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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, in seguito al deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.04.25 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 6876.22 R.G. Lavoro
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to Rosanna D'Avino e dall' Parte_1 avv. Giovanni Gentile, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Corrado CP_1
Tortora, come in atti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentate p.t., rapp.ta e Controparte_3 difesa dall' avv. Alfonso Navarra e dall' avv. Anna Lucia Grivet Fojaja TERZO CHIAMATO IN CAUSA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2022 il ricorrente in epigrafe ha esposto: che dal 2010 il sig. lavorava, senza soluzione di continuità, alle Parte_1 dipendenze delle società che si erano susseguite nella gestione del servizio di smaltimento rifiuti sul territorio di , come risultava dall'estratto CP_3 contributivo e dal modello C 2 storico;
precisamente, dal mese di dicembre 2014 il Sig. era stato inquadrato dalla Igiene Urbana S.r.l. (ex datrice di Parte_1 lavoro) come impiegato tecnico pieno, inquadrato al livello 5°B, disimpegnando la mansione di responsabile operativo di cantiere (cfr. all. n. 5); da tale periodo all'istante era stata assegnata dalla Igiene Urbana S.r.l. la gestione/organizzazione/controllo del cantiere e delle maestranze presso il Comune di;
in data 07/09/17 il lavoratore era stato assunto alle dipendenze della CP_3 CP_1 per passaggio di cantiere con la Igiene Urbana S.r.l., con contratto di lavoro a
[...] tempo indeterminato, full time, impiegato tecnico pieno, inquadrato al livello 5°B; dall'assunzione l'istante aveva continuato a svolgere la mansione di responsabile operativo secondo le direttive che venivano impartite dalla con CP_1 reperibilità continuativa e ininterrotta, gestendo e organizzando l'attività di raccolta smaltimento rifiuti delle squadre di lavoro sul cantiere di;
la resistente CP_3 provvedeva erroneamente a inquadrare il lavoratore al livello 5°B dalla data di assunzione fino al marzo 2021 e dal 01.04.21 al livello 5°A, in dispetto di quanto previsto dall'art. 15 del CCNL vigente che prevedeva il passaggio dalla categoria B alla A dopo 5 anni di inquadramento del lavoratore allo stesso livello;
dai cedolini paga allegati in atti si evinceva che il lavoratore, a far data dal 01.05.22, continuava il proprio rapporto di lavoro con la che subentrava nel contratto di Controparte_2 appalto relativo alla gestione smaltimento rifiuti presso il di , in CP_3 CP_3 virtù della sottoscrizione di atto di fitto del ramo di azienda con la con la CP_1 comunicazione inoltrata dalla veniva comunicato al lavoratore Controparte_2 che il t.f.r. maturato dalla data del 07.09.17 al 30.04.22 alle dipendenze della CP_1 era pari a € 12.250,69, di cui € 4.934,06 al fondo di tesoreria INPS e € 7.316,63
[...] accantonati in azienda, dichiarandosi responsabile in solido ex art 2112 c.c. ; in data 07.11.22 l'istante inoltrava alle resistenti un atto di diffida e messa in mora mediante il quale significava alle resistenti e al , nella sua qualità di Controparte_3 committente, che il t.f.r. maturato alle dipendenze della era maggiore CP_1 rispetto a quello indicato dalla;
difatti, durante il rapporto la non CP_2 CP_1 aveva riconosciuto al lavoratore che il passaggio d dal livello 5°B al livello 5°A era avvenuto a far data dal 31.12.19 e non dal marzo 2021 come riportato dall'azienda nei cedolini paga;
l'art. 15, comma 12, dal CCNL applicato Igiene Ambientale vigente prevedeva che il decorso dei 5 anni di servizio utile al passaggio alla superiore posizione parametrale A era esclusivamente quello maturato nella posizione parametrale B del medesimo livello professionale;
inoltre, in virtù dell'Accordo integrativo del 9.12.21 CCNL la società ... avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore l'indennità una tantum, in favore del lavoratore, in due tranches con le retribuzioni di gennaio e aprile 2022; nei cedolini paga parte datoriale aveva provveduto, in maniera del tutto illegittima, ad annullare ferie e permessi non goduti dal lavoratore fino alla data del 30.04.22, sebbene dalla data di assunzione l'istante non avesse mai goduto un giorno di ferie o permessi, nonché avesse lavorato tutti giorni festivi senza mai percepire alcuna indennità; la non aveva CP_1 corrisposto nulla al lavoratore per le ore di lavoro straordinario e dominicale, sebbene dalla data di assunzione al mese di aprile 2022 il Sig. avesse disimpegnato, Parte_1 su direttive di parte datoriale, la propria mansione per sette giorni la settimana, inclusi il sabato e la domenica, con un orario giornaliero dalle ore 5:00 alle 12:00 e/o, all'occorrenza, 12:30; 18; pertanto, l'stante era creditore della somma di € 21.716,78, di cui € 20.303,94 a titolo di differenze retributive ed € 1.412,48 a titolo di TFR, come dettagliatamente riportate nei conteggi allegati. Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ 1) Accertare e dichiarare l'inadempimento in cui è incorsa la resistente nei confronti CP_1 del sig. per non avere corrisposto un compenso perequato alla Parte_1 prestazione e all'orario di lavoro svolto dal lavoratore dalla data del 07/09/17 al 30.04.22; 2) Accertare e dichiarare il diritto del lavoratore ad essere inquadrato da parte della nel livello 5 A del CCNL del Settore Servizi Ambientali, con CP_1 decorrenza dal 31.12.19 e con ogni conseguenza di legge o comunque da quella diversa ritenuta di giustizia;
3) Accertare e dichiarare che il lavoratore è creditore nei confronti della e, per quanto di ragione ex art. 2112 c.c., nei CP_1 confronti della della somma complessiva di € 21.716,78, di cui Controparte_2
€ 20.303,94 a titolo di differenze retributive ed € 1.412,48 a titolo di tfr, o comunque di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) Per l'effetto e nel caso in cui sia ritenuto opportuno, condannare la e, per quanto di ragione ex art. 2112 c.c., la al CP_1 Controparte_2 pagamento in favore del lavoratore della somma complessiva di € 21.716,78, di cui € 20.303,94 a titolo di differenze retributive ed € 1.412,48 a titolo di tfr, o comunque di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) con vittoria di spese competenze ed onorari di lite al sottoscritto procuratore antistatario. ” Si è costituita la società convenuta, resistendo all'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa del . L'ente Controparte_3 territoriale, intervenuto nel giudizio ha contestato tanto la domanda del ricorrente che la memoria della CP_1
In particolare, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del CP_3
ed il difetto di legittimazione attiva e d interesse ad agire della
[...] CP_1
Ha spiegato, in via riconvenzionale, domanda di rivalsa/manleva e risarcimento danni nei confronti della e di CP_1 Controparte_2
Ammessa ed espletata la prova testimoniale con riferimento all'asserito svolgimento di orario di lavoro straordinario, sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini e per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del CP_3
(committente) relativamente alla domanda proposta dal lavoratore nei
[...] confronti della e della stante l'inapplicabilità del CP_1 Controparte_2 regime della solidarietà alle pubbliche amministrazioni, in base al dettato letterale dell'art. 1, comma 2, del D.Lvo n. 276/2003 e tanto anche con riferimento alla domanda della nei confronti dell'ente convenuto. D'altro canto, non risulta Parte_2 allegato alcun disposto normativo o accordo contrattuale tra il e la società CP_3 appaltatrice che preveda l'obbligo dell'ente di tenere indenne la società con riferimento agli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro in questione.
Ciò posto, dalla documentazione in atti si evince la data di assunzione e l'inquadramento contrattuale alle dipendenze delle precedenti società che si sono succedute con passaggi di cantiere presso l'appalto pubblico del Comune di Torre del Greco. Deve, invero, ritenersi pacifico che il ricorrente abbia lavorato, nell'arco dell'intero suo rapporto di lavoro con le varie imprese che si sono succedute nell'appalto ed abbia svolto le medesime mansioni in un contesto organizzativo mai variato. Trova pertanto applicazione, in assenza di discontinuità organizzativa, la disciplina di cui all' art. 6 del CCNL Igiene Urbana Fise-Assoambiente e, quindi, quella dell'art. 2112 cc., con conseguente continuità di rapporto di lavoro;
ne consegue che il ricorrente ha svolto le mansioni (livello 5B) fin dal 2014, inquadrato al livello 5B del CCNL Igiene Ambientale Fise Assoambiente, contratto collettivo applicato alla fattispecie. L'art 15 del CCNL Fise , della cui applicazione non vi è contestazione stabilisce ai commi 10 e 11 quanto segue : “Le posizioni parametrali di tipo B sono attribuite al personale neoassunto nonché in ogni caso di accesso al superiore livello professionale. Alle posizioni parametrale di tipo A si accede da quelle di tipo B dello stesso livello professionale solo dopo che siano trascorsi 5 anni di servizio durante i quali personale stesso può essere utilizzato anche nell'espletamento delle mansioni previste dal livello professionale immediatamente inferiore Il decorso dei 5 anni di servizio utili al passaggio alla superiore posizione parametrale è esclusivamente quello maturato nella posizione parametrale B del medesimo livello professionale In ogni caso di variazione di livello professionale di inquadramento ai fini del passaggio alla superiore posizione parametrale a nulla rilevano le frazioni temporali di servizio maturata nel livello professionale precedentemente rivestito conseguentemente il periodo di 5 anni inizia a decorrere con l'attribuzione della posizione parametrale inizia B del nuovo livello professionale assegnato” Ciò posto, emerge documentalmente che il ricorrente sia stato inizialmente inquadrato nel livello 5B dalla data indicata e che quindi per effetto della citata disposizione abbia maturato il diritto al passaggio di paramento a far data dal 31.12.19. Il ricorrente ha dunque diritto al richiesto inquadramento ed alle conseguenti differenze retributive come da conteggio da ultimo rielaborato dalla difesa di parte ricorrente che quantifica le differenza retributive nella complessiva somma di Euro 2.204,71, In definitiva va dichiarato il diritto del ricorrente al passaggio dalla posizione parametrale 5B alla posizione parametrale 5A del CCNL Igiene ambientale Fise-
Assombiente a far data dal 31.12.19, con conseguente adeguamento del trattamento retributivo. Per quanto concerne i TFR si condividono i rilievi della società convenuta secondo cui è dirimente la considerazione che il rapporto di lavoro non è terminato per la cessazione dell'appalto ed assegnazione ad altra impresa, ma solo perché a decorrere dall'1.5.2022, per effetto del contratto di affitto del ramo di azienda summenzionato, il rapporto di lavoro del sig. è proseguito/transitato – senza soluzione di Parte_1 continuità - alle dipendenze della affittuaria ai sensi dell'art. 2112 Controparte_2
c.c., il cui ambito di operatività, com'è noto, è stato ampliato dalla legge 2/2/2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n . 98/50, facendo rientrare nel concetto di
“trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale
o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto
o l'affitto di azienda”. Quanto all'asserito lavoro straordinario, la società ha eccepito che il CP_1 lavoratore era sempre stato adeguatamente ricompensato per l'attività straordinaria svolta, come da buste paga in atti ove si evinceva che il sig. percepiva, tra Parte_1
l'altro, mensilmente circa 1.200,00 euro mensili a titolo di lavoro ordinario festivo, lavoro straordinario ordinario, indennità notturna e straordinario diurno. L'espletata prova testimoniale ha confermato l'osservanza dell'orario di lavoro secondo il normale turno di servizio (v. teste “.... Il mio orario di Testimone_1 lavoro era dalle 5.00 alle 11.20 per sei giorni alla settimana e questo era l'orario di tutti i dipendenti, compreso il ricorrente. Il giorno di riposo era la domenica, avevamo ferie per due giorni al mese. Il lavoro straordinario ci veniva pagato in busta paga...”.)
In ragione di quanto esposto le convenute società vanno condannate in solido al pagamento in favore dell'istante delle differenze retributive tra il livello V parametro B ed il livello V parametro A dalla data del 07/09/17 al 30.04.22 e cioè in ragione di
€ 2.204,71,, come da conteggio allegato, da richiamarsi in questa sede in quanto correttamente sviluppato alla luce della normativa contrattuale e non oggetto di specifica contestazione, oltre alle differenze successivamente maturate sino alla data della decisione.
Le convenute società vanno condannate in solido, anche al pagamento del suddetto importo, in ragione del tenore del disposto di cui all'art. 2112, secondo comma, cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario ( v. Cass. n. 4598/2015; n. 6867/2019). Ex art. 429 c.p.c sui crediti del lavoratore vanno computati gli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati. La società convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della suddetta somma oltre interessi e rivalutazione. Il difetto di legittimazione passiva del è assorbente rispetto alla domanda CP_3 riconvenzionale spiegata dallo stesso ente Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà, spese che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Spese compensate nei confronti del in ragione della natura della decisione. CP_3
P.Q.M.
Così provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nella posizione parametrale livello 2A dal 31.12.19 ed all'adeguamento della relativa retribuzione;
condanna le società convenute in solido al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data del 07/09/17 al 30.04.22, pari a complessivi € 2.204,71,oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo
2) condanna le società convenute in solido al pagamento di metà delle spese del giudizio che liquida in € 900,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione, compensando la restante parte.
3) compensa le spese nei confronti del Controparte_3
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 3.4.25
IL GIUDICE Dr. Rosa Molè