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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2940/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16430/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240135713586000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2821/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui all'epigrafe eccependo la carenza di motivazione, la prescrizione triennale del tributo tenuto conto della data di notiifca dell'avviso di accertamento
17.11.2020, la nullità dell'atto per mancanza del contraddittorio preventivo.
Si costituiva l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso in quanto il primo motivo era del tutto infondato essendo stata emessa la cartella alla stregua delle disposizioni ministeriali , non prendeva posizione sulla fondatezza degli altri due motivi perchè non afferenti la sua posizione processuale.
Non si costituiva la Regione Campania.
All'odierna udienza la causa era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Ed invero se l'avviso di accertamento è stato notificato il 17.11.2020 alla data di notifica della cartella ovvero il 27.6.2025 il credito era ampiamente prescritto per il decorso del termine triennale e la cartella impugnata deve essere quindi annullata..
Stante il leale comportamento processuale delle parti resistenti ed atteso che comunque se pur prescritto il pagamento del tributo costituiva una obbligazione naturale sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16430/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240135713586000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2821/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava la cartella di pagamento di cui all'epigrafe eccependo la carenza di motivazione, la prescrizione triennale del tributo tenuto conto della data di notiifca dell'avviso di accertamento
17.11.2020, la nullità dell'atto per mancanza del contraddittorio preventivo.
Si costituiva l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso in quanto il primo motivo era del tutto infondato essendo stata emessa la cartella alla stregua delle disposizioni ministeriali , non prendeva posizione sulla fondatezza degli altri due motivi perchè non afferenti la sua posizione processuale.
Non si costituiva la Regione Campania.
All'odierna udienza la causa era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento della cartella impugnata.
Ed invero se l'avviso di accertamento è stato notificato il 17.11.2020 alla data di notifica della cartella ovvero il 27.6.2025 il credito era ampiamente prescritto per il decorso del termine triennale e la cartella impugnata deve essere quindi annullata..
Stante il leale comportamento processuale delle parti resistenti ed atteso che comunque se pur prescritto il pagamento del tributo costituiva una obbligazione naturale sussistono giustificati motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE