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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/07/2025, n. 11258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11258 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 9377 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 trattenuta in decisione il 3 aprile 2025 con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
, (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Lorefice, giusta procura in atti
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Augusto Controparte_1 C.F._2
Sinagra, OR NI ed NE ED, giusta procura in atti.
CONVENUTO
OGGETTO: annullamento del contratto per incapacità naturale
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare, per i motivi suesposti,
l'incapacità di intendere e di volere della Sig.ra al momento dell'atto di Controparte_2 compravendita repertorio N. 32532- raccolta N. 24603, registrato a Roma in data 26/10/2018 al n.
28526/1T e, per l'effetto, annullare tale atto, ai sensi dell'art. 428 c.c., ordinando al Sig.
[...]
[...] [...]
la restituzione dei beni sopra emarginati al Sig. , unico erede della de Parte_2 Parte_1 cuius, con ogni conseguente statuizione di legge;
- con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Conclusioni per Controparte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale di Roma, contrariis reiectis, rigettare la domanda proposta dal Sig.
poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi rappresentati nel corpo del Parte_1 presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere l'annullamento del contratto di vendita a rogito del notaio (repertorio Persona_1
N. 32532-raccolta N. 24603), registrato a Roma in data 26.10.2018 al n. 28526/1T, con cui CP_2
aveva venduto al fratello, la nuda proprietà dell'appartamento di sua
[...] Controparte_1 proprietà sito in Roma alla via Giulio Rolland, n. 15 per la somma di € 56.300,00.
A sostegno della propria iniziativa figlio e unico erede ab intestato di Parte_1 CP_2
adduceva che la stessa non fosse capace di intendere e di volere al momento della
[...] sottoscrizione del contratto di vendita de quo, poiché affetta da una patologia, la cui gravità la rendeva incapace di contrarre, con la conseguenza che l'atto di vendita dalla medesima stipulato con il fratello doveva essere annullato ai sensi dell'art. 428 c.c.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1 attorea e produceva, tra gli altri , documento costituito da promemoria riepilogativo scritto di pugno e sottoscritto dalla ( sub doc. 5) a sostegno della dedotta infondatezza della domanda. CP_1
All'udienza del giorno 25.05.2023, la difesa dell'attore dichiarava di non conoscere ai sensi dell'art. 214 comma 2 c.p.c. il documento n. 5 e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. Parte convenuta si riservava di produrre istanza di verificazione nel secondo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 20.10.2023 il Giudice ammetteva prova per interpello di e prova testimoniale del prof. Controparte_1 Testimone_1 richieste dall'attore e riservava, all'esito dell'espletamento delle prove ammesse, l'esame delle istanze di CT e dell'ordine di esibizione, avanzate dall'attore, nonché ogni decisione sulla istanza di verificazione formulata dal convenuto, rigettava infine le ulteriori richieste istruttorie.
All'udienza del 30.11.2023 erano assunte le prove orali sopra indicate;
erano indi ammesse con provvedimento del 04.12.2024 CT medico legale e perizia grafologica sulla scrittura datata
8.10.2018, mentre era rigettata, in quanto superflua, la richiesta di esibizione della polizza
2 assicurativa e, in quanto generica , quella relativa ai rapporti di credito cointestati tra la Sig.ra e il di lei fratello. Controparte_2
All'udienza di conferimento incarico del 25.01.2024 venivano posti i seguenti quesiti ai consulenti tecnici nominati dal Giudice, rispettivamente alla dott.ssa “Dica il CT se la Persona_2 scrittura datata 8.10.2018, disconosciuta dall'attore, alla luce delle scritture di comparazione prodotte, sia stata vergata e sottoscritta da ”, mentre al prof. “Dica Controparte_2 Persona_3 il CT previo esame della documentazione versata in atti dalle parti, oltre che delle prove orali espletate, se fosse all'atto della vendita in data 8.10.2018 incapace di intendere e Controparte_2 di volere;
Dica il CT se il danno riportato dalla a seguito della encefalite erpetica, Controparte_2 danno che aveva interessato il lobo temporale sinistro in maniera molto estesa ed in parte il lobo temporale destro ( vedi dichiarazioni testimoniali prof. di cui al verbale della udienza Testimone_1 del 30.11.2023) abbia necessariamente inciso sulle facoltà della stessa al punto da impedirle una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio oggetto di causa e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente”.
Provveduto agli incombenti istruttori e rigettata la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale avanzata dal convenuto, il Giudice fissava l'udienza del 3.4.2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo trattazione scritta di detta udienza e assegnando alle parti termine fino alla data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni.
