TAR Milano, sez. III, sentenza 09/12/2014, n. 2993
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Ordinanza collegiale 14 luglio 2014
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Sentenza 9 dicembre 2014

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), riguarda un ricorso presentato da una studentessa contro la determinazione di un consorzio pubblico che dichiarava la sua decadenza dai benefici per il diritto allo studio universitario. La ricorrente contestava la decisione, sostenendo che l'accertamento della sua posizione economica, che aveva portato alla revoca della borsa di studio, fosse errato. Il consorzio, dal canto suo, giustificava la decadenza sulla base della normativa ISEE, ritenendo che la studentessa dovesse essere considerata nel nucleo familiare del padre, il quale presentava redditi superiori ai limiti previsti.

Il giudice, dopo aver esaminato le questioni giuridiche sollevate, ha concluso per la declinazione della giurisdizione a favore del giudice ordinario. Ha argomentato che la concessione dei benefici economici non comporta un'attività discrezionale da parte dell'amministrazione, ma si basa esclusivamente sull'accertamento dei requisiti previsti dalla legge. Pertanto, la posizione giuridica della ricorrente è di diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario. La sentenza ha anche disposto la compensazione delle spese di giudizio, riconoscendo la complessità della questione giuridica trattata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. III, sentenza 09/12/2014, n. 2993
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2993
    Data del deposito : 9 dicembre 2014
    Fonte ufficiale :

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