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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15823/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15823/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18/03/25 alle ore 15.50, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per Parte_1 l'avv. Enrico Villa in sostituzione dell'avv. FORINO FABIO, giusta delega depositata telematicamente. Nessuno compare per 'avv. Villa chiede che venga Controparte_1 dichiarata la contumacia della controparte.
Il Giudice vista la regolarità della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza dichiara la contumacia della società Controparte_1
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
L'avv. Villa precisa le conclusioni come ricorso introduttivo e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 18.3.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 15823/2024, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 25.4.2024
DA
(C.F./P.I. ) e (C.F./P.I. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), tramite la mandataria C.F. ), in persona P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale Email_1
rappresentate e difese dall'avv. Fabio Forino per procura generale alle liti in atti,
[...]
ATTRICI
CONTRO
C.F./P.I. ) con sede in NA via Giuseppe Controparte_1 P.IVA_4
Pica 2/16,
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: leasing pagina 2 di 7 All'udienza del 18.3.2025 parte attrice ha discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in accoglimento del presente ricorso, così statuire:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing immobiliare n.
IF828794;
- Accertare e dichiarare, visti i motivi di ricorso, il diritto delle ricorrenti ad ottenere la restituzione dei beni immobili concessi in locazione finanziaria con il suddetto contratto
n. IF828794 e per l'effetto:
- Condannare C.F./P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, sig.ra , con sede legale in Controparte_3
NA (cap. 80142 - NA), Via Giuseppe Pica, 2/16, alla restituzione, in favore delle ricorrenti, dei beni immobili oggetto del contratto di leasing n. IF828794, così catastalmente individuati al Catasto Fabbricati del Comune di NA:
Descrizione degli immobili:
a) Comune di NA, Via Giuseppe Pica 3-5-7-9-11-13-15:
Sezione MER - Foglio 3 - mappale 99 - subalterno 119; Piano T-S1 – Categoria C/2 –
Consistenza 440 mq – Rendita catastale € 1.477,07;
b) Comune di NA, via Giuseppe Ricciardi n. 9-11-13 (angolo Via Pica n. 35):
Sezione MER - Foglio 3 - mappale 100 - subalterno 216; Piano T-S1– Categoria C/1 –
Consistenza 104 mq – Rendita catastale € 5.806,21;
- Con vittoria di spese e competenze di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 25.4.2024 le società
[...]
e tramite la mandataria hanno Parte_1 Controparte_2 Parte_1
chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di pagina 3 di 7 leasing immobiliare n. IF828794 e, per l'effetto, di condannare la società convenuta alla restituzione dei beni immobili oggetto del predetto contratto.
A tal fine parte attrice espone che:
-in data 3.8.2005 la società LO s.p.a (poi RE AS s.p.a.) stipulava con la società il contratto di locazione immobiliare n. IF828794 avente Controparte_1
ad oggetto due unità immobiliari ubicate nel comune di NA, con il quale concedeva alla stessa l'utilizzo dei predetti immobili;
-alla luce dell'inadempimento dell'utilizzatrice agli obblighi contrattuali e vista la rilevante esposizione debitoria maturata, RE AS s.p.a. provvedeva a risolvere il contratto di leasing de quo in conformità all'art. 1456 c.c., intimando contestualmente la restituzione degli immobili e il pagamento degli importi scaduti alla data di risoluzione;
-le società attrici si sono rese cessionarie di RE AS s.p.a. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione in forza di contratti di cessione di crediti;
-i beni oggetto del contratto di leasing in questione sono stati trasferiti alla CP_2
con atto di scissione parziale in data 26.11.2020;
[...]
-in considerazione del grave inadempimento della società convenuta alle obbligazioni assunte con il predetto contratto e, in particolare, al pagamento dei canoni dovuti- come accertato anche nella sentenza n. 6417/2021 del Tribunale di Milano- è interesse di parte attrice ottenere la restituzione dei beni immobili al tempo concessi in locazione, previa declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto in questione.
In data 18.3.2025, vista la regolarità della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta
[...]
Controparte_1
Orbene, il Tribunale ritiene che le domande attoree siano fondate.
Rileva, in primo luogo, il Tribunale che dalla documentazione in atti emerge che in data
13.7.2005 la società LO s.p.a. (poi RE AS s.p.a.) ha stipulato con la società il contratto di leasing immobiliare n. IF828794 (v. doc. n. 1) con Controparte_1
pagina 4 di 7 il quale concedeva a quest'ultima l'utilizzo di un immobile composto da due unità immobiliari ad uso commerciale site nel comune di NA;
in particolare, la prima unità ubicata in via Giuseppe Pica 3-5-7-9-11-13-15 di cui al foglio 3 mappale 99 e subalterno
104 e la seconda in via Giuseppe Ricciardi n. 9-11-13 angolo via G. Pica n. 35 di cui al foglio 3 mappale 100 e subalterno 124.
Risulta che i predetti beni sono stati consegnati all'utilizzatrice nella medesima data (v. doc. n. 2).
