Ordinanza collegiale 14 luglio 2014
Sentenza 9 dicembre 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 09/12/2014, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02993/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2012, proposto da:
AN TT CE, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Boezio, Antonio Mannironi, Claudia Galdenzi, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, via Cadore, n. 36;
contro
Consorzio Pubblico Interuniversitario per la Gestione degli Interventi per il Diritto allo Studio Universitario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Maggioni, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Milano, via Cosimo del Fante, n. 9;
per l'annullamento
della determinazione prot. n. 847 del 12 dicembre 2012 avente ad oggetto "decadenza borsa di studio a.a. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 studentessa AN TT CE, matr. 706672 Università degli Studi di Milano" adottata dal Consorzio Pubblico Interuniversitario per la Gestione degli Interventi per il Diritto allo Studio Universitario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Pubblico Interuniversitario per la Gestione degli Interventi per il Diritto allo Studio Universitario;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 1875 del 14 luglio 2014, adottata ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.;
Viste le memorie prodotte dalle parti in punto di giurisdizione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe è impugnata la determinazione prot. n. 847 del 12 dicembre 2012 con la quale il Consorzio intimato ha disposto la decadenza della ricorrente dai benefici previsti dalla normativa vigente a tutela del diritto allo studio universitario, di cui la stessa aveva goduto per gli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, contestualmente richiedendo la restituzione di quanto percepito.
Con il provvedimento impugnato il Consorzio, dopo aver premesso che i genitori della studentessa risultano legalmente separati dal 27 dicembre 2004 e che, in base alla sentenza di separazione, entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento della figlia, facendo applicazione dell'art. 1 bis comma 2 delle norme ISEE (DPCM 7 maggio 1999 e 4 aprile 2001), ha ritenuto che la ricorrente fosse da considerare, ai fini ISEE, “attratta” nel nucleo familiare del padre indipendentemente dalle evidenze anagrafiche (ovvero nonostante fosse residente presso la madre), e che quindi i redditi e il patrimonio immobiliare del padre fossero tali da determinare il superamento dei limiti economici previsti dai bandi di concorso per l’accesso ai benefici per il diritto allo studio universitario.
Per tali ragioni il Consorzio ha dichiarato la ricorrente decaduta dai benefici di cui aveva usufruito negli anni accademici di riferimento.
Dopo il passaggio in decisione della causa, a seguito dell’udienza pubblica del 20 maggio 2014, il Tribunale, con ordinanza n. 1875 del 14 luglio 2014, adottata ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., rilevando la sussistenza di dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice amministrazione, ha invitato le parti ad interloquire sulla questione sollevata d’ufficio.
Sia la ricorrente sia il Consorzio hanno depositato memorie (depositate, rispettivamente, in data 21 luglio 2014 e 29 settembre 2014), concludendo entrambi per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Il Tribunale tuttavia è dell’avviso che, in relazione alla controversia di cui è causa, debba essere declinata la giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, per le seguenti ragioni (cfr. Tar Milano sez. I 8 luglio 2014 n. 1772).
L’assegnazione dei benefici economici per il diritto allo studio universitario è disciplinata, ratione temporis , dalla L. 390/1991 (oggi sostituito dal D.lgs. 29 marzo 2012 n. 68, applicabile a partire dall’anno accademico 2012/2013 –cfr. art. 23 comma 3 del citato decreto legislativo).
L’art. 4 della L. 390/1991 demanda ad un DPCM l’individuazione dei criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla stessa legge non destinati alla generalità degli studenti, precisando che le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare.
In attuazione della disposizione sopra richiamata sono stati adottati i DDPCM 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001.
L’art. 5 del DPCM 9 aprile 2001 stabilisce i criteri per la determinazione delle condizioni economiche per l’accesso ai benefici da parte degli studenti, rinviando, per quanto qui rileva, al DPR 7 maggio 1999, n. 221, art. 1-bis, ai fini della definizione del nucleo familiare dello studente, e al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE). Il medesimo art. 5 reca poi specifiche disposizioni per la determinazione delle condizioni economiche per l’accesso ai benefici (si vedano commi 5 e 9).
La concessione dei benefici è subordinata soltanto alla ricorrenza dei presupposti individuati dalla richiamata normativa di riferimento nonché dagli atti generali e regolamentari dell’Università, adottati in conformità alla suddetta normativa.
Il Collegio rileva che in sede di concessione dei benefici non si configura alcuna attività discrezionale in capo all’Amministrazione.
La scelta dell’interesse pubblico perseguito (la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore – si veda art. 1 della L. 390/1991) è svolta a monte dalla legge, e dai delegati atti regolamentari anche nel quomodo . L’ente preposto alla concessione ed erogazione non deve compiere alcuna ulteriore valutazione per il perseguimento di tale interesse, non avendo alcun potere di incisione sull'assetto delle situazioni soggettive, ma dovendo semplicemente riscontrare la sussistenza o meno dei presupposti stabiliti a monte.
Secondo la costante giurisprudenza (cfr. SS. UU. 7 gennaio 2013, n. 150; Consiglio di Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013 n. 17 e 29 gennaio 2014 n. 6) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, così che alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’ an , il quid , il quomodo dell’erogazione.
Nel caso di specie la decadenza disposta dal Consorzio è stata determinata dall’accertamento, seppure ex post , dell’assenza in capo alla ricorrente dei requisiti di reddito stabiliti dalla normativa applicabile, accertamento che non assume alcun connotato di discrezionalità. Nell’ipotesi in cui non vi sia alcuna attività riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di potere pubblico, la posizione giuridica soggettiva del privato è di diritto soggettivo, ed in quanto tale tutelabile davanti al Giudice ordinario.
Va infine precisato, a proposito del riferimento alla “discrezionalità interpretativa” contenuto nella memoria del CIDIS, che, a prescindere dall’incerto contenuto tecnico di tale locuzione, una cosa è l’esercizio della discrezionalità, preordinata al perseguimento di un pubblico interesse, altra è la mera attività interpretativa del dato normativo presupposto, che non necessariamente implica l’esercizio di potere autoritativo.
Per le ragioni che precedono deve essere declinata la giurisdizione di questo Giudice Amministrativo in favore di quella del Giudice Ordinario, avanti al quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa, è consentito alle parti di proseguire il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi all’atto della proposizione dell’azione avanti a questo giudice, secondo quanto stabilito dalla norma citata.
Tenuto conto della pronuncia in rito, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina a favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 20 maggio 2014 e 3 novembre 2014, con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Diego Spampinato, Primo Referendario
Valentina Santina Mameli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2014
IL SEGRETARIO