Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 73 / 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 73 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 27 novembre 2024 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati in Cuneo, Parte_3 C.F._3
Piazza Galimberti n. 9, presso lo studio dell'Avv. Enrico Cometto dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- ATTORI IN OPPOSIZIONE -
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., quale CP_1 P.IVA_1 mandataria – giusta procura speciale del 29/01/2021 autenticata per atto del Notaio Dott.
[...]
, Repertorio 61023, Raccolta 29433, registrata in data 01/02/2021 al N.ro 6802 Serie Per_1
1T presso A.D.E. DP I Milano – di C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata dell'Avv. Anita Di Francesco, dalla quale Email_1
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
;
- CONVENUTA IN OPPOSIZIONE -
1
Conclusioni: all'udienza cartolare del 27 novembre 2024 i difensori delle parti costituite, mediante il deposito delle rispettive note, hanno concluso richiamando i propri rispettivi scritti difensivi e le memorie depositate in atti.
In particolare, il difensore della parte opponente ha precisato le conclusioni chiedendo “NEL
MERITO:
- accogliere, per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa, la presente opposizione e, quindi, revocare, annullare, dichiarare nullo, inammissibile, inefficace nei confronti dei sigg.ri Pt_1
(C.F. ), (C.F. , ed
[...] C.F._4 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) il decreto ingiuntivo telematico n. 1222/2022 (R.G. n. C.F._3
2788/2022) emesso in data 23 novembre 2022 dall'Ill.mo Tribunale di Cuneo (CN), Dott.ssa
Alice Zorzi,
- IN OGNI CASO,
- con vittoria di spese, competenze e compensi professionali e legali nell'ambito del presente giudizio e con distrazione delle stesse, ex art. 93 c.p.c., a favore del procuratore (ovvero del difensore) dei sigg.ri (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._4 Parte_2
, ed (C.F. ) che si dichiara C.F._2 Parte_3 C.F._3 antistatario”.
Il difensore della parte opposta, richiamando il contenuto di tutti propri scritti difensivi, ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- In via principale, rigettare tutte le domande ex adverso avanzate da parte opponente perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1222/2022 del
24/11/2022 (RG n. 2788/2022)
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente e di revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1222/2022 del 24/11/2022 (RG
n. 2788/2022), condannare la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle somme meglio indicate in narrative, e dunque ai IG.ri , e Parte_3 Parte_1
la somma di € 114.591,83 oltre interessi maturati e maturandi”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso
2 dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 1222/2022 – emesso in data 23 novembre 2022, pubblicato in data
24 novembre 2022 e regolarmente notificato alle odierne parti opponenti in data 5-16 dicembre
2022 – il Tribunale di Cuneo ingiungeva ad , ed il Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento in favore della società quale mandataria della società CP_1 CP_2
– a sua volta cessionaria dei crediti derivanti da rapporti bancari stipulati con Banco di
[...]
Credito P. IO s.p.a. –, della somma di euro 114.983,49, oltre accessori, quale saldo debitorio residuo derivante dal contratto di conto corrente n. 38/01/02121 stipulato in data 4 magio 2016 dalla società agricola (di cui erano soci illimitatamente Parte_4 responsabili e/o garanti , e ) e successivi contratti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 apertura di credito in c/c n. 000408986/001 stipulato in data 6 maggio 2016 per l'originario importo di euro 10.000,00 e n. 000408986/002 stipulato in data 6 maggio 2016 per l'originario importo di euro 100.000,00.
Avverso tale decreto, la parte ingiunta proponeva opposizione – con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 13 gennaio 2023 – lamentando l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere ex adverso in sede monitoria, tanto in fatto quanto in diritto.
