TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 28/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 676 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 14.3.2025 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. ROSSI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in PIAZZA PICCAPIETRA
76/59 16121 GENOVA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14.3.2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha precisato le conclusioni come in ricorso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa da per la regolamentazione dell'affido, della Parte_1
collocazione, delle visite e del mantenimento del figlio , nato in data [...] dalla relazione Per_1
more uxorio con Controparte_1
Il resistente, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio e la causa
è stata istruita documentalmente nonché mediante relazioni dei Servizi Socio-Sanitari e della Guardia di
Finanza. Muoviamo dall'affido del minore il quale è affetto dalla sindrome di Asperger e oggi ha tredici Per_1
anni.
La ricorrente ha invocato l'affido super esclusivo del figlio a sé, spiegando come ciò si renda necessario a fronte delle condotte violente tenute dal resistente nei suoi confronti e nei confronti del figlio stesso.
Sentita all'udienza del 10.7.2024, la ha ricordato: “l'aggressività del mio ex compagno era sia Pt_1
Per verbale che fisica ed era diretta più che altro verso di me. Una volta mi stava strangolando e lo ha visto.
Per Il ha ammesso che in quell'occasione se non fosse arrivato non sapeva se si sarebbe fermato. CP_1
Poi usava parole volgari nei miei confronti e il bambino che assisteva prendeva le sue sembianze…A volte è
Per stato aggressivo anche nei confronti di , il suo modo di educarlo era picchiarlo. In un episodio il bambino faceva la doccia, io ho detto che aveva detto una parolaccia e il padre lo ha picchiato con il doccino. Per_1
Per non fargli usare la mano quando mangiava gli teneva legata la mano”.
Nel corso del giudizio è emersa l'emissione di sentenza di condanna in primo grado del Sig. per CP_1
le condotte violente tenute, anche alla presenza del figlio minore, nei confronti della ex compagna. Condotte gravissime per le quali già era stato sottoposto a misure cautelari e che hanno comportato la sua condanna a cinque anni di reclusione, con sospensione della responsabilità genitoriale per 9 anni e quattro mesi (si veda il verbale d'udienza del 7.2.2025).
La infatti, aveva denunciato di essere stata ingiuriata, anche in presenza del figlio minore, di essere Pt_1
stata aggredita, afferrata per il collo, schiaffeggiata, spinta contro un mobile e trascinata sul pavimento, di essere stata minacciata di morte.
Sempre nel corso del giudizio, i Servizi Sociali hanno dato atto che il minore aveva rivelato agli insegnanti gli agiti violenti del padre.
Dunque, le allegazioni di violenza della ricorrente, già vagliate positivamente per l'applicazione delle misure cautelari, hanno trovato conferma nella sentenza di condanna emessa in primo grado e nel presente giudizio hanno trovato ulteriori riscontri.
A ciò si aggiunga che, sempre in occasione dell'udienza del 10.7.2024, la ricorrente ha rappresentato che l'ex compagno faceva abuso di sostanze alcooliche.
Già con i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., venivano disposti accertamenti da parte del SERD al fine di verificare la sussistenza in capo al di una situazione di abuso di CP_1
sostanze alcooliche.
L'uomo, però, si è sottratto ai disposti accertamenti, circostanza che lascia ragionevolmente presumere il suo persistente abuso di alcool e, comunque, il suo totale disinteresse per gli esiti del presente giudizio.
Gli agiti violenti del resistente e il suo abuso di sostanze alcooliche rappresentano ragioni sufficienti per accogliere la domanda della ricorrente di affido esclusivo rafforzato, regime peraltro richiesto anche in ragione della riferita sospensione dalla responsabilità genitoriale disposta a carico del in sede CP_1
penale.
