CASS
Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, al termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza per formulare richiesta di discussione orale, previsto dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applica, in quanto non espressamente derogata, la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali, se la richiesta sia avanzata prima dell'inizio del periodo feriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2024, n. 39559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39559 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FR NA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 19/03/2024 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL SA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. lette le repliche e le conclusioni del difensore, Avvocato Maurizio Iannello, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, previa esclusione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NA FR e ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo Penale Sent. Sez. 6 Num. 39559 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 18/09/2024 in data 2 marzo 2024, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei suoi confronti. 2. Nell'ordinanza impugnata FR è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto avrebbe consegnato a VA NA kg. 17 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per il corrispettivo di euro 439.00, fatto aggravato dall'ingente quantità e commesso in Palermo il 29 febbraio 2024. 3. L'avvocato Maurizio Iannello, nell'interesse di FR, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 3.1. Il difensore con il primo motivo censura la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione del compendio probatorio in atti. Il Tribunale del riesame, infatti, avrebbe omesso di argomentare sulle anomalie che avrebbero caratterizzato l'arresto del ricorrente per la contestata consegna di due pacchi - contenenti complessivi kg. 17 di cocaina - a VA Bag nasco. Il ricorrente, infatti, era stato fermato nella notte tra il 28 e il 29 febbraio 2024, alle ore 00.20 perché trovato in possesso della somma di C. 439.000 e indagato verso le ore 5,15 per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., come indicato nel verbale di identificazione, e, di seguito liberato;
tuttavia, in seguito al rinvenimento, verso le ore 4,15, della sostanza stupefacente presso l'abitazione della zia di NA, il ricorrente, verso le ore 7,30 del mattino, era stato tratto in arresto nella flagranza del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. del 309 del 1990. Il Tribunale del riesame, dunque, avrebbe illogicamente considerato come "lineare" lo svolgimento dei fatti occorsi nella notte del 29 febbraio 2024 e non avrebbe chiarito il motivo per il quale il ricorrente sia stato arrestato dopo quattro ore dal precedente rilascio e le ragioni del buco investigativo" intercorso dalle ore 5,15 alle ore 9,00. Il Tribunale del riesame, dunque, non avrebbe dato atto dell'esistenza di ipotesi alternative, ugualmente plausibili rispetto all'adesione all'ipotesi di accusa. 3.2. Il difensore, con il secondo motivo, deduce la violazione di legge e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'adeguatezza di una misura detentiva di minore rigore, come quella degli arresti domiciliari, anche ricorrendo all'applicazione del braccialetto elettronico. Il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di recidiva solo sulla base di un automatismo logico, secondo il quale il fatto grave 2 può essere commesso solo da un soggetto pericoloso. La prognosi di pericolosità del ricorrente sarebbe, dunque, stata operata solo apoditticamente e desunta dalla gravità astratta del titolo di reato. Il Tribunale avrebbe, inoltre, ignorato l'incensuratezza dell'indagato, le sue normali condizioni di vita, individuale, familiare e sociale e il lavoro lecito svolto. 4. In data 25 luglio 2024 l'avvocato Maurizio Iannello ha chiesto la trattazione orale del procedimento. In data 26 luglio 2024, il Presidente della Sesta Sezione penale ha dichiarato inammissibile la richiesta di trattazione orale, in quanto tardiva. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 luglio 2024, il Procuratore generale IL SA, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Con memoria depositata in data 12 agosto 2024 il difensore ha chiesto la revoca del decreto che ha dichiarato tardiva la richiesta di trattazione orale. In data 12 agosto 2024 e in data 6 settembre 2024 il difensore ha depositato ulteriori memorie di replica, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti, sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Occorre rilevare, in via preliminare, che il difensore, con memoria depositata in data 12 agosto 2024 ha eccepito l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità della richiesta di trattazione orale del procedimento, comunicata dalla Cancelleria al difensore in data 26 luglio 2024, e ne ha chiesto la revoca. In questo provvedimento, il Presidente della Sezione ha