Parte opponente – convenuta in senso sostanziale – rappresentava in fatto:
a) che la società agricola era stata costituita nel 2001 al fine di Parte_4 dare corso allo svolgimento di attività agricola consistente nella coltivazione e raccolta di frutta (in particolare di albicocche, ciliegie, fragole, pesche, susine, nettarine, mele e kiwi), nonché nella vendita della stessa;
b) che i sig.ri , ed risultavano essere soci Parte_1 Parte_2 Parte_3 illimitatamente responsabili della;
Parte_5
c) che, negli ultimi anni di attività, l'andamento degli affari della Parte_5
aveva subito una importante crisi a causa di una pluralità di fattori, sia
[...] esogeni che endogeni tra cui, in via di estrema sintesi: (i) importanti crediti insoluti ed in contezioso;
(ii) ingenti investimenti che non generavano marginalità economica aggiuntiva;
(iii) elevato indebitamento e significativo grado di incidenza dei costi fissi e degli oneri finanziari che hanno eroso la redditività economica ed indebolito la capacità contrattuale e relativa politica dei prezzi;
(iv) redditività complessiva precaria rispetto al
3 «volume d'affari»; (v) insufficienza dei flussi operativi a copertura degli impegni finanziari in essere;
d) che, a fronte di tale difficile situazione, nell'anno 2018, la Parte_5
aveva verificato – con la massima sollecitudine e con il primario obiettivo
[...] della più ampia tutela del ceto creditorio – la percorribilità di eventuali soluzioni volte a consentire la conservazione del valore dell'azienda nella medesima struttura esistente ed il soddisfacimento, per quanto possibile e nel più rigoroso rispetto della c.d. par condicio creditorum, dei debiti societari;
e) che, in particolare, tutto il ceto bancario coinvolto dalla sopra descritta situazione (ivi compresa, quindi, la società dante causa della società ricorrente, ovvero il Banco di
Credito P. IO S.p.a.) era stato tempestivamente e puntualmente informato, aggiornato e coinvolto nelle iniziative di volta in volta assunte nel tentativo di addivenire ad una definizione della situazione debitoria complessiva della
[...]
; Parte_5
f) che, in data 30 maggio 2018, la aveva quindi Parte_5 depositato innanzi al Tribunale di Cuneo apposita istanza ai sensi dell'art. 15, comma
9, Legge 3 gennaio 2012 n. 3 (iscritta al n. 1958/2018 R.G.), ivi manifestando/formalizzando la propria intenzione di avviare una procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, Legge 3 gennaio 2012 n. 3 e chiedendo la conseguente e collegata nomina di un Organismo di Composizione della Crisi;
g) che, con provvedimento reso in data 11 giugno 2018 e comunicato in data 18 giugno
2018, il Tribunale di Cuneo, in accoglimento dell'istanza sopra citata proposta dalla
, aveva nominato quale O.C.C. il Dott. Parte_5 Per_2
, contestualmente disponendo che la società depositasse entro il termine di 60
[...] giorni la Proposta del debitore e/o la Domanda di Liquidazione;
h) che di tale iniziativa giudiziaria finalizzata alla risoluzione della crisi da sovraindebitamento riferita alla (poi estesa/riunita Parte_5 anche in riferimento ai singoli soci illimitatamente responsabili della
[...]
ed alla sig.ra , ed iscritta al n. 3389/2018 R.G.), Parte_5 Persona_3 nonché del contenuto del provvedimento emesso in data 11 giugno 2018, era stato
4 tempestivamente informato il ceto bancario tra cui, il Banco di Credito P. IO
S.p.a.;
i) che, dunque, con provvedimento del Tribunale di Cuneo del15 ottobre 2018, era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione dei beni della società Parte_4
e dei soci , ed e nominato liquidatore
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 il dott. ; Persona_2
j) che, con domanda di ammissione al passivo pervenuta in data 31 gennaio 2019, il
Banco di Credito P. IO aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 n. 1958/2018+3389/2018 riunite
R.G.V.G. (Tribunale di Cuneo) aperta nella titolarità della Parte_5
e dei sigg.ri , , e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_3 dei crediti derivanti dal contratto di conto corrente n. 38/01/02121 stipulato in data 4 magio 2016 dalla società agricola e successive aperture di Parte_4 credito;
k) che, in particolare, il Banco di Credito P. IO S.p.a. era stato ammesso, “come richiesto”, allo stato passivo della procedura di liquidazione del patrimonio sopra citata
(n. 1958/2018+3389/2018 riunite R.G.V.G. - Tribunale di Cuneo), in via chirografaria, per l'intero importo in allora precisato di euro 113.910,28;
l) che, pertanto, aveva avuto esecuzione la procedura di liquidazione del patrimonio ex
L. 3/2012 n. 1958/2018+3389/2018 riunite R.G.V.G. (Tribunale di Cuneo) aperta nella titolarità della e dei sigg.ri , Parte_5 Parte_1 Pt_2
[...
, e e le somme ivi ricavate erano state ripartite tra Parte_3 Persona_3
i creditori concorsuali (in considerazione dei relativi diritti di prelazione e privilegi) come da riparto finale a suo tempo comunicato, al recapito p.e.c. precisato dal Banco di Credito P. IO S.p.a. al Liquidatore all'atto della domanda di ammissione (non essendo mai pervenuta al liquidatore alcuna eventuale richiesta di variazione dello stesso);
m) che, nelle more della esecuzione della procedura di liquidazione del patrimonio ex L.
3/2012 n. 1958/2018+3389/2018 riunite R.G.V.G. (Tribunale di Cuneo), nel corso dell'anno 2020 (in data 28 dicembre 2020), il Banco di Credito P. IO S.p.a.
(cedente) aveva ceduto alla (cessionaria) i sopra indicati crediti, Controparte_2
5 già ammessi allo stato passivo della ridetta procedura “come richiesto” a suo tempo dalla società cedente;
n) che, in ogni caso, né il Banco di Credito P. IO S.p.a., né la Controparte_2 avevano mai contestato, impugnato e/o proposto opposizione agli atti della procedura di liquidazione patrimonio ex L. 3/2012 n. 1958/2018+3389/2018 riunite R.G.V.G.
(Tribunale di Cuneo) compiuti dal Liquidatore nominato, né all'atto della formazione dello stato passivo, né in sede di liquidazione, né in sede di riparto degli importi ricavati dalla liquidazione;
o) che, con provvedimento del 31 ottobre 2022, il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato chiusa la procedura di sovraindebitamento per avvenuta ripartizione dell'attivo;
p) che, in considerazione della circostanza che, durante tutta la durata della procedura di liquidazione del patrimonio ex L. n. 3/2012, i debitori avevano tenuto una condotta esemplare e conforme ai dettami di legge, era intenzione dei sig.ri , Parte_1
ed domandare la dichiarazione di esdebitazione ex art. 14 Parte_2 Parte_3 terdecies L. n. 3/2012, ovvero la dichiarazione di inesigibilità dei crediti non pienamente soddisfatti nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio ex L.
n. 3/2012.
Tanto premesso in fatto, gli opponenti eccepivano, in primo luogo, l'inesigibilità del credito ingiunto per carenza di legittimazione attiva della controparte, evidenziando al riguardo che il credito oggetto di provvedimento monitorio era stato ammesso – all'esito di apposita domanda formulata dal Banco di Credito P. IO (dante causa della società ricorrente) – al passivo della procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 (e, segnatamente, di liquidazione del patrimonio) a carico della società agricola Parte_4
e dei soci e/o garanti , ed , di cui ai
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_2 procedimenti riuniti iscritti ai n. 1958/2018 e 3389/2018. Eccepivano, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva proprio in considerazione della pendenza delle procedure riunite di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Contestavano, inoltre, il credito ingiunto sotto il profilo del quantum debeatur, rilevando una ingiustificata maggiorazione rispetto all'importo ammesso al passivo della procedura concorsuale. Evidenziavano, infine, la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma di cui all'art. 14 terdecies della legge n. 3/2012 per la concessione del provvedimento di esdebitazione.