Peraltro, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente sembrano emergere anche modalità relazionali disfunzionali del più concentrato sulla ex compagna che sul figlio e, comunque, disinteressato CP_1
Per rispetto al minore ed alle sue esigenze: “ non ha più voluto sentirlo perché gli ha fatto gli auguri di compleanno in un giorno sbagliato e perché ha rimosso una sua foto dal profilo per mettere la foto di una sua fidanzata. Non gli ha fatto il regalo e neppure gli auguri a Natale benché continuasse a chiamare con numeri sconosciuti. Il 6.1 c'è stata un'altra chiamata silenziosa, ma poi la sua fidanzata nuova ci ha chiamato dicendoci di non cercarlo più perché lei era incinta e non voleva perdere il bambino. Il mio ex compagno era lì ma non diceva nulla…A il bambino gli ha chiesto di comprargli il vestito ma il mio ex compagno Per_3
non ha neppure risposto” (verbale del 10.7.2024).
Va, quindi, senz'altro stabilito l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre, odierna Per_1
ricorrente; per l'effetto, la madre potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ed invero a norma dell'art. 337quater c.c. il giudice, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.
In tal caso, tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere adottate da entrambi i genitori.
Il che, però, non risulta soddisfacente nei casi come quello di specie in cui un genitore mostra evidenti segni di inidoneità genitoriale, sia in quanto violento sia in quanto dedito all'abuso di sostanze alcooliche, con i più che intuitivi stati di alterazione che ne derivano.
Al ricorrere di questa eventualità, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito” contenuto nell'art. 337quater, comma 3, c.c. consente al giudice di prevedere che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate in via esclusiva da uno solo dei genitori, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Si tratta appunto del c.d. affido super esclusivo o affido esclusivo rafforzato il quale determina una concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma solo sul suo esercizio. Quanto alla collocazione, il Collegio ritiene che debba continuare a vivere con la madre che ormai Per_1
da tempo rappresenta il suo unico stabile punto di riferimento, anche perché almeno da settembre 2023 il minore non ha più contatto alcuno con il padre e, comunque, il ragazzo ha vissuto gli agiti violenti del genitore sicché anche un eventuale riavvicinamento dovrà passare per un percorso graduale di ricostruzione del legame.
La madre, inoltre, ha dimostrato ottime capacità di protezione ed accudimento e proprio grazie a lei il minore è apparso sostanzialmente sereno all'osservazione dei Servizi Sociali: “gli insegnanti del minore, sentiti successivamente alla sua rivelazione relativa ai maltrattamenti subiti e assistiti, riferiscono una situazione apparentemente rassicurante, descrivendo come ben integrato nel gruppo classe e con Per_1
gli insegnanti. Riferiscono, inoltre, che a seguito dell'allontanamento del padre dall'abitazione, egli è più tranquillo e sereno rispetto al passato e che, nel periodo successivo alla rivelazione, non ha più esplicitato altri contenuti, né fatto alcun riferimento a quanto rivelato” (relazione dei Servizi Sociali del Comune di
Varazze).
Lo stesso sentito dai Servizi Sociali, ha riconosciuto “la costante capacità della compagna nella CP_1
cura del figlio”.
Permangono delle criticità, ma grazie alla madre il minore ha un'adeguata rete di supporto.
Nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Varazze si legge: “dal colloquio con i terapisti dell'Associazione “La Nostra Famiglia” di Varazze, presso cui il minore è seguito dal 2015, emerge un'attuale presa in carico attraverso un trattamento psicoeducativo a frequenza settimanale (il martedì)…al quale il ragazzo aderisce con scarsa motivazione e partecipazione. Rispetto al lavoro sulle emozioni viene riferita labilità emotiva, impulsività nelle risposte accompagnata da difficoltà di argomentazione dei propri vissuti emotivi. I terapisti rilevano come il minore non abbia mai fatto riferimento alla figura paterna se non per comunicare «io un padre non ce l'ho e vivo con la mamma». Anche per quanto concerne il percorso psicoterapico che il minore sta seguendo privatamente presso la psicologa Dott.ssa , viene Testimone_1
riferito dalla Sig.ra una notevole fatica del figlio a sostenere un contesto terapeutico”. Pt_1
La collocazione del minore presso la madre comporta l'assegnazione alla stessa della ex casa familiare, sì da conservare a il suo habitat domestico. Per_1
Tanto disposto in punto affido e collocazione, il Collegio rileva che dagli atti emerge che il resistente è seguito privatamente dal Dott. nell'ambito di un percorso di supporto psicologico. Parte_2
Allo stesso modo anche la ricorrente risulta aver intrapreso un percorso di supporto psicologico per sé e per il figlio presso la psicologa Dott.ssa (così nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Testimone_1
Varazze). Il Collegio ritiene che, oltre ai percorsi già attivati privatamente dalle parti, sia necessario incaricare i Servizi
Socio-Sanitari territorialmente competenti:
• di attivare ogni intervento ritenuto utile per il minore ed in particolare un servizio di educativa domiciliare presso la residenza materna, al fine di supportare il ragazzo nel suo percorso di socializzazione con i pari e di progressiva acquisizione di autonomie personali;
• di attivare, (solo) su richiesta del resistente, apposito percorso di sostegno alla genitorialità in suo favore, con l'obiettivo di: acquisire consapevolezza dei bisogni del figlio;
recuperare le proprie competenze genitoriali, guardando criticamente al ruolo fino ad oggi svolto;
recuperare modalità relazionali adeguate con il figlio;
acquisire consapevolezza dell'importanza del ruolo materno e sufficienti capacità di comunicazione.
Come noto, non è possibile imporre coattivamente alle parti cui sono destinati di sottoporsi ai percorsi e trattamenti indicati.
Tuttavia, il Collegio ritiene necessario avvertire che qualora il padre ritenesse di non sottoporsi al percorso ad esso dedicato, la sua scelta sarà suscettibile di valutazione in eventuali successivi giudizi, per l'adozione di provvedimenti più incisivi in punto responsabilità genitoriale.
Veniamo al regime delle visite.
L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, il si è sottratto agli accertamenti diretti a verificare se faccia ancora o meno CP_1
abuso di sostanze alcooliche.
Ha compiuto in presenza del minore e talvolta anche nei confronti del minore agiti violenti per i quali ha subito una condanna penale in primo grado.
Ha dimostrato modalità relazionali disfunzionali col minore.
Appare disinteressato rispetto al minore ed ai suoi bisogni, non concorrendo neppure al suo mantenimento.
Il Collegio ritiene allora di incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti, solo se richiesti dal padre e solo in caso di buon esito del percorso di supporto psicologico privatamente intrapreso dal genitore nonché in caso di buon esito del percorso di sostegno alla genitorialità ad esso destinato, tenuto conto dello stato psichico ed emotivo del minore e dell'andamento del di lui percorso psicoterapico, di organizzare e calendarizzare incontri protetti padre-figlio, alla presenza di un educatore o di altra figura professionale equivalente, anche all'aperto, secondo i tempi e le modalità ritenute compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e con il suo stato psico-fisico. Per_1
I Servizi Sociali incaricati avranno facoltà di sospendere immediatamente gli incontri protetti eventualmente avviati, qualora pregiudizievoli per il minore.
Resta da affrontare la questione economica.
La ricorrente ha riferito di essere titolare di un'impresa di noleggio di auto, scooter e camper da marzo
2015, con un reddito annuale lordo pari a circa 25.000,00 euro.
Ha dedotto di aiutare un'amica a tenere i bambini un paio d'ore al giorno, non tutti i giorni, ma circa dieci giorni al mese, per un importo pari a 15,00 euro all'ora.
Ha spiegato di essere aiutata economicamente dalla propria famiglia d'origine.
La donna ha spiegato di non avere provviste bancarie cui attingere e di essere gravata da oneri alloggiativi per 500,00 euro mensili.
Con riguardo al resistente, dalle indagini della Guardia di Finanza risulta che il è titolare di CP_1
un'impresa attiva dall'1.3.2008 nel settore della riparazione e sostituzione dei pneumatici per autoveicoli.
I redditi d'impresa denunciati per gli anni 2021 e 2022 risultano pressochè irrisori e segnatamente 4285,00 euro per l'anno 2021 e 3890,00 euro per l'anno 2022. Tenuto conto che l'attività d'impresa del è CP_1
avviata da tempo e che da tempo consente all'uomo di mantenersi, i dati emergenti dalle dichiarazioni reddituali non appaiono verosimili.