dichiarato inammissibile la richiesta di trattazione orale depositata dal difensore in data 25 luglio 2024 a mezzo pec, in quanto è stata «presentata in Cancelleria tardivamente, senza osservare il termine perentorio dei venticinque giorni liberi prima dell'udienza, come previsto dall'art. 23, comnna 8, della legge 176 del 2020, la cui applicazione è stata prorogata, fino al 30 giugno 2024, ai sensi dell'art. 94, connma 2, del d.lgs. 150 del 2022, come modificato da ultimo dall'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215». L'istanza è stata, dunque, considerata tardiva, in quanto sono stati esclusi dal conteggio dei venticinque giorni liberi anteriori alla data dell'udienza i giorni che ricadono nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali;
il termine 3 per richiedere la trattazione orale è, dunque, scaduto il 24 luglio 2024. 2.1. Il difensore ha sostenuto che, nel computo del termine di cui all'art. 23, comma 8, della legge 176 del 2020, non si debba tener conto della sospensione feriale del termine, in quanto la stessa finirebbe per produrre l'effetto opposto rispetto alle ragioni per cui tale disposizione è stata introdotta, ovvero quello di comprimere le garanzie difensive e non anche di garantire l'effettività del diritto di difesa. Ad avviso del difensore, dunque, non dovendosi considerare la sospensione dei termini processuali, il termine decadenziale sarebbe scaduto solo in data 24 agosto 2024, sicché la richiesta di trattazione orale del ricorso era tempestiva. 2.2. Questi argomenti sono, tuttavia, infondati. Il principio generale, relativo alla sospensione dei termini processuali dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, sancito dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non è espressamente derogato da alcuna disposizione relativamente alla presentazione della richiesta di trattazione orale di cui all'art. 23, comma 8, della legge n. 176 del 2020. Il difensore del ricorrente ha, inoltre, invocato una sentenza della Quinta Sezione penale di questa Corte a sostegno della non applicabilità della sospensione feriale al termine per la presentazione della richiesta di trattazione orale di cui all'art. 23, comma 8, della legge 176 del 2020. Questa pronuncia afferma che, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid19, la richiesta di discussione orale dell'appello, presentata ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale, nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo è definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 51191 del 20/10/2023, Belladonna, Rv. 285597 - 01). In questa sentenza la Corte ha rilevato che, «con riferimento ai termini processuali, stabiliti a pena di decadenza, diversi da quelli stabiliti per le impugnazioni, ove si negasse all'attività difensiva, utilmente compiuta nel periodo feriale, l'attitudine a raggiungere l'effetto cui essa è preordinata, si verrebbe a determinare una distorsione dell'ordine di valori sottesi alla previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo indicato, ossia la garanzia dell'effettività del diritto di difesa. L'imputato, infatti, si vedrebbe privato degli effetti, per lui favorevoli in termini di potenziamento del diritto di difesa, derivanti dalla tempestiva attività processuale del proprio difensore, consapevolmente rinunciante al riposo estivo accordato alla sua categoria di appartenenza, la cui 4 ,V garanzia - lo si è evidenziato - costituisce la ratio della previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale». 2.3. Il caso di specie è, tuttavia, diverso da quello deciso dalla sentenza citata, in quanto la richiesta di trattazione orale è stata presentata in data 25 luglio 2024 e non in periodo di sospensione feriale dei termini. Nel caso di specie, il difensore, inoltre, non ha rinunciato «al riposo estivo», ma si è limitato a non computare il termine di sospensione feriale dei termini nel termine di decadenza. La pronuncia della Quinta Sezione penale, inoltre, fa salva l'efficacia dell'esercizio dell'attività difensiva posta in essere nel periodo di sospensione feriale dei termini, ma non afferma che tale istituto non si applica al termine per presentare la richiesta di partecipazione orale. La richiesta di partecipazione orale proposta dal difensore è, dunque, tardiva e, al contempo, la dichiarazione di inammissibilità comunicata al difensore è pienamente legittima. 3. Il difensore con il primo motivo censura la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione del compendio probatorio in atti. 4. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (ex plurimis: Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01). Non sussiste, infatti, l'omessa valutazione della memoria difensiva quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 — 01). Muovendo da tali principi, deve rilevarsi che la carenza di motivazione denunciata dal ricorrente non assume valenza decisiva, in quanto non è idonea a disarticolare l'apprezzamento in ordine alla gravità indiziaria congruamente 5 operato dal Tribunale del riesame. Il Tribunale ha, infatti, congruamente rilevato che il ricorrente è stato visto dagli operanti nell'atto di consegnare i due pacchi contenenti la sostanza stupefacente - rinvenuta qualche ora dopo a causa della fuga del NA all'atto dell'arresto - e ricevere il corrispettivo, rinvenuto sul suo automezzo. Il "buco investigativo" dalle ore 5,15 alle ore 9,00 nell'arco del quale FR, pur fermato, non è stato immediatamente arrestato, non elide la valenza degli elementi indizianti rilevati dal Tribunale;
loltDsiotf,ensore non ha chiarito la valenza asseritamente favorevole degli sseritamente pretermessi dal Tribunale. Posto che NA all'atto dello scambio tra danaro e sostanza stupefacente era riuscito a sfuggire all'arresto, gli inquirenti hanno proceduto, nell'immediatezza, nei confronti di FR solo per il reato di riciclaggio della somma di danaro di euro 439.000 rinvenuta in suo possesso;
una volta arrestato NA e rinvenuta la sostanza stupefacente, hanno tratto in arrestato FR nella flagranza del delitto di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990. I rilievi mossi dal difensore in ordine alla ravvisabilità di una soluzione di continuità investigativa non elidono la valenza probatoria degli elementi indizianti posti dal Tribunale a fondamento della propria valutazione, ma potrebbero eventualmente rilevare solo nel giudizio di convalida relativo alla legalità dell'arresto eseguito. 5. Il difensore, con il secondo motivo, deduce la violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'adeguatezza di una misura detentiva di minore rigore, come quella degli arresti domiciliari, anche ricorrendo all'applicazione del braccialetto elettronico. 6. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando vizi di legittimità, si risolve nella sollecitazione ad una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie con riferimento alle esigenze cautelari. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Il Tribunale del riesame, del resto, con apprezzamento congruo e non 6 manifestamente illogico, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva in ragione della gravità dei fatti e della capacità criminale dimostrata dal ricorrente, che si è dedicato ad un illecito commercio per quantità di stupefacenti ragguardevoli. Analogamente congrua, e, dunque, non sindacabile in questa sede, è la motivazione espressa dal Tribunale in ordine all'esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere, fondata sull'inaffidabilità delle capacità autocustodiali del ricorrente, in ragione dell'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, che allo stato risultano non rescissi. 7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentatosenza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.
udita la relazione del Consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IL SA, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. lette le repliche e le conclusioni del difensore, Avvocato Maurizio Iannello, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Palermo, previa esclusione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NA FR e ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo Penale Sent. Sez. 6 Num. 39559 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 18/09/2024 in data 2 marzo 2024, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei suoi confronti. 2. Nell'ordinanza impugnata FR è stato ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto avrebbe consegnato a VA NA kg. 17 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per il corrispettivo di euro 439.00, fatto aggravato dall'ingente quantità e commesso in Palermo il 29 febbraio 2024. 3. L'avvocato Maurizio Iannello, nell'interesse di FR, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 3.1. Il difensore con il primo motivo censura la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione del compendio probatorio in atti. Il Tribunale del riesame, infatti, avrebbe omesso di argomentare sulle anomalie che avrebbero caratterizzato l'arresto del ricorrente per la contestata consegna di due pacchi - contenenti complessivi kg. 17 di cocaina - a VA Bag nasco. Il ricorrente, infatti, era stato fermato nella notte tra il 28 e il 29 febbraio 2024, alle ore 00.20 perché trovato in possesso della somma di C. 439.000 e indagato verso le ore 5,15 per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., come indicato nel verbale di identificazione, e, di seguito liberato;