All'esito dell'udienza cartolare del 3.4.2025, il Giudice, assumeva in decisione la causa con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. , figlio di , propone domanda di annullamento ex art.428 c.c. Parte_1 Controparte_2 del contratto di compravendita in data 8/10/2018, a rogito del Notaio (repertorio N. Persona_1
32532-raccolta N. 24603 ) con il quale la , deceduta il 12.2.2022, ha ceduto al fratello CP_1
la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma via Giulio Rolland, n. 15 . Controparte_1
Il disposto di cui all'art. 428 c.c. consente all'incapace, i suoi eredi e aventi causa di domandare l'annullamento del contratto sottoscritto dall'incapace a patto che sia data dimostrazione della sua incapacità di intendere e di volere per qualsiasi causa anche transitoria e della malafede dell'altro contraente.
A tal riguardo si deve segnalare che ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
11/07/2023, n. 19630; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/10/2022, n. 29962).
3 Pertanto, gli elementi che concretizzano la fattispecie disciplinata all'art. 428 c.c. si inquadrano nell'incapacità di intendere e di volere, anche transitoria, del contraente e nella malafede della sua controparte contrattuale, il quale ha approfittato di tale stato per concludere un'operazione negoziale a lui favorevole.
E' necessario altresì rilevare che pur essendo in astratto disgiunte , la capacità d'intendere e la capacità di volere, poiché il soggetto potrebbe essere in grado di intendere, ma incapace di determinarsi coerentemente all'azione o viceversa , tuttavia può ben intuirsi che la menomazione dell'intelligenza toglie al soggetto la capacità di apprendere il valore e la portata dei propri atti, e la volontà non può supplire al difetto di comprensione . Intendere significa discernere rettamente il significato e il valore, nonché le conseguenze giuridiche di atti e fatti, mentre volere indica il libero autodeterminarsi del soggetto, in vista di uno scopo. E quindi la incapacità di intendere e di volere va intesa quale difetto di intelligenza che è necessaria per avere coscienza dei propri atti e quindi per potersi determinare a compierli o ancora in uno stato psichico, tale da paralizzare la sua attitudine a comprendere il valore dell'atto che si compie o addirittura la facoltà di determinarsi.
La giurisprudenza più recente accoglie una nozione meno restrittiva di incapacità naturale . Si afferma infatti che “Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto. (Cass. Sez. 2, 30/05/2017, n. 13659).
E' appena il caso poi di ricordare che poiché l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere , la stipula dell'atto innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico non è di ostacolo alla prova dell'incapacità naturale
4 di uno dei contraenti che può essere data con ogni mezzo ( Cass. 2019 n. 27489; in tal senso anche
Cass. 2011 n.12532) .
3. Ritiene questo giudice che alla stregua delle complessive produzioni documentali in atti , della espletata CT e delle osservazioni alla CT svolte dal ct di parte attrice debba nella specie essere affermata la incapacità naturale della al momento del compimento dell'atto . CP_1
Risulta dalla documentazione medica in atti ( cartelle cliniche e relazioni del neurologo che l'aveva in cura ) oltre che dalla espletata CT che la si ammala all'età di 37 anni di una gravissima CP_1
SV ( encefalite erpetica) con diversi mesi di coma e che residua in afasia fluente e comizialità ( vedi relazione di CT prof. pag. 13 ). La paziente è stata seguita dal Prof. che Per_3 Testimone_1
è stato escusso quale teste all'udienza del 30.11.2025 e del quale sono presenti in atti relazioni redatte nel corso degli anni , prese in esame dal CT ( si vedano le pagg.13 e 14 della relazione di CT ) .
La a seguito della encefalite erpetica aveva riportato un danno neurologico che “aveva CP_1 interessato il lobo temporale sinistro in maniera molto estesa ed in parte il lobo temporale destro .
Si trattava di una situazione stabile non recuperata quanto meno da un punto di vista anatomico”.
(dichiarazioni testimoniali prof. udienza del 30.11.20205 ) . Tes_1
Chiarisce il CT , in risposta al secondo quesito posto da questo giudice ( ossia se il danno, che aveva interessato il lobo temporale sinistro in maniera molto estesa ed in parte il lobo temporale destro ,avesse necessariamente inciso sulle facoltà della stessa) , che ogni paziente con esiti da SV è un quadro a se stante, cioè offre un complesso di sintomi cognitivi particolari più o meno gravi più o meno severi , sintomi che in certe condizioni di stress emotivo possono esasperarsi;
quindi afferma il CT che nella una base organica e un deficit clinico con estrema probabilità sono presenti ma mentre la CP_1 base organica dopo la fase acuta è stabilizzata , non lo sono i deficit clinici sia per la età relativamente giovane della paziente sia perché la prestazione neurocognitiva varia a secondo della situazione si calma o stress o per la presenza di co-patologie (la si ammala nel 1996 di sclerodermia) . CP_1
Nella specie il deficit clinico era rappresentato da grave deficit semantico che disturba gravemente la comprensione e la produzione già a livello delle singole parole ( vedi relazione prof. del Tes_1
14.4.2018 ).
