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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1114 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. , Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
nata in [...] il [...], Parte_8 rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Bonino ed elettivamente domiciliati a Padova,
Riviera dei Ponti Romani n. 94, presso lo studio del difensore;
appellanti contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._8
(C.F. , Controparte_2 C.F._9
pagina 1 di 29 rappresentate e difese dagli avv.ti Urbano Bessegato e Mattia Ganeo ed elettivamente domiciliate ad Asolo (TV), via Palladio n. 1, presso lo studio dei difensori;
appellate contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lana ed elettivamente domiciliata a Dolo
(VE), piazzetta Aldo Moro 11, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 559/2023 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
Annullarsi e/o riformarsi, in parte qua e nei limiti dell'interesse degli appellanti, la sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Seconda Civile, Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, n. 559/2023 del 21 marzo 2023, pubblicata il 23 marzo
2023, notificata il 12 maggio 2023, pronunciata nelle cause riunite n. 4290/2019
e 539/2020 R.G. e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Signora Controparte_1 nella causazione della morte del Signor , per tutte le ragioni A_ esposte in narrativa e conseguentemente condannarsi , Controparte_1
e in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti, e in particolare i seguenti:
- a favore del padre a) residuo danno da perdita del Parte_1 rapporto parentale pari ad € 156.920,00;
b) danno biologico temporaneo per € 6.300,00 e danno biologico permanente – considerata la percentuale di danno biologico permanente riconosciuta dalla CTU redatta dalla dott.ssa e dal dott. – per € Persona_2 Persona_3
94.938,00, cui va aggiunta la personalizzazione del 34% (pari a 32.278,92) per complessivi € 127.216,92; pagina 2 di 29 c) danno patrimoniale di € 7.365,60 per spese e di € 30.000,00 per lucro cessante ovvero per perdita di chances, oltre alle spese per la visita e la relazione medico-legale pari ad € 488,00, ad € 37.245,29 per rimborso per spese legali agli
Avvocati Occhineri e Levorato, ad € 408,75 per rimborso dell'imposta di registro versata in relazione all'ordinanza n. 6471/2019 emessa dal Tribunale di Padova nella causa promossa dagli Avvocati ed a complessivi € Controparte_4
6.294,80 per rimborso delle spese sostenute per la difesa (di cui € 1.268,80 per compensi corrisposti all'Ing. ; € 1.830,00 per compensi Persona_4 corrisposti al Dott. € 1.220,00 per compensi corrisposti alla Persona_5 dott.ssa € 1.000,00 per compensi corrisposti al dott. Persona_2 PE3
€ 976,00 per compensi corrisposti al Dott. per le ragioni
[...] CP_5 di cui in narrativa;
- a favore della madre Parte_2
a) residuo danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 156.920,00;
c) danno patrimoniale di € 30.000,00 per lucro cessante ovvero per perdita di chances;
- a favore dei Signori e Parte_1 Parte_2
- danno patrimoniale di € 16.021,13 per spese legali, quale credito dello studio legale associato del sottoscritto avvocato, da pagare, per le ragioni di cui in narrativa, a titolo di compenso (e relativi accessori) per l'assistenza dei Signori
e nella causa contro di loro promossa dai Parte_1 Parte_2 precedenti patroni, avvocati Occhineri e
Levorato;
- a favore del fratello Parte_6 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 144.130,00
- a favore della sorella Parte_3 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 144.130,00
- a favore del fratello Parte_4 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 144.130,00
- a favore del fratello Parte_5
pagina 3 di 29 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 144.130,00 (così come richiesto nella causa RG 539/2020, riunita alla presente causa);
- a favore della nonna paterna Parte_7 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 144.130,00
- a favore della nonna materna Parte_8 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 144.130,00
e comunque tutti gli importi esposti e richiesti in narrativa, anche se non espressamente qui richiamati o le diverse somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal fatto al saldo.
Con il rigetto di tutte le domande, eccezioni e difese svolte dagli appellati.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Si chiede CTU volta ad accertare la distanza tra il luogo del sinistro e la vicina scuola elementare per le ragioni esposte nel motivo I.
1.E. a pagg. 42 e segg. dell'appello.
Si ribadisce a tal riguardo che la sentenza impugnata ha erroneamente statuito PE che “sia le deposizioni testimoniali in atti, sia l'accertamento peritale dell'ing. attestano l'esatto contrario, e cioè che il luogo era totalmente buio e che le scuole elementari si trovavano a non meno di 200 metri dal punto del sinistro” (cfr. pag.
15, VII^ cpv., sentenza) ed ha erroneamente deciso di non ammettere la CTU muovendo dal presupposto che tale distanza risulterebbe dalla relazione dell'ing. PE
(Consulente Tecnico del PM nell'ambito del procedimento penale) e dalle deposizioni testimoniali.
Al contrario, come ben si evince dalla lettura sia delle deposizioni testimoniali sia PE della relazione dell'ing. , in esse tale distanza non viene mai quantificata: di più, la questione non è stata nemmeno affrontata dal Consulente Tecnico del PM PE (cfr. relazione tecnica ing. : doc.6 allegato alla citazione).
Di contro, tale distanza è stata quantificata in 82 metri dall'Ing. , PE4
Consulente di Parte degli odierni appellanti (cfr. pag.9 della relazione tecnica ing.
e foto da pag.11 a pag. 18 della relazione stessa: doc.12 allegato alla PE4 citazione);
pagina 4 di 29 B) Ove occorra, si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito riportati (formulati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del
09/01/2021 e non ammessi in primo grado), volti a comprovare l'elevata qualità ed intensità della relazione affettiva che univa ciascuno degli appellanti al defunto
. A_
Si precisa che tale istanza istruttoria è funzionale all'accoglimento del II^ motivo di impugnazione, nella parte in cui censura la sentenza impugnata per quanto ha riconosciuto solo parzialmente il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spettante ai famigliari di sulla base di un'errata valutazione PE1 dell'intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiati (cfr. pagg. da 56 a
74 dell'atto di citazione d'appello).
Per tale ragione si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova (non ammessi in primo grado):
1) vero che il Signor ha vissuto con la Parte_5 famiglia e con il fratello defunto fino a 4 anni prima A_ dell'incidente per cui è giudizio, cioè fino al 2014;
2) vero che dal 2010 al 2014 il Signor Parte_5 ha lavorato stagionalmente, per tre mesi d'estate e per tre mesi d'inverno, presso
l'albergo Compagnoni di Livigno;
3) vero che nel 2014 il Signor si è Parte_5 trasferito a Livigno, dove lavora come direttore dell'albergo Compagnoni di
Livigno;
4) vero che il tale occasione il Signor ha Parte_5 richiesto una nuova carta di identità, che si rammostra (doc.73 bis);
5) vero che dopo il suo trasferimento a Livigno il Signor Parte_5
si è sempre recato a trovare la famiglia 5-6 volte all'anno;
[...]
9) vero che il defunto ogni anno andava a trascorrere il A_ capodanno dal fratello a Livigno;
Parte_5
11) vero che nel novembre del 2016 Parte_4 ha trasferito la residenza in Egitto;
pagina 5 di 29 15) vero che la Signora ha lavorato dal mese di Parte_3 novembre 2007 in poi presso la società Fornace S. Anselmo Spa di Loreggia, con la mansione di addetta agli imballaggi, come da contratto che si rammostra
(doc.73);
16) vero che la Signora ha lavorato per un anno e Parte_3 mezzo presso l'albergo Cristallo di Venezia e a , coabitando sempre CP_6 con il fratello defunto presso la casa paterna;
A_
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova: di Livigno, Testimone_1 di e di Loria Testimone_2 CP_6 Testimone_3
(TV).
Si precisa che sono già stati ammessi ed espletati i capitoli n. 6, 7, 8, 10, 12, 13,
14, 17, 18, 19 formulati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del
09/01/2021.
Vittoria di compensi e spese di ambedue i gradi di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Per le appellate e CP_1 Controparte_2
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello avversario, in quanto infondato, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
Per Controparte_3
Nel merito, in via principale: rigettarsi l'appello proposto dagli aventi causa (di cui in epigrafe) del compianto – poiché radicalmente infondato in A_ fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa della comparsa di risposta 15.11.2023 – con integrale conferma della sentenza n. 559/23 emessa dal Tribunale di Padova;
e, in via subordinata: per le denegate (e non credute) ipotesi in cui dovesse venire accolta l'impugnazione proposta dagli appellanti in epigrafe e riformata la sentenza di primo grado, con l'accertamento di un grado di responsabilità dell'appellata nella determinazione dell'evento lesivo de quo Controparte_1
pagina 6 di 29 superiore alla misura del 70% dichiarato dal Tribunale di Padova e/o con il riconoscimento di un maggior danno in favore di alcuno degli appellanti rispetto a quello liquidato per effetto della pronuncia di prime cure, mantenersi
l'obbligazione risarcitoria delle appellate, e di in Controparte_3 particolare, nei termini strettamente proporzionali al grado dell'accertata quota di responsabilità di nella causazione dell'evento lesivo in questione, Controparte_1 previa comunque quantificazione delle avverse pretese da operarsi secondo criteri giuridici, tecnici e di prova assolutamente rigorosi, con ampio ridimensionamento delle stesse, e comunque detraendosi dal dovuto sia gli importi di € 175.000,00 ciascuno già pagati da (in data 20.12.2018) in favore dei Controparte_3 signori e sia ogni Parte_1 Parte_2 risarcimento/indennizzo versato agli odierni appellanti da parte di per CP_7 effetto della polizza n. 405974037 (e pari, a quanto costa, all'“importo di €
51.645,68 liquidato da ”, in data 1.3.2019, “a tacitazione di ogni CP_8 diritto vantato in relazione alla polizza infortuni n. 405974037, per effetto dell'infortunio mortale del sig. del 31.3.2018) contratta con A_
, sia infine quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo CP_9 grado;
con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio;
in via istruttoria: A) ci si oppone alla richiesta degli appellanti d'ammissione di
“CTU volta ad accertare la distanza tra il luogo del sinistro e la vicina scuola elementare”, in quanto superflua alla luce delle già chiare risultanze delle PE testimonianze assunte, della perizia svolta in sede penale dall'ing. , oltre che degli esiti degli accertamenti dei Carabinieri della Stazione di , e CP_6 inoltre poiché chiaramente esplorativa (anche in ragione del fatto che il dato cui si riferisce l'indagine richiesta ex adverso non sarebbe, comunque, tale da smentire la conclamata situazione di oscurità incombente sul luogo teatro del sinistro) e surrogatoria degli oneri probatori lasciati inevasi dalle parti agenti;
B) ci si oppone anche all'ammissione della prove per testi dedotte in atto di citazione d'appello (comunque già assunte, nei limiti di cui all'ordinanza
22.10.2021, nel corso del giudizio di prime cure), anzitutto in ragione del fatto
pagina 7 di 29 che gli appellanti non hanno formulato un preciso ed esplicito motivo di gravame avverso la decisione del Tribunale di Padova – che su tale punto deve ritenersi, quindi, definitivamente passata in giudicato – di reiezione delle stesse, e comunque poiché inammissibili nei loro contenuti per le ragioni e obiezioni già esposte da nella parte narrativa (pag. 2) della sua “memoria ex Controparte_3 art. 183 co. VI n.3 c.p.c.” dimessa nella causa di primo grado;
C) si rileva, da ultimo, la totale inutilità della richiesta degli appellanti relativa all'ordine d'esibizione della polizza RCA 2018 (nonché delle relative condizioni generali di assicurazione) dell'autovettura Mercedes Benz classe A targata
DJ287RY, atteso che tale documento è già stato prodotto da – Controparte_3 in ottemperanza al conforme provvedimento 22.10.2021 del Giudice di prime cure
– con deposito effettuato in data 30.11.2021.
Riservato, in ogni caso, il deposito di comparsa conclusionale e di note di replica nei termini ex art. 352 co. I, nn. 2) e 3), c.p.c. all'uopo concessi con provvedimento 16/18.12.2023.
Svolgimento del processo
1. , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
, e
[...] Parte_6 Parte_7 [...] rispettivamente padre, madre, sorella, fratelli, nonna Parte_8 paterna e nonna materna di , deceduto a seguito del sinistro A_ stradale avvenuto il 31.3.2018 alle ore 23.00 circa, a Piombino Dese (PD), instaurando due cause, poi riunite, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, a seguito del decesso di , dando atto che la compagnia A_ assicuratrice aveva già corrisposto ad e Parte_1 Parte_2 genitori del deceduto, acconti per euro 175.000,00 ciascuno (complessivi euro
350.000,00) ipotizzando un concorso di colpa al 30% a carico del defunto.
pagina 8 di 29 1.2 Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 delle domande attoree e che venisse accertata la colpa esclusiva di A_
; in subordine chiedevano che fosse accertata una concorsuale responsabilità
[...] in capo a e, comunque, che venisse Controparte_1 Controparte_3 condannata a tenerle manlevate e indenni da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande attoree.