tuttavia, in seguito al rinvenimento, verso le ore 4,15, della sostanza stupefacente presso l'abitazione della zia di NA, il ricorrente, verso le ore 7,30 del mattino, era stato tratto in arresto nella flagranza del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. del 309 del 1990. Il Tribunale del riesame, dunque, avrebbe illogicamente considerato come "lineare" lo svolgimento dei fatti occorsi nella notte del 29 febbraio 2024 e non avrebbe chiarito il motivo per il quale il ricorrente sia stato arrestato dopo quattro ore dal precedente rilascio e le ragioni del buco investigativo" intercorso dalle ore 5,15 alle ore 9,00. Il Tribunale del riesame, dunque, non avrebbe dato atto dell'esistenza di ipotesi alternative, ugualmente plausibili rispetto all'adesione all'ipotesi di accusa. 3.2. Il difensore, con il secondo motivo, deduce la violazione di legge e la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'adeguatezza di una misura detentiva di minore rigore, come quella degli arresti domiciliari, anche ricorrendo all'applicazione del braccialetto elettronico. Il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbe ritenuto sussistente il pericolo di recidiva solo sulla base di un automatismo logico, secondo il quale il fatto grave 2 può essere commesso solo da un soggetto pericoloso. La prognosi di pericolosità del ricorrente sarebbe, dunque, stata operata solo apoditticamente e desunta dalla gravità astratta del titolo di reato. Il Tribunale avrebbe, inoltre, ignorato l'incensuratezza dell'indagato, le sue normali condizioni di vita, individuale, familiare e sociale e il lavoro lecito svolto. 4. In data 25 luglio 2024 l'avvocato Maurizio Iannello ha chiesto la trattazione orale del procedimento. In data 26 luglio 2024, il Presidente della Sesta Sezione penale ha dichiarato inammissibile la richiesta di trattazione orale, in quanto tardiva. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 25 luglio 2024, il Procuratore generale IL SA, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. Con memoria depositata in data 12 agosto 2024 il difensore ha chiesto la revoca del decreto che ha dichiarato tardiva la richiesta di trattazione orale. In data 12 agosto 2024 e in data 6 settembre 2024 il difensore ha depositato ulteriori memorie di replica, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti, sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Occorre rilevare, in via preliminare, che il difensore, con memoria depositata in data 12 agosto 2024 ha eccepito l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità della richiesta di trattazione orale del procedimento, comunicata dalla Cancelleria al difensore in data 26 luglio 2024, e ne ha chiesto la revoca. In questo provvedimento, il Presidente della Sezione ha dichiarato inammissibile la richiesta di trattazione orale depositata dal difensore in data 25 luglio 2024 a mezzo pec, in quanto è stata «presentata in Cancelleria tardivamente, senza osservare il termine perentorio dei venticinque giorni liberi prima dell'udienza, come previsto dall'art. 23, comnna 8, della legge 176 del 2020, la cui applicazione è stata prorogata, fino al 30 giugno 2024, ai sensi dell'art. 94, connma 2, del d.lgs. 150 del 2022, come modificato da ultimo dall'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215». L'istanza è stata, dunque, considerata tardiva, in quanto sono stati esclusi dal conteggio dei venticinque giorni liberi anteriori alla data dell'udienza i giorni che ricadono nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali;
il termine 3 per richiedere la trattazione orale è, dunque, scaduto il 24 luglio 2024. 2.1. Il difensore ha sostenuto che, nel computo del termine di cui all'art. 23, comma 8, della legge 176 del 2020, non si debba tener conto della sospensione feriale del termine, in quanto la stessa finirebbe per produrre l'effetto opposto rispetto alle ragioni per cui tale disposizione è stata introdotta, ovvero quello di comprimere le garanzie difensive e non anche di garantire l'effettività del diritto di difesa. Ad avviso del difensore, dunque, non dovendosi considerare la sospensione dei termini processuali, il termine decadenziale sarebbe scaduto solo in data 24 agosto 2024, sicché la richiesta di trattazione orale del ricorso era tempestiva. 2.2. Questi argomenti sono, tuttavia, infondati. Il principio generale, relativo alla sospensione dei termini processuali dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, sancito dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non è espressamente derogato da alcuna disposizione relativamente alla presentazione della richiesta di trattazione orale di cui all'art. 23, comma 8, della legge n. 176 del 2020. Il difensore del ricorrente ha, inoltre, invocato una sentenza della Quinta Sezione penale di questa Corte a sostegno della non applicabilità della sospensione feriale al termine per la presentazione della richiesta di trattazione orale di cui all'art. 23, comma 8, della legge 176 del 2020. Questa pronuncia afferma che, in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid19, la richiesta di discussione orale dell'appello, presentata ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale, nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo è definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 51191 del 20/10/2023, Belladonna, Rv. 285597 - 01). In questa sentenza la Corte ha rilevato che, «con riferimento ai termini processuali, stabiliti a pena di decadenza, diversi da quelli stabiliti per le impugnazioni, ove si negasse all'attività difensiva, utilmente compiuta nel periodo feriale, l'attitudine a raggiungere l'effetto cui essa è preordinata, si verrebbe a determinare una distorsione dell'ordine di valori sottesi alla previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo indicato, ossia la garanzia dell'effettività del diritto di difesa. L'imputato, infatti, si vedrebbe privato degli effetti, per lui favorevoli in termini di potenziamento del diritto di difesa, derivanti dalla tempestiva attività processuale del proprio difensore, consapevolmente rinunciante al riposo estivo accordato alla sua categoria di appartenenza, la cui 4 ,V garanzia - lo si è evidenziato - costituisce la ratio della previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale». 2.3. Il caso di specie è, tuttavia, diverso da quello deciso dalla sentenza citata, in quanto la richiesta di trattazione orale è stata presentata in data 25 luglio 2024 e non in periodo di sospensione feriale dei termini. Nel caso di specie, il difensore, inoltre, non ha rinunciato «al riposo estivo», ma si è limitato a non computare il termine di sospensione feriale dei termini nel termine di decadenza. La pronuncia della Quinta Sezione penale, inoltre, fa salva l'efficacia dell'esercizio dell'attività difensiva posta in essere nel periodo di sospensione feriale dei termini, ma non afferma che tale istituto non si applica al termine per presentare la richiesta di partecipazione orale. La richiesta di partecipazione orale proposta dal difensore è, dunque, tardiva e, al contempo, la dichiarazione di inammissibilità comunicata al difensore è pienamente legittima. 3. Il difensore con il primo motivo censura la violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione del compendio probatorio in atti. 4. Il motivo è infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (ex plurimis: Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01). Non sussiste, infatti, l'omessa valutazione della memoria difensiva quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 — 01). Muovendo da tali principi, deve rilevarsi che la carenza di motivazione denunciata dal ricorrente non assume valenza decisiva, in quanto non è idonea a disarticolare l'apprezzamento in ordine alla gravità indiziaria congruamente 5 operato dal Tribunale del riesame. Il Tribunale ha, infatti, congruamente rilevato che il ricorrente è stato visto dagli operanti nell'atto di consegnare i due pacchi contenenti la sostanza stupefacente - rinvenuta qualche ora dopo a causa della fuga del NA all'atto dell'arresto - e ricevere il corrispettivo, rinvenuto sul suo automezzo. Il "buco investigativo" dalle ore 5,15 alle ore 9,00 nell'arco del quale FR, pur fermato, non è stato immediatamente arrestato, non elide la valenza degli elementi indizianti rilevati dal Tribunale;
loltDsiotf,ensore non ha chiarito la valenza asseritamente favorevole degli sseritamente pretermessi dal Tribunale. Posto che NA all'atto dello scambio tra danaro e sostanza stupefacente era riuscito a sfuggire all'arresto, gli inquirenti hanno proceduto, nell'immediatezza, nei confronti di FR solo per il reato di riciclaggio della somma di danaro di euro 439.000 rinvenuta in suo possesso;
una volta arrestato NA e rinvenuta la sostanza stupefacente, hanno tratto in arrestato FR nella flagranza del delitto di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990. I rilievi mossi dal difensore in ordine alla ravvisabilità di una soluzione di continuità investigativa non elidono la valenza probatoria degli elementi indizianti posti dal Tribunale a fondamento della propria valutazione, ma potrebbero eventualmente rilevare solo nel giudizio di convalida relativo alla legalità dell'arresto eseguito. 5. Il difensore, con il secondo motivo, deduce la violazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'adeguatezza di una misura detentiva di minore rigore, come quella degli arresti domiciliari, anche ricorrendo all'applicazione del braccialetto elettronico. 6. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur denunciando vizi di legittimità, si risolve nella sollecitazione ad una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie con riferimento alle esigenze cautelari. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). Il Tribunale del riesame, del resto, con apprezzamento congruo e non 6 manifestamente illogico, ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva in ragione della gravità dei fatti e della capacità criminale dimostrata dal ricorrente, che si è dedicato ad un illecito commercio per quantità di stupefacenti ragguardevoli. Analogamente congrua, e, dunque, non sindacabile in questa sede, è la motivazione espressa dal Tribunale in ordine all'esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere, fondata sull'inaffidabilità delle capacità autocustodiali del ricorrente, in ragione dell'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, che allo stato risultano non rescissi. 7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentatosenza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.