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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RGC 240/2024
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia Sezione ordinaria
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Germana Radice Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Giudice relatore
Dott.ssa Ida Cuffaro Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.05.2025; nel procedimento per reclamo r.g.n. 240/2024 promosso da:
(C.F. ) in proprio ed in Parte_1 C.F._1
qualità di procuratrice della figlia maggiorenne Persona_1
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. Pietro Proto ed C.F._2
elettivamente domiciliate presso il suo Studio in Vibo Valentia, Viale Papa Giovanni
Paolo II (Pal. Rizzuto), giusta procura in calce al ricorso introduttivo
Reclamanti
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Spinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica, come da procura allegata alla comparsa costituzione e risposta del giudizio possessorio;
Reclamato
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso depositato il 19.2.2024, in proprio ed in qualità di Parte_1
procuratrice della figlia maggiorenne, ha proposto reclamo avverso Persona_1
l'ordinanza n. 55/2024 con cui l'intestato Tribunale ha rigettato il ricorso promosso per la reintegra nel possesso dell'immobile denominato “Villa Chopin” e dei terreni limitrofi, siti in
Coccorino di Joppolo, in merito ai quali asseriva di essere stata spogliata clandestinamente a
1 seguito del cambio della serratura di ingresso, nel settembre 2022, ad opera dell'ex marito
. Controparte_1
A sostegno del reclamo ha dedotto che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non provato il possesso sull'immobile, di proprietà esclusiva della figlia nonché l'avvenuto spoglio ad opera dell'ex marito che non poteva neppure qualificarsi detentore qualificato in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha concluso, quindi, chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, la reintegra nel possesso dell'immobile con estromissione del resistente e la cessazione delle molestie e/o turbative e in subordine, la reintegra della stessa nel compossesso del suddetto bene.
Si è costituito il reclamato eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del reclamo per essere state formulate domande nuove rispetto a quelle promosse nella prima fase in sede di ricorso possessorio e deducendo, in ogni caso, l'irrevocabilità dell'ordinanza sui terreni siti in
Coccorino poiché il reclamo è stato limitato all'immobile denominato Villa Chopin. Nel merito ha contestato tutto quanto dedotto dalla reclamante, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della ordinanza impugnata.
All'udienza del 7 giugno 2025, lette le conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di udienza ex art 127 ter il Collegio ha riservato la causa in decisione.
2. Il reclamo è infondato e come tale va rigettato per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, si ritiene che, nonostante le conclusioni rassegnate dal reclamante, il reclamo debba essere circoscritto alla domanda principale di reintegrazione nel possesso corrispondente alla domanda cautelare originariamente proposta. Come correttamente rilevato dal reclamato, infatti, la cognizione del giudice del reclamo è limitata, nella valutazione di eventuali vizi nei quali possa essere incorso il giudice di prime cure, alle sole domande cautelari originariamente proposte.
Peraltro, “La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà […] con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene […] dà luogo a un'azione di rivendicazione” (cfr. Cass. civ. n. 18050/2023) che esula dall'ambito di operatività della tutela possessoria.
Ciò posto, è bene solo ricordare che ai sensi dell'art. 1168 c.c. “chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno del sofferto spoglio, chiedere contro
l'autore di esso la reintegra del possesso”. Le condizioni dell'azione, dunque, sono: il possesso del bene (o la detenzione qualificata); lo spoglio violento o clandestino;
l'animus spoliandi; il rispetto del termine annuale per l'esercizio dell'azione.
2 In relazione alla prima delle anzidette condizioni di ammissibilità, il possessore il quale affermi il c.d. "possideo quia possideo", deve provare solo gli elementi del possesso, consistenti nel corpus e nell'animus possidendi, mentre qualora il soggetto agisse in qualità di detentore qualificato avrebbe l'onere di allegare il titolo costitutivo della detenzione qualificata e della relativa relazione materiale col bene
Lo spoglio è considerato l'elemento oggettivo della condotta che priva il soggetto della disponibilità parziale o totale del bene posseduto. La giurisprudenza costante della Corte di
Cassazione ha stabilito che “A concretare obiettivamente lo spoglio è sufficiente una privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intera cosa oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo, come nella ipotesi di parziale rimozione di una scala, che incide negativamente sulla possibilità di esercizio di una servitù di passaggio” (cfr.
Cassazione n. 1386 del 20/03/1978).
Quanto al profilo soggettivo che deve connotare la condotta di spoglio, lo stesso deve estrinsecarsi in comportamenti tali da permette di scorgere, in capo all'autore del fatto illecito, il c.d. animus spoliandi, consistente nella colpa ovvero nell'intento di privare il possessore della disponibilità materiale del bene, individuandosi, in tal senso, il dolo tipico della condotta di spoglio, di cui parte ricorrente è onerata di fornire prova in giudizio alla stregua dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, come desumibili a partire dall'art. 2967
c.c. (cfr. Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 21457/2018).
Rispetto, invece, alla violenza o clandestinità, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “ (…) quanto all'estremo della "violenza", è necessario che lo spoglio venga compiuto con atti arbitrari … contro la volontà espressa o tacita del possessore, tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta (c.d. animus spoliandi) (sent. n. 6583/88). La "clandestinità" va riferita, invece, allo stato
d'ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui questo viene posto in essere (sent.n.
1131/98)” (cfr. Cassazione n. 11453 del 2000).
In via ulteriormente preliminare deve, poi, osservarsi che l'accoglimento della domanda giudiziale di tutela del possesso non perviene al risultato di pretendere, in capo al ricorrente, di fornire prova legale ovvero convenzionale del corrispondente diritto reale di cui egli eserciti i poteri e le facoltà, purché l'attualità di tale situazione giuridica risulti comunque dimostrata all'esito del procedimento (cfr. Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 4198/2016).
3 Ebbene, ritiene questo Collegio che, in applicazione dei principi sopra esposti,
l'ordinanza reclamata debba essere confermata.
L'istruttoria svolta, invero, non è stata in grado di dimostrare né l'effettività e l'attualità del possesso o della detenzione qualificata esercitata sugli immobili di cui si lamenta lo spoglio, né il fatto costitutivo della condotta spogliativa ed il correlato “animus”.
La reclamante, infatti, si è limitata a dedurre di esercitare il possesso sui beni di causa, premurandosi di contestare la sussistenza di un'analoga situazione di fatto in capo all'ex coniuge senza tuttavia fornire prova dell'effettivo esercizio di un potere di fatto su tali beni né tanto meno sull'attualità del possesso vantato al momento del presunto spoglio e pretendendo, con un'inversione dell'onere probatorio, che fosse il reclamato a dare prova della legittimità delle sue pretese sugli immobili.
Giova infatti precisare che la prova della situazione giuridica tutelata - possesso, compossesso o detenzione qualificata - sulla res deve essere fornita dal ricorrente che allega di esserne titolare, a nulla rilevando, come sostenuto dalle reclamanti, la titolarità della medesima situazione di fatto in capo al preteso spogliator, né la circostanza della tolleranza (per ragioni di mera ospitalità) della presenza del resistente all'interno del complesso immobiliare, in qualità di ex coniuge della ricorrente. Allo stesso modo, in questa sede, alcuna rilevanza assume la legittimità del possesso o della detenzione poiché “Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato
a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale” (cfr. Cass. civ. n. 10925/2024).
Ugualmente prive di pregio giuridico risultano le invocate presunzioni del possesso ex artt. 1142 e 1443 c.c., poiché come è noto, “in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo a cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto” (cfr. tra tutte Cassazione n.
7374/2023).
Ebbene, come evidenziato dall'ordinanza impugnata la prova di un possesso effettivo ed attuale non è stata fornita dalla reclamante, poiché agli atti risulta che l'ultimo atto di gestione e possesso dell'immobile risale al 2020, quando vennero firmati dei contratti di locazione turistica della Villa Chopin con l'agenzia turistica CalabriaGo e quindi in data risalente rispetto al preteso spoglio.
4 La momentanea presenza delle ricorrenti nella villa non può essere sufficiente a dimostrare il possesso attuale sull'immobile, mancandone il carattere della continuità ed effettività dell'esercizio, considerata peraltro la genericità delle dichiarazioni rese dagli stessi informatori di parte, taluni con una conoscenza solo indiretta dei fatti di causa.
Inoltre, non si ritiene raggiunta neppure la prova dello spoglio poiché, come sottolineato dalle stesse reclamanti e confermato dagli informatori le stesse hanno soggiornato all'interno di Villa Chopin proprio nel periodo compreso tra fine agosto e inizio settembre 2022, ovvero quando si sarebbe verificato il cambio della serratura che ne avrebbe impedito loro l'accesso
(cfr. foto postate sul profilo di Facebook della reclamante;
cfr. dichiarazioni di
[...]
rese all'udienza del 26.10.2023 secondo cui “Ricordo che tra fine agosto e gli inizi Tes_1
di settembre 2022, venivo contattato telefonicamente dalla sig.ra che si trovava a Parte_1
villa Chopin affinchè passassi lì per un saluto: quando mi sono recato, sono stato una quindicina di minuti a villa Chopin a parlare con la sig.ra e ho potuto notare la Pt_1
presenza del sig. ; dichiarazioni di all'udienza del 14.12.2023: Parte_1 Testimone_2
ho visto nel mese di ottobre 2022 la Sig.ra e la figlia poiché si sono recate presso il Pt_1 ristorante dei miei genitori riferendo che dormivano a Villa Chopin…Non mi risulta che abbia provveduto a cambiare la serratura di Villa Chopin e mi risulta Persona_2
invece che abbia avuto sempre accesso a Villa Chopin senza alcun tipo di Parte_1 problema”.)
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, le dichiarazioni rese dall'informatore non sono di per sé sufficienti a ritenere Persona_3
integrati i presupposti che giustificano l'accoglimento dell'azione di reintegrazione, in mancanza dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla reclamante. L'informatore, infatti, si è limitato a riferire che la sig. ad un certo punto non avesse più Parte_1
avuto accesso alla villa, non ricordando il periodo preciso e che fosse a conoscenza di tale circostanza perché riferitole dalla stessa reclamante che le avrebbe altresì riferito di essersi trasferita in albergo, senza però averla vista personalmente pernottare in albergo.
La corretta valutazione delle prove da parte del primo giudice, dunque, emerge proprio dall'aver ragionevolmente considerato e valorizzato queste circostanze come la dimostrazione che la presenza delle ricorrenti all'interno dell'ex casa coniugale esclude la realizzazione dello spoglio, anche sotto il profilo soggettivo dell'animus spoliandi.
Il Collegio ritiene, dunque, che il reclamo sia infondato e che, come correttamente osservato nella reclamata ordinanza, le lacune probatorie emerse dalle dichiarazioni rese dagli informatori, non consentono di poter accogliere il ricorso possessorio per carenza dei suoi
5 presupposti, mentre i profili attinenti ai diritti reali vantati sugli immobili, contesi dagli ex coniugi, riguardano “questioni suscettibili di essere approfondite in un eventuale giudizio di accertamento della proprietà dell'intero compendio immobiliare, esulando, invece, dalla presente controversia, che si caratterizza, com'è noto, per il suo carattere di cognizione sommaria.” (pag. 8 ordinanza 55/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore indeterminabile della causa
(complessità bassa) e della natura della causa nonché dell'attività svolta (esclusa la fase istruttoria).
Ricorrono, altresì, i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del
2002 che così dispone: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo avanzato avverso l'ordinanza
55/2024 emessa nel procedimento R.G.N. 1703/2022:
• Rigetta il reclamo;
• Condanna in proprio ed in qualità di procuratrice della figlia Parte_1
maggiorenne al pagamento, in favore di Persona_1 Parte_2
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.615 per compensi
[...]
professionali oltre 15% per spese generali, IVA ove dovuta e CPA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002;
Si comunichi.
Così deciso in Vibo Valentia, C.C. del 10.05.2025;
Il Presidente
Germana Radice
Il Giudice est.
Gaia Calafiore
6
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia Sezione ordinaria
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Germana Radice Presidente
Dott.ssa Gaia Calafiore Giudice relatore
Dott.ssa Ida Cuffaro Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.05.2025; nel procedimento per reclamo r.g.n. 240/2024 promosso da:
(C.F. ) in proprio ed in Parte_1 C.F._1
qualità di procuratrice della figlia maggiorenne Persona_1
(C.F. ), rappresentate e difese dall'avv. Pietro Proto ed C.F._2
elettivamente domiciliate presso il suo Studio in Vibo Valentia, Viale Papa Giovanni
Paolo II (Pal. Rizzuto), giusta procura in calce al ricorso introduttivo
Reclamanti
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Spinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica, come da procura allegata alla comparsa costituzione e risposta del giudizio possessorio;
Reclamato
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso depositato il 19.2.2024, in proprio ed in qualità di Parte_1
procuratrice della figlia maggiorenne, ha proposto reclamo avverso Persona_1
l'ordinanza n. 55/2024 con cui l'intestato Tribunale ha rigettato il ricorso promosso per la reintegra nel possesso dell'immobile denominato “Villa Chopin” e dei terreni limitrofi, siti in
Coccorino di Joppolo, in merito ai quali asseriva di essere stata spogliata clandestinamente a
1 seguito del cambio della serratura di ingresso, nel settembre 2022, ad opera dell'ex marito
. Controparte_1
A sostegno del reclamo ha dedotto che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non provato il possesso sull'immobile, di proprietà esclusiva della figlia nonché l'avvenuto spoglio ad opera dell'ex marito che non poteva neppure qualificarsi detentore qualificato in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha concluso, quindi, chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata e, per l'effetto, la reintegra nel possesso dell'immobile con estromissione del resistente e la cessazione delle molestie e/o turbative e in subordine, la reintegra della stessa nel compossesso del suddetto bene.
Si è costituito il reclamato eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del reclamo per essere state formulate domande nuove rispetto a quelle promosse nella prima fase in sede di ricorso possessorio e deducendo, in ogni caso, l'irrevocabilità dell'ordinanza sui terreni siti in
Coccorino poiché il reclamo è stato limitato all'immobile denominato Villa Chopin. Nel merito ha contestato tutto quanto dedotto dalla reclamante, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della ordinanza impugnata.
All'udienza del 7 giugno 2025, lette le conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di udienza ex art 127 ter il Collegio ha riservato la causa in decisione.
2. Il reclamo è infondato e come tale va rigettato per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, si ritiene che, nonostante le conclusioni rassegnate dal reclamante, il reclamo debba essere circoscritto alla domanda principale di reintegrazione nel possesso corrispondente alla domanda cautelare originariamente proposta. Come correttamente rilevato dal reclamato, infatti, la cognizione del giudice del reclamo è limitata, nella valutazione di eventuali vizi nei quali possa essere incorso il giudice di prime cure, alle sole domande cautelari originariamente proposte.
Peraltro, “La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà […] con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene […] dà luogo a un'azione di rivendicazione” (cfr. Cass. civ. n. 18050/2023) che esula dall'ambito di operatività della tutela possessoria.
Ciò posto, è bene solo ricordare che ai sensi dell'art. 1168 c.c. “chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno del sofferto spoglio, chiedere contro
l'autore di esso la reintegra del possesso”. Le condizioni dell'azione, dunque, sono: il possesso del bene (o la detenzione qualificata); lo spoglio violento o clandestino;
l'animus spoliandi; il rispetto del termine annuale per l'esercizio dell'azione.
2 In relazione alla prima delle anzidette condizioni di ammissibilità, il possessore il quale affermi il c.d. "possideo quia possideo", deve provare solo gli elementi del possesso, consistenti nel corpus e nell'animus possidendi, mentre qualora il soggetto agisse in qualità di detentore qualificato avrebbe l'onere di allegare il titolo costitutivo della detenzione qualificata e della relativa relazione materiale col bene
Lo spoglio è considerato l'elemento oggettivo della condotta che priva il soggetto della disponibilità parziale o totale del bene posseduto. La giurisprudenza costante della Corte di
Cassazione ha stabilito che “A concretare obiettivamente lo spoglio è sufficiente una privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti il potere esercitato sull'intera cosa oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo, come nella ipotesi di parziale rimozione di una scala, che incide negativamente sulla possibilità di esercizio di una servitù di passaggio” (cfr.