Tanto più che dagli estratti conto in atti emergono nel secondo semestre dell'anno 2021 accrediti derivanti dall'attività d'impresa pari a 104.813,51 euro e nell'anno 2022 accrediti derivanti dall'attività d'impresa per
258.801,29 euro.
Nel 2023 non risultano redditi percepiti né dichiarazioni fiscali presentate, ma dagli estratti conto risultano accrediti derivanti dall'attività d'impresa per 277.729,52 euro.
Solo nel primo semestre del 2024, gli accrediti derivanti dall'attività d'impresa risultano pari a 60.495,59 euro.
Sicché l'attività d'impresa del deve ritenersi senz'altro un'attività ben avviata. CP_1
Allo stato non è dato sapere se il si trovi in stato di carcerazione., non essendovi a riguardo alcuna CP_1
evidenza certa.
Tuttavia, anche qualora l'uomo dovesse trovarsi in stato di carcerazione, si ritiene che ben possa valersi di terzi per gestire l'attività d'impresa e, comunque, ben possa disporre di risorse accumulate nel tempo per far fronte ai propri obblighi di mantenimento. In ogni caso, per giurisprudenza concorde ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, precisando che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole.
Nel caso di specie, tenuto conto della posizione economica di entrambe le parti e considerato che il padre non ha col figlio alcuna frequentazione, il Collegio ritiene congruo porre a carico di un Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio pari a 300,00 euro, annualmente rivalutabile secondo Per_1
gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente da . Parte_1
Pone a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie così come di seguito individuate.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso. * Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dispone l'affido esclusivo rafforzato del figlio alla madre;
Per_1
• stabilisce la collocazione del predetto minore presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la ex casa coniugale;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale:
- di attivare ogni intervento ritenuto utile per il minore ed in particolare un servizio di educativa domiciliare presso la residenza materna, al fine di supportare il ragazzo nel suo percorso di socializzazione con i pari e di progressiva acquisizione di autonomie personali;
- di attivare, (solo) su richiesta del resistente, apposito percorso di sostegno alla genitorialità in suo favore, con l'obiettivo di: acquisire consapevolezza dei bisogni del figlio;
recuperare le proprie competenze genitoriali, guardando criticamente al ruolo fino ad oggi svolto;
recuperare modalità relazionali adeguate con il figlio;
acquisire consapevolezza dell'importanza del ruolo materno e sufficienti capacità di comunicazione;
- solo su richiesta del padre e solo in caso di buon esito del percorso di supporto psicologico privatamente intrapreso dal genitore nonché in caso di buon esito del percorso di sostegno alla genitorialità ad esso destinato, tenuto conto dello stato psichico ed emotivo del minore e dell'andamento del di lui percorso psicoterapico, di organizzare e calendarizzare incontri protetti padre-figlio, alla presenza di un educatore o di altra figura professionale equivalente, anche all'aperto, secondo i tempi e le modalità ritenute compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e con il suo stato psico-fisico. I Servizi Sociali incaricati avranno facoltà Per_1
di sospendere immediatamente gli incontri protetti eventualmente avviati, qualora pregiudizievoli per il minore;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio pari a Controparte_1 Per_1
300,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
[...]
• dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente da;
Parte_1
• pone a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie così come meglio individuate in parte motiva;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1
liquida in 27,00 euro per esborsi e 4000,00 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, ove dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 676 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 14.3.2025 vertente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. ROSSI PAOLA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in PIAZZA PICCAPIETRA
76/59 16121 GENOVA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14.3.2025 parte ricorrente, quale unica parte costituita e presente, ha precisato le conclusioni come in ricorso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa da per la regolamentazione dell'affido, della Parte_1
collocazione, delle visite e del mantenimento del figlio , nato in data [...] dalla relazione Per_1
more uxorio con Controparte_1
Il resistente, malgrado la rituale instaurazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio e la causa
è stata istruita documentalmente nonché mediante relazioni dei Servizi Socio-Sanitari e della Guardia di
Finanza. Muoviamo dall'affido del minore il quale è affetto dalla sindrome di Asperger e oggi ha tredici Per_1
anni.