1.3 Anche si costituiva chiedendo, per quello che qui Controparte_3 rileva, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, che venisse limitata la sua obbligazione risarcitoria al grado di colpa della convenuta.
2. Istruita la causa attraverso l'assunzione di deposizioni testimoniali e l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, volta ad accertare il danno biologico patito da padre del defunto, con la sentenza Parte_1 impugnata il Tribunale di Padova così provvedeva:
“Accertata e dichiarata la concorrente responsabilità dei protagonisti del sinistro mortale per cui è causa con attribuzione della quota di responsabilità prevalente
(70%) alla conducente dell'autovettura , condanna i convenuti in Controparte_1 solido a pagare agli attori, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai medesimi, le seguenti somme:
- a favore del padre Parte_1
a) residuo danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 35.000,00
b) danno biologico da quantificarsi in euro 94.938,00 (IP 25%) ed euro 6300,00 per temporanea;
c) danno patrimoniale di € 4314,00 per spese come riconosciute in motivazione rigettando la domanda di € 30.000,00 per lucro cessante ovvero per perdita di canches,
- a favore della madre Parte_2
a) residuo danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 35.000,00
c) rigetta la domanda per danno patrimoniale di € 30.000,00 per lucro cessante ovvero per perdita di chances;
- a favore del fratello Parte_6 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 86.210,80
pagina 9 di 29 - a favore della sorella Parte_3 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 86.210,80
- a favore del fratello Parte_4 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 86.210,80
a favore del fratello Parte_5 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 86.210,80
- a favore della nonna paterna Parte_7 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 45.297,20
- a favore della nonna materna Persona_7 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 45.297,20
d) spese sostenute per euro 4314,00 e così complessivamente, in ragione della quota di responsabilità (70%) riconosciuta in capo alla conducente l'autovettura
e defalcato l'importo già corrisposto, la somma di euro Controparte_1
342.300,00 (70% di euro 489.000,000), già all'attualità, oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno, dal 31 marzo 2018 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
Condanna altresì i convenuti in solido alla rifusione in favore degli attori in ragione di 2/3 ed in proporzione al grado di responsabilità dell'assicurato, le spese del giudizio liquidate in euro 2424,70 per anticipazioni ed euro 22.457,00 per compensi, dichiarandole compensate per 1/3.
Le spese di CTU come liquidate in corso di causa e di CTP attoree vanno poste a definitivo carico dei convenuti in solido.
A norma degli artt.art.59 e 60 del DPR 26-4-86 n.131 il recupero dell'imposta prenotata a debito va effettuato nei confronti dei convenuti , Controparte_1
e in ragione del ritenuto grado di Controparte_2 Controparte_3 responsabilità”.
pagina 10 di 29 3. Avverso detta sentenza hanno proposto appello Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6
e censurandola Parte_7 Parte_8 sulla base di sei motivi di impugnazione.
3.1 Si sono costituiti in giudizio e , nonché Controparte_1 Controparte_2 opponendosi all'accoglimento dell'appello e formulando le Controparte_3 conclusioni indicate in epigrafe.
3.2 All'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione (art. 352 c.p.c.).
Motivi della decisione
4. Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente un concorso di colpa, nella misura del 30%, in capo ad mentre A_ sussisterebbe la responsabilità esclusiva di , la quale, pur avendo Controparte_1 visto il ciclista a una distanza di 50 mt, non aveva evitato di investirlo e aveva causato la morte del giovane omettendo di soccorrerlo.
4.1 Ulteriori errori del Giudicante consisterebbero:
- nell'avere affermato che il ciclista aveva effettuato una manovra di spostamento dal centro della carreggiata verso sinistra;
- nell'avere ritenuto che il velocipede fosse privo di dispositivi di illuminazione;
- nell'avere posto a fondamento della decisione la sentenza di applicazione pena emessa dal G.i.p. del Tribunale di Padova nei confronti di;
Controparte_1
- nel non avere tenuto in debita considerazione che la sera dell'incidente la visibilità era buona, nonostante la zona teatro dell'incidente fosse priva di illuminazione pubblica;
- nell'avere, in modo contraddittorio, individuato la posizione di marcia di
[...]
prima di essere investito;
A_
- nell'avere ritenuto probabile che il ciclista stesse ascoltando della musica o parlando al telefono;
pagina 11 di 29 - nel non avere considerato che la causa della morte del giovane era conseguente all'annegamento e, quindi, all'omissione di soccorso da parte della . CP_1
4.2 Il motivo, a giudizio del Collegio, è infondato.
In primo luogo, si osserva che il Giudice non ha fondato il suo convincimento sulla sentenza di patteggiamento ma ne ha valutato il contenuto alla luce dei plurimi elementi acquisiti nel processo attraverso i quali è stato possibile ricostruire la dinamica dell'incidente. Inoltre, appare evidente che quanto indicato in sentenza
(pag. 10), in relazione alla manovra del ciclista, costituisce un mero errore materiale, come si desume dalla lettura completa della sentenza dove, peraltro, viene correttamente riportato lo spostamento del velocipede da sinistra verso destra (pag. 17 ultima riga).
Non possono, poi, sussistere dubbi circa il fatto che il velocipede condotto da fosse sprovvisto di sistema di illuminazione e retroriflettenti e A_ che il predetto non indossasse indumenti che lo rendessero visibile.
Tanto risulta con chiarezza:
- dal Rapporto dei Carabinieri del 1° aprile 2018 nel quale si dava atto che il velocipede era sprovvisto di dispositivi di illuminazione anteriore e posteriore, che sulla placchetta metallica posta sotto al portapacchi posteriore non era presente il catadiottro rifrangente di colore rosso, che nessuna delle due ruote aveva la dinamo per generare la corrente che avrebbe potuto alimentare i faretti. I Carabinieri avevano anche proceduto a ricercare nella canaletta i dispositivi di illuminazione che, però, non venivano rinvenuti. Risulta, inoltre, circostanza pacifica che il giovane indossasse abiti di colore scuro;
- dalle dichiarazioni rese dal padre del giovane ai Carabinieri, il quale aveva riconosciuto che la bicicletta del figlio non aveva dispositivi di illuminazione autonoma, anteriori e posteriori, facendo riferimento esclusivamente al catarifrangente di colore rosso, che sarebbe stato presente sulla bicicletta ma che non veniva ritrovato;
pagina 12 di 29 - dalle dichiarazioni rese da dalle quali emerge che il giovane Testimone_4 era solito girare in sella alla sua bicicletta priva di sistemi di illuminazione e senza indossare giubbotto o fascia catarifrangente;
- dalle dichiarazioni rese da e che confermavano Testimone_5 Testimone_6
l'abitudine del giovane di spostarsi con la sua biciletta da un paese ad un altro senza dispositivi di illuminazione. I predetti hanno anche riferito di avere fatto presente al giovane la pericolosità dell'andare in bicicletta di sera senza luci e che il predetto, a tale rilievo, scherzava e minimizzava, sostenendo che lo avrebbero notato ugualmente in strada, e aveva rifiutato un giubbotto catarifrangente che il si era offerto di regalargli in quanto lo riteneva un Tes_6 intrigo;
- dalle dichiarazioni rese da che, proprio quella sera, nelle Testimone_7 circostanze di tempo e luogo in cui si era verificato l'incidente oggetto di causa aveva visto una bicicletta priva dei dispositivi di illuminazione, sia anteriori che posteriori, condotta da un ciclista che indossava un giubbotto invernale scuro con cappuccio.
Irrilevante è la circostanza che il consulente del Pubblico ministero, ing. PE8
, avesse dato atto della presenza sui pedali della bicicletta di catadiottri
[...] retroriflettenti di colore giallo, atteso che i pedali non costituiscono dispositivi di illuminazione, come evidenziato dallo stesso consulente.
Le dichiarazioni rese da il quale aveva riferito di avere installato Testimone_6 sulla bicicletta del giovane un fanalino in plastica, non hanno trovato oggettivo riscontro. Proprio alla luce di tali dichiarazioni sono stati svolti ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri che non hanno dato esito positivo atteso che non sono state rinvenute tracce dell'installazione di tali dispositivi d'illuminazione, né dei relativi supporti e del nastro adesivo che il aveva Tes_6 dichiarato di avere utilizzato per fermare il fanalino montato sulla bicicletta di
, né del catadiottro posteriore o di frammenti dello stesso. Al A_ era stata anche mostrata la bicicletta rinvenuta dopo l'incedente e lo Tes_6 stesso riconosceva che i dispositivi che egli aveva montato non erano più
pagina 13 di 29 presenti, ipotizzando che gli stessi fossero stati rimossi dallo stesso
[...]
o da terzi. PE1
D'altra parte, proprio l'assenza del nastro adesivo che avrebbe permesso di mantenere fermo il fanalino posteriore esclude che tale fanalino possa essere andato disperso accidentalmente a seguito del sinistro.
Gli appellanti, nel riconoscere che nella zona teatro dell'incidente non vi fosse illuminazione pubblica, contestano che vi fosse una situazione di buio totale e ciò all'evidente fine di dimostrare che il verificarsi del sinistro non sarebbe riconducibile a problematiche di limitata visibilità.
Tale tesi non può essere condivisa atteso che, anche tralasciando le dichiarazioni rese da , dal Rapporto dei Carabinieri del 1° aprile 2018, dalle Controparte_1 dichiarazioni rese dal padre di , dalla relazione del consulente A_
PE ing. , dalle dichiarazioni rese dal , risulta che l'incidente è avvenuto Tes_7 in zona particolarmente buia per mancanza di illuminazione pubblica e di presenza di abitazioni limitrofe.
L'affermazione che la zona dove si è verificato l'incidente potesse essere illuminata dalla presenza della luna, come sostenuto dal consulente di parte appellante ing. , oltre che irrilevante, risultando la luna alta nel Persona_4 cielo alle ore 03,00 del 1° aprile 2018, sconta il fatto che non risulta né allegato, né accertato che il cielo fosse sgombro di nuvole. Anzi, dalle sommarie informazioni rese da risulta che quella sera era piovuto Parte_3
(doc. 64 fascicolo appellanti).
Del pari, la circostanza che il luogo dell'incidente fosse illuminato dalle scuole elementari, distanti soltanto 82 mt dal punto in cui è stato ritrovato il corpo del ciclista, risulta smentita sia dagli accertamenti svolti dai Carabinieri, sia dal PE contenuto della relazione dell'ing. . Inoltre, dalle stesse fotografie allegate alla relazione di parte attrice si può immediatamente rilevare come, nonostante la presenza di luci poste sullo fondo della zona riprodotta, il punto dove si è verificato l'incidente fosse totalmente buio (foto 5-6-7).
Ciò rende, pertanto, assolutamente irrilevante e inutile la consulenza tecnica richiesta dagli appellanti.
pagina 14 di 29 Che la sia responsabile dell'incidente è stato accertato e ritenuto CP_1 provato dal Tribunale, né tale responsabilità viene messa in discussione dalle parti appellate, ma ciò non toglie la sussistenza del contributo causale dello stesso che marciava in ora notturna su velocipede privo dei A_ prescritti sistemi autonomi di illuminazione e retroriflettenti, senza indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, in un tratto di strada buio e privo di sistema di illuminazione, al centro della carreggiata senza tenere la PE stretta destra, come risulta dalla perizia sulla dinamica dell'ing. che ha accertato che il ciclista, al momento dell'urto, era in fase di deviazione da sinistra verso destra.
Lo spostamento del ciclista dal centro della carreggiata verso destra non viene contestato dagli appellanti e ciò rende irrilevante che il giovane stesse o meno ascoltando della musica. Comunque, è dato oggettivo che i Carabinieri intervenuti in loco avevano rinvenuto il cellulare della vittima cui erano ancora collegati gli auricolari. Che poi il giovane abbia effettato lo spostamento verso la parte destra della strada per avere sentito il rumore della macchina che stava sopraggiungendo, o per averne percepito l'arrivo a causa della luce emessa dai fari dell'autovettura, non è circostanza che rileva ai fini della decisione.
Merita di essere, pertanto, condivisa la decisione impugnata nella parte in cui ha attribuito, nella misura del 30 %, un concorso del giovane nella determinazione del sinistro, atteso che il predetto conduceva la propria bicicletta, in orario notturno (alle ore 23.00 circa), priva di dispositivi autonomi di illuminazione e del catadiottro posteriore, senza indossare indumenti retroriflettenti ad alta visibilità, ma anzi indossando abiti scuri, e procedendo al centro della carreggiata senza tenere la stretta destra.
Né è possibile ritenere l'omissione di soccorso di causa Controparte_1 sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento morte: le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente e anche quei fattori sopravvenuti che realizzino una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente. In tema di pagina 15 di 29 causalità, la causa sopravvenuta “da sola sufficiente a determinare l'evento” può configurarsi anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.
Caratteri che non possono essere attribuiti alla condotta della , anche CP_1 tenuto conto del fatto che la fuga e l'omissione di soccorso in occasione degli incidenti stradali sono frequenti, tanto che il Legislatore ha inserito appositamente nel C.d.S. la previsione di cui all'art.189.
L'omissione della non permette di ritenere interrotto il nesso di causa CP_1 essendo ancora in atto e in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dalle condotte imperite e negligenti di entrambi i soggetti responsabili del sinistro, cioè sia della , sia di . CP_1 A_
La condotta omissiva della conducente dell'autovettura non può dirsi capace di provocare l'evento da sola, cioè al di fuori di ogni sinergia con antecedenti fattuali altrettanto necessari, prodotti dalle condotte originarie, come avvenuto nella fattispecie.
Merita, inoltre, di essere evidenziato che il consulente del P.M. prof. il ha PE9 affermato: “L'analisi integrata dei dati circostanziali ed autoptici consente dunque di individuare quale più probabile dinamica del decesso quella omicidiaria colposa da sinistro stradale. In assenza di segni patologici rilevabili, è inoltre altamente probabile che l'urto tra i due mezzi, concretatosi in un movimento rotatorio di accelerazione-decelerazione dell'encefalo all'interno della scatola cranica ed esitando in una proiezione del ciclista per alcuni metri, abbia determinato una concussione cerebrale e dunque un disturbo transitorio delle funzioni neurologiche centrali. La disabilità neurologica di origine traumatica, associata a probabile perdita di coscienza del giovane ha con elevata probabilità/quasi certezza assunto un ruolo concausale nel determinismo del decesso, condizionando una ridotta capacità del giovane di evitare l'ostruzione delle vie respiratorie e/o l'inalazione di
pagina 16 di 29 mezzo acquoso nelle vie aeree e conducendo il medesimo a morte per asfissia meccanica violenta”.
Quindi, la perdita di coscienza del giovane, conseguente al sinistro stradale, ha assunto un ruolo concausale nel determinismo del decesso.
Ritiene, comunque, il Collegio che l'omissione di soccorso della sia Parte_9 irrilevante ai fini causali atteso che il corpo della vittima non era visibile ed ella non si trovava nelle condizioni di prestare prontamente e concretamente soccorso: il dott. ha affermato che, in considerazione della causa di morte PE9 individuata (asfissia meccanica violenta), il decesso era sopraggiunto rapidamente, entro pochi minuti (4-5) dal sinistro stradale. Appare, pertanto, altamente improbabile che la , in considerazione delle circostanze di CP_1 tempo e di luogo, potesse tempestivamente soccorrere . Sia A_ dalle dichiarazioni rese dal padre, sia da quelle rese dalla sorella risulta, infatti, la difficoltà che i predetti, muniti di torcia elettrica, avevano riscontrato non solo per individuare il corpo del giovane, che si trovava nella canaletta, ma soprattutto, per riuscire a tirarlo fuori (“...Poi tutti e due, con grande difficoltà, riuscivamo a tirare fuori dalla canaletta mio fratello e ad adagiarlo sul campo retrostante” - doc. 64 fascicolo appellanti).
5. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano che sia stato riconosciuto solo parzialmente il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, avendo il Tribunale errato nel ridurre gli importi loro spettanti in ragione della percentuale di colpa (30%) erroneamente attribuita a
[...]
e che il risarcimento sia stato quantificato considerando un'età errata PE1 sia per la vittima primaria, sia per le vittime secondarie (fratelli, sorella e nonne)
e per essere stata erratamente valutata l'intensità della relazione affettiva tra il defunto e i danneggiati.
5.1 Il motivo, nella prima parte, è infondato dovendosi confermare, come sopra esposto, il concorso del giovane nella causazione del sinistro nella misura del
30%.
5.2 Appare, invece parzialmente fondato in relazione al calcolo del danno da perdita del rapporto parentale relativamente ai fratelli e alle nonne della vittima.
pagina 17 di 29 Per la madre e il padre di deve essere confermata la A_ quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale effettuata dal
Tribunale in euro 300.000,00 ciascuno.
Gli appellanti chiedono il riconoscimento della somma di euro 331.920,00, per ciascun genitore, secondo le superate tabelle del Tribunale di Milano 2018 che risultano, però, inapplicabili sia alla luce delle pronunce della giurisprudenza di legittimità, sia in considerazione delle successive tabelle del 2022 di cui, in subordine, viene chiesta l'applicazione nella misura massima di euro 302.850,00.
Sulla base della tabella richiesta possono essere riconosciuti ad entrambi i genitori i seguenti punti: punti 26 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del 31.3.2018 (18 anni alla data del decesso); punti 18 in considerazione dell'età delle due vittime secondarie (59 anni padre e 57 anni madre); punti 16 stante la convivenza;
punti 0 in considerazione della sopravvivenza di più di 3 familiari, punti 26 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, per un totale di euro 286.025,00.
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene infatti il Collegio che nel caso di specie i rapporti lesi siano quelli tra i genitori con il loro figlio, e l'intensità della relazione affettiva sia stata dimostrata essere molto elevata, come risulta anche dalle deposizioni assunte nel giudizio di primo grado. Per l'intensità della relazione affettiva la tabella consente di attribuire fino a 30 punti;
in questo caso, trattandosi di relazione affettiva intensa ma comunque connotata dall'età già adulta del figlio e del fatto che il defunto aveva una sua vita relazionale anche autonoma da quella con i genitori, non si ritiene potere attribuire il massimo dei punti previsti nella tabella.
Però, non essendo stato svolto appello incidentale dalle parti appellate deve essere confermato l'importo liquidato dal Tribunale (che ha riconosciuto oltre 29 punti) pari a euro 300.000,00 per ciascun genitore, con residuo, detratto l'acconto e il 30% per il ritenuto concorso di colpa, di euro 35.000,00 per ognuno di loro, conformemente a quanto statuito nella sentenza impugnata (pag. 26).
pagina 18 di 29 Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 21504/2020), il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.
5.3 Per quanto riguarda gli altri congiunti il motivo è fondato: il Tribunale, nello svolgere i conteggi, riporta erratamente l'età della vittima primaria e delle vittime secondarie.
Non può, per contro, essere diversamente e maggiormente valutata, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, la qualità e l'intensità della relazione affettiva tra il defunto e i fratelli e le nonne, in quanto è necessario che vi sia la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e della sua correlazione eziologica con la scomparsa del parente.
Il riconoscimento di 15 punti appare più che congruo tenuto conto che:
- il fratello già da molti anni non viveva Parte_5 più con la famiglia, le frequentazioni non erano giornaliere, al pari della condivisione delle festività, delle vacanze e dell'attività lavorativa;
- medesime considerazioni valgono per il fratello Parte_4
in relazione al quale viene soltanto valorizzato che per precedenti
[...] periodi aveva convissuto con la vittima;
- anche per la sorella, gli appellanti allegano soltanto che Parte_3 la stessa conviveva con , senza rilevare e specificare quale A_ fosse la relazione affettiva che legava i due fratelli. Peraltro, occorre evidenziare la differenza di età tra i due (32 l'una, 18 l'altro) e la circostanza che la predetta aveva una vita autonoma svolgendo attività lavorativa da lungo tempo;
- anche per viene allegata soltanto la convivenza con la Parte_6 vittima del sinistro;
pagina 19 di 29 - le nonne di , e A_ Parte_7 [...]
vivevano all'estero e la frequentazione con il giovane Parte_8 era sporadica, limitata a brevi periodi in occasione delle vacanze estive o natalizie, o attraverso contatti telefonici settimanali.
5.4 Si procede, pertanto, a svolgere nuovi e corretti calcoli sulla base dei punti riconosciuti dal Tribunale, non essendo stati proposti appelli incidentali in relazione a tali riconoscimenti sebbene due dei fratelli della vittima non fossero con lo stesso conviventi.
23 anni, fratello della vittima, convivente da meno di 30 Parte_6 anni;
presenza di più di 3 familiari nel nucleo familiare: punti in base all'età del congiunto 18; punti in base all'età della vittima 20; punti per convivenza tra congiunto e vittima 20; punti per qualità/intensità della relazione 15.
Con 73 punti in totale spetta al predetto, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, detratto il 30%, l'importo di euro 74.667,32 (70% di euro
106.667,60).
, 32 anni, sorella della vittima, convivente da meno Parte_3 di 30 anni;
presenza di più di 3 familiari nel nucleo familiare: punti in base all'età del congiunto 16; punti in base all'età della vittima 20; punti per convivenza tra congiunto e vittima 20; punti per qualità/intensità della relazione 15.
Con 71 punti in totale spetta alla predetta, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, detratto il 30%, l'importo di euro 72.621,64 (70% di euro
103.745,20).
, 35 anni, ed Parte_4 [...]
, 31 anni, entrambi fratelli della vittima;
conviventi Parte_5 come riconosciuto dal Tribunale;
presenza di più di 3 familiari nel nucleo familiare: punti in base all'età del congiunto 16; punti in base all'età della vittima 20; punti per convivenza tra congiunto e vittima 20; punti per qualità/intensità della relazione 15.
pagina 20 di 29 Con 71 punti in totale spetta a ciascuno dei predetti, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, detratto il 30%, l'importo di euro 72.621,64 (70% di euro
103.745,20).
, 81 anni, nonna paterna della vittima, non Parte_7 convivente, presenza di più di 3 familiari nel nucleo familiare: punti in base all'età del congiunto 4; punti in base all'età della vittima 20; punti per qualità/intensità della relazione 15.
Con 39 punti in totale spetta alla predetta, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, detratto il 30%, l'importo di euro 39.890,76 (70% di euro
56.986,80).
89 anni, nonna materna della vittima, non Parte_8 convivente, presenza di più di 3 familiari nel nucleo familiare: punti in base all'età del congiunto 4; punti in base all'età della vittima 20; punti per qualità/intensità della relazione 15.
Con 39 punti in totale spetta alla predetta, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, detratto il 30%, l'importo di euro 39.890,76 (70% di euro
56.986,80).
6. Con il terzo motivo di impugnazione viene censurata la sentenza appellata nella parte in cui, nel quantificare il risarcimento del danno biologico spettante ad padre della vittima, non è stato riconosciuto il maggior Parte_1 importo spettante a titolo di personalizzazione.
6.1 Il motivo è infondato.
Nella fattispecie, in base alla relazione peritale del CTU, non oggetto di contestazioni, a seguito della morte del figlio ha riportato Parte_1 un trauma psichico che ha comportato un danno biologico psichico permanente nella misura del 25%. In particolare, si legge nella consulenza tecnica di ufficio:
”Dall'analisi della documentazione e dalla valutazione clinica effettuata è ragionevole affermare che il sig. non abbia mai sofferto di alcun A_ disturbo psichico codificato o codificabile prima degli eventi oggetto dell'attuale controversia. È evidente che il periziando, prima della morte del figlio, non soffrisse di alcun disturbo depressivo, ma fu questo evento tragico che produsse
pagina 21 di 29 l'emergenza di una condizione patologica dell'essere, un vero e proprio disturbo mentale, individuabile come una condizione depressiva di tipo endo-reattivo, nata da un evento esistenziale ma autonomizzatasi rapidamente e che stabilizzandosi nel tempo ha determinato allo stato attuale una menomazione nella possibilità di raggiungere quella pienezza esistenziale diritto di ogni essere umano. L'ipotesi è che non si sia compiuto un processo di elaborazione del lutto del figlio, ancora a distanza di anni... Il sig. , quindi, non ha mai superato il lutto del A_ figlio, non c'è mai stata una vera e propria elaborazione, ossia un passaggio doloroso ma liberato-rio attraverso questa perdita;
non è presente una consapevolezza interiore della scomparsa di una persona amata (su cui si erano peraltro proiettati desideri, sogni, condivisioni della propria vita) né nel momento attuale ma neanche nel futuro. Egli in questo modo presentifica e attualizza ogni giorno il dramma della sua scomparsa, vissuto come un affronto e una vessazione compiuta dal destino alla sua persona evitando di affrontare in modo elaborativo la morte del figlio. Il figlio, o più opportunamente la sua presenza, è sempre attuale e mai relegata al passato, e il dolore per la sua scomparsa ha prodotto una vera e propria menomazione, e limitato le possibilità di godere delle attività esistenziali come prima. I vissuti di colpa, di rabbia, l'idea di poter raggiungere presto il figlio nell'aldilà -desiderio non messo in atto grazie alla profonda convinzione religiosa che funge, fortunatamente, da elemento vitale nella sfera psichica del periziando- caratterizzano, limitando, la sua vita psichica, nonostante la adeguata terapia antidepressiva che assume in modo corretto da anni. Tutto questo si traduce in una persistente e moderatamente grave sintomatologia depressiva, che non recede mai, resistente al trattamento specifico, e che influisce in modo determinante sulla capacità adattative del soggetto, impedendogli di fatto il pieno godimento esistenziale di molte attività a cui era inoltre dedito prima... La situazione patologica discussa, stante la sua natura esclusivamente psichica, coinvolge pienamente sia la sfera individuale sia quella relazionale”.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha riconosciuto e liquidato il danno alla salute subito da per la morte del figlio, in aggiunta a Parte_1
pagina 22 di 29 quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati.
6.2 Non può, però, essere riconosciuto il richiesto aumento del 34% dell'importo liquidato a titolo di personalizzazione non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di ulteriori somme rispetto a quelle già liquidate atteso che le circostanze allegate sotto tale profilo o attengono alla sofferenza provata da
[...] per la perdita del figlio e per le modalità con cui lo stesso ha Parte_1 appreso dell'avvenuto sinistro stradale e dell'esito letale, ovvero ai sintomi e alle manifestazioni del disturbo psichico accertato nella vita di tutti i giorni.
Si tratta di aspetti che o rientrano nel danno da perdita del rapporto parentale oppure integrano le conseguenze e gli effetti del danno psichico stesso, come risulta dalla CTU dove viene evidenziato che la situazione patologica del predetto, stante la sua natura esclusivamente psichica, coinvolge pienamente sia la sfera individuale, sia quella relazionale, e sono, dunque, in esso già ricompresi.
Il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione determinerebbe una inammissibile duplicazione del danno.
7. Con il quarto motivo i genitori di si dolgono del mancato A_ riconoscimento del danno patrimoniale, ovvero per perdita di chance, che gli stessi avrebbero subito a seguito della prematura scomparsa del figlio, sotto forma di mancata contribuzione dello stesso “alle necessità della famiglia con almeno euro 500,00 al mese per dieci anni”.
Anche tale censura non merita di essere accolta: il ragazzo frequentava ancora il secondo anno del corso di formazione professionale con indirizzo alberghiero presso l' , sede di Noale, e affermare che già nell'anno 2020 egli CP_9 sarebbe stato in grado di trovare adeguata e remunerata attività lavorativa, tanto pagina 23 di 29 da permettergli di contribuire ai bisogni della famiglia, appare altamente improbabile.
In realtà, appare maggiormente probabile che il giovane avrebbe ancora per alcuni anni gravato economicamente sulla famiglia di origine: A_ aveva soltanto 18 anni al momento del decesso, doveva terminare il ciclo di studi intrapreso e doveva acquisire le competenze ed esperienze necessarie per svolgere un'attività lavorativa qualificata, tale da garantirgli una contribuzione idonea a soddisfare non soltanto le sue esigenze primarie ma anche quelle della famiglia.
Né sono stati acquisti elementi che possano portare a una diversa valutazione, non potendosi, a tal fine, valorizzare il manoscritto redatto da A_
: in tale manoscritto il predetto descrive un ambizioso progetto di difficile
[...] immediata realizzazione che, comunque, avrebbe richiesto importanti investimenti, con conseguente impossibilità di destinare ad altri fini gli eventuali proventi derivanti da attività lavorativa.
Rileva, inoltre, la circostanza che nessuno dei due fratelli di , A_ nonché la sorella, i quali risultano svolgere regolare attività lavorativa, contribuissero ai bisogni della famiglia di origine.
In definitiva, i genitori di non hanno provato alcuna A_ circostanza di fatto dalla quale poter presumere, ex art. 2727 e ss. c.c., che il figlio avrebbe destinato loro, anche solo in parte, i proventi del suo reddito da lavoro, ove mai conseguito.
7.1 Il quarto motivo appare, invece, fondato nella parte in cui il Tribunale ha compiuto un errore nel calcolare le spese sostenute da Parte_1 padre della vittima, quantificate in euro 4.314,00 invece che in euro 5.316,00
(spese funerarie euro 1.502,00; spese notarili per le procure speciali per complessivi euro 454,00; - spese per la traduzione in arabo della procura della nonna paterna pari euro 450,00; spese per la relazione tecnica redatta dall'ing.
per la causa di primo grado euro 1.000,00; spese per la lapide euro PE4
1.422,00; spese per la visita e la relazione medico-legale euro 488,00).
pagina 24 di 29 7.2 Devono essere, inoltre, riconosciute le spese per l'assistenza stragiudiziale prestata dagli avv. Occhineri e Levorato, la quale ha portato a un risultato utile per i familiari della vittima che avevano ottenuto, prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, il pagamento ai genitori da parte di Controparte_3 della somma complessiva di euro 350.000,00, a titolo di danno da perdita
[...] del rapporto parentale, e da parte dell'Associazione Enaip-Veneto Impresa Sociale
(polizza n. 405974037 contratta a garanzia dei suoi studenti), di euro 51.645,68.
Tali spese non possono, però essere liquidate nella misura richiesta dagli appellanti, bensì nel compenso riconosciuto per tale attività professionale dal
Tribunale di Padova con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 24.9.2020 (euro
17.500,00 + euro 1.500,00) per un totale di euro 19.000,00 oltre spese generali
(15%), IVA e CPA. Tali spese devono essere riconosciute esclusivamente in favore del padre del defunto che, dagli atti di causa, risulta essere il soggetto che ha effettuato il pagamento ai suddetti difensori.
7.3 Non possono essere, invece, riconosciute le spese relative ai compensi dei legali e del consulente di parte (ing. ) per l'attività svolta nel giudizio PE4 penale (R.G.N.R. n. 2693/2018) atteso che tali spese avrebbero dovuto essere richieste nel predetto procedimento penale, conclusosi con la sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. In tale giudizio, come si evince dalla sentenza di patteggiamento, risulta che soltanto Parte_5
si era costituito parte civile e aveva ottenuto le spese richieste dal
[...]
Giudice dell'udienza preliminare.
7.4 Del pari infondata è la richiesta formulata dagli appellanti di vedersi riconosciute le spese sostenute per resistere nel giudizio instaurato dagli avvocati
Occhineri e Levorato in quanto tali costi sono conseguenti esclusivamente alla loro scelta di revocare il mandato ai predetti legali e non corrispondere loro il compenso richiesto.
8. Neanche il quinto motivo di appello, con il quale si lamenta l'erronea detrazione dagli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno ai familiari di da quale assicuratrice dell'Associazione ENAIP – Veneto PE1 CP_8
Impresa Sociale, può essere accolto.
pagina 25 di 29 I genitori e i quattro fratelli della vittima hanno percepito da la CP_8 somma di complessivi euro 51.645,68 per effetto dell'infortunio mortale di
[...]
. A_
Il Tribunale ha correttamente detratto tale importo dal risarcimento riconosciuto ai suddetti familiari, in applicazione del principio esposto dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione (sentenza n. 12565/2018) secondo cui va detratto dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità derivante dall'assicurazione contro i danni riscossa dal danneggiato in conseguenza dell'illecito.
Ciò in quanto il credito indennitario, pur avendo titolo diverso, ha il medesimo fine del credito risarcitorio, tendendo alla riparazione del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso.
Gli stessi appellanti in modo contraddittorio, da una parte riconoscono che la polizza di è una polizza infortuni che prevedeva la corresponsione di CP_8 un indennizzo ai superstiti in caso di infortunio mortale e, dall'atra, affermano
(genericamente) che tale indennizzo sarebbe sganciato dalla natura e dall'entità dei danni subiti dai superstiti e non sarebbe “di certo” diretto a rimuovere gli stessi pregiudizi di cui gli stessi hanno chiesto il risarcimento.
A fronte della censura mossa, generica e contraddittoria, gli appellanti neanche si premurano di depositare la suddetta polizza al fine di fornire una qualche concretezza alla tesi dagli stessi sostenuta.
9. L'ultimo motivo di impugnazione, con il quale viene evidenziato l'errore di calcolo compiuto dal Tribunale nel quantificare il risarcimento complessivamente dovuto agli attori (non euro 342.300,00 bensì euro 397.047,04), seppur fondato, rimane assorbito dalla necessità di riformulare la quantificazione dei danni riconosciuti agli appellanti.
10. Pertanto, agli appellanti sono dovute le seguenti somme:
- ad (padre) euro 119.086,73: invalidità permanente euro Parte_1
94.938,00, inabilità temporanea euro 6.300,00, spese varie euro 5.316,00, compensi avvocati per attività stragiudiziale euro 27.723,28 (19.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA), per un importo totale di euro 134.277,28, ridotto pagina 26 di 29 del 30% a euro 93.994,09. A tale importo deve essere sommato quello di euro
35.000,00, quale residuo delle somme già corrisposte e ridotte del 30%, e al totale, pari a euro 128.994,09, va sottratta la quota di 1/6 del risarcimento ricevuto da (euro 51.645,68 corrisposta il 4 marzo 2019, CP_8 rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza in euro 59.444,18, la cui sesta parte è pari a euro 9.907,36);
- a (madre) euro 25.092,64: euro 35.000,00, quale residuo Parte_2 delle somme già corrisposte e ridotte del 30%, a cui va sottratta la quota di
1/6 del risarcimento ricevuto da (euro 35.000,00 - euro CP_8
9.907,36);
- ad (fratello) euro 64.759.96: danno da perdita del Parte_6 rapporto parentale pari a euro 74.667,32, già detratto il 30%, a cui va sottratta la quota di 1/6 del risarcimento ricevuto da (74.667,32 CP_8
- euro 9.907,36);
- a (sorella) euro 62.714,28: danno da perdita del Parte_3 rapporto parentale pari a euro 72.621,64, già detratto il 30%, a cui va sottratta la quota di 1/6 del risarcimento ricevuto da (72.621,64 CP_8
- euro 9.907,36);
- ad (fratello): euro 62.714,28: Parte_4 danno da perdita del rapporto parentale pari a euro 72.621,64, già detratto il
30%, a cui va sottratta la quota di 1/6 del risarcimento ricevuto da CP_8
(euro 9.907,36);
[...]
- a (fratello): euro 62.714,28: danno Parte_5 da perdita del rapporto parentale pari a euro 72.621,64, già detratto il 30%, a cui va sottratta la quota di 1/6 del risarcimento ricevuto da CP_8
(72.621,64 - euro 9.907,36);
- a (nonna paterna): danno da perdita del Parte_7 rapporto parentale pari a euro 39.890,76 già detratto il 30%;
- ad (nonna materna): danno da perdita del Parte_8 rapporto parentale pari a euro 39.890,76 già detratto il 30%.
pagina 27 di 29 10.1 Spettano, inoltre, gli interessi al tasso legale sulle somme suddette, da calcolare sulle somme annualmente devalutate in base agli indici ISTAT alla data del 31.3.2018 e via via rivalutate fino al pagamento degli acconti corrisposti ai genitori e all'indennizzo corrisposto da ai genitori e ai quattro fratelli CP_8
e poi fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado con interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
11. Inammissibili appaiono, infine, le istanze istruttorie formulate dagli appellanti atteso che i capitoli non ammessi dal Tribunale, per come formulati, sono irrilevanti ai fini della decisione essendo volti soltanto a provare la convivenza tra la vittima e i fratelli o l'attività lavorativa svolta da questi ultimi.