Cassazione n. 1386 del 20/03/1978).
Quanto al profilo soggettivo che deve connotare la condotta di spoglio, lo stesso deve estrinsecarsi in comportamenti tali da permette di scorgere, in capo all'autore del fatto illecito, il c.d. animus spoliandi, consistente nella colpa ovvero nell'intento di privare il possessore della disponibilità materiale del bene, individuandosi, in tal senso, il dolo tipico della condotta di spoglio, di cui parte ricorrente è onerata di fornire prova in giudizio alla stregua dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, come desumibili a partire dall'art. 2967
c.c. (cfr. Cass. civile, Sez. II, ordinanza n. 21457/2018).
Rispetto, invece, alla violenza o clandestinità, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “ (…) quanto all'estremo della "violenza", è necessario che lo spoglio venga compiuto con atti arbitrari … contro la volontà espressa o tacita del possessore, tolgano a questo il possesso o gliene impediscano l'esercizio, con la consapevolezza, da parte di chi commette lo spoglio, di agire proprio per privare il possessore della cosa posseduta (c.d. animus spoliandi) (sent. n. 6583/88). La "clandestinità" va riferita, invece, allo stato
d'ignoranza di chi subisce lo spoglio, il quale deve essersi trovato nell'impossibilità di avere conoscenza del fatto costituente spoglio nel momento in cui questo viene posto in essere (sent.n.
1131/98)” (cfr. Cassazione n. 11453 del 2000).
In via ulteriormente preliminare deve, poi, osservarsi che l'accoglimento della domanda giudiziale di tutela del possesso non perviene al risultato di pretendere, in capo al ricorrente, di fornire prova legale ovvero convenzionale del corrispondente diritto reale di cui egli eserciti i poteri e le facoltà, purché l'attualità di tale situazione giuridica risulti comunque dimostrata all'esito del procedimento (cfr. Cass. civile, Sez. II, sentenza n. 4198/2016).
3 Ebbene, ritiene questo Collegio che, in applicazione dei principi sopra esposti,
l'ordinanza reclamata debba essere confermata.
L'istruttoria svolta, invero, non è stata in grado di dimostrare né l'effettività e l'attualità del possesso o della detenzione qualificata esercitata sugli immobili di cui si lamenta lo spoglio, né il fatto costitutivo della condotta spogliativa ed il correlato “animus”.
La reclamante, infatti, si è limitata a dedurre di esercitare il possesso sui beni di causa, premurandosi di contestare la sussistenza di un'analoga situazione di fatto in capo all'ex coniuge senza tuttavia fornire prova dell'effettivo esercizio di un potere di fatto su tali beni né tanto meno sull'attualità del possesso vantato al momento del presunto spoglio e pretendendo, con un'inversione dell'onere probatorio, che fosse il reclamato a dare prova della legittimità delle sue pretese sugli immobili.
Giova infatti precisare che la prova della situazione giuridica tutelata - possesso, compossesso o detenzione qualificata - sulla res deve essere fornita dal ricorrente che allega di esserne titolare, a nulla rilevando, come sostenuto dalle reclamanti, la titolarità della medesima situazione di fatto in capo al preteso spogliator, né la circostanza della tolleranza (per ragioni di mera ospitalità) della presenza del resistente all'interno del complesso immobiliare, in qualità di ex coniuge della ricorrente. Allo stesso modo, in questa sede, alcuna rilevanza assume la legittimità del possesso o della detenzione poiché “Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato
a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale” (cfr. Cass. civ. n. 10925/2024).
Ugualmente prive di pregio giuridico risultano le invocate presunzioni del possesso ex artt. 1142 e 1443 c.c., poiché come è noto, “in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo a cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto” (cfr. tra tutte Cassazione n.
7374/2023).
Ebbene, come evidenziato dall'ordinanza impugnata la prova di un possesso effettivo ed attuale non è stata fornita dalla reclamante, poiché agli atti risulta che l'ultimo atto di gestione e possesso dell'immobile risale al 2020, quando vennero firmati dei contratti di locazione turistica della Villa Chopin con l'agenzia turistica CalabriaGo e quindi in data risalente rispetto al preteso spoglio.
4 La momentanea presenza delle ricorrenti nella villa non può essere sufficiente a dimostrare il possesso attuale sull'immobile, mancandone il carattere della continuità ed effettività dell'esercizio, considerata peraltro la genericità delle dichiarazioni rese dagli stessi informatori di parte, taluni con una conoscenza solo indiretta dei fatti di causa.
Inoltre, non si ritiene raggiunta neppure la prova dello spoglio poiché, come sottolineato dalle stesse reclamanti e confermato dagli informatori le stesse hanno soggiornato all'interno di Villa Chopin proprio nel periodo compreso tra fine agosto e inizio settembre 2022, ovvero quando si sarebbe verificato il cambio della serratura che ne avrebbe impedito loro l'accesso
(cfr. foto postate sul profilo di Facebook della reclamante;
cfr. dichiarazioni di
[...]
rese all'udienza del 26.10.2023 secondo cui “Ricordo che tra fine agosto e gli inizi Tes_1
di settembre 2022, venivo contattato telefonicamente dalla sig.ra che si trovava a Parte_1
villa Chopin affinchè passassi lì per un saluto: quando mi sono recato, sono stato una quindicina di minuti a villa Chopin a parlare con la sig.ra e ho potuto notare la Pt_1
presenza del sig. ; dichiarazioni di all'udienza del 14.12.2023: Parte_1 Testimone_2
ho visto nel mese di ottobre 2022 la Sig.ra e la figlia poiché si sono recate presso il Pt_1 ristorante dei miei genitori riferendo che dormivano a Villa Chopin…Non mi risulta che abbia provveduto a cambiare la serratura di Villa Chopin e mi risulta Persona_2
invece che abbia avuto sempre accesso a Villa Chopin senza alcun tipo di Parte_1 problema”.)
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, le dichiarazioni rese dall'informatore non sono di per sé sufficienti a ritenere Persona_3
integrati i presupposti che giustificano l'accoglimento dell'azione di reintegrazione, in mancanza dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla reclamante. L'informatore, infatti, si è limitato a riferire che la sig. ad un certo punto non avesse più Parte_1
avuto accesso alla villa, non ricordando il periodo preciso e che fosse a conoscenza di tale circostanza perché riferitole dalla stessa reclamante che le avrebbe altresì riferito di essersi trasferita in albergo, senza però averla vista personalmente pernottare in albergo.
La corretta valutazione delle prove da parte del primo giudice, dunque, emerge proprio dall'aver ragionevolmente considerato e valorizzato queste circostanze come la dimostrazione che la presenza delle ricorrenti all'interno dell'ex casa coniugale esclude la realizzazione dello spoglio, anche sotto il profilo soggettivo dell'animus spoliandi.
Il Collegio ritiene, dunque, che il reclamo sia infondato e che, come correttamente osservato nella reclamata ordinanza, le lacune probatorie emerse dalle dichiarazioni rese dagli informatori, non consentono di poter accogliere il ricorso possessorio per carenza dei suoi
5 presupposti, mentre i profili attinenti ai diritti reali vantati sugli immobili, contesi dagli ex coniugi, riguardano “questioni suscettibili di essere approfondite in un eventuale giudizio di accertamento della proprietà dell'intero compendio immobiliare, esulando, invece, dalla presente controversia, che si caratterizza, com'è noto, per il suo carattere di cognizione sommaria.” (pag. 8 ordinanza 55/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore indeterminabile della causa
(complessità bassa) e della natura della causa nonché dell'attività svolta (esclusa la fase istruttoria).
Ricorrono, altresì, i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del
2002 che così dispone: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo avanzato avverso l'ordinanza
55/2024 emessa nel procedimento R.G.N. 1703/2022:
• Rigetta il reclamo;
• Condanna in proprio ed in qualità di procuratrice della figlia Parte_1
maggiorenne al pagamento, in favore di Persona_1 Parte_2
, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.615 per compensi
[...]
professionali oltre 15% per spese generali, IVA ove dovuta e CPA come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002;
Si comunichi.
Così deciso in Vibo Valentia, C.C. del 10.05.2025;
Il Presidente
Germana Radice
Il Giudice est.
Gaia Calafiore
6