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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 13/10/2022, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 01038/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2022, proposto da
Società Cooperativa Sociale C.A.S.A. Centro Anziani di Accoglienza e Solidarietà, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cursi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Eros Capraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Scagliola e Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Basurto e Loredana Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione del Comune di Cursi n. 277 del 16 settembre 2022 (Reg. Sett. n. 15 del 16 settembre 2022), notificata in pari data, avente ad oggetto “Revoca autorizzazione al funzionamento struttura socio assistenziale per anziani, R.S.A., denominata Don Tonino Bello, ex art. 67 del Regolamento Regionale n. 4/2007 sita in via Carpignano n. 2, ai sensi dell'art. 63 L.R. 19/2006”, recante contestuale disposizione di chiusura della R.S.A. di cui è titolare la Società ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare dei presupposti verbali di contestazione di violazione amministrativa n. 2 e n. 3 del 13 luglio 2022 del medesimo Comune nonché, ove occorra, delle presupposte e non conosciute note dell'A.S.L. di Lecce rispettivamente del 19 aprile 2022 prot. n. 1918 e del 15 giugno 2022 prot. n. 3033, nta del Dipartimento Welfare della Regione Puglia del 3 maggio 2022 e del verbale di ispezione prot. n. 3361 del 29 giugno 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cursi, della Regione Puglia e della Azienda Sanitaria Locale - A.S.L. di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to A. Pepe, avv.to E. Capraro, avv.to L. Ancora in sostituzione degli avv.ti M.C. Basurto e L. Macrì, avv.to N. Valentini in sostituzione degli avv.ti P. Scagliola e F.M. Settanni;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso, appare infondato in quanto:
-il “Piano di prevenzione e Rispetto Anti Covid 19” richiesto dalla Regione Puglia indica la palestra come ambiente deputato per l’eventuale allestimento di una stanza per l’isolamento di paziente affetto da Covid-19 ma non permette il ricovero ivi di un paziente aggiuntivo rispetto ai 24 autorizzati nel mentre, come risulta dalla nota dei Carabinieri del N.A.S. di Lecce del 29 aprile 2022 (all. n. 11 alla produzione documentale della difesa comunale, atto avente valore fidefacente fino a querela di falso) in sede di sopralluogo effettuato in data 25 aprile 2022 è stata riscontrata la presenza presso la struttura di che trattasi di 25 ospiti;
- l’art. 19 comma 1 del Regolamento Regionale 26 marzo 2021 n. 3 prescrive per tutte le strutture di cui all’art. 67 R.R. n. 4/2007 (e, quindi, anche per le R.S.A. e non solo le R.S.S.A.) l’adeguamento ai requisiti di cui all’art. 11 del R.R. n.3/2021 entro il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del medesimo R.R. n. 3/2021 (superando, dunque, la Circolare Regionale del 19 aprile 2010 n. 4735, richiamata dalla parte ricorrente);
- l’emanazione dell’impugnato provvedimento di revoca è stata preceduta sia dalla notifica in data 13 luglio 2022 dei tre verbali di contestazione di violazione amministrativa, sia dall’atto di diffida alla regolarizzazione con contestuale evidenziazione della mancanza di idoneo titolo di possesso dell’immobile notificato in data 4 luglio 2022;
- l’impugnata revoca, adottata dal Comune di Cursi ai sensi dell’art. 63, commi 1 e 2 della L.R. Puglia n. 19 del 2006, ha carattere sanzionatorio/doveroso ed appare, pertanto, adeguatamente motivata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare proposta da parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO