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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5195/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22 aprile 2025 da
1) Parte_1
Nata a Cittiglio (VA), il 10.09.1982 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Edoardo Giovanni Ratti presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) CP_1
Nato a Bollate (MI), il 17.08.1979;
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Angelo Riva presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 17.11.2021
(anno 2021, atto n. 1145, reg. 01, parte 1) pagina 1 di 6 In comunione legale dei beni. con la seguente figlia: nata a [...], il [...] Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 aprile 2025 ed integrato in data 27.5.2025 con l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Convivenza
I coniugi, che, di fatto, hanno già posto fine alla loro convivenza, continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) Affidamento della figlia Per_1
I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore Per_1
la quale sarà collocata prevalentemente presso la madre, nell'attuale abitazione della
[...] stessa e ne seguiranno la residenza. È in re ipsa che i genitori dovranno comunicarsi ogni variazione di residenza e/o di numero telefonico.
Tutte le decisioni più importanti relative alla vita della figlia minore relative, tra l'altro, a: indirizzo scolastico, attività parascolastiche e sportive, regimi alimentari diversi dalla dieta mediterranea, terapie sanitarie, compresi i sostegni di natura psicologica e /o interventi chirurgici, viaggi, villeggiatura e fine settimana dovranno essere concordate preventivamente fra i genitori, con le più dettagliate specifiche di seguito esplicitate, i quali si assumono reciprocamente il relativo obbligo di tempestiva comunicazione.
Per quanto riguarda i viaggi e le villeggiature, il genitore che sarà con si impegna a Per_1 comunicare all'altro genitore tutti i dettagli di viaggio con almeno 3 giorni di anticipo, mentre per i fine settimana il preavviso deve essere di almeno 1 giorno.
In particolare, salvo diversi accordi, starà con il padre un fine settimana alternato dal Per_1 venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera fino alle 20.
Il padre terrà, altresì, nelle settimane che termineranno con il fine settimana presso lo stesso, Aster il mercoledì dall'uscita della scuola, sino al giovedì mattina, con l'accompagnamento a scuola;
mentre, Il padre terrà, nelle settimane che termineranno con il fine settimana presso la madre, Aster il mercoledì dall'uscita della scuola, sino al venerdì mattina, con l'accompagnamento a scuola.
Fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori.
I genitori, in merito alle Festività Natalizie, Pasquali, di Capodanno e dell'Epifania, concordano quanto segue:
-Vacanze Natalizie: trascorrerà dall'ultimo giorno di scuola al 30 dicembre mattina Per_1 con la madre, dal 30 dicembre mattina alla ripresa della scuola con il padre. pagina 2 di 6 -Festività Pasquali e settimana bianca: trascorrerà ad anni alterni le festività pasquali Per_1 con un genitore e la settimana bianca con l'altro genitore.
Relativamente al periodo estivo, da intendersi come quello di sospensione dell'attività scolastica e ricadente nei mesi di metà giugno, luglio, agosto e primi di settembre, il padre, ferme le alternanze dei fine settimana ed i giorni infrasettimanali, avrà diritto di trascorrere, nel 2025, nei mesi di giugno e luglio, con complessivamente 21 giorni, di cui 14 Per_1 anche consecutivi, mentre, dal 2026, avrà diritto di trascorrere con complessivamente Per_1
21 giorni anche consecutivi. Tra i due periodi da trascorrere con nel 2025, si precisa Per_1 che dovranno intercorrere almeno 7 giorni. Ogni anno, inoltre, il padre dovrà comunicare alla madre, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, quali settimane, tra giungo e luglio, intende trascorrere con Per_1
trascorrerà integralmente il mese di agosto con la madre. Il padre si impegna a Per_1 organizzare, nei giorni allo stesso spettanti tra giugno e luglio, vacanze e/o periodi di villeggiatura con consoni all'età e alle inclinazioni della figlia, così come la madre. Per_1
Si specifica che, nel caso in cui, nei giorni di propria spettanza, il genitore preposto non dovesse organizzare vacanze e/o periodi villeggiatura con quest'ultima comunque Per_1 trascorrerà tali giorni sempre con il genitore cui spetta il periodo di riferimento, con l'impegno di tale genitore a organizzare attività per (es.: campus, gite in giornata, Per_1 attività sportive ecc.) a Milano. Nell'ipotesi in cui il genitore preposto, per qualsiasi motivo, non organizzi alcunché per nel proprio periodo, l'altro genitore potrà Per_1 intervenire, organizzando attività similari, che prevedano comunque il pernotto presso il genitore cui spetta.