6 Concludevano, pertanto, affinché l'adito Tribunale, volesse così provvedere: “- IN VIA
PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE:
- respingere/rigettare eventuali domande di parte convenuta opposta aventi ad oggetto la richiesta di concessione, ex art 648 c.p.c., della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo telematico n. 1222/2022 (R.G. n. 2788/2022) emesso in data 23 novembre 2022 dall'Ill.mo
Tribunale di Cuneo (CN), Dott.ssa Alice Zorzi, eventuale concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto a cui codesta difesa si oppone recisamente sin
d'ora per tutti i motivi indicati nella superiore narrativa (e, in particolare, nel superiore paragrafo
“E” in diritto del presente “Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo”) e, inoltre,
- qualora l'Ill.mo Giudice non dovesse ritenere immediatamente accoglibili i motivi di opposizione di cui ai superiori paragrafi “A” e “B” in diritto del presente “Atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo”, sospendere in ogni caso, ex artt. 295 e segg. c.p.c. e nelle more della decisione nel merito della concessione a beneficio degli odierni attori in opposizione della esdebitazione di cui all'art. 14/terdecies L. n. 3/2012 in riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 n. 1958/2018+3389/2018 riunite
R.G.V.G. (Tribunale di Cuneo), il presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. 1222/2022 (R.G. n. 2788/2022) emesso in data 23 novembre 2022 dall'Ill.mo
Tribunale di Cuneo (CN), Dott.ssa Alice Zorzi, per tutte le ragioni esposte nel superiore paragrafo “E” dei motivi in diritto del presente “Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo”, apparendo la decisione della ridetta questione inerente il riconoscimento/concessione a beneficio dei sigg.ri (C.F. Parte_1
), (C.F. , ed (C.F. C.F._4 Parte_2 C.F._2 Parte_3
) della esdebitazione di cui all'art. 14/terdecies L. n. 3/2012 in C.F._3 riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 n. 1958/2018+3389/2018 riunite R.G.V.G. (Tribunale di Cuneo) come avente carattere oggettivamente preliminare/pregiudiziale rispetto alla decisione della presente controversia;
- NEL MERITO:
- accogliere, per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa, la presente opposizione e, quindi, revocare, annullare, dichiarare nullo, inammissibile, inefficace nei confronti dei sigg.ri Pt_1
(C.F. ), (C.F. , ed
[...] C.F._4 Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) il decreto ingiuntivo telematico n. 1222/2022 (R.G. n. C.F._3
7 2788/2022) emesso in data 23 novembre 2022 dall'Ill.mo Tribunale di Cuneo (CN), Dott.ssa
Alice Zorzi,
- IN OGNI CASO,
- con vittoria di spese, competenze e compensi professionali e legali nell'ambito del presente giudizio”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta CP_1
attrice in senso sostanziale, la quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta,
[...] sulla premessa che, in virtù di contratto di cessione di crediti pecuniari stipulato inter partes in data 28 dicembre 2020 ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 sulla
Cartolarizzazione, il Banco Di Credito P. IO s.p.a. aveva ceduto pro soluto a
[...]
con efficacia economica a decorrere dalla data del 1 maggio 2020, alcuni crediti CP_2
(qualificati come deteriorati secondo la normativa applicabile) di titolarità di Banco Di Credito
P. IO s.p.a., derivanti da contratti bancari identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITna – Parte Seconda n.
5 del 12 gennaio 2021 (Avviso n. TX21AAB223), tra i quali erano ricompresi anche quelli vantati nei confronti della società agricola e dei soci, contestava tutto Parte_4 quanto ex adverso dedotto, evidenziando l'infondatezza delle eccezioni e delle contestazioni formulate nel merito dalla parte opponente. In particolare, pur non contestando che il credito azionato in via monitoria, in quanto derivante dal rapporto di conto corrente n. 38/01/02121 e dai successivi contratti di apertura di credito, fosse il medesimo già ammesso al passivo della procedura di liquidazione del patrimonio della società agricola e dei suoi soci illimitatamente responsabili, evidenziava che l'istituto di credito cedente nulla aveva percepito dal piano di riparto, residuando pertanto il proprio interesse ad ottenere il soddisfacimento delle pretese creditorie azionate. Rilevava, altresì, che alcuna lesione della par condicio creditorum era stata posta in essere tenuto conto che alcuna azione cautelare od esecutiva era stata dalla stessa proposta ed essendo il procedimento monitorio volto ad ottenere un titolo esecutivo.
