratto della ricorrente (all. 15 al medesimo fasc.);
- sulla mancata partecipazione della ricorrente alla procedura di interpello per l'assegnazione delle due postazioni dirigenziali del Dipartimento residuate dalla rimodulazione degli assetti organizzativi, attivata con nota di prot. n. 7508 del 14.6.2016 (all. 16 al fasc.
). Controparte_1
19 Ne discende, tenuto conto delle circostanze ora rappresentate, che l'infortunio occorso all'arch. non abbia inciso in alcun modo sulla Pt_1 risoluzione del suo contratto individuale di lavoro, unilateralmente disposto dal dirigente generale in attuazione dell'art. 49, comma 1, L.R. 9/2015 (“per motivate ragioni organizzative e gestionali”), e sull'attribuzione all'architetto del nuovo incarico dirigenziale presso altro Dipartimento regionale, tenuto conto, altresì, della neceSAria rotazione dei dirigenti prevista dalla legge quale misura di prevenzione della corruzione ex art. 1, comma 4, lett. e), della L. 190/2012. Non vi è, perciò, alcuna correlazione tra la lamentata decurtazione della retribuzione “causata dal trasferimento presso la sede di Messina” e l'infortunio.
6. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla deve essere disattesa. CP_1
Si è detto che l'azione di responsabilità proposta ha natura contrattuale. Si applica, allora, ad eSA non la prescrizione quinquennale come ritenuto dalla ma la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (cfr. CP_1
Cass. 19022/2007 e Cass. 10414/2013). Ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, si distingue, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, tra “illecito istantaneo con effetti permanenti - caratterizzato da un'azione che unu actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo” e “illecito permanente, nel quale, cioè, la condotta illecita si protrae nel tempo” (vd. Cass. 7272/2011). Nel caso in esame, risalendo l'infortunio ed il danno conseguente all'anno 2015, è del tutto evidente che, alla data del “09.07.2021” indicata nella memoria della quale data di notifica dell'odierno ricorso, il CP_1 termine decennale non era decorso.
***
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria della responsabilità della nella Controparte_1 causazione dell'infortunio sul lavoro subito da in data Parte_1
8.10.2015 per violazione degli artt. 2087 c.c., 4.1.10 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14.6.1989 e 113, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e con la condanna della al risarcimento, Controparte_1 in suo favore, dei danni non patrimoniali patiti, quantificati in complessivi
€ 54.096,47, di cui € 19.698,47 a titolo di danno biologico c.d. differenziale, € 12.937,50 a titolo di danno biologico temporaneo ed € 21.460,50 a titolo di danno morale, oltre accessori come per legge.
20 L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 8.100,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 1/3, pari ad € 2.700,00, con distrazione, a carico della , restando i residui 2/3 compensati, Si stima Controparte_1 equo, invece, compensare integralmente le competenze di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di OM, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento e la declaratoria della responsabilità della nella causazione Controparte_1 dell'infortunio sul lavoro subito da in data Parte_1
8.10.2015 per violazione degli artt. 2087 c.c., 4.1.10 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14.6.1989 e 113, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e con la condanna della al Controparte_1 risarcimento, in suo favore, dei danni non patrimoniali patiti, quantificati in complessivi € 54.096,47, di cui € 19.698,47 a titolo di danno biologico c.d. differenziale, € 12.937,50 a titolo di danno biologico temporaneo ed € 21.460,50 a titolo di danno morale, oltre accessori come per legge;
- condanna, inoltre, la , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Pt_1
, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 8.100,00, oltre
[...]
IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 1/3, pari ad € 2.700,00, con distrazione;
- infine, dichiara integralmente compensate tra le parti le competenze di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in OM il 9.1.2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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