CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott. Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1220/2023 RG, riservata in decisione all'udienza del
9\01\2025, vertente
TRA
con sede in Assago, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig.ra , elettivamente domiciliata in Milano (MI), Parte_2
alla via Piazza Velasca n. 6, presso lo studio dell'avv. Ugo Barone, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ed Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
[...]
APPELLATI – contumaci
CONCLUSIONI
In sostituzione dell'udienza del 13\3\2025 la parte appellante non depositava note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su impulso della società in data 29/11/2023, veniva Parte_1
iscritta a ruolo la causa recante numero di R.G. 1220/2023 e, di poi, veniva fissata la prima udienza per il giorno 09/05/2024. Sino a tale udienza non si costituiva nessuna delle parti appellate e veniva concesso alla parte appellante un nuovo termine, non risultando in atti la prova della notifica dell'appello.
Nelle more del giudizio, il collegio accoglieva - con ordinanza del 2/07/2024 - l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, sollevata nell'atto di citazione in appello dalla società appellante.
Di poi, la parte appellante, unica costituita, non depositava note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12\12\2024 e la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 13\3\2025, alla quale, nonostante la regolare comunicazione (cfr. PEC del 20\12\2024), essa neppure depositava le note di trattazione scritta.
Va premesso che, qualora l'udienza venga celebrata a trattazione scritta, come nel caso di specie, il mancato deposito delle note scritte di udienza equivale a mancata comparizione.
Giova precisare, poi, che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado (il fascicolo di primo grado risulta iscritto con numero di ruolo generale 11698/2016) in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008 di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.
La disciplina recata dalla norma all'art. 181 c.p.c., così come richiamato dall'art. 309 c.p.c.,
prevede che, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Quindi, attesa la persistente assenza della parte all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e contestuale estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario,
impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione,
disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4689\2023, Parte_1
nei confronti di , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
ed così provvede: Controparte_6 Controparte_4 Controparte_7
a) DICHIARA l'estinzione del giudizio ex art. 309 cpc;
b) DISPONE che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Salerno in Camera di Consiglio il 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marina Mainenti Dott. Aldo Gubitosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno – Prima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott. Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1220/2023 RG, riservata in decisione all'udienza del
9\01\2025, vertente
TRA
con sede in Assago, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, sig.ra , elettivamente domiciliata in Milano (MI), Parte_2
alla via Piazza Velasca n. 6, presso lo studio dell'avv. Ugo Barone, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ed Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
[...]
APPELLATI – contumaci
CONCLUSIONI
In sostituzione dell'udienza del 13\3\2025 la parte appellante non depositava note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su impulso della società in data 29/11/2023, veniva Parte_1
iscritta a ruolo la causa recante numero di R.G. 1220/2023 e, di poi, veniva fissata la prima udienza per il giorno 09/05/2024. Sino a tale udienza non si costituiva nessuna delle parti appellate e veniva concesso alla parte appellante un nuovo termine, non risultando in atti la prova della notifica dell'appello.
Nelle more del giudizio, il collegio accoglieva - con ordinanza del 2/07/2024 - l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, sollevata nell'atto di citazione in appello dalla società appellante.
Di poi, la parte appellante, unica costituita, non depositava note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12\12\2024 e la causa veniva rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 13\3\2025, alla quale, nonostante la regolare comunicazione (cfr. PEC del 20\12\2024), essa neppure depositava le note di trattazione scritta.
Va premesso che, qualora l'udienza venga celebrata a trattazione scritta, come nel caso di specie, il mancato deposito delle note scritte di udienza equivale a mancata comparizione.
Giova precisare, poi, che il presente procedimento è stato instaurato in primo grado (il fascicolo di primo grado risulta iscritto con numero di ruolo generale 11698/2016) in epoca successiva alla data del 25 giugno 2008 di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.
La disciplina recata dalla norma all'art. 181 c.p.c., così come richiamato dall'art. 309 c.p.c.,
prevede che, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Quindi, attesa la persistente assenza della parte all'odierna udienza, sono appunto maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e contestuale estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario,
impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione,
disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4689\2023, Parte_1
nei confronti di , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
ed così provvede: Controparte_6 Controparte_4 Controparte_7
a) DICHIARA l'estinzione del giudizio ex art. 309 cpc;
b) DISPONE che le spese del presente grado di giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Salerno in Camera di Consiglio il 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marina Mainenti Dott. Aldo Gubitosi