Le conclusioni del CT sono state nel senso della sussistenza di capacità di intendere e volere della
, valorizzando anche la circostanza che in nessuna delle certificazioni del prof. si è CP_1 Tes_1 mai affermato che la stessa non fosse in grado di autodeterminarsi o che fosse incapace di intendere o di volere sia prima che dopo il 2018 , sebbene questi abbia individuato consistenti deficit ( memoria episodica gravemente alterata , grave deficit semantico e lessicale che determina difficoltà
5 gravissime nella comprensione di testi orali e scritti concettualmente complessi anche brevi,… non ha il senso del valore delle cose ..le difficoltà con i numeri sono di tale gravità da non consentire alla signora di gestire autonomamente le proprie finanze- trattasi di stralci delle relazioni del CP_1
Prof. del 2012 e 2018 , tutte in atti e riportate dal CT alla pag. 19 della relazione). Tes_1
Inoltre il CT perviene alle proprie conclusioni sottolineando come il rapporto conflittuale con il figlio, testimoniato dalle denunce alla PG in atti , deponga per la formazione di una volontà cosciente della relativa appunto alla cessione dell'immobile al fratello , intendendo diseredare il figlio. CP_1
Ebbene ritiene questo giudice che la ricostruzione della storia clinica della effettuata dal CP_1
CT e la letteratura riportata riguardo alla patologia che la affliggeva e soprattutto le risultanze delle relazioni negli anni redatte dal neurologo che seguiva la , portino nella specie a conclusioni CP_1 difformi da quelle cui è giunto il CT .
Giova infatti precisare che non si tratta nella specie di accertare se la intendesse o meno CP_1 diseredare il figlio o fosse mossa da fortissima volontà di vendetta / rivalsa nei confronti del figlio ( vedi relaz. CT a pag. 24 ), ma piuttosto di acclarare se il deficit neurologico residuato fosse tale da incidere sulla capacità della stessa di intendere il negozio che poneva in essere in tutti suoi elementi, compreso quindi il valore di quanto oggetto di cessione in favore del fratello , e di conseguenza di formarsi una volontà cosciente.
Ora quanto riferito dal prof. e, del resto, ripreso anche più volte nella CT , in ordine al deficit Tes_1 residuato, porta ad escludere tale capacità di intendere e volere ( e che il Prof faccia Tes_1 riferimento nella relazione dell'aprile 2018 alla conservata capacità di intendere e volere della
, asserto poi ripreso nelle successive relazioni del 15.11.2021 e del 23.3.2023 quest'ultima CP_1 redatta postuma su richiesta del fratello della defunta , non può dirsi decisivo ai fini che occupano , poiché l'affermazione è generica e non formulata in relazione a specifica vicenda negoziale , quale quella che viene in rilievo nella presente causa).
Il teste prof. ha confermato, infatti, di avere visitato nell'aprile 2018 la;
nella Tes_1 CP_1 relazione in pari data rileva che la stessa “non ha il senso del valore delle cose (non sa dire se un prezzo esageratamente basso o alto sia giusto o no per un oggetto)”. “Le difficoltà attuali sono del tutto incompatibili con lo svolgimento autonomo delle attività di vita quotidiana;
le difficoltà con i numeri sono di tale gravità da non consentire alla sig.ra di gestire autonomamente le CP_1 proprie finanze” . In tale occasione il medico rilevava un lieve peggioramento del quadro clinico forse da ascrivere alla recente perdita della madre ( vedi relazione 14.4.2018) .
6 Il teste ha confermato di avere altresì visitato la nel novembre 2021 , come da relazione ove CP_1 si riscontrava : “sul piano cognitivo sono presenti dall'inizio gravissimi deficit semantici, ormai stabilizzati, che disturbano comprensione e produzione del linguaggio, già a livello delle singole parole. La situazione neurocognitiva è invariata … permangono gravissime difficoltà del linguaggio.
Nella produzione orale e scritta sono frequentissime le anomie, gli errori semantici e gli errori non correlati causati dal grave deficit delle conoscenze concettuali. Lo stesso danno ostacola in misura sostanziale anche la comprensione, già a livello di parole singole. Le difficoltà di comunicazione e di interazione verbale, già presenti in condizioni di base, si accentuano in modo esasperato quando la sig.ra è sottoposta a pressioni o stress emotivi anche lievi, tanto da rendere impossibile CP_1 la comunicazione …”( vedi relazione prof. 15.11.2021 ). Tes_1
Ha affermato ancora il teste Prof. in sede di escussione che “Per quanto riguarda la sfera Tes_1 emotiva della paziente la stessa può ritenersi non significativamente danneggiata potendo la stessa prendere decisioni sulla propria esistenza.” ed ancora “come la Signora stesse alla data dell'8.10.2018 non sono in grado di dirlo, posso confermare che la situazione della signora si era stabilizzata e quanto alla sua capacità di rendersi conto della situazione e di operare delle scelte ritengo che in situazioni in cui la scelta fosse di tipo semplice la stessa era in grado di determinarsi.
(verbale udienza del 30.11.2023) .
Ebbene il quadro emergente è quello di incapacità di intendere e di volere , nei termini indicati dalla giurisprudenza della Suprema Corte , non occorrendo come detto la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, bensì essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente.
Non v'è dubbio infatti che la volontà si determina nell'ambito di un contenuto di coscienza fatto di rappresentazione, di giudizi, ed anche di sentimenti che la influenzano e costituiscono il substrato della decisione, ma non può ritenersi che la limitazione delle facoltà intellettive non incida sulla formazione di una volontà cosciente.
D'altro canto se pure il prof. ha dichiarato di ignorare come stesse la in data Tes_1 CP_1
8.10.2022 , tuttavia il quadro descritto nell'aprile dello stesso anno e la rilevata stabilizzazione della situazione nel novembre 2021 ( si rinvia qui alla lettura delle due relazioni) escludono ragionevolmente che la stessa potesse in data 8.10.2022 avere recuperato quelle facoltà cognitive che il danno neurologico, recato dalla encefalite erpetica, aveva seriamente compromesso ( vedi Cass.
2212/1990 secondo cui ai fini dell'azione di annullamento di cui all'art. 428 cod. civ. la incapacità naturale, ove si tratti di situazione non transitoria, ma sia pure relativamente perdurante quale una
7 malattia, può essere provata anche attraverso il dato induttivo costituito dalle condizioni del soggetto antecedenti o successive al compimento dell'atto pregiudizievole).
E a tal proposito è appena il caso di rilevare che la certificazione medica del dott. in data Per_4
20.6.2018 che attesta la capacità di intendere e di volere e di disporre lucidamente dei propri affari della (doc. 2 convenuto) , non è dirimente, risultando detta attestazione priva di motivazione, CP_1 né resa all'esito di esame della paziente .
Deve quindi sul punto condividersi quanto affermato dal CT di parte attrice nella proprie osservazioni, ossia che è impensabile che la signora potesse, pur in presenza di una minima capacità di CP_1 comprensione e di decisione in situazioni semplici, comprendere quale fosse il valore reale della proprietà che stava vendendo o di comprendere un atto complesso come quello che doveva sottoscrivere . ( vedi osservazioni prof. ct parte attrice allegate alla relazione di CT ). Per_5
4. Conforta tali conclusioni anche la produzione della rubrica con indicazioni in caso si fosse smarrita
( sub doc. 16 allegato alle memorie istruttorie di parte attrice ) che testimonia le difficoltà di orientamento della , di cui si fa menzione nelle relazioni del prof. , agendina che CP_1 Tes_1
in sede di interpello ha dichiarato di non conoscere , tuttavia confermando che i Controparte_1 numeri di telefono cellulare ivi riportati fossero quelli suoi e della moglie e si riscontra in detto documento una grafia sovrapponibile a quella del documento sub 5 parte convenuta, che è stato ritenuto autografo dal CT.
Quanto a quest'ultimo scritto che la dott.ssa , nominata CT , ha ritenuto Persona_2 vergato dalla e dalla stessa sottoscritto , deve rilevarsi che lo stesso risulta redatto in data CP_1
8.10.2018 quindi in concomitanza con la vendita , quasi a giustificare l'atto di disposizione ( vedi doc. 5 parte convenuta ove si legge : “proprio per evitare brutte sorprese e garantirmi una vita sicura, ho deciso di vendere questa mia casa a nuda proprietà a mio fratello di cui ho piena fiducia e mi ha dato CP_1 la certezza che mi vuole bene”).
Ma al di là di tale coincidenza temporale , il promemoria sembra in contrasto con le relazioni del prof. perchè testimonia una certa capacità di elaborazione dei propri sentimenti , del proprio Tes_1 vissuto e delle proprie intenzioni con ricorso ad un linguaggio corretto grammaticalmente e utilizzo anche di termini non di uso corrente ( ad esempio “con destrezza” pag.3 del documento) , onde non pare del tutto peregrina la tesi prospettata dall'attore, ossia che lo scritto possa essere stato dettato alla Ad ogni modo tale documento, se conferma le tesi espresse dal CT prof. sulla CP_1 Per_3 volontà di rivalsa nei confronti del figlio, resta irrilevante al fine dell'accertamento della capacità negoziale della per quanto già precisato dianzi . CP_1
8 5. In merito alla malafede di , fratello della , ed acquirente della Controparte_1 Controparte_2 nuda proprietà dell'immobile , l'attore ha allegato oltre alla irrisorietà del prezzo di vendita ( che è tuttavia risultata indimostrata) anche la circostanza che il prezzo di vendita è stato corrisposto su conto cointestato alla ed a . Controparte_2 Controparte_1
In verità dall'estratto conto in atti ( doc 3 ) risulta quale destinatario delle Controparte_1 comunicazioni bancarie relative al conto corrente n. 1000/9408 in essere presso la Banca Intesa
SanPaolo di cui unica intestataria era Controparte_2
Nella lettera relativa all'estratto conto, viene indicata alla prima riga quale destinataria della comunicazione e, per l'effetto unica intestataria del conto corrente de quo mentre, Controparte_2 alla riga successiva, preceduto dall'abbreviazione “c/o”, viene indicato il luogo dove spedire la comunicazione ovvero presso il domicilio o la residenza di sita in Roma alla via Controparte_1 degli Armenti n. 15 (vedi doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Risulta tuttavia dalla documentazione bancaria prodotta che la somma ricavata dalla cessione della nuda proprietà è stata totalmente movimentata per il pagamento di una polizza assicurativa a beneficio dello stesso ( vedi polizza ed estratto conto doc. 18 e 3 attore) . Il documento reca, Controparte_1 oscurato, il nominativo del beneficiario, ma in sede di interpello ha sostanzialmente Controparte_1 ammesso di essere stato beneficiario di una polizza contratta dalla , sebbene abbia Controparte_2 dichiarato di esserne stato all'oscuro sino alla morte della sorella.
