Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/04/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
49/2024 r.g. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima Lavoro, nelle persone dei Signori
Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con ricorso in appello depositato il
7/10/2024 ed iscritta a ruolo in pari data al n. 49/2024 r.g. lavoro
TRA
(c.f. - P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr. e dif. anche P.IVA_2 disgiuntamente dall'avv. Marta Odorizzi (C.F. ( ) e dall'avv. C.F._1
Vincenza Marina Marinelli per procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. n. 37875 rogito Notaio di Fiumicino, con domicilio eletto, in Trento Via delle Persona_1
Orfane n. 8, presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale;
APPELLANTE
CONTRO
(CF ) rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Guarini (C.F. ) con domicilio eletto presso lo studio di C.F._3 quest'ultimo sito in Rovereto TN, Corso Rosmini 46, giusta delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: prestazione previdenziale
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: si chiede che l'Ecc. Corte di Appello di Trento, previa fissazione dell'udienza di discussione e la nomina del Consigliere relatore, voglia riformare la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento n. 144/2024 del 10.9.2024 e,
Appellata: Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello adita che, contrariis reiectis, voglia
Rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza.
In subordine rimettere alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale, che si solleva ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, dell'art. 1 co. 179 della L. 232 del 2006 per violazione degli artt. 3, 35 Cost.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari pari ad euro 3.397,00 oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorse al giudice del lavoro presso il tribunale di Controparte_1
Rovereto chiedendo che le venisse riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'Ape sociale, con decorrenza dal 1°/8/2021 al 2/2022 o dalla diversa data di giustizia e per la condanna dell' al pagamento delle relative spettanze. Espose di aver svolto CP_2
prestazioni di lavoro in esecuzione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, incarico di insegnamento con titolarità, in favore dell'Università degli studi di Trento, con termine finale il 30/9/2020, di aver beneficiato della prestazione
Dis/Coll per il periodo dall'8/10/2020 al 30/4/2021 e che la sua richiesta all' per CP_2
la verifica del requisito contributivo per APE sociale era stata rigettata.
Si oppose l' , eccependo la non applicabilità dell'istituto dell'APE sociale CP_2
alla richiedente, che non poteva far valere il requisito previsto dalla cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, e della titolarità dell'indennità NASPI, bensì della diversa indennità DIS COLL, a suo dire non equiparabile ai trattamenti di disoccupazione ordinaria e non generante contribuzione figurativa.
La domanda venne accolta in primo grado con sentenza n. 49 del 10/9/2024. Pur osservando che in base al testo della norma, art. 1 co. 179 L. 11/12/2016, la prestazione
APE sociale non poteva essere riconosciuta alla ricorrente in quanto difettavano le condizioni costituite dallo stato di disoccupazione derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, trattandosi di soggetto che aveva invece cessato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il giudice accolse la domanda in base ad una decisione resa da questa Corte in una fattispecie analoga.
Avverso la sentenza, notificata il 17/9/2024, l' ha quindi proposto appello CP_2
con ricorso depositato il 7/10/2024. Ha posto a fondamento del gravame i seguenti motivi:
1) Contraddittorietà della motivazione ed errore di diritto interpretativo del giudice di primo grado nel punto in cui, per evidenti ragioni di nomofilachia, parifica al fine della prestazione APE sociale la posizione del disoccupato collaboratore a quella del disoccupato lavoratore subordinato;
2) Errore della sentenza laddove motiva in ragione di un'analisi solo giuslavoristica e non previdenziale della questione controversa;
3) Errore interpretativo del giudice di primo grado nella parte della sentenza in cui ha assimilato il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di collaboratore anche sul piano previdenziale.
Per tali motivi, diffusamente spiegati, l' ha chiesto, in riforma CP_2 dell'appellata sentenza, il rigetto della domanda di . Controparte_1 si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello Controparte_1
chiedendone il rigetto e confutando i motivi addotti, in quanto erronea era l'interpretazione dell'art. 1 co. 179 l. 232/2016 data dall' per l'esclusione dal CP_2
beneficio dei collaboratori, e si è richiamata alla decisione già resa da questa Corte n.
52 del 13/7/2021.
In subordine, rispetto al rigetto dell'appello e alla conferma dell'appellata sentenza, ha sollevato la questione di legittimità della norma per violazione degli artt.
2, 3, 35 e 97 Cost..
L'appello è stato quindi deciso con dispositivo reso pubblicamente all'udienza del 10/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da narrativa che precede, la sentenza gravata riproduce nella sua motivazione una sentenza già resa da questa Corte in una fattispecie simile, la n. 52 del
13/7/2021, in cui era stata accolta la domanda di un collaboratore a progetto per accesso all'APE , istituto previsto dall'art. 1 co. 179 della L. 232 del 2006, che così recita: Pt_1
«In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2020, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni».
La fattispecie che viene in esame nel presente giudizio è quella indicata nella lett. a).