12. Alla luce della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza delle parti appellate e sono liquidate, come in dispositivo, secondo il decisum (scaglione da euro 260.001,00 a euro
520.000,00), secondo parametri medi, senza fase istruttoria per il presente grado).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 559/2023 del Tribunale di Padova, così pronuncia: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma, condanna le appellate, in solido tra loro, a corrispondere:
- ad euro 119.086,73; Parte_1
- a euro 25.092,64; Parte_2
- ad euro 64.759.96; Parte_6
- a euro 62.714,28; Parte_3
- ad euro 62.714,28; Parte_4
- a euro 62.714,28; Parte_5
- a euro 39.890,76; Parte_7
pagina 28 di 29 - ad euro 39.890,76, il tutto oltre interessi Parte_8 come indicato in parte motiva, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte agli appellanti a seguito della pronuncia impugnata;
- condanna le appellate in solido a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 2.434,70 per anticipazioni e in euro in euro 22.457,00 per compensi e quanto al presente grado in euro 1.821,00 per anticipazioni e in euro 14.239,00 per compensi, il tutto con rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 29 di 29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1114 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. ), Parte_4 C.F._4
(C.F. ), Parte_5 C.F._5
(C.F. , Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
nata in [...] il [...], Parte_8 rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Bonino ed elettivamente domiciliati a Padova,
Riviera dei Ponti Romani n. 94, presso lo studio del difensore;
appellanti contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._8
(C.F. , Controparte_2 C.F._9
pagina 1 di 29 rappresentate e difese dagli avv.ti Urbano Bessegato e Mattia Ganeo ed elettivamente domiciliate ad Asolo (TV), via Palladio n. 1, presso lo studio dei difensori;
appellate contro
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Lana ed elettivamente domiciliata a Dolo
(VE), piazzetta Aldo Moro 11, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 559/2023 del Tribunale di Padova
CONCLUSIONI
Per gli appellanti
Annullarsi e/o riformarsi, in parte qua e nei limiti dell'interesse degli appellanti, la sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Seconda Civile, Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, n. 559/2023 del 21 marzo 2023, pubblicata il 23 marzo
2023, notificata il 12 maggio 2023, pronunciata nelle cause riunite n. 4290/2019
e 539/2020 R.G. e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Signora Controparte_1 nella causazione della morte del Signor , per tutte le ragioni A_ esposte in narrativa e conseguentemente condannarsi , Controparte_1
e in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a risarcire agli attori tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti, e in particolare i seguenti:
- a favore del padre a) residuo danno da perdita del Parte_1 rapporto parentale pari ad € 156.920,00;
b) danno biologico temporaneo per € 6.300,00 e danno biologico permanente – considerata la percentuale di danno biologico permanente riconosciuta dalla CTU redatta dalla dott.ssa e dal dott. – per € Persona_2 Persona_3
94.938,00, cui va aggiunta la personalizzazione del 34% (pari a 32.278,92) per complessivi € 127.216,92; pagina 2 di 29 c) danno patrimoniale di € 7.365,60 per spese e di € 30.000,00 per lucro cessante ovvero per perdita di chances, oltre alle spese per la visita e la relazione medico-legale pari ad € 488,00, ad € 37.245,29 per rimborso per spese legali agli
Avvocati Occhineri e Levorato, ad € 408,75 per rimborso dell'imposta di registro versata in relazione all'ordinanza n. 6471/2019 emessa dal Tribunale di Padova nella causa promossa dagli Avvocati ed a complessivi € Controparte_4
6.294,80 per rimborso delle spese sostenute per la difesa (di cui € 1.268,80 per compensi corrisposti all'Ing. ; € 1.830,00 per compensi Persona_4 corrisposti al Dott. € 1.220,00 per compensi corrisposti alla Persona_5 dott.ssa € 1.000,00 per compensi corrisposti al dott. Persona_2 PE3
€ 976,00 per compensi corrisposti al Dott. per le ragioni
[...] CP_5 di cui in narrativa;
- a favore della madre Parte_2
a) residuo danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 156.920,00;
c) danno patrimoniale di € 30.000,00 per lucro cessante ovvero per perdita di chances;
- a favore dei Signori e Parte_1 Parte_2
- danno patrimoniale di € 16.021,13 per spese legali, quale credito dello studio legale associato del sottoscritto avvocato, da pagare, per le ragioni di cui in narrativa, a titolo di compenso (e relativi accessori) per l'assistenza dei Signori
e nella causa contro di loro promossa dai Parte_1 Parte_2 precedenti patroni, avvocati Occhineri e
Levorato;
- a favore del fratello Parte_6 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 144.130,00
- a favore della sorella Parte_3 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 144.130,00
- a favore del fratello Parte_4 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 144.130,00
- a favore del fratello Parte_5
pagina 3 di 29 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 144.130,00 (così come richiesto nella causa RG 539/2020, riunita alla presente causa);
- a favore della nonna paterna Parte_7 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 144.130,00
- a favore della nonna materna Parte_8 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 144.130,00
e comunque tutti gli importi esposti e richiesti in narrativa, anche se non espressamente qui richiamati o le diverse somme, maggiori o minori, che saranno ritenute di giustizia, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal fatto al saldo.
Con il rigetto di tutte le domande, eccezioni e difese svolte dagli appellati.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A) Si chiede CTU volta ad accertare la distanza tra il luogo del sinistro e la vicina scuola elementare per le ragioni esposte nel motivo I.
1.E. a pagg. 42 e segg. dell'appello.
Si ribadisce a tal riguardo che la sentenza impugnata ha erroneamente statuito PE che “sia le deposizioni testimoniali in atti, sia l'accertamento peritale dell'ing. attestano l'esatto contrario, e cioè che il luogo era totalmente buio e che le scuole elementari si trovavano a non meno di 200 metri dal punto del sinistro” (cfr. pag.
15, VII^ cpv., sentenza) ed ha erroneamente deciso di non ammettere la CTU muovendo dal presupposto che tale distanza risulterebbe dalla relazione dell'ing. PE
(Consulente Tecnico del PM nell'ambito del procedimento penale) e dalle deposizioni testimoniali.
Al contrario, come ben si evince dalla lettura sia delle deposizioni testimoniali sia PE della relazione dell'ing. , in esse tale distanza non viene mai quantificata: di più, la questione non è stata nemmeno affrontata dal Consulente Tecnico del PM PE (cfr. relazione tecnica ing. : doc.6 allegato alla citazione).
Di contro, tale distanza è stata quantificata in 82 metri dall'Ing. , PE4
Consulente di Parte degli odierni appellanti (cfr. pag.9 della relazione tecnica ing.
e foto da pag.11 a pag. 18 della relazione stessa: doc.12 allegato alla PE4 citazione);
pagina 4 di 29 B) Ove occorra, si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito riportati (formulati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del
09/01/2021 e non ammessi in primo grado), volti a comprovare l'elevata qualità ed intensità della relazione affettiva che univa ciascuno degli appellanti al defunto
. A_
Si precisa che tale istanza istruttoria è funzionale all'accoglimento del II^ motivo di impugnazione, nella parte in cui censura la sentenza impugnata per quanto ha riconosciuto solo parzialmente il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale spettante ai famigliari di sulla base di un'errata valutazione PE1 dell'intensità della relazione affettiva tra defunto e danneggiati (cfr. pagg. da 56 a
74 dell'atto di citazione d'appello).
Per tale ragione si insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova (non ammessi in primo grado):
1) vero che il Signor ha vissuto con la Parte_5 famiglia e con il fratello defunto fino a 4 anni prima A_ dell'incidente per cui è giudizio, cioè fino al 2014;
2) vero che dal 2010 al 2014 il Signor Parte_5 ha lavorato stagionalmente, per tre mesi d'estate e per tre mesi d'inverno, presso
l'albergo Compagnoni di Livigno;
3) vero che nel 2014 il Signor si è Parte_5 trasferito a Livigno, dove lavora come direttore dell'albergo Compagnoni di
Livigno;
4) vero che il tale occasione il Signor ha Parte_5 richiesto una nuova carta di identità, che si rammostra (doc.73 bis);
5) vero che dopo il suo trasferimento a Livigno il Signor Parte_5
si è sempre recato a trovare la famiglia 5-6 volte all'anno;
[...]
9) vero che il defunto ogni anno andava a trascorrere il A_ capodanno dal fratello a Livigno;
Parte_5
11) vero che nel novembre del 2016 Parte_4 ha trasferito la residenza in Egitto;
pagina 5 di 29 15) vero che la Signora ha lavorato dal mese di Parte_3 novembre 2007 in poi presso la società Fornace S. Anselmo Spa di Loreggia, con la mansione di addetta agli imballaggi, come da contratto che si rammostra
(doc.73);
16) vero che la Signora ha lavorato per un anno e Parte_3 mezzo presso l'albergo Cristallo di Venezia e a , coabitando sempre CP_6 con il fratello defunto presso la casa paterna;
A_
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova: di Livigno, Testimone_1 di e di Loria Testimone_2 CP_6 Testimone_3
(TV).
Si precisa che sono già stati ammessi ed espletati i capitoli n. 6, 7, 8, 10, 12, 13,
14, 17, 18, 19 formulati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del
09/01/2021.
Vittoria di compensi e spese di ambedue i gradi di giudizio.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.
Per le appellate e CP_1 Controparte_2
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello avversario, in quanto infondato, sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata.
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
Per Controparte_3
Nel merito, in via principale: rigettarsi l'appello proposto dagli aventi causa (di cui in epigrafe) del compianto – poiché radicalmente infondato in A_ fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti nella parte narrativa della comparsa di risposta 15.11.2023 – con integrale conferma della sentenza n. 559/23 emessa dal Tribunale di Padova;
e, in via subordinata: per le denegate (e non credute) ipotesi in cui dovesse venire accolta l'impugnazione proposta dagli appellanti in epigrafe e riformata la sentenza di primo grado, con l'accertamento di un grado di responsabilità dell'appellata nella determinazione dell'evento lesivo de quo Controparte_1
pagina 6 di 29 superiore alla misura del 70% dichiarato dal Tribunale di Padova e/o con il riconoscimento di un maggior danno in favore di alcuno degli appellanti rispetto a quello liquidato per effetto della pronuncia di prime cure, mantenersi
l'obbligazione risarcitoria delle appellate, e di in Controparte_3 particolare, nei termini strettamente proporzionali al grado dell'accertata quota di responsabilità di nella causazione dell'evento lesivo in questione, Controparte_1 previa comunque quantificazione delle avverse pretese da operarsi secondo criteri giuridici, tecnici e di prova assolutamente rigorosi, con ampio ridimensionamento delle stesse, e comunque detraendosi dal dovuto sia gli importi di € 175.000,00 ciascuno già pagati da (in data 20.12.2018) in favore dei Controparte_3 signori e sia ogni Parte_1 Parte_2 risarcimento/indennizzo versato agli odierni appellanti da parte di per CP_7 effetto della polizza n. 405974037 (e pari, a quanto costa, all'“importo di €
51.645,68 liquidato da ”, in data 1.3.2019, “a tacitazione di ogni CP_8 diritto vantato in relazione alla polizza infortuni n. 405974037, per effetto dell'infortunio mortale del sig. del 31.3.2018) contratta con A_
, sia infine quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo CP_9 grado;
con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze del giudizio;
in via istruttoria: A) ci si oppone alla richiesta degli appellanti d'ammissione di
“CTU volta ad accertare la distanza tra il luogo del sinistro e la vicina scuola elementare”, in quanto superflua alla luce delle già chiare risultanze delle PE testimonianze assunte, della perizia svolta in sede penale dall'ing. , oltre che degli esiti degli accertamenti dei Carabinieri della Stazione di , e CP_6 inoltre poiché chiaramente esplorativa (anche in ragione del fatto che il dato cui si riferisce l'indagine richiesta ex adverso non sarebbe, comunque, tale da smentire la conclamata situazione di oscurità incombente sul luogo teatro del sinistro) e surrogatoria degli oneri probatori lasciati inevasi dalle parti agenti;
B) ci si oppone anche all'ammissione della prove per testi dedotte in atto di citazione d'appello (comunque già assunte, nei limiti di cui all'ordinanza
22.10.2021, nel corso del giudizio di prime cure), anzitutto in ragione del fatto
pagina 7 di 29 che gli appellanti non hanno formulato un preciso ed esplicito motivo di gravame avverso la decisione del Tribunale di Padova – che su tale punto deve ritenersi, quindi, definitivamente passata in giudicato – di reiezione delle stesse, e comunque poiché inammissibili nei loro contenuti per le ragioni e obiezioni già esposte da nella parte narrativa (pag. 2) della sua “memoria ex Controparte_3 art. 183 co. VI n.3 c.p.c.” dimessa nella causa di primo grado;
C) si rileva, da ultimo, la totale inutilità della richiesta degli appellanti relativa all'ordine d'esibizione della polizza RCA 2018 (nonché delle relative condizioni generali di assicurazione) dell'autovettura Mercedes Benz classe A targata
DJ287RY, atteso che tale documento è già stato prodotto da – Controparte_3 in ottemperanza al conforme provvedimento 22.10.2021 del Giudice di prime cure
– con deposito effettuato in data 30.11.2021.
Riservato, in ogni caso, il deposito di comparsa conclusionale e di note di replica nei termini ex art. 352 co. I, nn. 2) e 3), c.p.c. all'uopo concessi con provvedimento 16/18.12.2023.
Svolgimento del processo
1. , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
, e
[...] Parte_6 Parte_7 [...] rispettivamente padre, madre, sorella, fratelli, nonna Parte_8 paterna e nonna materna di , deceduto a seguito del sinistro A_ stradale avvenuto il 31.3.2018 alle ore 23.00 circa, a Piombino Dese (PD), instaurando due cause, poi riunite, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, a seguito del decesso di , dando atto che la compagnia A_ assicuratrice aveva già corrisposto ad e Parte_1 Parte_2 genitori del deceduto, acconti per euro 175.000,00 ciascuno (complessivi euro
350.000,00) ipotizzando un concorso di colpa al 30% a carico del defunto.
pagina 8 di 29 1.2 Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto CP_1 Controparte_2 delle domande attoree e che venisse accertata la colpa esclusiva di A_
; in subordine chiedevano che fosse accertata una concorsuale responsabilità
[...] in capo a e, comunque, che venisse Controparte_1 Controparte_3 condannata a tenerle manlevate e indenni da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento delle domande attoree.