Significativa è la circostanza che la corrispondenza bancaria veniva inviata presso il domicilio del convenuto;
ciò dimostra infatti che l'operatività del conto ( quanto meno di fatto ) fosse gestita dal fratello . D'altronde non pare verosimile che la nelle condizioni di salute che si sono dianzi CP_1 descritte potesse autonomamente determinarsi alla stipula di una polizza con il ricavato della vendita.
La piena consapevolezza delle condizioni di salute della da parte del fratello è pacificamente CP_1 testimoniata dal fatto che la stessa per un periodo è stata ospitata dal fratello ( vedi Promemoria redatto dalla ) e da quanto dallo stesso dichiarato alla PG nel verbale di S.I. del 15.3.2017 ( CP_1 doc. 12 attore).
Alla luce di quanto sin qui esposto la domanda deve essere accolta e conseguentemente annullata la compravendita in data 8.10.2018 per l'accertata incapacità naturale della venditrice all'atto della stipula del negozio.
8. L'attore ha formulato altresì domanda restitutoria dell'immobile avendo allegato la sua qualità di unico erede ab intestato della in quanto unico figlio ( la risulta avere Controparte_2 CP_1 divorziato dal coniuge nel 2017 ) , qualità non contestata .
9 Pertanto la domanda va accolta , comportando l'annullamento contrattuale per incapacità di intendere e di volere la riconduzione del cespite nell'asse ereditario dell'alienante, e ordinata la restituzione del cespite in favore di . Parte_1
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 . Le spese delle due CT vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta .
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara l'annullamento dell'atto di compravendita in data 8/10/2018, a rogito del Notaio
[...]
, repertorio N. 32532-raccolta N. 24603 , con il quale , deceduta il 12.2.2022, Per_1 Controparte_2 ha ceduto al fratello la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma via Giulio Controparte_1
Rolland, n. 15 , per l'accertata incapacità naturale della parte venditrice e per Controparte_2
l'effetto condanna il convenuto alla restituzione dell'immobile all'attore ;
-condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi ed euro 545,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese delle due CT .
Roma, 26.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Tronci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 9377 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 trattenuta in decisione il 3 aprile 2025 con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. e vertente
TRA
, (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Lorefice, giusta procura in atti
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Augusto Controparte_1 C.F._2
Sinagra, OR NI ed NE ED, giusta procura in atti.
CONVENUTO
OGGETTO: annullamento del contratto per incapacità naturale
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare, per i motivi suesposti,
l'incapacità di intendere e di volere della Sig.ra al momento dell'atto di Controparte_2 compravendita repertorio N. 32532- raccolta N. 24603, registrato a Roma in data 26/10/2018 al n.
28526/1T e, per l'effetto, annullare tale atto, ai sensi dell'art. 428 c.c., ordinando al Sig.
[...]
[...] [...]
la restituzione dei beni sopra emarginati al Sig. , unico erede della de Parte_2 Parte_1 cuius, con ogni conseguente statuizione di legge;
- con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Conclusioni per Controparte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale di Roma, contrariis reiectis, rigettare la domanda proposta dal Sig.
poiché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi rappresentati nel corpo del Parte_1 presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere l'annullamento del contratto di vendita a rogito del notaio (repertorio Persona_1
N. 32532-raccolta N. 24603), registrato a Roma in data 26.10.2018 al n. 28526/1T, con cui CP_2
aveva venduto al fratello, la nuda proprietà dell'appartamento di sua
[...] Controparte_1 proprietà sito in Roma alla via Giulio Rolland, n. 15 per la somma di € 56.300,00.