L' denunzia la contradditorietà della sentenza impugnata laddove il primo giudice CP_2
ha statuito il diritto della ricorrente alla percezione dell'APE sociale, pur ritenendo la pretesa infondata in base all'interpretazione letterale della disciplina, unica corretta e da prendere in considerazione. Con lo stesso motivo, l' denunzia l'erroneità CP_2 dell'equiparazione del collaboratore continuativo e coordinato al lavoratore subordinato, assumendo esservi netta distinzione tra le due tipologie di lavoratori, di ostacolo all'accesso all'APE sociale per i collaboratori.
Tale motivo non è fondato.
Il primo giudice, pur dando atto di una diversa opzione interpretativa della normativa in esame, dal momento che ha recepito il contenuto della precedente decisione di questa
Corte ha infine operato una scelta diversa, facendo proprio il percorso argomentativo della Corte.
Tale percorso argomentativo è corretto e da confermare.
Preliminarmente non può essere omesso di considerare che la disposizione in esame, nella sua parte iniziale menziona espressamente anche gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 l. 335/1995 (tra cui i titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa), tra coloro i quali si trovino nelle condizioni da a) a d), senza limitare l'accesso al beneficio degli iscritti alla gestione separata per le sole fattispecie individuate alle lettere b) e c).
Sebbene, poi, la disposizione si riferisca letteralmente sub a), a coloro i quali si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 l. 604/1966, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, e quindi a lavoratori subordinati (per i quali
è pertinente il riferimento alle menzionate ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro), la disposizione può trovare applicazione anche nei confronti del collaboratore coordinato e continuativo.
Come già osservato da questa Corte, a livello normativo vi è stata l'assimilazione progressiva delle collaborazioni personali al lavoro subordinato, anche sul piano previdenziale:
-con l'art.69 d.lgs. 276/2003 i contratti co.co.co. sono stati vietati e convertiti in rapporti di lavoro subordinato quando instaurate senza l'indicazione di un progetto specifico;
-con l'art 69-bis d.lgs n. 276 (e L n. 92/2012) è stata introdotta una presunzione di lavoro subordinato, salvo prova contraria, quando per le collaborazioni presso il committente siano superiori a otto mesi nell'arco dell'anno solare e con corrispettivo maggiore dell'80 per cento del reddito annuo del collaboratore;
-con l'art.2 del D.Lgs. 81/2015 (poi modificato dal d.lgs. n. 81/17) sono state nuovamente consentite le collaborazioni continuative e coordinate ma è stato disposto che dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Ma al di là di tale progressiva assimilazione normativa, ritiene la Corte che ai fini della decisione sull'applicabilità o meno dell'APE sociale anche al collaboratore coordinato e continua debba essere attribuita rilevanza a quegli aspetti sostanziale della disciplina di tale istituto che ricorrono per entrambe le figure, e tali sono rappresentati dallo stato di disoccupazione e dalla cessazione della prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi, evenienza che può riguardare sia il lavoratore subordinato che il collaboratore, per il quale sia venuto a cessare il rapporto di collaborazione;
e così come per il lavoratore subordinato in stato di disoccupazione è prevista una prestazione previdenziale, indennità NASPI, anche per il collaboratore coordinato e continuativo iscritto in via esclusiva alla Gestione separata presso l' , che ha cessato il rapporto CP_2
è prevista una prestazione previdenziale, la cd. “DIS-COLL”, prevista dall'art. 15 D.lgs.
22/2015, misura a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla
Gestione Separata presso l' . Evidentemente lo Stato ha ritenuto che anche questi CP_2
prestatori necessitassero di assistenza e protezione secondo lo stesso sistema ispiratore della previdenza sociale. Invero, anche nel caso del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, come in quello del prestatore nel rapporto a tempo determinato, la scadenza del termine, sebbene non inaspettata, pone comunque il lavoratore nella condizione della necessità di supporto, per il venir meno della fonte di reddito, da cui l'apprestamento degli istituti di sostegno da parte dello Stato.
Infondato è anche il motivo di appello in cui si critica la mancata analisi della questione controversa per l'aspetto previdenziale.
Con tale motivo l' deduce che ai fini dell'accesso all'APE sociale ciò che rileva CP_2
non è solo lo stato di disoccupazione ma anche che il lavoratore sia stato titolare di indennità economica NASPI, sostenendo che il lavoratore solo disoccupato, ma che non ha goduto della disoccupazione NASPI, per diverse ragioni, non avrebbe diritto alla prestazione APE sociale.
Inoltre l' sottolinea la diversità della NASPI rispetto alla DIS-COLL, in quanto CP_2 quest'ultima provvidenza, a differenza della NASPI, non genera l'effetto di accredito di contribuzione figurativa che si verifica invece per legge per i periodi di disoccupazione ad altro titolo, laddove tale effetto è stato previsto solo con la legge finanziaria 2022, e precisamente in forza della previsione dell'art. 1 co. 223 l. 234/2021 (223. All'articolo
15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-quater è aggiunto il seguente: « 15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti
e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI ».