1.3 Anche si costituiva chiedendo, per quello che qui Controparte_3 rileva, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, che venisse limitata la sua obbligazione risarcitoria al grado di colpa della convenuta.
2. Istruita la causa attraverso l'assunzione di deposizioni testimoniali e l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio, volta ad accertare il danno biologico patito da padre del defunto, con la sentenza Parte_1 impugnata il Tribunale di Padova così provvedeva:
“Accertata e dichiarata la concorrente responsabilità dei protagonisti del sinistro mortale per cui è causa con attribuzione della quota di responsabilità prevalente
(70%) alla conducente dell'autovettura , condanna i convenuti in Controparte_1 solido a pagare agli attori, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai medesimi, le seguenti somme:
- a favore del padre Parte_1
a) residuo danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 35.000,00
b) danno biologico da quantificarsi in euro 94.938,00 (IP 25%) ed euro 6300,00 per temporanea;
c) danno patrimoniale di € 4314,00 per spese come riconosciute in motivazione rigettando la domanda di € 30.000,00 per lucro cessante ovvero per perdita di canches,
- a favore della madre Parte_2
a) residuo danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 35.000,00
c) rigetta la domanda per danno patrimoniale di € 30.000,00 per lucro cessante ovvero per perdita di chances;
- a favore del fratello Parte_6 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 86.210,80
pagina 9 di 29 - a favore della sorella Parte_3 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 86.210,80
- a favore del fratello Parte_4 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 86.210,80
a favore del fratello Parte_5 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 86.210,80
- a favore della nonna paterna Parte_7 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 45.297,20
- a favore della nonna materna Persona_7 danno da perdita del rapporto parentale pari ad € 45.297,20
d) spese sostenute per euro 4314,00 e così complessivamente, in ragione della quota di responsabilità (70%) riconosciuta in capo alla conducente l'autovettura
e defalcato l'importo già corrisposto, la somma di euro Controparte_1
342.300,00 (70% di euro 489.000,000), già all'attualità, oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno, dal 31 marzo 2018 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
Condanna altresì i convenuti in solido alla rifusione in favore degli attori in ragione di 2/3 ed in proporzione al grado di responsabilità dell'assicurato, le spese del giudizio liquidate in euro 2424,70 per anticipazioni ed euro 22.457,00 per compensi, dichiarandole compensate per 1/3.
Le spese di CTU come liquidate in corso di causa e di CTP attoree vanno poste a definitivo carico dei convenuti in solido.
A norma degli artt.art.59 e 60 del DPR 26-4-86 n.131 il recupero dell'imposta prenotata a debito va effettuato nei confronti dei convenuti , Controparte_1
e in ragione del ritenuto grado di Controparte_2 Controparte_3 responsabilità”.
pagina 10 di 29 3. Avverso detta sentenza hanno proposto appello Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6
e censurandola Parte_7 Parte_8 sulla base di sei motivi di impugnazione.
3.1 Si sono costituiti in giudizio e , nonché Controparte_1 Controparte_2 opponendosi all'accoglimento dell'appello e formulando le Controparte_3 conclusioni indicate in epigrafe.
3.2 All'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione (art. 352 c.p.c.).
Motivi della decisione
4. Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente un concorso di colpa, nella misura del 30%, in capo ad mentre A_ sussisterebbe la responsabilità esclusiva di , la quale, pur avendo Controparte_1 visto il ciclista a una distanza di 50 mt, non aveva evitato di investirlo e aveva causato la morte del giovane omettendo di soccorrerlo.
4.1 Ulteriori errori del Giudicante consisterebbero:
- nell'avere affermato che il ciclista aveva effettuato una manovra di spostamento dal centro della carreggiata verso sinistra;
- nell'avere ritenuto che il velocipede fosse privo di dispositivi di illuminazione;
- nell'avere posto a fondamento della decisione la sentenza di applicazione pena emessa dal G.i.p. del Tribunale di Padova nei confronti di;
Controparte_1
- nel non avere tenuto in debita considerazione che la sera dell'incidente la visibilità era buona, nonostante la zona teatro dell'incidente fosse priva di illuminazione pubblica;
- nell'avere, in modo contraddittorio, individuato la posizione di marcia di
[...]
prima di essere investito;
A_
- nell'avere ritenuto probabile che il ciclista stesse ascoltando della musica o parlando al telefono;
pagina 11 di 29 - nel non avere considerato che la causa della morte del giovane era conseguente all'annegamento e, quindi, all'omissione di soccorso da parte della . CP_1
4.2 Il motivo, a giudizio del Collegio, è infondato.
In primo luogo, si osserva che il Giudice non ha fondato il suo convincimento sulla sentenza di patteggiamento ma ne ha valutato il contenuto alla luce dei plurimi elementi acquisiti nel processo attraverso i quali è stato possibile ricostruire la dinamica dell'incidente. Inoltre, appare evidente che quanto indicato in sentenza
(pag. 10), in relazione alla manovra del ciclista, costituisce un mero errore materiale, come si desume dalla lettura completa della sentenza dove, peraltro, viene correttamente riportato lo spostamento del velocipede da sinistra verso destra (pag. 17 ultima riga).
Non possono, poi, sussistere dubbi circa il fatto che il velocipede condotto da fosse sprovvisto di sistema di illuminazione e retroriflettenti e A_ che il predetto non indossasse indumenti che lo rendessero visibile.
Tanto risulta con chiarezza:
- dal Rapporto dei Carabinieri del 1° aprile 2018 nel quale si dava atto che il velocipede era sprovvisto di dispositivi di illuminazione anteriore e posteriore, che sulla placchetta metallica posta sotto al portapacchi posteriore non era presente il catadiottro rifrangente di colore rosso, che nessuna delle due ruote aveva la dinamo per generare la corrente che avrebbe potuto alimentare i faretti. I Carabinieri avevano anche proceduto a ricercare nella canaletta i dispositivi di illuminazione che, però, non venivano rinvenuti. Risulta, inoltre, circostanza pacifica che il giovane indossasse abiti di colore scuro;
- dalle dichiarazioni rese dal padre del giovane ai Carabinieri, il quale aveva riconosciuto che la bicicletta del figlio non aveva dispositivi di illuminazione autonoma, anteriori e posteriori, facendo riferimento esclusivamente al catarifrangente di colore rosso, che sarebbe stato presente sulla bicicletta ma che non veniva ritrovato;
pagina 12 di 29 - dalle dichiarazioni rese da dalle quali emerge che il giovane Testimone_4 era solito girare in sella alla sua bicicletta priva di sistemi di illuminazione e senza indossare giubbotto o fascia catarifrangente;
- dalle dichiarazioni rese da e che confermavano Testimone_5 Testimone_6
l'abitudine del giovane di spostarsi con la sua biciletta da un paese ad un altro senza dispositivi di illuminazione. I predetti hanno anche riferito di avere fatto presente al giovane la pericolosità dell'andare in bicicletta di sera senza luci e che il predetto, a tale rilievo, scherzava e minimizzava, sostenendo che lo avrebbero notato ugualmente in strada, e aveva rifiutato un giubbotto catarifrangente che il si era offerto di regalargli in quanto lo riteneva un Tes_6 intrigo;
- dalle dichiarazioni rese da che, proprio quella sera, nelle Testimone_7 circostanze di tempo e luogo in cui si era verificato l'incidente oggetto di causa aveva visto una bicicletta priva dei dispositivi di illuminazione, sia anteriori che posteriori, condotta da un ciclista che indossava un giubbotto invernale scuro con cappuccio.
Irrilevante è la circostanza che il consulente del Pubblico ministero, ing. PE8
, avesse dato atto della presenza sui pedali della bicicletta di catadiottri
[...] retroriflettenti di colore giallo, atteso che i pedali non costituiscono dispositivi di illuminazione, come evidenziato dallo stesso consulente.
Le dichiarazioni rese da il quale aveva riferito di avere installato Testimone_6 sulla bicicletta del giovane un fanalino in plastica, non hanno trovato oggettivo riscontro. Proprio alla luce di tali dichiarazioni sono stati svolti ulteriori accertamenti da parte dei Carabinieri che non hanno dato esito positivo atteso che non sono state rinvenute tracce dell'installazione di tali dispositivi d'illuminazione, né dei relativi supporti e del nastro adesivo che il aveva Tes_6 dichiarato di avere utilizzato per fermare il fanalino montato sulla bicicletta di
, né del catadiottro posteriore o di frammenti dello stesso. Al A_ era stata anche mostrata la bicicletta rinvenuta dopo l'incedente e lo Tes_6 stesso riconosceva che i dispositivi che egli aveva montato non erano più
pagina 13 di 29 presenti, ipotizzando che gli stessi fossero stati rimossi dallo stesso
[...]
o da terzi. PE1
D'altra parte, proprio l'assenza del nastro adesivo che avrebbe permesso di mantenere fermo il fanalino posteriore esclude che tale fanalino possa essere andato disperso accidentalmente a seguito del sinistro.
Gli appellanti, nel riconoscere che nella zona teatro dell'incidente non vi fosse illuminazione pubblica, contestano che vi fosse una situazione di buio totale e ciò all'evidente fine di dimostrare che il verificarsi del sinistro non sarebbe riconducibile a problematiche di limitata visibilità.
Tale tesi non può essere condivisa atteso che, anche tralasciando le dichiarazioni rese da , dal Rapporto dei Carabinieri del 1° aprile 2018, dalle Controparte_1 dichiarazioni rese dal padre di , dalla relazione del consulente A_
PE ing. , dalle dichiarazioni rese dal , risulta che l'incidente è avvenuto Tes_7 in zona particolarmente buia per mancanza di illuminazione pubblica e di presenza di abitazioni limitrofe.
L'affermazione che la zona dove si è verificato l'incidente potesse essere illuminata dalla presenza della luna, come sostenuto dal consulente di parte appellante ing. , oltre che irrilevante, risultando la luna alta nel Persona_4 cielo alle ore 03,00 del 1° aprile 2018, sconta il fatto che non risulta né allegato, né accertato che il cielo fosse sgombro di nuvole. Anzi, dalle sommarie informazioni rese da risulta che quella sera era piovuto Parte_3
(doc. 64 fascicolo appellanti).
Del pari, la circostanza che il luogo dell'incidente fosse illuminato dalle scuole elementari, distanti soltanto 82 mt dal punto in cui è stato ritrovato il corpo del ciclista, risulta smentita sia dagli accertamenti svolti dai Carabinieri, sia dal PE contenuto della relazione dell'ing. . Inoltre, dalle stesse fotografie allegate alla relazione di parte attrice si può immediatamente rilevare come, nonostante la presenza di luci poste sullo fondo della zona riprodotta, il punto dove si è verificato l'incidente fosse totalmente buio (foto 5-6-7).
Ciò rende, pertanto, assolutamente irrilevante e inutile la consulenza tecnica richiesta dagli appellanti.
pagina 14 di 29 Che la sia responsabile dell'incidente è stato accertato e ritenuto CP_1 provato dal Tribunale, né tale responsabilità viene messa in discussione dalle parti appellate, ma ciò non toglie la sussistenza del contributo causale dello stesso che marciava in ora notturna su velocipede privo dei A_ prescritti sistemi autonomi di illuminazione e retroriflettenti, senza indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, in un tratto di strada buio e privo di sistema di illuminazione, al centro della carreggiata senza tenere la PE stretta destra, come risulta dalla perizia sulla dinamica dell'ing. che ha accertato che il ciclista, al momento dell'urto, era in fase di deviazione da sinistra verso destra.
Lo spostamento del ciclista dal centro della carreggiata verso destra non viene contestato dagli appellanti e ciò rende irrilevante che il giovane stesse o meno ascoltando della musica. Comunque, è dato oggettivo che i Carabinieri intervenuti in loco avevano rinvenuto il cellulare della vittima cui erano ancora collegati gli auricolari. Che poi il giovane abbia effettato lo spostamento verso la parte destra della strada per avere sentito il rumore della macchina che stava sopraggiungendo, o per averne percepito l'arrivo a causa della luce emessa dai fari dell'autovettura, non è circostanza che rileva ai fini della decisione.
Merita di essere, pertanto, condivisa la decisione impugnata nella parte in cui ha attribuito, nella misura del 30 %, un concorso del giovane nella determinazione del sinistro, atteso che il predetto conduceva la propria bicicletta, in orario notturno (alle ore 23.00 circa), priva di dispositivi autonomi di illuminazione e del catadiottro posteriore, senza indossare indumenti retroriflettenti ad alta visibilità, ma anzi indossando abiti scuri, e procedendo al centro della carreggiata senza tenere la stretta destra.
