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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 7865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7865 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA
composta dai magistrati:
Dr.ssa Franca Mangano Presidente relatore Dr. Guido Garavaglia Consigliere Dr.ssa Biancamaria D'Agostino Giudice ausiliario all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5243/2025 R.G.A.C.C., e vertente
TRA
con sede in Roma, Vicolo della Parte_1
Campana n. 17, (C.F.-P. IVA ), in persona del suo Amministratore e P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Mangili n.29, presso lo studio dell'Avv. Stefano Mastronardi che la rappresenta e difende, in virtù di procura rilasciata con atto separato e contestuale alla memoria difensiva di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, allegato telematicamente al ricorso in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede nel Controparte_1 P.IVA_2 palazzo di Propaganda Fide in Piazza di Spagna n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, APPELLATO - NON COSTITUITO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 11752/2025 del Tribunale di Roma, pubblicata e notificata in data 8 agosto 2025 – locazioni r.g. n. 1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2025 e ritualmente notificato con il decreto di fissazione dell'udienza in data 17.10.2025, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 11752/2025, pubblicata l'8.08.2025 e notificata l'8.9.2025, con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato risolto il contratto di locazione stipulato tra il e la Controparte_1 [...] per inadempimento della società conduttrice, avente ad oggetto Parte_1
l'immobile sito in Roma, Vicolo della Campana 17, piano 2°, int.4-5, sc. A, catastalmente individuato nel N.C.E.U. di Roma al foglio 477, particella 60, subalterno 501, contratto registrato a Roma in data 04.06.2019, con decorrenza dal 01.10.2019 e prima scadenza al 30.9.2023.
La ricorrente ha affidato l'impugnazione a tre motivi di censura, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e, nel merito, la riforma, insistendo per l'intervenuta decadenza dal diritto di agire per la risoluzione del contratto per modifica della destinazione d'uso, nonché la manifesta infondatezza della domanda risarcitoria ex art. 1591 c.c. in quanto fondata sull'assoluta mancanza di prova del danno.
Antecedentemente alla celebrazione della prima udienza, in data 14.11.2025 la parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio, depositando la prova della notifica della rinuncia e dando atto di un intervenuto accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 12.10.2025.
La Corte, preso atto dell'istanza dell'appellante, ha rinviato la causa all'udienza del 04.12.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la valutazione dell'istanza, invitando l'appellante al deposito dell'accordo transattivo. All'udienza del 04.12.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante non ha provveduto al deposito di note sostitutive. Pertanto, la Corte ha disposto il rinvio all'udienza del 18.12.2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c., assegnando alle parti termine sino al 15.12.2025 per il deposito delle note scritte ed avvisando che il mancato deposito di note nel nuovo termine, avrebbe comportato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del 18.12.2025, le parti non hanno provveduto al deposito di note scritte nel termine loro assegnato.
Ciò premesso, premessa la contumacia della parte appellata , l'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, commi secondo e terzo c.p.c.. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 11752/2025, così provvede:
r.g. n.
2 - Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- Irripetibili le spese anticipate dalla parte appellante. Così deciso in Roma, lì 18.12.2025.
La Presidentte rel.
Dott.ssa Franca Mangano
Sentenza redatta con la collaborazione delle funzionarie UPP dott.ssa Pamela Coti e Roberta Piedimonte
r.g. n. 3
composta dai magistrati:
Dr.ssa Franca Mangano Presidente relatore Dr. Guido Garavaglia Consigliere Dr.ssa Biancamaria D'Agostino Giudice ausiliario all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5243/2025 R.G.A.C.C., e vertente
TRA
con sede in Roma, Vicolo della Parte_1
Campana n. 17, (C.F.-P. IVA ), in persona del suo Amministratore e P.IVA_1
l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Mangili n.29, presso lo studio dell'Avv. Stefano Mastronardi che la rappresenta e difende, in virtù di procura rilasciata con atto separato e contestuale alla memoria difensiva di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, allegato telematicamente al ricorso in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede nel Controparte_1 P.IVA_2 palazzo di Propaganda Fide in Piazza di Spagna n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, APPELLATO - NON COSTITUITO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 11752/2025 del Tribunale di Roma, pubblicata e notificata in data 8 agosto 2025 – locazioni r.g. n. 1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.10.2025 e ritualmente notificato con il decreto di fissazione dell'udienza in data 17.10.2025, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 11752/2025, pubblicata l'8.08.2025 e notificata l'8.9.2025, con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato risolto il contratto di locazione stipulato tra il e la Controparte_1 [...] per inadempimento della società conduttrice, avente ad oggetto Parte_1
l'immobile sito in Roma, Vicolo della Campana 17, piano 2°, int.4-5, sc. A, catastalmente individuato nel N.C.E.U. di Roma al foglio 477, particella 60, subalterno 501, contratto registrato a Roma in data 04.06.2019, con decorrenza dal 01.10.2019 e prima scadenza al 30.9.2023.
La ricorrente ha affidato l'impugnazione a tre motivi di censura, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e, nel merito, la riforma, insistendo per l'intervenuta decadenza dal diritto di agire per la risoluzione del contratto per modifica della destinazione d'uso, nonché la manifesta infondatezza della domanda risarcitoria ex art. 1591 c.c. in quanto fondata sull'assoluta mancanza di prova del danno.
Antecedentemente alla celebrazione della prima udienza, in data 14.11.2025 la parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio, depositando la prova della notifica della rinuncia e dando atto di un intervenuto accordo transattivo sottoscritto tra le parti in data 12.10.2025.
La Corte, preso atto dell'istanza dell'appellante, ha rinviato la causa all'udienza del 04.12.2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la valutazione dell'istanza, invitando l'appellante al deposito dell'accordo transattivo. All'udienza del 04.12.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante non ha provveduto al deposito di note sostitutive. Pertanto, la Corte ha disposto il rinvio all'udienza del 18.12.2025 ai sensi dell'art. 348 c.p.c., assegnando alle parti termine sino al 15.12.2025 per il deposito delle note scritte ed avvisando che il mancato deposito di note nel nuovo termine, avrebbe comportato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del 18.12.2025, le parti non hanno provveduto al deposito di note scritte nel termine loro assegnato.
Ciò premesso, premessa la contumacia della parte appellata , l'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, commi secondo e terzo c.p.c.. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 11752/2025, così provvede:
r.g. n.
2 - Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
- Irripetibili le spese anticipate dalla parte appellante. Così deciso in Roma, lì 18.12.2025.
La Presidentte rel.
Dott.ssa Franca Mangano
Sentenza redatta con la collaborazione delle funzionarie UPP dott.ssa Pamela Coti e Roberta Piedimonte
r.g. n. 3