La ricorrente ha invocato l'affido super esclusivo del figlio a sé, spiegando come ciò si renda necessario a fronte delle condotte violente tenute dal resistente nei suoi confronti e nei confronti del figlio stesso.
Sentita all'udienza del 10.7.2024, la ha ricordato: “l'aggressività del mio ex compagno era sia Pt_1
Per verbale che fisica ed era diretta più che altro verso di me. Una volta mi stava strangolando e lo ha visto.
Per Il ha ammesso che in quell'occasione se non fosse arrivato non sapeva se si sarebbe fermato. CP_1
Poi usava parole volgari nei miei confronti e il bambino che assisteva prendeva le sue sembianze…A volte è
Per stato aggressivo anche nei confronti di , il suo modo di educarlo era picchiarlo. In un episodio il bambino faceva la doccia, io ho detto che aveva detto una parolaccia e il padre lo ha picchiato con il doccino. Per_1
Per non fargli usare la mano quando mangiava gli teneva legata la mano”.
Nel corso del giudizio è emersa l'emissione di sentenza di condanna in primo grado del Sig. per CP_1
le condotte violente tenute, anche alla presenza del figlio minore, nei confronti della ex compagna. Condotte gravissime per le quali già era stato sottoposto a misure cautelari e che hanno comportato la sua condanna a cinque anni di reclusione, con sospensione della responsabilità genitoriale per 9 anni e quattro mesi (si veda il verbale d'udienza del 7.2.2025).
La infatti, aveva denunciato di essere stata ingiuriata, anche in presenza del figlio minore, di essere Pt_1
stata aggredita, afferrata per il collo, schiaffeggiata, spinta contro un mobile e trascinata sul pavimento, di essere stata minacciata di morte.
Sempre nel corso del giudizio, i Servizi Sociali hanno dato atto che il minore aveva rivelato agli insegnanti gli agiti violenti del padre.
Dunque, le allegazioni di violenza della ricorrente, già vagliate positivamente per l'applicazione delle misure cautelari, hanno trovato conferma nella sentenza di condanna emessa in primo grado e nel presente giudizio hanno trovato ulteriori riscontri.
A ciò si aggiunga che, sempre in occasione dell'udienza del 10.7.2024, la ricorrente ha rappresentato che l'ex compagno faceva abuso di sostanze alcooliche.
Già con i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 473bis.22 c.p.c., venivano disposti accertamenti da parte del SERD al fine di verificare la sussistenza in capo al di una situazione di abuso di CP_1
sostanze alcooliche.
L'uomo, però, si è sottratto ai disposti accertamenti, circostanza che lascia ragionevolmente presumere il suo persistente abuso di alcool e, comunque, il suo totale disinteresse per gli esiti del presente giudizio.
Gli agiti violenti del resistente e il suo abuso di sostanze alcooliche rappresentano ragioni sufficienti per accogliere la domanda della ricorrente di affido esclusivo rafforzato, regime peraltro richiesto anche in ragione della riferita sospensione dalla responsabilità genitoriale disposta a carico del in sede CP_1
penale.
Peraltro, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente sembrano emergere anche modalità relazionali disfunzionali del più concentrato sulla ex compagna che sul figlio e, comunque, disinteressato CP_1
Per rispetto al minore ed alle sue esigenze: “ non ha più voluto sentirlo perché gli ha fatto gli auguri di compleanno in un giorno sbagliato e perché ha rimosso una sua foto dal profilo per mettere la foto di una sua fidanzata. Non gli ha fatto il regalo e neppure gli auguri a Natale benché continuasse a chiamare con numeri sconosciuti. Il 6.1 c'è stata un'altra chiamata silenziosa, ma poi la sua fidanzata nuova ci ha chiamato dicendoci di non cercarlo più perché lei era incinta e non voleva perdere il bambino. Il mio ex compagno era lì ma non diceva nulla…A il bambino gli ha chiesto di comprargli il vestito ma il mio ex compagno Per_3
non ha neppure risposto” (verbale del 10.7.2024).
