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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 956 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nata ad [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. Milena Guadagni, come da procure in atti;
ricorrenti NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate con note ex art.127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche Parte_1 Parte_2 da loro sottoscritto, in data 09/04/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 20/08/1988, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di RR (NA) (al N. 165, Parte II, Serie A, Anno 1988). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Premesso che dal matrimonio sono nati figli nata ad [...] il [...], nato a CP_1 CP_2
Napoli il 18/01/1993 e nato ad [...] il [...]), le parti hanno Controparte_3 indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno riformulato le condizioni concordate. È
1 stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione dell'11/04/2025). La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separatamente;
2) La casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra con i beni e arredi Parte_1 ivi contenuti;
3) Ai figli divenuti maggiorenni il sig. non sarà tenuto a versare alcun Parte_2 importo mensile;
4)il sig. a titolo di concorso al mantenimento del coniuge sig.ra Parte_2 [...]
verserà a quest'ultima entro il giorno 2 di ogni mese la somma di euro Parte_1
200,00; da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
5) di rinunciare al tentativo di conciliazione, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
6) di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse;
” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 956 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RR (NA) (al N. 165, Parte II,
Serie A, Anno 1988) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di RR (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 28/05/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
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