Tale motivo non è fondato.
L'assunto dell' secondo cui solo la pregressa fruizione dell'indennità NASPI CP_2 darebbe diritto all'accesso all'APE sociale si rivela non corretto, alla luce del recente arresto della S.C., di cui alla pronunzia n. 24950/2024. Richiamando il disposto del già citato co. 179 dell'art. 1 l. 232/2016, in una fattispecie in cui era stata la domanda di accesso all'APE sociale da parte di una lavoratrice in stato di disoccupazione che non aveva beneficiato dell'indennità di disoccupazione, ha insegnato infatti la S.C. che una interpretazione letterale e logica della norma milita nel senso che è richiesto il requisito della distanza temporale tra la disoccupazione e l'APE sociale solo dove sia stata fruita concretamente l'indennità di disoccupazione, laddove tale fruizione non condiziona affatto il diritto all'APE. Invero la lettera della norma non prevede la condizione positiva della fruizione dell'indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa. Del resto la norma richiama una contribuzione di 30 anni e dunque ammette implicitamente che i requisiti dell'APE sociale sono diversi da quelli della disoccupazione, osservando ancora la S.C. che la norma…non collega l'APE all'indennità di disoccupazione, anche perché, se ciò avesse voluto fare, avrebbe posto in continuità le due prestazioni, laddove invece impone una cesura tra le stesse e che proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell'indennità di disoccupazione evidenzia uno stato di bisogno della persona ritenuto meritevole di tutela dal legislatore.
Orbene, considerato il portato di tale insegnamento della S.C., dal momento che l'effettiva percezione dell'indennità NASPI non è necessaria ai fini dell'accesso all'APE sociale, non assume alcuna rilevanza il dato per cui (per i periodi di disoccupazione antecedenti al 1°/1/2022) solo l'erogazione della NASPI e non della
DIS-COLL dà diritto all'accredito dei contributi figurativi, giacché anche il lavoratore disoccupato non percettore di NASPI non fruisce dell'accredito della contribuzione figurativa così come il collaboratore nei periodi di disoccupazione, percettore di
[...] onseguentemente, la questione dell'accredito o meno dei contributi figurativi Pt_2
in relazione all'erogazione dell'indennità di disoccupazione non ha effetti rispetto all'accesso all'APE sociale, il cui presupposto fondamentale è invece rappresentato dallo stato di disoccupazione.
Con il terzo motivo di appello l' denuncia l'errore interpretativo nella parte CP_2
in cui è stato assimilato il rapporto di collaboratore al rapporto di lavoro subordinato anche sul piano previdenziale. Viene criticata la parte della sentenza, riproduttiva del precedente di questa Corte, che fa riferimento alla spettanza dell'indennità di maternità anche alla lavoratrice parasubordinata, atteso che, a differenza di tale prestazione previdenziale, che gode anche di tutela costituzionale, l'APE sociale è una prestazione assistenziale sperimentale, limitata temporalmente e soggetta a limiti di spesa, circoscritta ad una platea esattamente individuata e non suscettibile di estensione analogica.
Il riferimento alla spettanza dell'indennità di maternità anche ai collaboratori coordinati e continuativi contenuto nella sentenza recepita in quella gravata ha il solo scopo di lumeggiare i tratti in comune con la figura del lavoratore subordinato e non assume rilevanza diretta rispetto all'accoglimento della domanda di accesso all'APE sociale. A tale fine, come già argomentato in risposta al secondo motivo di appello, rileva la constatazione dei profili, corrispondenti in entrambe le figure, considerati nella disciplina dell'istituto dell'APE sociale;
in presenza di tali corrispondenze - disoccupazione e cessazione della percezione dell'indennità di disoccupazione - ricorrendo la medesima necessità di sostegno del lavoratore privo di occupazione e prossimo all'età pensionabile, non vi è ragione di escludere dalla platea dei beneficiari anche i collaboratori coordinati e continuativi come dovendo Controparte_1 essere ricercata ed applicata un'interpretazione non meramente letterale della specifica disposizione in esame, di cui alla lettera a) dell'art. 1 co. 179 l. 232/2016, sia in relazione alla previsione introduttiva che contempla anche gli iscritti alla gestione separata, sia in relazione alla ratio dell'istituto.
Per tutto quanto detto la sentenza appellata va quindi confermata.
Spese secondo soccombenza liquidate in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'imposizione del doppio del contributo ai sensi dell'art. 13 co. quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del CP_2
giudice del lavoro di Trento n. 144/2024 del 10/9/2024
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione
Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
Condanna l' a rifondere ad le spese del presente grado di CP_2 Controparte_1 giudizio, liquidate in € 3.397,00 oltre al rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
Dà atto che sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio del contributo a norma dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Trento, 10 4 2025
Il C. rel. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Ugo Cingano