Contestava, poi, la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo agli opponenti, evidenziando al riguardo che alcuna previsione di legge aveva previsto il subentro delle posizioni processuali del soggetto sottoposto a procedura di liquidazione di cui alla legge n. 3/2012. Peraltro, a fronte dell'altrui contestazione in ordine al quantum debeatur depositava in atti gli estratti conto scalari dall'inizio del rapporto sino alla chiusura.
8 Parte opposta concludeva, dunque, chiedendo: “In via preliminare, emettere ordinanza di pagamento ex art. 186-bis limitatamente alla somma non contestata da controparte di euro
113.910,28
In via principale, nel merito, rigettare le avverse opposizioni in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1222/2022 (RG n.2788/2022) emesso dal Tribunale di Cuneo
In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che quale mandataria di CP_1
è creditrice nei confronti di , e Controparte_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3 per l'importo di € 114.591,83, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n.
231/02, ovvero di altra maggiore o minor somma che dovesse essere provata corso di giudizio”.
In data 24 giugno 2023 gli opponenti depositavano documentazione avente ad oggetto provvedimento del Tribunale di Cuneo con cui veniva concessa ad , , Parte_1 Parte_2
, oltre che alla società , Parte_3 Parte_6
l'esdebitazione e, per l'effetto, dichiarati inesigibili nei confronti degli stessi i debiti concorsuali non soddisfatti nella Procedura di Liquidazione chiusa con decreto di questo Tribunale in data
31.10.2022, ad eccezione di quelli indicati dall'art 278, 7° comma, CCI, e con salvezza dei diritti vantati nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 278, 6° comma, CCI.
All'esito dell'udienza del 12 luglio 2023 di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza emessa in pari data, ritenuta l'insussistenza dei presupposti sia della norma di cui all'art. 648 c.p.c. sia della norma di cui all'art. 186 bis c.p.c., venivano rigettate le istanze di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e di emissione dell'ordinanza anticipatoria di condanna per somme non contestate;
assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito del deposito delle rispettive memorie istruttorie, considerata la superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio, la causa, ritenuta matura per la decisione, era dunque rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 27 novembre 2024 le parti concludevano, quindi, riportandosi alle proprie difese in atti e la causa era riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., previa concessione dei termini per scritti conclusionali e memorie di replica (60+20 giorni).
• Ammissibilità.
9 In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione spiegata da Pt_1
, ed atteso il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del
[...] Parte_2 Parte_7 ricorso e del decreto ingiuntivo (5-16 dicembre 2022) e la notifica della citazione in opposizione, avvenuta in data 13 gennaio 2023, nonché la sua procedibilità stante la successiva iscrizione a ruolo della causa entro 10 giorni (13 gennaio 2023).
• Merito.
Venendo, dunque, all'analisi del merito della controversia, l'opposizione è risultata fondata e deve essere accolta per le ragioni che di seguito meglio si preciseranno.
Nella fattispecie in esame, la società ricorrente – quale cessionaria dell'istituto di credito Banco di Credito P. IO s.p.a. – ha agito in via monitoria – quale attrice in senso sostanziale – per ottenere il pagamento del saldo del conto corrente ordinario n. 38/01/02121 acceso dalla società in data 4 maggio2016 sul quale, sin dall'origine, erano Parte_5 state sottoscritte dalla correntista diverse aperture di credito, depositando sin dalla fase monitoria le relative scritture contrattuali e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, nonché, nel giudizio di merito unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, estratti conto ed estratti scalari del rapporto di conto corrente dal 4 maggio 2016 sino alla chiusura (17 dicembre 2019).
Ebbene, va in primo luogo precisato che, se, per un verso, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sentenza del 22.4.2003 n. 6421 secondo cui “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore - ma configurano altrettante eccezioni”), per altro verso, tale principio non può prescindere dal riparto degli oneri probatori in materia di adempimento di una obbligazione.
10 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte in tema di riparto dell'onere probatorio in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione, infatti, grava sul creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento della prestazione la prova del titolo (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo quest'ultimo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
è il debitore convenuto, viceversa, gravato dell'onere di provare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Tali coordinate ermeneutiche devono trovare, dunque, applicazione anche nei rapporti tra istituto di credito e correntista, tenuto conto che nel caso in cui sia la banca ad agire (anche in via monitoria) per ottenere il pagamento di una somma di danaro derivante da rapporti di conto corrente, come ormai diffusamente concordato in giurisprudenza e, in linea generale, “essa non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione ex artt. 2220
c.c. e 119 TUB: tale obbligo non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore. Pertanto, spettando all'attore dar prova della fondatezza delle proprie ragioni, la ricostruzione dell'andamento del rapporto deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente;
nel caso invece il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorre ripartire dal saldo zero;
nel caso in cui, dopo il primo estratto conto disponibile, manchino estratti conto successivi, la ricostruzione dell'andamento del conto corrente deve essere effettuata soltanto sulla base degli estratti conto effettivamente disponibili. Nel caso in cui sia il correntista ad agire in ripetizione o comunque per l'accertamento del dovuto, la ricostruzione dei rapporti di dare/avere va circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza potere muovere dal saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente” (cfr. Tribunale
Bari, sez. IV, 11/02/2015, n. 591).
Proprio da ultimo l'assunto ha ricevuto il placet della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 11543/19) laddove ha ribadito che “Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: a) nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può
11 attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare
(tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta;
b) nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore”.
D'altronde, sul punto, anche di recente, la Suprema Corte di Cassazione (pronuncia n.
14640/18) ha chiarito che l'art. 50 del TULB prevede: "
1. La Banca d'IT e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 c.p.c., anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
Va però ricordato che la norma predetta, come reso evidente dalla sua stessa rubrica (Decreto ingiuntivo) ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento speciale monitorio.
L'onere probatorio documentale assolto ex art. 633 c.p.c., comma 1, n. 1, attraverso la produzione dell'estratto conto certificato non è invece esaustivo nel caso in cui il decreto ingiuntivo venga opposto.
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali (non utilizzabilità dell'estratto conto certificato) ma sostanziali (contestazione dell'estratto conto e dell'importo a debito, anche in ragione dell'applicazione di tassi ultralegali e anatocismo), nel giudizio a cognizione piena, successivo all'opposizione, spetta alla banca opposta (od alla cessionaria che sia
12 subentrata nella sua posizione) produrre il contratto stipulato, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa, circostanza che deve ritenersi pienamente assolta in questa sede dall'opposto istituto di credito.
Fatte queste premesse sul piano metodologico, occorre precisare che, alla luce dei menzionati principi, se, per un verso, deve ritenersi assolto dalla parte opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere, sulla stessa gravante, relativo ai fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa azionata in giudizio, avendo la stessa depositato agli atti del giudizio i contratti di conto corrente e successive aperture di credito (cfr. documentazione depositata dalla società ricorrente sin dalla fase monitoria), per altro verso, è risultata circostanza incontestata – oltre che documentalmente provata (cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 allegati alla produzione di parte opposta)
– che per il medesimo credito azionato con la procedura monitoria l'istituto di credito cedente
(Banco di Credito P. IO s.p.a.) era stato ammesso al passivo nell'ambito delle procedure riunite di liquidazione del patrimonio ai sensi della legge n. 3/2012 della società agricola e dei soci illimitatamente responsabili , Parte_4 Parte_1 Pt_2
[...
, e e che, nelle more della procedura, tali crediti erano Parte_3 Persona_3 stati ceduti alla società odierna opposta per il tramite della mandataria Controparte_2
parimenti oggetto di non contestazione – oltre che di prova documentale (cfr. doc. CP_1
n. 10 allegato alla produzione di parte opposta) – la circostanza che, all'esito dell'approvazione del riparto finale (avverso il quale non erano sorte contestazioni né opposizioni), il credito derivante dai menzionati rapporti bancari era rimasto integralmente insoddisfatto.
Infine, è risultata documentalmente provata – e non espressamene e specificatamente contestata dalla parte opposta – la circostanza che, con Decreto n. 3332/2023 del 9 giugno
2023, il Tribunale di Cuneo (CN), aveva concesso “ad , nato a [...]_1
Saluzzo il 09.10.1937, , nato a [...] il [...], , nato a [...]_3
Saluzzo il 29.06.1978, in proprio ed anche Controparte_3 quali eredi di , nata a [...] il [...], l'esdebitazione e, per l'effetto, Persona_3 dichiara inesigibili nei confronti dei predetti i debiti concorsuali non soddisfatti nella Procedura di Liquidazione chiusa con decreto di questo Tribunale in data 31.10.2022, ad eccezione di quelli indicati dall'art 278, 7° comma, CCI, e con salvezza dei diritti vantati nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 278, 6° comma, CCI…” (cfr. doc. n. 16 allegato alla produzione di parte opposta).
13 Tale ultima circostanza appare dirimente ai fini del presente giudizio di opposizione.
Ed invero, parte opponente ha fondato la propria opposizione, tra gli altri motivi, eccependo l'inesigibilità del credito ingiunto proprio in dipendenza della intervenuta esdebitazione della società ed altresì dei soci illimitatamente responsabili e garanti in ordine ai debiti concorsuali, tra i quali il primo era pacificamente ricompreso.
Ebbene, occorre precisare che l'entrata in vigore della disciplina di cui alla legge 27 gennaio
2012, n. 3, ha disciplinato una nuova tipologia di concordato per comporre le crisi di liquidità e alle procedure ivi previste è stata riconosciuta ormai unanimemente natura concorsuale.
Nella liquidazione del patrimonio, come noto, l'esdebitazione consegue ad un formale provvedimento reso dal giudice su richiesta del debitore persona fisica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 terdecies l. n. 3/2012.
L'esdebitazione consiste nel beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti in quel fallimento, ai quali soltanto va esteso l'effetto esdebitatorio (cfr. Cass., 12.5.2022, n 15246). Tant'è che nel concordato preventivo (del quale la procedura di esdebitazione, come si è visto, ricalca lo schema) l'estensione dell'effetto esdebitatorio è escluso anche rispetto ai fideiussori in caso di omologa del concordato, poiché
l'art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale posta dall'art. 1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (cfr. Cass., 6.9.2019, n 22382).
Pertanto, al ricorrere delle condizioni previste dal comma 1 della norma di cui all'art. 14 terdecies della legge n. 3/2012 – e fuori delle ipotesi espresse di esclusione dal beneficio
(comma 2) e delle ipotesi di inoperatività dello stesso (comma 3) – “Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto” (comma 4).
Ebbene, alla luce di quanto stabilito nel decreto n. 3332/2023 del Tribunale di Cuneo – che ha concesso in favore degli odierni opponenti il beneficio della esdebitazione dai debiti concorsuali (tra i quali era pacificamente rientrante quello posto a fondamento del
14 provvedimento monitorio) – ed in assenza di prova da parte dell'opposta di avere impugnato tale decreto nelle forme e nelle sedi previste dalla normativa di riferimento, deve affermarsi la definitiva inesigibilità dei crediti fatti valere dall'odierna società nei confronti degli odierni opponenti, con conseguente fondatezza dell'opposizione dai medesimi proposta la quale, pertanto, merita di trovare integrale accoglimento.
Va precisato, peraltro, che non occorre, in questa sede, esaminare ogni altra questione prospettata o prospettabile in ragione del principio della ragione più liquida (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936).
In definitiva, dall'accoglimento dell'opposizione formulata da , ed Parte_1 Parte_2
deriva la necessaria revoca del decreto ingiuntivo n. 1222/2022 emesso dal Parte_3
Tribunale di Cuneo in data 24 novembre 2022 nei loro confronti.
• Spese del giudizio.
Le spese di lite, seguendo il criterio della soccombenza, si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe - di cui al DM n. 55/2014 - relative allo scaglione corrispondente al valore della lite, con attribuzione in favore dell'Avv.
Enrico Cometto dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 c. p. c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da , ed , e, per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1222/2022 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 24 novembre 2022 (R.G. n. 2788/2022);
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria di CP_1 alla rifusione in favore di , ed Controparte_2 Parte_1 Parte_2 Pt_3
, delle spese del giudizio che si liquidano in euro 406,50 per esborsi ed euro
[...]
7.052,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Enrico Cometto dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cuneo, il 13 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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