Va, quindi, senz'altro stabilito l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre, odierna Per_1
ricorrente; per l'effetto, la madre potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
Ed invero a norma dell'art. 337quater c.c. il giudice, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, in deroga al regime ordinario dell'affido condiviso, può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori.
In tal caso, tuttavia, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli continuano ad essere adottate da entrambi i genitori.
Il che, però, non risulta soddisfacente nei casi come quello di specie in cui un genitore mostra evidenti segni di inidoneità genitoriale, sia in quanto violento sia in quanto dedito all'abuso di sostanze alcooliche, con i più che intuitivi stati di alterazione che ne derivano.
Al ricorrere di questa eventualità, l'inciso “salvo che non sia diversamente stabilito” contenuto nell'art. 337quater, comma 3, c.c. consente al giudice di prevedere che anche le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate in via esclusiva da uno solo dei genitori, fermo restando che “il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
Si tratta appunto del c.d. affido super esclusivo o affido esclusivo rafforzato il quale determina una concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori, non incidendo sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma solo sul suo esercizio. Quanto alla collocazione, il Collegio ritiene che debba continuare a vivere con la madre che ormai Per_1
da tempo rappresenta il suo unico stabile punto di riferimento, anche perché almeno da settembre 2023 il minore non ha più contatto alcuno con il padre e, comunque, il ragazzo ha vissuto gli agiti violenti del genitore sicché anche un eventuale riavvicinamento dovrà passare per un percorso graduale di ricostruzione del legame.
La madre, inoltre, ha dimostrato ottime capacità di protezione ed accudimento e proprio grazie a lei il minore è apparso sostanzialmente sereno all'osservazione dei Servizi Sociali: “gli insegnanti del minore, sentiti successivamente alla sua rivelazione relativa ai maltrattamenti subiti e assistiti, riferiscono una situazione apparentemente rassicurante, descrivendo come ben integrato nel gruppo classe e con Per_1
gli insegnanti. Riferiscono, inoltre, che a seguito dell'allontanamento del padre dall'abitazione, egli è più tranquillo e sereno rispetto al passato e che, nel periodo successivo alla rivelazione, non ha più esplicitato altri contenuti, né fatto alcun riferimento a quanto rivelato” (relazione dei Servizi Sociali del Comune di
Varazze).
Lo stesso sentito dai Servizi Sociali, ha riconosciuto “la costante capacità della compagna nella CP_1
cura del figlio”.
Permangono delle criticità, ma grazie alla madre il minore ha un'adeguata rete di supporto.
Nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Varazze si legge: “dal colloquio con i terapisti dell'Associazione “La Nostra Famiglia” di Varazze, presso cui il minore è seguito dal 2015, emerge un'attuale presa in carico attraverso un trattamento psicoeducativo a frequenza settimanale (il martedì)…al quale il ragazzo aderisce con scarsa motivazione e partecipazione. Rispetto al lavoro sulle emozioni viene riferita labilità emotiva, impulsività nelle risposte accompagnata da difficoltà di argomentazione dei propri vissuti emotivi. I terapisti rilevano come il minore non abbia mai fatto riferimento alla figura paterna se non per comunicare «io un padre non ce l'ho e vivo con la mamma». Anche per quanto concerne il percorso psicoterapico che il minore sta seguendo privatamente presso la psicologa Dott.ssa , viene Testimone_1
riferito dalla Sig.ra una notevole fatica del figlio a sostenere un contesto terapeutico”. Pt_1
La collocazione del minore presso la madre comporta l'assegnazione alla stessa della ex casa familiare, sì da conservare a il suo habitat domestico. Per_1
Tanto disposto in punto affido e collocazione, il Collegio rileva che dagli atti emerge che il resistente è seguito privatamente dal Dott. nell'ambito di un percorso di supporto psicologico. Parte_2
Allo stesso modo anche la ricorrente risulta aver intrapreso un percorso di supporto psicologico per sé e per il figlio presso la psicologa Dott.ssa (così nella relazione dei Servizi Sociali del Comune di Testimone_1
Varazze). Il Collegio ritiene che, oltre ai percorsi già attivati privatamente dalle parti, sia necessario incaricare i Servizi
Socio-Sanitari territorialmente competenti:
• di attivare ogni intervento ritenuto utile per il minore ed in particolare un servizio di educativa domiciliare presso la residenza materna, al fine di supportare il ragazzo nel suo percorso di socializzazione con i pari e di progressiva acquisizione di autonomie personali;
• di attivare, (solo) su richiesta del resistente, apposito percorso di sostegno alla genitorialità in suo favore, con l'obiettivo di: acquisire consapevolezza dei bisogni del figlio;
recuperare le proprie competenze genitoriali, guardando criticamente al ruolo fino ad oggi svolto;
recuperare modalità relazionali adeguate con il figlio;
acquisire consapevolezza dell'importanza del ruolo materno e sufficienti capacità di comunicazione.