In seguito, in data 1.12.2020 RE AS s.p.a., nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ha stipulato un contratto di cessione di crediti (v. doc. n. 9) e un contratto di cessione di rapporti giuridici e di beni (v. doc. n. 10) con le società attrici;
con atto di scissione parziale in data 26.11.2020 (v. doc. nn. 11 e 12) sono stati trasferiti alla gli immobili in questione. Controparte_2
Emerge che già in data 22.9.2015 RE AS s.p.a. ha provveduto a comunicare alla società convenuta la risoluzione di diritto del predetto contratto di leasing in forza della clausola risolutiva espressa, intimando il pagamento dei canoni scaduti pari all'importo complessivo di euro 173.123,10, oltre IVA, e la restituzione dell'immobile
(v. doc. n. 4).
Le parti, in effetti, per il caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al contratto di locazione finanziaria, hanno convenuto all'art. 21 delle condizioni generali del contratto (v. doc. n. 1) la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1456 c.c. in tutte le ipotesi previste al precedente art. 20 delle medesime condizioni generali. In particolare, nelle ipotesi di cui all'art. 20 rientra il caso in cui l'utilizzatore non provvede puntualmente al pagamento di quanto dovuto in ottemperanza alle precedenti clausole nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15 relative anche al pagamento del corrispettivo e dei canoni di prelocazione.
Secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU. n.
13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di pagina 5 di 7 scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
Essendo fondate per quanto sopra detto, le domande attoree vanno accolte le domande attoree e, pertanto, va dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto in data 22.9.2015 del contratto di leasing n. IF828794 sottoscritto in data 13.7.2005.
Ne consegue che la società convenuta va condannata al rilascio immediato in favore di e di del complesso immobiliare, libero e Parte_1 Controparte_2
vuoto di persone e cose, meglio descritto nel contratto di leasing n. IF828794 stipulato in data 13.7.2005.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta va condannata a rimborsare alle attrici le spese come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto in data 22.9.2015 del contratto di leasing n.
IF828794 stipulato in data 13.7.2005;
-condanna la società al rilascio immediato, in favore Controparte_1
delle società e del complesso immobiliare, Parte_1 Controparte_2
libero e vuoto di persone e cose, meglio descritto nel contratto di leasing n. IF828794 stipulato in data 13.7.2005;
-condanna la società a rimborsare alle società Controparte_1 [...]
e le spese di giudizio, che si liquidano nella somma di Parte_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 euro 4.939,00, di cui euro 3.253,00 per compenso ed euro 1.686,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 18.3.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15823/2024 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 18/03/25 alle ore 15.50, innanzi al dott. Guido Macripò, sono comparsi: per Parte_1 l'avv. Enrico Villa in sostituzione dell'avv. FORINO FABIO, giusta delega depositata telematicamente. Nessuno compare per 'avv. Villa chiede che venga Controparte_1 dichiarata la contumacia della controparte.
Il Giudice vista la regolarità della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza dichiara la contumacia della società Controparte_1
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
L'avv. Villa precisa le conclusioni come ricorso introduttivo e discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 18.3.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 15823/2024, promossa con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 25.4.2024
DA
(C.F./P.I. ) e (C.F./P.I. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), tramite la mandataria C.F. ), in persona P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale Email_1
rappresentate e difese dall'avv. Fabio Forino per procura generale alle liti in atti,
[...]
ATTRICI
CONTRO
C.F./P.I. ) con sede in NA via Giuseppe Controparte_1 P.IVA_4
Pica 2/16,
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: leasing pagina 2 di 7 All'udienza del 18.3.2025 parte attrice ha discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, in accoglimento del presente ricorso, così statuire:
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing immobiliare n.
IF828794;
- Accertare e dichiarare, visti i motivi di ricorso, il diritto delle ricorrenti ad ottenere la restituzione dei beni immobili concessi in locazione finanziaria con il suddetto contratto
n. IF828794 e per l'effetto:
- Condannare C.F./P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, sig.ra , con sede legale in Controparte_3
NA (cap. 80142 - NA), Via Giuseppe Pica, 2/16, alla restituzione, in favore delle ricorrenti, dei beni immobili oggetto del contratto di leasing n. IF828794, così catastalmente individuati al Catasto Fabbricati del Comune di NA:
Descrizione degli immobili:
a) Comune di NA, Via Giuseppe Pica 3-5-7-9-11-13-15:
Sezione MER - Foglio 3 - mappale 99 - subalterno 119; Piano T-S1 – Categoria C/2 –
Consistenza 440 mq – Rendita catastale € 1.477,07;
b) Comune di NA, via Giuseppe Ricciardi n. 9-11-13 (angolo Via Pica n. 35):
Sezione MER - Foglio 3 - mappale 100 - subalterno 216; Piano T-S1– Categoria C/1 –
Consistenza 104 mq – Rendita catastale € 5.806,21;
- Con vittoria di spese e competenze di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 25.4.2024 le società
[...]
e tramite la mandataria hanno Parte_1 Controparte_2 Parte_1
chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di pagina 3 di 7 leasing immobiliare n. IF828794 e, per l'effetto, di condannare la società convenuta alla restituzione dei beni immobili oggetto del predetto contratto.
