Art. 1.
A favore del "Fondo di rotazione", istituito con l' articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e' autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Detta anticipazione sara' destinata alla concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui all' articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454 .
A favore del "Fondo di rotazione", istituito con l' articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e' autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Detta anticipazione sara' destinata alla concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui all' articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454 .