Né è possibile ritenere l'omissione di soccorso di causa Controparte_1 sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento morte: le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente e anche quei fattori sopravvenuti che realizzino una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente. In tema di pagina 15 di 29 causalità, la causa sopravvenuta “da sola sufficiente a determinare l'evento” può configurarsi anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.
Caratteri che non possono essere attribuiti alla condotta della , anche CP_1 tenuto conto del fatto che la fuga e l'omissione di soccorso in occasione degli incidenti stradali sono frequenti, tanto che il Legislatore ha inserito appositamente nel C.d.S. la previsione di cui all'art.189.
L'omissione della non permette di ritenere interrotto il nesso di causa CP_1 essendo ancora in atto e in sviluppo il processo produttivo del danno avviato dalle condotte imperite e negligenti di entrambi i soggetti responsabili del sinistro, cioè sia della , sia di . CP_1 A_
La condotta omissiva della conducente dell'autovettura non può dirsi capace di provocare l'evento da sola, cioè al di fuori di ogni sinergia con antecedenti fattuali altrettanto necessari, prodotti dalle condotte originarie, come avvenuto nella fattispecie.
Merita, inoltre, di essere evidenziato che il consulente del P.M. prof. il ha PE9 affermato: “L'analisi integrata dei dati circostanziali ed autoptici consente dunque di individuare quale più probabile dinamica del decesso quella omicidiaria colposa da sinistro stradale. In assenza di segni patologici rilevabili, è inoltre altamente probabile che l'urto tra i due mezzi, concretatosi in un movimento rotatorio di accelerazione-decelerazione dell'encefalo all'interno della scatola cranica ed esitando in una proiezione del ciclista per alcuni metri, abbia determinato una concussione cerebrale e dunque un disturbo transitorio delle funzioni neurologiche centrali. La disabilità neurologica di origine traumatica, associata a probabile perdita di coscienza del giovane ha con elevata probabilità/quasi certezza assunto un ruolo concausale nel determinismo del decesso, condizionando una ridotta capacità del giovane di evitare l'ostruzione delle vie respiratorie e/o l'inalazione di
pagina 16 di 29 mezzo acquoso nelle vie aeree e conducendo il medesimo a morte per asfissia meccanica violenta”.
Quindi, la perdita di coscienza del giovane, conseguente al sinistro stradale, ha assunto un ruolo concausale nel determinismo del decesso.
Ritiene, comunque, il Collegio che l'omissione di soccorso della sia Parte_9 irrilevante ai fini causali atteso che il corpo della vittima non era visibile ed ella non si trovava nelle condizioni di prestare prontamente e concretamente soccorso: il dott. ha affermato che, in considerazione della causa di morte PE9 individuata (asfissia meccanica violenta), il decesso era sopraggiunto rapidamente, entro pochi minuti (4-5) dal sinistro stradale. Appare, pertanto, altamente improbabile che la , in considerazione delle circostanze di CP_1 tempo e di luogo, potesse tempestivamente soccorrere . Sia A_ dalle dichiarazioni rese dal padre, sia da quelle rese dalla sorella risulta, infatti, la difficoltà che i predetti, muniti di torcia elettrica, avevano riscontrato non solo per individuare il corpo del giovane, che si trovava nella canaletta, ma soprattutto, per riuscire a tirarlo fuori (“...Poi tutti e due, con grande difficoltà, riuscivamo a tirare fuori dalla canaletta mio fratello e ad adagiarlo sul campo retrostante” - doc. 64 fascicolo appellanti).
5. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano che sia stato riconosciuto solo parzialmente il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, avendo il Tribunale errato nel ridurre gli importi loro spettanti in ragione della percentuale di colpa (30%) erroneamente attribuita a
[...]
e che il risarcimento sia stato quantificato considerando un'età errata PE1 sia per la vittima primaria, sia per le vittime secondarie (fratelli, sorella e nonne)
e per essere stata erratamente valutata l'intensità della relazione affettiva tra il defunto e i danneggiati.
5.1 Il motivo, nella prima parte, è infondato dovendosi confermare, come sopra esposto, il concorso del giovane nella causazione del sinistro nella misura del
30%.
5.2 Appare, invece parzialmente fondato in relazione al calcolo del danno da perdita del rapporto parentale relativamente ai fratelli e alle nonne della vittima.
pagina 17 di 29 Per la madre e il padre di deve essere confermata la A_ quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale effettuata dal
Tribunale in euro 300.000,00 ciascuno.
Gli appellanti chiedono il riconoscimento della somma di euro 331.920,00, per ciascun genitore, secondo le superate tabelle del Tribunale di Milano 2018 che risultano, però, inapplicabili sia alla luce delle pronunce della giurisprudenza di legittimità, sia in considerazione delle successive tabelle del 2022 di cui, in subordine, viene chiesta l'applicazione nella misura massima di euro 302.850,00.
Sulla base della tabella richiesta possono essere riconosciuti ad entrambi i genitori i seguenti punti: punti 26 in considerazione dell'età della vittima primaria alla data del 31.3.2018 (18 anni alla data del decesso); punti 18 in considerazione dell'età delle due vittime secondarie (59 anni padre e 57 anni madre); punti 16 stante la convivenza;
punti 0 in considerazione della sopravvivenza di più di 3 familiari, punti 26 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto, per un totale di euro 286.025,00.
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene infatti il Collegio che nel caso di specie i rapporti lesi siano quelli tra i genitori con il loro figlio, e l'intensità della relazione affettiva sia stata dimostrata essere molto elevata, come risulta anche dalle deposizioni assunte nel giudizio di primo grado. Per l'intensità della relazione affettiva la tabella consente di attribuire fino a 30 punti;
in questo caso, trattandosi di relazione affettiva intensa ma comunque connotata dall'età già adulta del figlio e del fatto che il defunto aveva una sua vita relazionale anche autonoma da quella con i genitori, non si ritiene potere attribuire il massimo dei punti previsti nella tabella.
Però, non essendo stato svolto appello incidentale dalle parti appellate deve essere confermato l'importo liquidato dal Tribunale (che ha riconosciuto oltre 29 punti) pari a euro 300.000,00 per ciascun genitore, con residuo, detratto l'acconto e il 30% per il ritenuto concorso di colpa, di euro 35.000,00 per ognuno di loro, conformemente a quanto statuito nella sentenza impugnata (pag. 26).
pagina 18 di 29 Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 21504/2020), il divieto di reformatio in peius consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.
5.3 Per quanto riguarda gli altri congiunti il motivo è fondato: il Tribunale, nello svolgere i conteggi, riporta erratamente l'età della vittima primaria e delle vittime secondarie.
Non può, per contro, essere diversamente e maggiormente valutata, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale, la qualità e l'intensità della relazione affettiva tra il defunto e i fratelli e le nonne, in quanto è necessario che vi sia la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e della sua correlazione eziologica con la scomparsa del parente.
Il riconoscimento di 15 punti appare più che congruo tenuto conto che:
- il fratello già da molti anni non viveva Parte_5 più con la famiglia, le frequentazioni non erano giornaliere, al pari della condivisione delle festività, delle vacanze e dell'attività lavorativa;
- medesime considerazioni valgono per il fratello Parte_4
in relazione al quale viene soltanto valorizzato che per precedenti
[...] periodi aveva convissuto con la vittima;
- anche per la sorella, gli appellanti allegano soltanto che Parte_3 la stessa conviveva con , senza rilevare e specificare quale A_ fosse la relazione affettiva che legava i due fratelli. Peraltro, occorre evidenziare la differenza di età tra i due (32 l'una, 18 l'altro) e la circostanza che la predetta aveva una vita autonoma svolgendo attività lavorativa da lungo tempo;
- anche per viene allegata soltanto la convivenza con la Parte_6 vittima del sinistro;
pagina 19 di 29 - le nonne di , e A_ Parte_7 [...]
vivevano all'estero e la frequentazione con il giovane Parte_8 era sporadica, limitata a brevi periodi in occasione delle vacanze estive o natalizie, o attraverso contatti telefonici settimanali.
5.4 Si procede, pertanto, a svolgere nuovi e corretti calcoli sulla base dei punti riconosciuti dal Tribunale, non essendo stati proposti appelli incidentali in relazione a tali riconoscimenti sebbene due dei fratelli della vittima non fossero con lo stesso conviventi.
23 anni, fratello della vittima, convivente da meno di 30 Parte_6 anni;
presenza di più di 3 familiari nel nucleo familiare: punti in base all'età del congiunto 18; punti in base all'età della vittima 20; punti per convivenza tra congiunto e vittima 20; punti per qualità/intensità della relazione 15.
Con 73 punti in totale spetta al predetto, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, detratto il 30%, l'importo di euro 74.667,32 (70% di euro
106.667,60).
, 32 anni, sorella della vittima, convivente da meno Parte_3 di 30 anni;
presenza di più di 3 familiari nel nucleo familiare: punti in base all'età del congiunto 16; punti in base all'età della vittima 20; punti per convivenza tra congiunto e vittima 20; punti per qualità/intensità della relazione 15.
Con 71 punti in totale spetta alla predetta, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, detratto il 30%, l'importo di euro 72.621,64 (70% di euro
103.745,20).
, 35 anni, ed Parte_4 [...]
, 31 anni, entrambi fratelli della vittima;
conviventi Parte_5 come riconosciuto dal Tribunale;
presenza di più di 3 familiari nel nucleo familiare: punti in base all'età del congiunto 16; punti in base all'età della vittima 20; punti per convivenza tra congiunto e vittima 20; punti per qualità/intensità della relazione 15.
pagina 20 di 29 Con 71 punti in totale spetta a ciascuno dei predetti, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, detratto il 30%, l'importo di euro 72.621,64 (70% di euro
103.745,20).
, 81 anni, nonna paterna della vittima, non Parte_7 convivente, presenza di più di 3 familiari nel nucleo familiare: punti in base all'età del congiunto 4; punti in base all'età della vittima 20; punti per qualità/intensità della relazione 15.
Con 39 punti in totale spetta alla predetta, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, detratto il 30%, l'importo di euro 39.890,76 (70% di euro
56.986,80).
89 anni, nonna materna della vittima, non Parte_8 convivente, presenza di più di 3 familiari nel nucleo familiare: punti in base all'età del congiunto 4; punti in base all'età della vittima 20; punti per qualità/intensità della relazione 15.
Con 39 punti in totale spetta alla predetta, a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, detratto il 30%, l'importo di euro 39.890,76 (70% di euro
56.986,80).
6. Con il terzo motivo di impugnazione viene censurata la sentenza appellata nella parte in cui, nel quantificare il risarcimento del danno biologico spettante ad padre della vittima, non è stato riconosciuto il maggior Parte_1 importo spettante a titolo di personalizzazione.
6.1 Il motivo è infondato.
Nella fattispecie, in base alla relazione peritale del CTU, non oggetto di contestazioni, a seguito della morte del figlio ha riportato Parte_1 un trauma psichico che ha comportato un danno biologico psichico permanente nella misura del 25%. In particolare, si legge nella consulenza tecnica di ufficio:
”Dall'analisi della documentazione e dalla valutazione clinica effettuata è ragionevole affermare che il sig. non abbia mai sofferto di alcun A_ disturbo psichico codificato o codificabile prima degli eventi oggetto dell'attuale controversia. È evidente che il periziando, prima della morte del figlio, non soffrisse di alcun disturbo depressivo, ma fu questo evento tragico che produsse
pagina 21 di 29 l'emergenza di una condizione patologica dell'essere, un vero e proprio disturbo mentale, individuabile come una condizione depressiva di tipo endo-reattivo, nata da un evento esistenziale ma autonomizzatasi rapidamente e che stabilizzandosi nel tempo ha determinato allo stato attuale una menomazione nella possibilità di raggiungere quella pienezza esistenziale diritto di ogni essere umano. L'ipotesi è che non si sia compiuto un processo di elaborazione del lutto del figlio, ancora a distanza di anni... Il sig. , quindi, non ha mai superato il lutto del A_ figlio, non c'è mai stata una vera e propria elaborazione, ossia un passaggio doloroso ma liberato-rio attraverso questa perdita;
non è presente una consapevolezza interiore della scomparsa di una persona amata (su cui si erano peraltro proiettati desideri, sogni, condivisioni della propria vita) né nel momento attuale ma neanche nel futuro. Egli in questo modo presentifica e attualizza ogni giorno il dramma della sua scomparsa, vissuto come un affronto e una vessazione compiuta dal destino alla sua persona evitando di affrontare in modo elaborativo la morte del figlio. Il figlio, o più opportunamente la sua presenza, è sempre attuale e mai relegata al passato, e il dolore per la sua scomparsa ha prodotto una vera e propria menomazione, e limitato le possibilità di godere delle attività esistenziali come prima. I vissuti di colpa, di rabbia, l'idea di poter raggiungere presto il figlio nell'aldilà -desiderio non messo in atto grazie alla profonda convinzione religiosa che funge, fortunatamente, da elemento vitale nella sfera psichica del periziando- caratterizzano, limitando, la sua vita psichica, nonostante la adeguata terapia antidepressiva che assume in modo corretto da anni. Tutto questo si traduce in una persistente e moderatamente grave sintomatologia depressiva, che non recede mai, resistente al trattamento specifico, e che influisce in modo determinante sulla capacità adattative del soggetto, impedendogli di fatto il pieno godimento esistenziale di molte attività a cui era inoltre dedito prima... La situazione patologica discussa, stante la sua natura esclusivamente psichica, coinvolge pienamente sia la sfera individuale sia quella relazionale”.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha riconosciuto e liquidato il danno alla salute subito da per la morte del figlio, in aggiunta a Parte_1
pagina 22 di 29 quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati.
6.2 Non può, però, essere riconosciuto il richiesto aumento del 34% dell'importo liquidato a titolo di personalizzazione non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di ulteriori somme rispetto a quelle già liquidate atteso che le circostanze allegate sotto tale profilo o attengono alla sofferenza provata da
[...] per la perdita del figlio e per le modalità con cui lo stesso ha Parte_1 appreso dell'avvenuto sinistro stradale e dell'esito letale, ovvero ai sintomi e alle manifestazioni del disturbo psichico accertato nella vita di tutti i giorni.
Si tratta di aspetti che o rientrano nel danno da perdita del rapporto parentale oppure integrano le conseguenze e gli effetti del danno psichico stesso, come risulta dalla CTU dove viene evidenziato che la situazione patologica del predetto, stante la sua natura esclusivamente psichica, coinvolge pienamente sia la sfera individuale, sia quella relazionale, e sono, dunque, in esso già ricompresi.
Il riconoscimento di una somma ulteriore a titolo di personalizzazione determinerebbe una inammissibile duplicazione del danno.
7. Con il quarto motivo i genitori di si dolgono del mancato A_ riconoscimento del danno patrimoniale, ovvero per perdita di chance, che gli stessi avrebbero subito a seguito della prematura scomparsa del figlio, sotto forma di mancata contribuzione dello stesso “alle necessità della famiglia con almeno euro 500,00 al mese per dieci anni”.
Anche tale censura non merita di essere accolta: il ragazzo frequentava ancora il secondo anno del corso di formazione professionale con indirizzo alberghiero presso l' , sede di Noale, e affermare che già nell'anno 2020 egli CP_9 sarebbe stato in grado di trovare adeguata e remunerata attività lavorativa, tanto pagina 23 di 29 da permettergli di contribuire ai bisogni della famiglia, appare altamente improbabile.
In realtà, appare maggiormente probabile che il giovane avrebbe ancora per alcuni anni gravato economicamente sulla famiglia di origine: A_ aveva soltanto 18 anni al momento del decesso, doveva terminare il ciclo di studi intrapreso e doveva acquisire le competenze ed esperienze necessarie per svolgere un'attività lavorativa qualificata, tale da garantirgli una contribuzione idonea a soddisfare non soltanto le sue esigenze primarie ma anche quelle della famiglia.
Né sono stati acquisti elementi che possano portare a una diversa valutazione, non potendosi, a tal fine, valorizzare il manoscritto redatto da A_
: in tale manoscritto il predetto descrive un ambizioso progetto di difficile
[...] immediata realizzazione che, comunque, avrebbe richiesto importanti investimenti, con conseguente impossibilità di destinare ad altri fini gli eventuali proventi derivanti da attività lavorativa.
Rileva, inoltre, la circostanza che nessuno dei due fratelli di , A_ nonché la sorella, i quali risultano svolgere regolare attività lavorativa, contribuissero ai bisogni della famiglia di origine.
In definitiva, i genitori di non hanno provato alcuna A_ circostanza di fatto dalla quale poter presumere, ex art. 2727 e ss. c.c., che il figlio avrebbe destinato loro, anche solo in parte, i proventi del suo reddito da lavoro, ove mai conseguito.
7.1 Il quarto motivo appare, invece, fondato nella parte in cui il Tribunale ha compiuto un errore nel calcolare le spese sostenute da Parte_1 padre della vittima, quantificate in euro 4.314,00 invece che in euro 5.316,00
(spese funerarie euro 1.502,00; spese notarili per le procure speciali per complessivi euro 454,00; - spese per la traduzione in arabo della procura della nonna paterna pari euro 450,00; spese per la relazione tecnica redatta dall'ing.
per la causa di primo grado euro 1.000,00; spese per la lapide euro PE4
1.422,00; spese per la visita e la relazione medico-legale euro 488,00).
pagina 24 di 29 7.2 Devono essere, inoltre, riconosciute le spese per l'assistenza stragiudiziale prestata dagli avv. Occhineri e Levorato, la quale ha portato a un risultato utile per i familiari della vittima che avevano ottenuto, prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado, il pagamento ai genitori da parte di Controparte_3 della somma complessiva di euro 350.000,00, a titolo di danno da perdita
[...] del rapporto parentale, e da parte dell'Associazione Enaip-Veneto Impresa Sociale
(polizza n. 405974037 contratta a garanzia dei suoi studenti), di euro 51.645,68.
Tali spese non possono, però essere liquidate nella misura richiesta dagli appellanti, bensì nel compenso riconosciuto per tale attività professionale dal
Tribunale di Padova con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 24.9.2020 (euro
17.500,00 + euro 1.500,00) per un totale di euro 19.000,00 oltre spese generali
(15%), IVA e CPA. Tali spese devono essere riconosciute esclusivamente in favore del padre del defunto che, dagli atti di causa, risulta essere il soggetto che ha effettuato il pagamento ai suddetti difensori.
7.3 Non possono essere, invece, riconosciute le spese relative ai compensi dei legali e del consulente di parte (ing. ) per l'attività svolta nel giudizio PE4 penale (R.G.N.R. n. 2693/2018) atteso che tali spese avrebbero dovuto essere richieste nel predetto procedimento penale, conclusosi con la sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. In tale giudizio, come si evince dalla sentenza di patteggiamento, risulta che soltanto Parte_5
si era costituito parte civile e aveva ottenuto le spese richieste dal
[...]
Giudice dell'udienza preliminare.
7.4 Del pari infondata è la richiesta formulata dagli appellanti di vedersi riconosciute le spese sostenute per resistere nel giudizio instaurato dagli avvocati
Occhineri e Levorato in quanto tali costi sono conseguenti esclusivamente alla loro scelta di revocare il mandato ai predetti legali e non corrispondere loro il compenso richiesto.
8. Neanche il quinto motivo di appello, con il quale si lamenta l'erronea detrazione dagli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno ai familiari di da quale assicuratrice dell'Associazione ENAIP – Veneto PE1 CP_8
Impresa Sociale, può essere accolto.
pagina 25 di 29 I genitori e i quattro fratelli della vittima hanno percepito da la CP_8 somma di complessivi euro 51.645,68 per effetto dell'infortunio mortale di
[...]
. A_
Il Tribunale ha correttamente detratto tale importo dal risarcimento riconosciuto ai suddetti familiari, in applicazione del principio esposto dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione (sentenza n. 12565/2018) secondo cui va detratto dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità derivante dall'assicurazione contro i danni riscossa dal danneggiato in conseguenza dell'illecito.
Ciò in quanto il credito indennitario, pur avendo titolo diverso, ha il medesimo fine del credito risarcitorio, tendendo alla riparazione del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso.
Gli stessi appellanti in modo contraddittorio, da una parte riconoscono che la polizza di è una polizza infortuni che prevedeva la corresponsione di CP_8 un indennizzo ai superstiti in caso di infortunio mortale e, dall'atra, affermano
(genericamente) che tale indennizzo sarebbe sganciato dalla natura e dall'entità dei danni subiti dai superstiti e non sarebbe “di certo” diretto a rimuovere gli stessi pregiudizi di cui gli stessi hanno chiesto il risarcimento.
A fronte della censura mossa, generica e contraddittoria, gli appellanti neanche si premurano di depositare la suddetta polizza al fine di fornire una qualche concretezza alla tesi dagli stessi sostenuta.
9. L'ultimo motivo di impugnazione, con il quale viene evidenziato l'errore di calcolo compiuto dal Tribunale nel quantificare il risarcimento complessivamente dovuto agli attori (non euro 342.300,00 bensì euro 397.047,04), seppur fondato, rimane assorbito dalla necessità di riformulare la quantificazione dei danni riconosciuti agli appellanti.
10. Pertanto, agli appellanti sono dovute le seguenti somme:
- ad (padre) euro 119.086,73: invalidità permanente euro Parte_1
94.938,00, inabilità temporanea euro 6.300,00, spese varie euro 5.316,00, compensi avvocati per attività stragiudiziale euro 27.723,28 (19.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA), per un importo totale di euro 134.277,28, ridotto pagina 26 di 29 del 30% a euro 93.994,09. A tale importo deve essere sommato quello di euro
35.000,00, quale residuo delle somme già corrisposte e ridotte del 30%, e al totale, pari a euro 128.994,09, va sottratta la quota di 1/6 del risarcimento ricevuto da (euro 51.645,68 corrisposta il 4 marzo 2019, CP_8 rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza in euro 59.444,18, la cui sesta parte è pari a euro 9.907,36);
- a (madre) euro 25.092,64: euro 35.000,00, quale residuo Parte_2 delle somme già corrisposte e ridotte del 30%, a cui va sottratta la quota di
1/6 del risarcimento ricevuto da (euro 35.000,00 - euro CP_8
9.907,36);
- ad (fratello) euro 64.759.96: danno da perdita del Parte_6 rapporto parentale pari a euro 74.667,32, già detratto il 30%, a cui va sottratta la quota di 1/6 del risarcimento ricevuto da (74.667,32 CP_8
- euro 9.907,36);
- a (sorella) euro 62.714,28: danno da perdita del Parte_3 rapporto parentale pari a euro 72.621,64, già detratto il 30%, a cui va sottratta la quota di 1/6 del risarcimento ricevuto da (72.621,64 CP_8
- euro 9.907,36);
- ad (fratello): euro 62.714,28: Parte_4 danno da perdita del rapporto parentale pari a euro 72.621,64, già detratto il
30%, a cui va sottratta la quota di 1/6 del risarcimento ricevuto da CP_8
(euro 9.907,36);
[...]
- a (fratello): euro 62.714,28: danno Parte_5 da perdita del rapporto parentale pari a euro 72.621,64, già detratto il 30%, a cui va sottratta la quota di 1/6 del risarcimento ricevuto da CP_8
(72.621,64 - euro 9.907,36);
- a (nonna paterna): danno da perdita del Parte_7 rapporto parentale pari a euro 39.890,76 già detratto il 30%;
- ad (nonna materna): danno da perdita del Parte_8 rapporto parentale pari a euro 39.890,76 già detratto il 30%.
pagina 27 di 29 10.1 Spettano, inoltre, gli interessi al tasso legale sulle somme suddette, da calcolare sulle somme annualmente devalutate in base agli indici ISTAT alla data del 31.3.2018 e via via rivalutate fino al pagamento degli acconti corrisposti ai genitori e all'indennizzo corrisposto da ai genitori e ai quattro fratelli CP_8
e poi fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado con interessi legali dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo.
11. Inammissibili appaiono, infine, le istanze istruttorie formulate dagli appellanti atteso che i capitoli non ammessi dal Tribunale, per come formulati, sono irrilevanti ai fini della decisione essendo volti soltanto a provare la convivenza tra la vittima e i fratelli o l'attività lavorativa svolta da questi ultimi.
12. Alla luce della parziale riforma della sentenza impugnata occorre procedere a una nuova statuizione sul regime delle spese processuali, anche di primo grado, che seguono la soccombenza delle parti appellate e sono liquidate, come in dispositivo, secondo il decisum (scaglione da euro 260.001,00 a euro
520.000,00), secondo parametri medi, senza fase istruttoria per il presente grado).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 559/2023 del Tribunale di Padova, così pronuncia: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma, condanna le appellate, in solido tra loro, a corrispondere:
- ad euro 119.086,73; Parte_1
- a euro 25.092,64; Parte_2
- ad euro 64.759.96; Parte_6
- a euro 62.714,28; Parte_3
- ad euro 62.714,28; Parte_4
- a euro 62.714,28; Parte_5
- a euro 39.890,76; Parte_7
pagina 28 di 29 - ad euro 39.890,76, il tutto oltre interessi Parte_8 come indicato in parte motiva, con detrazione delle somme eventualmente già corrisposte agli appellanti a seguito della pronuncia impugnata;
- condanna le appellate in solido a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 2.434,70 per anticipazioni e in euro in euro 22.457,00 per compensi e quanto al presente grado in euro 1.821,00 per anticipazioni e in euro 14.239,00 per compensi, il tutto con rimborso forfettario delle spese generali (15%), IVA e CPA.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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