Ordinanza cautelare 28 gennaio 2016
Sentenza 26 aprile 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, ordinanza cautelare 28/01/2016, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00066/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01534/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2015, proposto da:
LF TT, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola in Bari, Via Piccinni, n. 150;
contro
Comune di Castellana Grotte, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso Nicolò De Marco in Bari, Via Abate Gimma, n. 189;
Regione Puglia - Osservatorio Abusivismo Edilizio, U.T.G. - Prefettura di Bari;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota del Responsabile V Settore del Comune di Castellana Grotte, prot. n. 13533 del 29.9.2015, notificata il 30.9.2015, recante diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, in relazione all’istanza prot. 16470 del 16.9.2011 avente ad oggetto lavori di ampliamento dell’attività artigianale esistente a piano terra e seminterrato presso l’immobile sito in Castellana Grotte alla S. C. Nitti/Contrada Scardamella, distinto in Catasto al fg. 14 p.lla 657;
- della nota a firma del Responsabile V Settore prot. n. 16101 del 17.11.2015, recante comunicazione ai sensi dell’art. 41, comma 3, D. P. R. 308/2001nonché di tutti gli atti ai predetti presupposti, connessi e/o conseguenti ancorché non conosciuti, ed in particolare della nota prot. n. 17874 del 22.10.2014 recante preavviso di diniego ex art. l0- bis , L. n. 241/1990;
- dell’ordinanza di demolizione n. 28 del 29.6.2011;
- del verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione, redatto a seguito di sopralluogo in data 28.4.2015;
- della delibera di G.C. n. 43 dell’8.5.2015 e della determina dirigenziale del Responsabile V Settore n. 59 del 22.5.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellana Grotte;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 la dott.ssa Cesira Casalanguida;
Uditi per le parti i difensori Gennaro Notarnicola e Nicolò De Marco;
Ritenuto che, impregiudicato ogni opportuno approfondimento proprio della fase di merito circa l’efficacia dell’ordinanza di demolizione e la tempestività del ricorso avverso tale ultimo provvedimento, appare necessario mantenere inalterato lo stato dei luoghi fino alla definizione del giudizio nel merito;
Ritenuto che ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare con sospensione delle misure sanzionatorie conseguenti al diniego di sanatoria, fino alla definizione del giudizio nel merito;
Fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del marzo 2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2016
IL SEGRETARIO