A tal fine parte attrice espone che:
-in data 3.8.2005 la società LO s.p.a (poi RE AS s.p.a.) stipulava con la società il contratto di locazione immobiliare n. IF828794 avente Controparte_1
ad oggetto due unità immobiliari ubicate nel comune di NA, con il quale concedeva alla stessa l'utilizzo dei predetti immobili;
-alla luce dell'inadempimento dell'utilizzatrice agli obblighi contrattuali e vista la rilevante esposizione debitoria maturata, RE AS s.p.a. provvedeva a risolvere il contratto di leasing de quo in conformità all'art. 1456 c.c., intimando contestualmente la restituzione degli immobili e il pagamento degli importi scaduti alla data di risoluzione;
-le società attrici si sono rese cessionarie di RE AS s.p.a. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione in forza di contratti di cessione di crediti;
-i beni oggetto del contratto di leasing in questione sono stati trasferiti alla CP_2
con atto di scissione parziale in data 26.11.2020;
[...]
-in considerazione del grave inadempimento della società convenuta alle obbligazioni assunte con il predetto contratto e, in particolare, al pagamento dei canoni dovuti- come accertato anche nella sentenza n. 6417/2021 del Tribunale di Milano- è interesse di parte attrice ottenere la restituzione dei beni immobili al tempo concessi in locazione, previa declaratoria dell'intervenuta risoluzione del contratto in questione.
In data 18.3.2025, vista la regolarità della notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza, è stata dichiarata la contumacia della società convenuta
[...]
Controparte_1
Orbene, il Tribunale ritiene che le domande attoree siano fondate.
Rileva, in primo luogo, il Tribunale che dalla documentazione in atti emerge che in data
13.7.2005 la società LO s.p.a. (poi RE AS s.p.a.) ha stipulato con la società il contratto di leasing immobiliare n. IF828794 (v. doc. n. 1) con Controparte_1
pagina 4 di 7 il quale concedeva a quest'ultima l'utilizzo di un immobile composto da due unità immobiliari ad uso commerciale site nel comune di NA;
in particolare, la prima unità ubicata in via Giuseppe Pica 3-5-7-9-11-13-15 di cui al foglio 3 mappale 99 e subalterno
104 e la seconda in via Giuseppe Ricciardi n. 9-11-13 angolo via G. Pica n. 35 di cui al foglio 3 mappale 100 e subalterno 124.
Risulta che i predetti beni sono stati consegnati all'utilizzatrice nella medesima data (v. doc. n. 2).
In seguito, in data 1.12.2020 RE AS s.p.a., nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ha stipulato un contratto di cessione di crediti (v. doc. n. 9) e un contratto di cessione di rapporti giuridici e di beni (v. doc. n. 10) con le società attrici;
con atto di scissione parziale in data 26.11.2020 (v. doc. nn. 11 e 12) sono stati trasferiti alla gli immobili in questione. Controparte_2
Emerge che già in data 22.9.2015 RE AS s.p.a. ha provveduto a comunicare alla società convenuta la risoluzione di diritto del predetto contratto di leasing in forza della clausola risolutiva espressa, intimando il pagamento dei canoni scaduti pari all'importo complessivo di euro 173.123,10, oltre IVA, e la restituzione dell'immobile
(v. doc. n. 4).
Le parti, in effetti, per il caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al contratto di locazione finanziaria, hanno convenuto all'art. 21 delle condizioni generali del contratto (v. doc. n. 1) la facoltà della concedente di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1456 c.c. in tutte le ipotesi previste al precedente art. 20 delle medesime condizioni generali. In particolare, nelle ipotesi di cui all'art. 20 rientra il caso in cui l'utilizzatore non provvede puntualmente al pagamento di quanto dovuto in ottemperanza alle precedenti clausole nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 15 relative anche al pagamento del corrispettivo e dei canoni di prelocazione.
Secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU. n.
13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di pagina 5 di 7 scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
Essendo fondate per quanto sopra detto, le domande attoree vanno accolte le domande attoree e, pertanto, va dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto in data 22.9.2015 del contratto di leasing n. IF828794 sottoscritto in data 13.7.2005.
Ne consegue che la società convenuta va condannata al rilascio immediato in favore di e di del complesso immobiliare, libero e Parte_1 Controparte_2
vuoto di persone e cose, meglio descritto nel contratto di leasing n. IF828794 stipulato in data 13.7.2005.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, la convenuta va condannata a rimborsare alle attrici le spese come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto in data 22.9.2015 del contratto di leasing n.
IF828794 stipulato in data 13.7.2005;
-condanna la società al rilascio immediato, in favore Controparte_1
delle società e del complesso immobiliare, Parte_1 Controparte_2
libero e vuoto di persone e cose, meglio descritto nel contratto di leasing n. IF828794 stipulato in data 13.7.2005;
-condanna la società a rimborsare alle società Controparte_1 [...]
e le spese di giudizio, che si liquidano nella somma di Parte_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 euro 4.939,00, di cui euro 3.253,00 per compenso ed euro 1.686,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 18.3.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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