Come noto, non è possibile imporre coattivamente alle parti cui sono destinati di sottoporsi ai percorsi e trattamenti indicati.
Tuttavia, il Collegio ritiene necessario avvertire che qualora il padre ritenesse di non sottoporsi al percorso ad esso dedicato, la sua scelta sarà suscettibile di valutazione in eventuali successivi giudizi, per l'adozione di provvedimenti più incisivi in punto responsabilità genitoriale.
Veniamo al regime delle visite.
L'art. 337quater, comma 2, c.c. prevede che, anche in caso di affido esclusivo ad un solo genitore, devono essere fatti salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'art. 337ter c.c. e cioè i diritti di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nel caso di specie, il si è sottratto agli accertamenti diretti a verificare se faccia ancora o meno CP_1
abuso di sostanze alcooliche.
Ha compiuto in presenza del minore e talvolta anche nei confronti del minore agiti violenti per i quali ha subito una condanna penale in primo grado.
Ha dimostrato modalità relazionali disfunzionali col minore.
Appare disinteressato rispetto al minore ed ai suoi bisogni, non concorrendo neppure al suo mantenimento.
Il Collegio ritiene allora di incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti, solo se richiesti dal padre e solo in caso di buon esito del percorso di supporto psicologico privatamente intrapreso dal genitore nonché in caso di buon esito del percorso di sostegno alla genitorialità ad esso destinato, tenuto conto dello stato psichico ed emotivo del minore e dell'andamento del di lui percorso psicoterapico, di organizzare e calendarizzare incontri protetti padre-figlio, alla presenza di un educatore o di altra figura professionale equivalente, anche all'aperto, secondo i tempi e le modalità ritenute compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e con il suo stato psico-fisico. Per_1
I Servizi Sociali incaricati avranno facoltà di sospendere immediatamente gli incontri protetti eventualmente avviati, qualora pregiudizievoli per il minore.
Resta da affrontare la questione economica.
La ricorrente ha riferito di essere titolare di un'impresa di noleggio di auto, scooter e camper da marzo
2015, con un reddito annuale lordo pari a circa 25.000,00 euro.
Ha dedotto di aiutare un'amica a tenere i bambini un paio d'ore al giorno, non tutti i giorni, ma circa dieci giorni al mese, per un importo pari a 15,00 euro all'ora.
Ha spiegato di essere aiutata economicamente dalla propria famiglia d'origine.
La donna ha spiegato di non avere provviste bancarie cui attingere e di essere gravata da oneri alloggiativi per 500,00 euro mensili.
Con riguardo al resistente, dalle indagini della Guardia di Finanza risulta che il è titolare di CP_1
un'impresa attiva dall'1.3.2008 nel settore della riparazione e sostituzione dei pneumatici per autoveicoli.
I redditi d'impresa denunciati per gli anni 2021 e 2022 risultano pressochè irrisori e segnatamente 4285,00 euro per l'anno 2021 e 3890,00 euro per l'anno 2022. Tenuto conto che l'attività d'impresa del è CP_1
avviata da tempo e che da tempo consente all'uomo di mantenersi, i dati emergenti dalle dichiarazioni reddituali non appaiono verosimili.
Tanto più che dagli estratti conto in atti emergono nel secondo semestre dell'anno 2021 accrediti derivanti dall'attività d'impresa pari a 104.813,51 euro e nell'anno 2022 accrediti derivanti dall'attività d'impresa per
258.801,29 euro.
Nel 2023 non risultano redditi percepiti né dichiarazioni fiscali presentate, ma dagli estratti conto risultano accrediti derivanti dall'attività d'impresa per 277.729,52 euro.
Solo nel primo semestre del 2024, gli accrediti derivanti dall'attività d'impresa risultano pari a 60.495,59 euro.
Sicché l'attività d'impresa del deve ritenersi senz'altro un'attività ben avviata. CP_1
Allo stato non è dato sapere se il si trovi in stato di carcerazione., non essendovi a riguardo alcuna CP_1
evidenza certa.
Tuttavia, anche qualora l'uomo dovesse trovarsi in stato di carcerazione, si ritiene che ben possa valersi di terzi per gestire l'attività d'impresa e, comunque, ben possa disporre di risorse accumulate nel tempo per far fronte ai propri obblighi di mantenimento. In ogni caso, per giurisprudenza concorde ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alla propria capacità economica, precisando che neppure il genitore disoccupato può ritenersi esonerato dall'obbligo di contribuzione, ben potendo – salvi i casi di accertata impossibilità oggettiva – prestare attività lavorativa anche soltanto occasionale e saltuaria, ma comunque idonea a procuragli risorse, sia pure modeste, da destinare ai bisogni della prole.
Nel caso di specie, tenuto conto della posizione economica di entrambe le parti e considerato che il padre non ha col figlio alcuna frequentazione, il Collegio ritiene congruo porre a carico di un Controparte_1
contributo per il mantenimento del figlio pari a 300,00 euro, annualmente rivalutabile secondo Per_1
gli indici Istat, da corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente da . Parte_1
Pone a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie così come di seguito individuate.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà
(requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso. * Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Alla stregua delle statuizioni che precedono, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dispone l'affido esclusivo rafforzato del figlio alla madre;
Per_1
• stabilisce la collocazione del predetto minore presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la ex casa coniugale;
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale:
- di attivare ogni intervento ritenuto utile per il minore ed in particolare un servizio di educativa domiciliare presso la residenza materna, al fine di supportare il ragazzo nel suo percorso di socializzazione con i pari e di progressiva acquisizione di autonomie personali;
- di attivare, (solo) su richiesta del resistente, apposito percorso di sostegno alla genitorialità in suo favore, con l'obiettivo di: acquisire consapevolezza dei bisogni del figlio;
recuperare le proprie competenze genitoriali, guardando criticamente al ruolo fino ad oggi svolto;
recuperare modalità relazionali adeguate con il figlio;
acquisire consapevolezza dell'importanza del ruolo materno e sufficienti capacità di comunicazione;
- solo su richiesta del padre e solo in caso di buon esito del percorso di supporto psicologico privatamente intrapreso dal genitore nonché in caso di buon esito del percorso di sostegno alla genitorialità ad esso destinato, tenuto conto dello stato psichico ed emotivo del minore e dell'andamento del di lui percorso psicoterapico, di organizzare e calendarizzare incontri protetti padre-figlio, alla presenza di un educatore o di altra figura professionale equivalente, anche all'aperto, secondo i tempi e le modalità ritenute compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e con il suo stato psico-fisico. I Servizi Sociali incaricati avranno facoltà Per_1
di sospendere immediatamente gli incontri protetti eventualmente avviati, qualora pregiudizievoli per il minore;
• pone a carico di un contributo per il mantenimento del figlio pari a Controparte_1 Per_1
300,00 euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondere in favore di Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
[...]
• dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente da;
Parte_1
• pone a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie così come meglio individuate in parte motiva;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che Controparte_1 Parte_1
liquida in 27,00 euro per esborsi e 4000,00 euro per compensi, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, ove dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo