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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/06/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Filomena Piccirillo Presidente relatore- estensore dott.ssa Michela Bortolami Giudice
dott. Andrea D'Alessio Giudice
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da
, con l'Avv. ANDREA GUADAGNINI;
Parte_1
nei confronti di
, in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è per legge domiciliato in Piazza P.IVA_1
Dalmazia, n. 3;
avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. Con ricorso tempestivamente depositato in data 07.02.2024, ha Parte_1
impugnato il provvedimento, notificato al ricorrente in data 26.01.2024, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c. 1.2.
del D.lgs. 286/1998.
Il non si è costituito in giudizio, ne va pertanto dichiarata la Controparte_2
contumacia.
All'udienza del 12.02.2025 è stato sentito personalmente il ricorrente, e il Tribunale
si è riservato la decisione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie (dal provvedimento impugnato si apprende che l'istanza è stata presentata in data 22.11.2022).
Appare, quindi, opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il ricorrente è giunto in Italia nel 2020, quale richiedente protezione internazionale, ed è attualmente residente in , ospite di un CP_1
connazionale, come si evince dalla documentazione in atti (all.ti a ricorso introduttivo).
Il ricorrente ha documentato l'occupazione lavorativa a tempo pieno, già dall'estate del 2023, presso la Compagnia delle Carni s.r.l. di , azienda di commercio CP_1
all'ingrosso di carne (all.ti a ricorso introduttivo): il contratto, originariamente a tempo determinato, è stato oggetto di tre proroghe fino alla definitiva stabilizzazione, sopraggiunta nel giugno 2024 (all.ti a memoria del 11.02.2025).
In udienza ha sostenuto il colloquio in italiano, dimostrando una buona padronanza della lingua;
ha, in ogni caso, dimesso documentazione del possesso del certificato di lingua italiana di livello A1 (all. a ricorso introduttivo).
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione della continuità del percorso lavorativo intrapreso nonché della durata della permanenza in Italia.
La domanda va quindi accolta.
Spese irripetibili, posto che il livello di integrazione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione speciale è stato raggiunto in epoca successiva al provvedimento di diniego, come dimostrato dalla documentazione lavorativa sopravvenuta e dalla stabilizzazione contrattuale raggiunta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
− ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di a conseguire il Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del
D.lgs. 286/1998; − SPESE irripetibili.
SI COMUNICHI.
Trieste, 27.06.2025
Il Presidente relatore
Filomena Piccirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Filomena Piccirillo Presidente relatore- estensore dott.ssa Michela Bortolami Giudice
dott. Andrea D'Alessio Giudice
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da
, con l'Avv. ANDREA GUADAGNINI;
Parte_1
nei confronti di
, in Controparte_1
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è per legge domiciliato in Piazza P.IVA_1
Dalmazia, n. 3;
avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. Con ricorso tempestivamente depositato in data 07.02.2024, ha Parte_1
impugnato il provvedimento, notificato al ricorrente in data 26.01.2024, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c. 1.2.
del D.lgs. 286/1998.
Il non si è costituito in giudizio, ne va pertanto dichiarata la Controparte_2
contumacia.
All'udienza del 12.02.2025 è stato sentito personalmente il ricorrente, e il Tribunale
si è riservato la decisione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023, conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie (dal provvedimento impugnato si apprende che l'istanza è stata presentata in data 22.11.2022).
Appare, quindi, opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il ricorrente è giunto in Italia nel 2020, quale richiedente protezione internazionale, ed è attualmente residente in , ospite di un CP_1
connazionale, come si evince dalla documentazione in atti (all.ti a ricorso introduttivo).
Il ricorrente ha documentato l'occupazione lavorativa a tempo pieno, già dall'estate del 2023, presso la Compagnia delle Carni s.r.l. di , azienda di commercio CP_1
all'ingrosso di carne (all.ti a ricorso introduttivo): il contratto, originariamente a tempo determinato, è stato oggetto di tre proroghe fino alla definitiva stabilizzazione, sopraggiunta nel giugno 2024 (all.ti a memoria del 11.02.2025).
In udienza ha sostenuto il colloquio in italiano, dimostrando una buona padronanza della lingua;
ha, in ogni caso, dimesso documentazione del possesso del certificato di lingua italiana di livello A1 (all. a ricorso introduttivo).
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione della continuità del percorso lavorativo intrapreso nonché della durata della permanenza in Italia.
La domanda va quindi accolta.
Spese irripetibili, posto che il livello di integrazione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione speciale è stato raggiunto in epoca successiva al provvedimento di diniego, come dimostrato dalla documentazione lavorativa sopravvenuta e dalla stabilizzazione contrattuale raggiunta nel corso del giudizio.
P.Q.M.
− ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di a conseguire il Parte_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del
D.lgs. 286/1998; − SPESE irripetibili.
SI COMUNICHI.
Trieste, 27.06.2025
Il Presidente relatore
Filomena Piccirillo