Le date più significative, quali compleanni degli stessi genitori o di parenti stretti saranno trascorsi da unitamente al genitore cui la ricorrenza è riferibile. Per_1
Resta bene inteso che, ove lo richiedano le rispettive esigenze lavorative e/o personali, i genitori potranno addivenire ad una diversa determinazione dei tempi di permanenza di avendo comunque sempre riguardo esclusivamente al primario interesse della stessa. Per_1
Infine, i genitori si impegnano reciprocamente, in caso di impossibilità nel periodo di competenza, a preferire l'altro genitore a qualunque altro soggetto.
3) Mantenimento ordinario e spese straordinarie
Per_ Il Sig. – che concorrerà con la madre alla cura, all'educazione ed all'assistenza sia morale che materiale di - corrisponderà dalla sottoscrizione dell'atto di separazione, Per_1 la somma mensile complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia (somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT).
Per_ Il predetto importo sarà versato dal Sig. entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese dell'anno sul conto corrente intestato alla Sig.ra ed acceso Banca Parte_1
UniCredit IBAN [...].
pagina 3 di 6 -I signori sono concordi nel ritenere che l'importo determinato a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della figlia comprende il mantenimento ordinario della stessa
(vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione comprese le utenze, materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro) ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero babysitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, parrucchiere barbiere, attività ricreative abituali cinema feste ed attività conviviali).
Il padre si fa carico, inoltre, di tutte le spese mediche straordinarie di Per_1 preventivamente concordate con la madre e previa impegnativa del medico di base, mentre la madre si fa carico delle spese straordinarie scolastiche, preventivamente concordate.
Tutte le altre spese aventi carattere straordinario da sostenere nell'interesse della figlia saranno onorate al 50% da ciascun genitore e dovranno essere tutte concordate, tranne quelle e urgenti e indifferibili.
4) Deduzioni fiscali
I coniugi si danno reciprocamente atto che, a partire dalla sentenza della separazione consensuale, le detrazioni e deduzioni fiscali ed ogni e qualsivoglia altra agevolazione disposta per legge relativamente alla prole a carico (ivi compresi gli eventuali rimborsi all'uopo erogati dallo Stato o da altri enti pubblici e/o privati) andranno a beneficio del genitore che le sosterrà al 100%.
5) Rinuncia al reciproco mantenimento
I coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente la propria autosufficienza economico/reddituale, rinunciando pertanto a qualsiasi pretesa economica e/o ad assegni di mantenimento l'uno verso l'altro.
6) Consenso all'espatrio
I ricorrenti si concedono sin d'ora ampio ed incondizionato consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, anche in relazione alla figlia minore, che dovrà avere con sé anche quando è con l'altro genitore, impegnandosi a ribadire detto consenso, ove occorresse, innanzi alle competenti Autorità.
7) Efficacia degli accordi
I ricorrenti concordano di dare esecuzione agli accordi di cui al presente ricorso, così come sopra specificati, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.
8) Spese legali
Ciascun coniuge sosterrà le proprie spese legali per il ricorso
°°°
pagina 4 di 6 Le parti hanno, inoltre chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con le predette note scritte le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio civile in Milano il 17.11.2021;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 28.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________ pagina 5 di 6
IL PM IL PG pagina 6 di 6