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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3123 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Pietro Lupi Presidente
2) Dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) Dott.ssa Nicoletta Calise Giudice rel.- est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13779 R.G. dell'anno 2019, avente ad oggetto querela di falso
e risarcimento danni, assegnata al giudice relatore ed estensore dott.ssa Nicoletta Calise, e vertente
TRA
, avv. rappresentata e difesa da se stessa e dall'avv. Raffaella Parte_1
Di Donato, domiciliataria in Villaricca (NA), al Corso Europa, 382;
- attrice-
E in persona del procuratore speciale Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Minoli, domiciliatario in Torino, alla via Po, 11;
-convenuta-
NONCHE'
, in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Oranges, domiciliatario in Controparte_4
Napoli, alla via A. De Gasperi, 45;
-terzo chiamato in causa da Controparte_1
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Attisano, Controparte_5
domiciliataria in Roma, alla via Rodi, 4;
-terzo chiamato in causa da Controparte_1 2
NONCHE' generale per l'Italia, in persona Controparte_6 del Rappresentante Generale , rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano CP_7
Bonacina, il quale elegge domicilio presso lo Studio dell'avvocato Francesco Napolitano in
Napoli, Viale Augusto, 162;
-terzo chiamato in causa da in proprio e n.q.- Controparte_3
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
-interventore ex lege-
Conclusioni: per l'attrice: “rigettare ogni richiesta di rinnovazione della CTU”, “chiede che la causa venga decisa dal Collegio sia in ordine alla querela di falso che al merito del giudizio”, “e
l'accoglimento integrale delle conclusioni … rassegnate in citazione e precisate in prim[a] memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1”; “in via subordinata, … nell['] …ipotesi in cui il
Tribunale … ritenesse di dover istruire il giudizio in ordine alla domanda risarcitoria promossa dall'avv. si chiede al G.I. … di rimettere la causa al Collegio per la sola Pt_1
decisione sulla predetta domanda e proseguire il giudizio istruendo la causa con
l'ammissione delle richieste istruttorie … articolate nella … memoria istruttoria ex art. 183
VI comma c.p.c. n.2”, vinte le distraende spese di lite;
per “in via istruttoria: disporre l'acquisizione del fascicolo Controparte_1 relativo al giudizio che contrappone la a , pendente innanzi al Parte_2 Controparte_8
Tribunale di Napoli, di cui alla comparsa conclusionale depositata in telematico in data
18.07.2022; ammettere le prove articolate in memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.
(interpello e testi, verificazione e ctu grafologica, ordini di esibizione)”; “nel merito: rigettare la domanda proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, anche in relazione all'eccezione di concorso di colpa di cui in atti. In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare la responsabilità di natura contrattuale ovvero extracontrattuale dei terzi chiamati … e, per l'effetto, condannare (i) CP_4
… (ii) … e (iii) … in solido tra loro, o
[...] Controparte_3 Controparte_5
ciascuno pro quota in relazione alle responsabilità accertate in capo al singolo, a:
Cont manlevare, garantire e in ogni caso tenere indenne da ogni domanda proposta nei suoi
Cont confronti della anche in punto spese;
pagare in favore di , a titolo di Parte_2 risarcimento danni, la somma di € 47.117,94 oltre alla somma di € 3.878,94 a titolo di ripetizione delle provvigioni di intermediazione indebitamente percepite, o quella diversa 3
somma accertata come dovuta …, il tutto oltre rivalutazione e interessi di mora per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali dal dovuto (13.10.2011, doc. 9), al saldo effettivo”, vinte le spese di lite;
per , in proprio e quale legale rappresentante p.t. della Controparte_3
“rinnovazione della CTU previo conferimento dell'incarico ad altro e Controparte_10
diverso ausiliare. In ogni caso, si richiede l'ammissione della prova testimoniale già in precedenza articolata atteso che la stessa può corroborare le carenze evidenti della espletata
CTU. Con riserva di ogni ulteriore modifica, integrazione delle domande avanzate e di ogni mezzo istruttorio”; per il terzo chiamato “1) in via preliminare disporre Controparte_5
l'estromissione dal presente giudizio del terzo chiamato … , in quanto Controparte_5
soggetto estraneo al contenzioso in essere;
2) … in via preliminare disporre lo stralcio del[la] … perizia calligrafica depositata da parte attrice, in quanto formatosi nell'ambito di un procedimento penale e, pertanto, priva delle garanzie proprie del contraddittorio processuale. Nel merito: a) rigettare la domanda proposta da parte attrice per mancanza di prova, di nesso causale e più in generale perchè destituita di ogni fondamento in fatto e diritto, nonché in quanto parte attrice ha omesso di provvedere al pagamento del piano di ammortamento;
3) accertare che la ha incassato con la concessione del Parte_2
finanziamento n. 1353017 sul proprio conto corrente personale la somma di euro 22.780,43 ad estinzione di un debito personale pregresso, ed euro 29.906,18 per un precedente
Cont finanziamento con e che dunque sussiste per responsabilità contrattuale o extracontrattuale, l'obbligo di restituzione di euro 22.780,43 quale somma percepita personalmente oltre il 50% delle restanti delle somme erogate in favore della famiglia, ed in tal senso si formula sin d'ora eccezione di compensazione nei confronti della 4) Parte_2
Cont accertare che la non ha subito alcun danno dall'operato del[l'] in quanto la CP_5 firma veniva apposta dalla , “per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale Parte_2
Cont di manleva e risarcimento del danno formulata da parte convenuta nei confronti dell'attuale comparente, in quanto la firma apposta dalla è autentica nonché in Parte_2
quanto si sono prodotti gli effetti contrattuali nei confronti della medesima con la corresponsione delle somme oggetto di finanziamento;
5) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla nei confronti dell'attuale comparente in quanto CP_11
destituita di ogni fondamento e priva di ogni nesso causale oltre che di prova circa eventuali danni patiti;
6) Contesta ad ogni buon conto la validità e rilevanza della Relazione peritale
d'Ufficio, in quanto redatta sulla base di una analisi meramente formale delle scritture 4
oggetto di verifica;
7) in via istruttoria insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati con la propria memoria ex art. 183 co.VI n.2 cpc e nell'ulteriore capitolo in prova contraria articolato nella Memoria ex art. 183 co.VI. n.3 cpc”, vinte le distraende spese di lite;
per la terza chiamata “nel merito: Respingere Controparte_12
tutte le domande svolte nei confronti di perché Controparte_12 infondate sia in diritto sia in e/o; Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la non operatività della polizza assicurativa per tutti i motivi indicati in atti …. In estremo subordine:
Dichiarare nella denegata ipotesi di accoglimento Controparte_12
anche parziale delle domande formulate nei confronti della stessa, tenuta a corrispondere unicamente la parte di danno assicurato dalla garanzia con decurtazione della franchigia contrattualmente prevista”, vinte le spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). ha convenuto in giudizio per sentire, Parte_1 Controparte_1
vinte le distraende spese di lite:
-. “a) accertare e dichiarare ex art. 221 e ss c.p.c., anche a mezzo interpello, la 'falsità' delle sottoscrizioni apposte nel contratto di finanziamento/prestito personale nr. 1353017/PP dell'11/10/2011 stipulato dalla Consel s.p.a.” – attualmente – Controparte_1
“presuntivamente” con il proprio “ex coniuge” (cfr. pag. 3 dell'atto di Controparte_5 citazione), “ove sono riprodotte le firme apocrife” di essa attrice quale coobbligata con
; Controparte_5
-. per l'effetto, “b) dichiarare nulli e privi di efficacia e” a lei “non opponibili … gli eventuali negozi posti in essere prima e successivamente ed in forza del contratto di finanziamento/prestito personale” predetto “in virtù della dichiarata ed accertata apocrifia delle firme” di cui sopra;
-. “c) sempre in virtù della dichiarata ed accertata apocrifia delle firme … dichiarare inefficace e non opponibile” all'attrice “il contratto di finanziamento/prestito personale” predetto;
-. “d) accertare e dichiarare la responsabilità della (già Controparte_13
), nella produzione dei fatti di cui in premessa”, in particolare per aver tenuto CP_14 una condotta negligente nel verificare l'identità della persona che aveva stipulato il contratto di finanziamento ed i dati dalla stessa forniti;
-. per l'effetto, “previa conferma dei provvedimenti resi dal Giudice del cautelare n.r.g.
16262/18 Trib. Napoli sez. II con relativa ordinanza di accoglimento depositata il
25.06.2018, in particolare in merito al” suo “diritto … alla cancellazione del proprio 5
nominativo in CRIF”, avvenuta a causa della segnalazione in sofferenza del citato contratto di prestito personale, “e) accertare e dichiarare il” suo “diritto … ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in conseguenza dell'illegittima iscrizione in CRIF da parte della Consel S.p.A in virtù della accertata apocrifia delle firme riportate nel contratto di finanziamento/prestito personale” in oggetto;
-. “f) accertare e dichiarare l'entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti e subendi, in conseguenza dell'illegittima iscrizione in CRIF da parte della
Consel S.p.A.”, quantificati in “euro 5.200,00 e/o in quella somma che si accerterà all'esito della espletanda istruttoria e / o in quella somma che il Tribunale adito riterrà da liquidarsi anche in via equitativa”;
-. per l'effetto “g) condannare la , … al risarcimento dei danni” Controparte_1 predetti “nonché al risarcimento di ogni altra ipotesi di danno ritenuta attinente al caso di specie”.
2). La convenuta costituitasi, ha chiesto in via preliminare di Controparte_1
essere autorizzata a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. e la Controparte_3
al tempo suoi agenti intermediari del credito in virtù di incarico del CP_4
24.9.2010, che, nella richiesta di finanziamento de quo avevano prestato attestazione della veridicità delle firme ai sensi del d. lgs. 231/2007 e accompagnato la richiesta di finanziamento con “ampie referenze” dei richiedenti, nonchè , che nel Controparte_5
contratto di finanziamento de quo risultava quale coobbligato e che la , Pt_1
sostanzialmente, indicava quale autore materiale delle firme apocrife.
Nel merito, ha chiesto, vinte le spese di lite, il rigetto delle domande, ritenute infondata sotto ogni profilo, eccependo, in particolare:
-. Che alcuna segnalazione a sofferenza era stata da lei eseguita a danno dell'attrice, “posto che l'oggetto del giudizio era una presunta registrazione di un ritardo nel pagamento segnalata ai sistemi SIC e non una segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia”;
-. L'assenza di prove in ordine alla querela di falso presentata e “nulla dice[ndo]” la Pt_1
“in relazione al fatto che il finanziamento oggetto di causa sia stato interamente utilizzato a copertura di pregresse posizioni debitorie dell'attrice, … nel suo stesso interesse”, con ciò avvalendosi pienamente, “ratificandolo, degli effetti del contratto di finanziamento le cui firme oggi pretenderebbe di disconoscere”;
-. L'assenza di prova dei danni subiti, essendosi l'attrice limitata “ad affermare che sarebbe stata rifiutata una richiesta di finanziamento in un certo negozio di telefonia” e che “dal riscontro CRIF del 17.12.17 … si attesta che non sussistono richieste di finanziamento 6
rifiutate”; ha aggiunto, peraltro, che “se vi fu rifiuto di un finanziamento, non fu causato dalla Cont contribuzione di ”, poiché nel citato riscontro CRIF “compare la segnalazione di mancato pagamento delle rate di un finanziamento a carico della da parte di Parte_2
” e “nel procedimento cautelare, inoltre, l'odierna attrice ha dichiarato un Controparte_8
reddito di euro 256,00” e “questi ultimi elementi … possono eventualmente aver causato il presunto rigetto di una richiesta di finanziamento”;
-. l'esistenza di un concorso di colpa della , che ebbe conoscenza fin dal 2013 del Pt_1
ritardo nei pagamenti, fu sollecitata fino al 2015, ricevette la notifica di cessione del credito e la richiesta di fornire copia della denuncia che dichiarava di aver presentato, ma si limitò a inoltrarla alla cessionaria del credito CP_15
Ha chiesto, inoltre, in via riconvenzionale di “accertare che l'attrice ha ricevuto un pagamento indebito o si è arricchita senza causa e, per l'effetto, condannarla al pagamento in” suo “favore … della somma di € 45.011,23 (dato da € 52.686,61”, corrispondente alla somma di cui l'attrice ha beneficiato pur in assenza di un contratto di finanziamento Cont sottoscritto, “al netto di quanto incassato da per la cessione del credito, pari a €
7.675,38) – o diversa somma accertata come dovuta in corso di causa – ai sensi dell'art.
2033 e ss. c.c., maggiorata di interessi per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali dalla data del pagamento (13.10.2011, doc. 9), al saldo effettivo ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi di mora ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data di costituzione in giudizio al saldo effettivo”.
Ha chiesto, in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice, di
“accertare la responsabilità di natura contrattuale ovvero extracontrattuale dei terzi chiamati” e, per l'effetto, condannarli, “in solido tra loro, o ciascuno pro quota in relazione alle responsabilità accertate in capo al singolo”, a manlevarla e in ogni caso tenerla indenne da ogni domanda proposta nei suoi confronti dalla e, altresì, di “pagare in [suo] Pt_1 favore …, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 47.117,94 oltre alla somma di
€3.878,94 a titolo di ripetizione delle provvigioni di intermediazione indebitamente percepite,
o quella diversa somma accertata come dovuta in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione e interessi di mora per il ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali dal dovuto
(13.10.2011, doc. 9), al saldo effettivo (ovvero, ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo)”.
3). Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituito in giudizio , Controparte_3
sia in proprio che nella qualità di rappresentante della chiedendo, vinte le Controparte_10
spese di lite: 7
-. In via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa la
[...]
, con la quale ha stipulato una polizza “a Controparte_16 copertura dei danni subiti dall' quale civilmente responsabile delle perdite Parte_3 patrimoniali e dei danni cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto commesso nell'esercizio dell'attività professionale”;
-. Il rigetto delle domande dell'attrice, ritenute infondate sotto ogni profilo, deducendo, in particolare, di aver operato come agenti per conto di di aver Controparte_1
“regolarmente identificato” l' e richiedenti il finanziamento, “con rituale CP_5 Parte_4 consegna di copie dei documenti di identità”, e di essersi recato “personalmente presso lo studio dell'attrice e del terzo chiamato, in Portici, dove raccolse le firme dei coniugi
in calce al contratto”, contestando, altresì, la richiesta di risarcimento CP_17
proposta dalla , in sostanziale adesione alle eccezioni già sollevate da Pt_1 Controparte_1
[...]
Ha chiesto, altresì, di “accertare, in ogni caso, che l'attrice ha ricevuto il pagamento delle somme erogatele in virtù del finanziamento n. 1353017 e che, pertanto, anche nell'ipotesi di accertamento della pretesa e non provata falsità delle firme, detto pagamento è indebito e/o che la stessa si è arricchita senza causa e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore Cont di della somma di € 45.011,23, vale a dire della somma di €.52.686,61, al netto di Cont quanto percepito da per la cessione del credito, pari a €.7.675,38 – o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, ai sensi dell'art.2033 e ss. c.c., maggiorata di interessi”.
Ha chiesto, in subordine, qualora la domanda di dovesse essere Controparte_1
accolta, di condannare l'assicurazione chiamata in causa “a manlevare e tenere indenne” lui e la “dalle conseguenze tutte derivanti dalle responsabilità a loro carico Controparte_4 accertate e, conseguentemente, a manlevare, garantire e in ogni caso tener[li] indenn[i] (…) da ogni domanda proposta nei loro confronti dalla S.P.C., anche in ordine alle spese ed a pagare, in favore di a titolo di risarcimento danni, la somma di €.47.117,94 oltre alla CP_9 somma di €.3.878,94 a titolo di ripetizione delle provvigioni di intermediazione che si assumessero come indebitamente percepite, o quella diversa somma accertata come dovuta in corso di causa, se del caso oltre rivalutazione e interessi”.
4). Autorizzatane la chiamata in causa, si è altresì costituito in giudizio Controparte_5
, che ha chiesto:
[...]
-. il rigetto della domanda dell'attrice, ritenuta infondata sotto ogni profilo, sostanzialmente proponendo le medesime eccezioni, sul punto, già svolte dalla convenuta e dal terzo chiamato;
8
-. “acquisita la consulenza già effettuata in sede penale”, di “verificare ed accertare
l'autenticità della firma apposta in calce al contratto di finanziamento e per l'effetto rigettare la domanda proposta dalla in quanto la stessa ha omesso di provvedere al Pt_1 pagamento del piano di ammortamento”;
-. di accertare che la “ ha incassato con la concessione del finanziamento n. 1353017 Pt_1
sul proprio conto corrente personale la somma di euro 22.780,43 ad estinzione di un debito
Cont personale pregresso, ed euro 29.906,18 per un precedente finanziamento con e che dunque sussiste, per responsabilità contrattuale o extracontrattuale, l'obbligo di restituzione di Euro 22.780,43 quale somma percepita personalmente oltre il 50% delle restanti somme erogate in favore della famiglia”, formulando “eccezione di compensazione nei confronti della , evidenziando che la stessa aveva goduto direttamente e consapevolmente Parte_2
degli effetti del contratto di finanziamento impugnato, avvalendosi delle somme erogate al fine di estinguere consistenti posizioni debitorie personali precedenti;
Cont
-. di accertare “che la non ha subito alcun danno dall'operato del[l'] in quanto la CP_5 firma veniva apposta dalla (…) alla presenza del[lo] oltre che di altri Pt_1 CP_3 impiegati del[l'] presso il proprio studio professionale”; CP_5
-. per l'effetto, di “rigettare la domanda riconvenzionale di manleva e risarcimento del danno
Cont formulata da parte convenuta nei [suoi] confronti …, in quanto la firma apposta dalla
(…) è autentica ed essendosi prodotti gli effetti contrattuali nei confronti della (…) Pt_1 con la corresponsione delle somme oggetto di finanziamento”; Pt_1
-. di rigettare “la domanda riconvenzionale formulata dalla nei [suoi] confronti … in CP_11
quanto destituita di ogni fondamento e priva di ogni nesso causale oltre che di prova circa eventuali danni patiti”, vinte le distraende spese di lite.
5). Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la
[...]
, chiedendo, vinte le spese di lite, di: Controparte_18
-. Rigettare tutte le infondate domande svolte nei suoi confronti;
-. “Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la non operatività della polizza assicurativa”;
-. in subordine, dichiararla “tenuta a corrispondere unicamente la parte di danno assicurato dalla garanzia con decurtazione della franchigia contrattualmente prevista”.
6). Disposto l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero, obbligatorio ai sensi dell'art. 221 ultimo comma c.p.c., parte attrice è stata autorizzata a depositare copia della perizia calligrafica effettuata sul medesimo documento nel corso del procedimento penale n.
35675/2018 RG. 9
Nelle note scritte depositate il 29.1.2021 ha dichiarato di Controparte_1
“rinunciare alla domanda riconvenzionale nei confronti di parte attrice, ferme le eccezioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta”, poiché “nelle more del giudizio [erano] emerse circostanze che hanno confermato che le firme apposte sui contratti di finanziamento, in apparenza riconducibili alla sono apocrife”. Parte_2
Ammessa la querela di falso e assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la ha Pt_1
precisato la sua domanda estendendo la richiesta di condanna “al risarcimento dei danni patrimoniali e non, diretti e indiretti, subiti e subendi” dalla stessa anche ai “terzi chiamati in causa in solido e/o ciascuno per quanto di ragione”. , in proprio e Controparte_3
quale rappresentate della con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., nel CP_10
precisare le domande già formulate, ha chiesto in subordine di “rigettare le domande, promosse da nei confronti della e [di] Controparte_1 Controparte_4 CP_3
, di accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli
[...]
Cont stessi così come la loro richiesta di condanna a manlevare e tenere indenne da ogni Cont domanda proposta nei sui confronti dall'attrice così come quella di pagare in favore di la somma di €.47.117,94 oltre alla somma di €.3.878,94 a titolo di ripetizione delle provvigioni di intermediazione indebitamente percepite o quella diversa somma accertata come dovuta in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi di mora dal dovuto al soddisfo, perché del tutto improcedibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate”. , con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. ha chiesto, in via Controparte_5
preliminare, di essere estromesso dal giudizio, di disporre lo stralcio della perizia calligrafica depositata dalla , in quanto formatasi nell'ambito di un procedimento penale e, Pt_1
pertanto, priva delle garanzie proprie del contraddittorio processuale. Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. l'attrice ha proposto, altresì, querela di falso avverso le sottoscrizioni a sua apparente firma apposte in calce ad alcuni documenti prodotti dalla convenuta al fine di provare l'esistenza di pregressi finanziamenti chiesti dalla , costituiti dai contratti nn. Pt_1
989003 e 1070532.
Espletata una CTU grafologica e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
7). Tanto premesso e passando alla disamina della res controversa, la querela di falso proposta dalla è fondata. Pt_1
8). Giova rilevare, anzitutto, che l'attrice, nel rendere per esteso le definitive conclusioni, non ha riproposto quelle relative alla falsità delle sottoscrizioni ad apparente sua firma apposte in 10
calce al contratto di finanziamento n.1070532 del 12/02/2010 stipulato dalla Consel S.p.A. e nonché, apparentemente, dalla , e alla richiesta di finanziamento Controparte_5 Pt_1
inoltrata alla Consel S.p.A. pratica n.0989003 del 30/07/2009 a firma di Controparte_5
nonché, apparentemente, dalla medesima attrice, domande proposte con le forme della querela di falso nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Invero, l'attrice, in sede di precisazione delle conclusioni, si è limitata a chiedere (cfr, conclusioni riportate in epigrafe) unicamente “l'accoglimento integrale delle conclusioni … rassegnate in citazione e precisate in prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1”, tra le quali non rientra la domanda di accertamento della falsità degli ulteriori contratti di finanziamento, proposta, come detto, per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 c.p.c.
La relativa domanda, pertanto, deve ritenersi abbandonata.
9). Orbene, la CTU grafologica espletata sulla base delle scritture di comparazione prodotte dall'attrice e del saggio grafico acquisito dal CTU ha accertato che “la grafia della Parte_2
è incompatibile con la grafia del documento” in verifica e cioè con la grafia delle sottoscrizioni ad apparente nome di apposte in calce al contratto di Parte_5
finanziamento n. 1353017/PP (cfr. pag. 124 della CTU) e che, pertanto, le predette sottoscrizioni “sono apocrife, ossia non sono state vergate da ” ma Parte_6 sono “attribuibili alla mano di ” (cfr. conclusioni, pag. 227 della relazione;
Controparte_5
cfr. inoltre, più diffusamente da pagg. 124 in poi della relazione sulla incompatibilità delle sottoscrizioni in questione con il gesto grafico della;
cfr. altresì sulla compatibilità Pt_1 delle firme con la mano di pagg. 171 e ss. della relazione: “La grafia … è Controparte_5 compatibile con la grafia del documento … già ad una prima osservazione immediata. … Si notano delle nette corrispondenze tra le due grafie. Si not[a]no i medesimi gesti di chiusura.
Interessante anche nella grafia d[i] … , il profilo della lettera “t”, dove il Controparte_5
movimento regressivo angolare è compatibile con le traiettorie regressive indicate nelle sottoscrizioni in verifica. … In relazione, poi, all'inclinazione grafica vi è compatibilità tra le due grafie. Compatibile anche la direzione del rigo, e, soprattutto la pressione. Il tratto è pastoso, ma associato ad uno fine. I bordi non sono puliti. La pressione tende a pesantezza, il movimento grafico è carente di agilità e decisione. Medesima caratteristica appare nelle firme autentiche. Compatibile tra le due grafie anche la velocità. In conclusione … CP_5
ha vergato le sottoscrizioni in verifica).
[...]
Il Tribunale non ravvisa motivi per discostarsi dalle conclusioni cui giunge il CTU, suffragate da un solido impianto argomentativo oltre che da una adeguata analisi grafologica, comprese 11
le risposte fornite alle osservazioni dei consulenti di parte, allegate alla relazione del CTU depositata il 16.7.2023 (cfr. al riguardo Cass. sez. VI sent. n. 1257 del 27.1.2012, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono state recepite dal giudicante”).
Le conclusioni cui giunge la CTU grafologica espletata dalla dott.ssa nel Persona_1
presente giudizio, inoltre, trovano conferma anche nelle risultanze della CTU grafologica del dr. fatta eseguire dal Pubblico Ministero, nel procedimento penale sopra Persona_2 citato (ove si legge che le sottoscrizioni contestate “in presenza di sostanziali difformità rispetto alle grafie autografe, presentano elementi a supporto dell'ipotesi della non riconducibilità della grafia a … mentre invece “presentano forti Parte_1 elementi a supporto dell'ipotesi della compatibilità rispetto alle grafie autografe di CP_5
), costituenti indizi gravi, precisi e concordanti.
[...]
Giova ricordare, peraltro, che la Suprema Corte “ha ripetutamente affermato che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova e che il giudice civile può, quindi, legittimamente porre a base del proprio convincimento prove c.d. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, ove … della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, non potendosi, in tal caso, ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale” (cfr. Cass., sez. VI, sent. n. 2947 dell'1 febbraio 2023; cfr. altresì ex multis Cass. n. 9055 del 2022; n.
31600 del 2021; n. 19521 del 2019; v. anche Cass. n. 35782 del 2022; n. 3689 del 2021; n.
8459 del 2020; n. 18025 del 2019; n. 17392 del 2015; n. 1593 del 2017; n. 9843 del 2014; n.
2168 del 2013; n. 15714 del 2010; n. 28855 del 2008; n. 14766 del 2007; n. 8585 del 1999).
In argomento, si segnala anche la recente pronuncia di Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947, la quale ha affermato che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per 12
l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (si trattava, nel caso di specie, dell'avvenuta produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel processo penale).
Le eccezioni sollevate dal terzo chiamato circa l'utilizzabilità della CTU fatta svolgere CP_5
dal Pubblico Ministero, pertanto, non sono dirimenti, attesa, peraltro, la sostanziale coincidenza delle conclusioni delle due CTU (quella espletata in questo giudizio e quella acquisita nel procedimento penale), non avendo, inoltre, l' offerto all'esame del CP_5
Tribunale alcuna prova di segno contrario alla CTU ritualmente prodotta nel presente giudizio dall'attrice e non avendo l' preso alcuna posizione critica, nel merito, circa il contenuto CP_5
della predetta CTU acquisita nel procedimento penale.
10). Ne consegue che:
-. va dichiarata la falsità delle sottoscrizioni a nome apparente della coobbligata Parte_1
apposte al contratto di prestito personale n. 1353017 PP dell'11.10.2011.
[...]
-. va dichiarata l'inefficacia del contratto di prestito predetto nei confronti di Parte_1
, non producendo il predetto contratto alcun effetto nei confronti dell'attrice che non
[...]
lo ha sottoscritto.
11). Va rigettata la domanda dell'attrice di dichiarare “nulli e privi di efficacia” “gli eventuali negozi posti in essere prima e successivamente ed in forza del contratto di finanziamento” predetto, essendo del tutto priva in termini di allegazioni e prove l'esistenza dei citati negozi, genericamente affermati dalla senza concrete esemplificazioni degli stessi, la cui Pt_1 stessa esistenza è rappresentata dall'attrice in termini dubitativi (“eventuali negozi”).
12). Va rigettata la domanda dell'attrice di “conferma dei provvedimenti resi dal Giudice del cautelare”, sia perché la sentenza non è destinata alla conferma dei provvedimenti resi in sede cautelare, destinati a rimanere assorbiti nel decisum definitivo reso a seguito del giudizio a cognizione piena, sia perché già nel corso del procedimento cautelare, prima ancora della celebrazione della prima udienza, la SPC aveva provveduto alla cancellazione della segnalazione della ricorrente, con ciò determinando, già in sede cautelare, la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. ordinanza ex art. 700 c.p.c. prodotta dall'attrice in allegato 10 all'atto di citazione, pag. 11).
13). Va rigettata la domanda di risarcimento danni svolta dall'attrice nei confronti della convenuta ed estesa ai terzi chiamati da quest'ultima.
Giova ricordare che il danno, patrimoniale e non, conseguente all'illegittima segnalazione nella C.R. non è in re ipsa, ma è un danno conseguenza (cfr. Cass. n. 4881 del 3.4.2001, Cass. 13
n. 20885 del 20.8.2019, Cass. n. 7594 del 28.3.2018); intanto si predica la risarcibilità del danno ingiusto in quanto il danneggiato ne alleghi e provi l'esistenza, ai sensi dell'art. 2697 comma 1 c.c. Il risarcimento del danno ingiusto da illegittima segnalazione, invero, non può essere svincolato dall'accertamento dell'esistenza e della reale entità del danno, nonché del nesso causale tra la condotta, che si assume illecita, e il danno conseguenza, atteso che la funzione del risarcimento è di natura restitutoria e giammai sanzionatoria, essendo volto a ripristinare la sfera patrimoniale del danneggiato nella situazione antecedente all'ingiusta lesione.
Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito la prova dell'esistenza di alcun danno.
In particolare, l'attrice si è limitata a chiede di provare, per testimoni, il diniego di una richiesta di finanziamento per l'acquisto di telefono cellulare (cfr. capo 6 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.), senza allegare né, tantomeno, provare quali conseguenze dannose abbia subito per effetto di tale diniego, avendo, peraltro, affermato di essere comunque riuscita ad acquistare il predetto cellulare con contestuale piano di abbonamento telefonico tramite il proprio genitore. Del tutto generiche sono, inoltre, le affermazioni di aver subito “una mortificazione ed un danno alla propria immagine” (capo 9 della memoria ex art. 183 comma n. 2 c.p.c.), di aver “avuto difficoltà all'accesso di credito al consumo in occasione all'acquisto di beni di consumo” e di essersi “vista negare forme di finanziamento”
(cfr. capo 23 ibidem), senza concrete esemplificazioni, omettendo di descrivere in modo dettagliato le circostanze da cui deriverebbe il danno.
Di più: la convenuta ha provato che non esistono richieste di finanziamento rigettate a nome dell'attrice (cfr. doc. 19 allegato alla comparsa di risposta) e che sull'albo degli avvocati di
Napoli era presente, a nome della , un numero di cellulare attivo (cfr. doc. 20). Pt_1
Inoltre, pure a voler ritenere che vi fu rifiuto di un finanziamento per l'acquisto da parte della di un telefono cellulare, non vi è prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra detto Pt_1
evento – le cui conseguenze dannose neppure sono allegate dall'attrice – e i fatti per cui è causa, atteso che nella risposta CRIF del dicembre 2017 (cfr. doc. 19) compare la segnalazione del mancato pagamento delle rate di un finanziamento a carico della da Pt_1
parte di Intesa San Paolo e, inoltre, nel procedimento cautelare, la ha dichiarato un Pt_1 reddito di € 256,00, elementi tali, da soli, a poter eventualmente aver causato il presunto rigetto di una richiesta di finanziamento.
14). Nel rigetto della domanda di risarcimento danni svolta dalla resta assorbito Pt_1
l'esame della domanda di “manleva e garanzia” svolta dalla nei Controparte_1 14
confronti dei terzi chiamati , e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
.
[...]
15). Va accolta la domanda di di condanna di Controparte_1 Controparte_5
al pagamento della somma di € 47.117,94 dovuta in forza della decadenza dal
[...]
beneficio del termine del contratto di finanziamento del 2011.
Costituisce, invero, circostanza non specificamente contestata dal terzo chiamato che le rate scadute in virtù del citato finanziamento, perfettamente valido ed efficace nei confronti del contraente , sono rimaste impagate. CP_5
Il debitore , pertanto, è tenuto al pagamento delle rate scadute e non corrisposte, in CP_5
quanto derivanti da un contratto valido ed efficace, e il suo inadempimento legittima il creditore a richiederne il pagamento, con l'applicazione degli interessi di mora in misura legale, non potendo applicarsi gli interessi ex d.lgs. 231/2002, sul ritardo del pagamento nelle transazioni commerciali, che si applica solo tra imprese.
16). Va, invece, rigettata la domanda di di condanna dei terzi Controparte_1
chiamati e al pagamento della somma di cui al Controparte_3 CP_4
precedente capo 15, non sussistendo un nesso di causalità tra l'accertamento del loro eventuale inadempimento, quali intermediari finanziari, nel raccogliere le firme apocrife di e la restituzione delle rate impagate che costituisce obbligo a carico Parte_1 dell'unico contraente del contratto di finanziamento, ossia . Controparte_5
17). Va rigettata, infine, la domanda di di condanna di Controparte_1
alla “ripetizione delle provvigioni di intermediazione”, essendo il Controparte_3
contratto di finanziamento per i quali i terzi chiamati hanno fatto da intermediari perfettamente valido ed efficace nei confronti dell' ed atteso che gli obblighi restitutori CP_5
sono conseguenza di una risoluzione del contratto per inadempimento che non è stata chiesta nel caso di specie.
18). Nel rigetto delle domande di risarcimento danni nei confronti di CP_3
e della resta assorbito l'esame della domanda di manleva
[...] CP_4
proposta dagli stessi nei confronti di Controparte_16
.
[...]
19). Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di e della Controparte_3
da un lato, e di , dall'altro, in ordine alla domanda di CP_4 Controparte_5
condanna della al pagamento in favore di delle somme Pt_1 Controparte_1
asseritamente comunque percepite dalla in virtù del contratto di finanziamento n. Pt_1
1353017 per il quale è stata dichiarata l'apocrifia delle firme apparentemente dell'attrice, 15
atteso che unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione delle predette somme è il soggetto che le ha erogate, cioè che, però, ha rinunciato alle Controparte_1
relative domande.
20). Sussistono gravi ragioni, attesa la complessità delle questioni trattate e l'esito del giudizio, che vede l'accoglimento limitato e parziale delle domande della e della Pt_1 [...]
per compensare integralmente tra le parti le spese di lite (cfr. sul punto Controparte_1
Cass. dell'1.3.2025 n. 5422, Cass. n. 17938/2014 secondo la quale quando la parte non è integralmente vittoriosa il giudice, al quale ai sensi dell'art. 91 c.p.c. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa, può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese di lite;
cfr. altresì Cass. n. 26912 del 26.11.2020, secondo la quale “nel giudizio di legittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Accoglie la querela di falso proposta da e dichiara la falsità delle Parte_1
sottoscrizioni a nome apparente di apposte sul contratto di prestito Parte_1 personale n. 1353017 PP dell'11.10.2011;
2) Dispone che, ai sensi e nelle forme degli artt. 537 e 675 c.p.p., si proceda, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, alla cancellazione delle firme apocrife apposte sul predetto documento come disposto dal secondo comma dell'ultimo articolo citato;
3). Dichiara che contratto di prestito personale n. 1353017 PP dell'11.10.2011 non ha efficacia nei confronti di;
Parte_1
4). Condanna al pagamento della somma di € 47.117,94 in favore di Controparte_5
oltre interessi legali dal 13.10.2011 al soddisfo;
Controparte_1
5). Rigetta ogni altra domanda;
6). Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in NAPOLI, nella Camera di Consiglio del 24.4.2025.
Il giudice relatore estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta CALISE Dott. Pietro LUPI