A sostegno della propria iniziativa figlio e unico erede ab intestato di Parte_1 CP_2
adduceva che la stessa non fosse capace di intendere e di volere al momento della
[...] sottoscrizione del contratto di vendita de quo, poiché affetta da una patologia, la cui gravità la rendeva incapace di contrarre, con la conseguenza che l'atto di vendita dalla medesima stipulato con il fratello doveva essere annullato ai sensi dell'art. 428 c.c.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il quale chiedeva il rigetto della domanda Controparte_1 attorea e produceva, tra gli altri , documento costituito da promemoria riepilogativo scritto di pugno e sottoscritto dalla ( sub doc. 5) a sostegno della dedotta infondatezza della domanda. CP_1
All'udienza del giorno 25.05.2023, la difesa dell'attore dichiarava di non conoscere ai sensi dell'art. 214 comma 2 c.p.c. il documento n. 5 e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 comma 6
c.p.c. Parte convenuta si riservava di produrre istanza di verificazione nel secondo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 20.10.2023 il Giudice ammetteva prova per interpello di e prova testimoniale del prof. Controparte_1 Testimone_1 richieste dall'attore e riservava, all'esito dell'espletamento delle prove ammesse, l'esame delle istanze di CT e dell'ordine di esibizione, avanzate dall'attore, nonché ogni decisione sulla istanza di verificazione formulata dal convenuto, rigettava infine le ulteriori richieste istruttorie.
All'udienza del 30.11.2023 erano assunte le prove orali sopra indicate;
erano indi ammesse con provvedimento del 04.12.2024 CT medico legale e perizia grafologica sulla scrittura datata
8.10.2018, mentre era rigettata, in quanto superflua, la richiesta di esibizione della polizza
2 assicurativa e, in quanto generica , quella relativa ai rapporti di credito cointestati tra la Sig.ra e il di lei fratello. Controparte_2
All'udienza di conferimento incarico del 25.01.2024 venivano posti i seguenti quesiti ai consulenti tecnici nominati dal Giudice, rispettivamente alla dott.ssa “Dica il CT se la Persona_2 scrittura datata 8.10.2018, disconosciuta dall'attore, alla luce delle scritture di comparazione prodotte, sia stata vergata e sottoscritta da ”, mentre al prof. “Dica Controparte_2 Persona_3 il CT previo esame della documentazione versata in atti dalle parti, oltre che delle prove orali espletate, se fosse all'atto della vendita in data 8.10.2018 incapace di intendere e Controparte_2 di volere;
Dica il CT se il danno riportato dalla a seguito della encefalite erpetica, Controparte_2 danno che aveva interessato il lobo temporale sinistro in maniera molto estesa ed in parte il lobo temporale destro ( vedi dichiarazioni testimoniali prof. di cui al verbale della udienza Testimone_1 del 30.11.2023) abbia necessariamente inciso sulle facoltà della stessa al punto da impedirle una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio oggetto di causa e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente”.
Provveduto agli incombenti istruttori e rigettata la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale avanzata dal convenuto, il Giudice fissava l'udienza del 3.4.2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo trattazione scritta di detta udienza e assegnando alle parti termine fino alla data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni.
All'esito dell'udienza cartolare del 3.4.2025, il Giudice, assumeva in decisione la causa con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. , figlio di , propone domanda di annullamento ex art.428 c.c. Parte_1 Controparte_2 del contratto di compravendita in data 8/10/2018, a rogito del Notaio (repertorio N. Persona_1
32532-raccolta N. 24603 ) con il quale la , deceduta il 12.2.2022, ha ceduto al fratello CP_1
la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma via Giulio Rolland, n. 15 . Controparte_1
Il disposto di cui all'art. 428 c.c. consente all'incapace, i suoi eredi e aventi causa di domandare l'annullamento del contratto sottoscritto dall'incapace a patto che sia data dimostrazione della sua incapacità di intendere e di volere per qualsiasi causa anche transitoria e della malafede dell'altro contraente.
A tal riguardo si deve segnalare che ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
11/07/2023, n. 19630; Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/10/2022, n. 29962).
3 Pertanto, gli elementi che concretizzano la fattispecie disciplinata all'art. 428 c.c. si inquadrano nell'incapacità di intendere e di volere, anche transitoria, del contraente e nella malafede della sua controparte contrattuale, il quale ha approfittato di tale stato per concludere un'operazione negoziale a lui favorevole.
E' necessario altresì rilevare che pur essendo in astratto disgiunte , la capacità d'intendere e la capacità di volere, poiché il soggetto potrebbe essere in grado di intendere, ma incapace di determinarsi coerentemente all'azione o viceversa , tuttavia può ben intuirsi che la menomazione dell'intelligenza toglie al soggetto la capacità di apprendere il valore e la portata dei propri atti, e la volontà non può supplire al difetto di comprensione . Intendere significa discernere rettamente il significato e il valore, nonché le conseguenze giuridiche di atti e fatti, mentre volere indica il libero autodeterminarsi del soggetto, in vista di uno scopo. E quindi la incapacità di intendere e di volere va intesa quale difetto di intelligenza che è necessaria per avere coscienza dei propri atti e quindi per potersi determinare a compierli o ancora in uno stato psichico, tale da paralizzare la sua attitudine a comprendere il valore dell'atto che si compie o addirittura la facoltà di determinarsi.
La giurisprudenza più recente accoglie una nozione meno restrittiva di incapacità naturale . Si afferma infatti che “Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto. (Cass. Sez. 2, 30/05/2017, n. 13659).
E' appena il caso poi di ricordare che poiché l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere , la stipula dell'atto innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico non è di ostacolo alla prova dell'incapacità naturale
4 di uno dei contraenti che può essere data con ogni mezzo ( Cass. 2019 n. 27489; in tal senso anche
Cass. 2011 n.12532) .
3. Ritiene questo giudice che alla stregua delle complessive produzioni documentali in atti , della espletata CT e delle osservazioni alla CT svolte dal ct di parte attrice debba nella specie essere affermata la incapacità naturale della al momento del compimento dell'atto . CP_1
Risulta dalla documentazione medica in atti ( cartelle cliniche e relazioni del neurologo che l'aveva in cura ) oltre che dalla espletata CT che la si ammala all'età di 37 anni di una gravissima CP_1
SV ( encefalite erpetica) con diversi mesi di coma e che residua in afasia fluente e comizialità ( vedi relazione di CT prof. pag. 13 ). La paziente è stata seguita dal Prof. che Per_3 Testimone_1
è stato escusso quale teste all'udienza del 30.11.2025 e del quale sono presenti in atti relazioni redatte nel corso degli anni , prese in esame dal CT ( si vedano le pagg.13 e 14 della relazione di CT ) .
La a seguito della encefalite erpetica aveva riportato un danno neurologico che “aveva CP_1 interessato il lobo temporale sinistro in maniera molto estesa ed in parte il lobo temporale destro .
Si trattava di una situazione stabile non recuperata quanto meno da un punto di vista anatomico”.
(dichiarazioni testimoniali prof. udienza del 30.11.20205 ) . Tes_1
Chiarisce il CT , in risposta al secondo quesito posto da questo giudice ( ossia se il danno, che aveva interessato il lobo temporale sinistro in maniera molto estesa ed in parte il lobo temporale destro ,avesse necessariamente inciso sulle facoltà della stessa) , che ogni paziente con esiti da SV è un quadro a se stante, cioè offre un complesso di sintomi cognitivi particolari più o meno gravi più o meno severi , sintomi che in certe condizioni di stress emotivo possono esasperarsi;
quindi afferma il CT che nella una base organica e un deficit clinico con estrema probabilità sono presenti ma mentre la CP_1 base organica dopo la fase acuta è stabilizzata , non lo sono i deficit clinici sia per la età relativamente giovane della paziente sia perché la prestazione neurocognitiva varia a secondo della situazione si calma o stress o per la presenza di co-patologie (la si ammala nel 1996 di sclerodermia) . CP_1
Nella specie il deficit clinico era rappresentato da grave deficit semantico che disturba gravemente la comprensione e la produzione già a livello delle singole parole ( vedi relazione prof. del Tes_1
14.4.2018 ).
Le conclusioni del CT sono state nel senso della sussistenza di capacità di intendere e volere della
, valorizzando anche la circostanza che in nessuna delle certificazioni del prof. si è CP_1 Tes_1 mai affermato che la stessa non fosse in grado di autodeterminarsi o che fosse incapace di intendere o di volere sia prima che dopo il 2018 , sebbene questi abbia individuato consistenti deficit ( memoria episodica gravemente alterata , grave deficit semantico e lessicale che determina difficoltà
5 gravissime nella comprensione di testi orali e scritti concettualmente complessi anche brevi,… non ha il senso del valore delle cose ..le difficoltà con i numeri sono di tale gravità da non consentire alla signora di gestire autonomamente le proprie finanze- trattasi di stralci delle relazioni del CP_1
Prof. del 2012 e 2018 , tutte in atti e riportate dal CT alla pag. 19 della relazione). Tes_1
Inoltre il CT perviene alle proprie conclusioni sottolineando come il rapporto conflittuale con il figlio, testimoniato dalle denunce alla PG in atti , deponga per la formazione di una volontà cosciente della relativa appunto alla cessione dell'immobile al fratello , intendendo diseredare il figlio. CP_1
Ebbene ritiene questo giudice che la ricostruzione della storia clinica della effettuata dal CP_1
CT e la letteratura riportata riguardo alla patologia che la affliggeva e soprattutto le risultanze delle relazioni negli anni redatte dal neurologo che seguiva la , portino nella specie a conclusioni CP_1 difformi da quelle cui è giunto il CT .
Giova infatti precisare che non si tratta nella specie di accertare se la intendesse o meno CP_1 diseredare il figlio o fosse mossa da fortissima volontà di vendetta / rivalsa nei confronti del figlio ( vedi relaz. CT a pag. 24 ), ma piuttosto di acclarare se il deficit neurologico residuato fosse tale da incidere sulla capacità della stessa di intendere il negozio che poneva in essere in tutti suoi elementi, compreso quindi il valore di quanto oggetto di cessione in favore del fratello , e di conseguenza di formarsi una volontà cosciente.
Ora quanto riferito dal prof. e, del resto, ripreso anche più volte nella CT , in ordine al deficit Tes_1 residuato, porta ad escludere tale capacità di intendere e volere ( e che il Prof faccia Tes_1 riferimento nella relazione dell'aprile 2018 alla conservata capacità di intendere e volere della
, asserto poi ripreso nelle successive relazioni del 15.11.2021 e del 23.3.2023 quest'ultima CP_1 redatta postuma su richiesta del fratello della defunta , non può dirsi decisivo ai fini che occupano , poiché l'affermazione è generica e non formulata in relazione a specifica vicenda negoziale , quale quella che viene in rilievo nella presente causa).
Il teste prof. ha confermato, infatti, di avere visitato nell'aprile 2018 la;
nella Tes_1 CP_1 relazione in pari data rileva che la stessa “non ha il senso del valore delle cose (non sa dire se un prezzo esageratamente basso o alto sia giusto o no per un oggetto)”. “Le difficoltà attuali sono del tutto incompatibili con lo svolgimento autonomo delle attività di vita quotidiana;
le difficoltà con i numeri sono di tale gravità da non consentire alla sig.ra di gestire autonomamente le CP_1 proprie finanze” . In tale occasione il medico rilevava un lieve peggioramento del quadro clinico forse da ascrivere alla recente perdita della madre ( vedi relazione 14.4.2018) .
6 Il teste ha confermato di avere altresì visitato la nel novembre 2021 , come da relazione ove CP_1 si riscontrava : “sul piano cognitivo sono presenti dall'inizio gravissimi deficit semantici, ormai stabilizzati, che disturbano comprensione e produzione del linguaggio, già a livello delle singole parole. La situazione neurocognitiva è invariata … permangono gravissime difficoltà del linguaggio.
Nella produzione orale e scritta sono frequentissime le anomie, gli errori semantici e gli errori non correlati causati dal grave deficit delle conoscenze concettuali. Lo stesso danno ostacola in misura sostanziale anche la comprensione, già a livello di parole singole. Le difficoltà di comunicazione e di interazione verbale, già presenti in condizioni di base, si accentuano in modo esasperato quando la sig.ra è sottoposta a pressioni o stress emotivi anche lievi, tanto da rendere impossibile CP_1 la comunicazione …”( vedi relazione prof. 15.11.2021 ). Tes_1
Ha affermato ancora il teste Prof. in sede di escussione che “Per quanto riguarda la sfera Tes_1 emotiva della paziente la stessa può ritenersi non significativamente danneggiata potendo la stessa prendere decisioni sulla propria esistenza.” ed ancora “come la Signora stesse alla data dell'8.10.2018 non sono in grado di dirlo, posso confermare che la situazione della signora si era stabilizzata e quanto alla sua capacità di rendersi conto della situazione e di operare delle scelte ritengo che in situazioni in cui la scelta fosse di tipo semplice la stessa era in grado di determinarsi.
(verbale udienza del 30.11.2023) .
Ebbene il quadro emergente è quello di incapacità di intendere e di volere , nei termini indicati dalla giurisprudenza della Suprema Corte , non occorrendo come detto la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, bensì essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente.
Non v'è dubbio infatti che la volontà si determina nell'ambito di un contenuto di coscienza fatto di rappresentazione, di giudizi, ed anche di sentimenti che la influenzano e costituiscono il substrato della decisione, ma non può ritenersi che la limitazione delle facoltà intellettive non incida sulla formazione di una volontà cosciente.
D'altro canto se pure il prof. ha dichiarato di ignorare come stesse la in data Tes_1 CP_1
8.10.2022 , tuttavia il quadro descritto nell'aprile dello stesso anno e la rilevata stabilizzazione della situazione nel novembre 2021 ( si rinvia qui alla lettura delle due relazioni) escludono ragionevolmente che la stessa potesse in data 8.10.2022 avere recuperato quelle facoltà cognitive che il danno neurologico, recato dalla encefalite erpetica, aveva seriamente compromesso ( vedi Cass.
2212/1990 secondo cui ai fini dell'azione di annullamento di cui all'art. 428 cod. civ. la incapacità naturale, ove si tratti di situazione non transitoria, ma sia pure relativamente perdurante quale una
7 malattia, può essere provata anche attraverso il dato induttivo costituito dalle condizioni del soggetto antecedenti o successive al compimento dell'atto pregiudizievole).
E a tal proposito è appena il caso di rilevare che la certificazione medica del dott. in data Per_4
20.6.2018 che attesta la capacità di intendere e di volere e di disporre lucidamente dei propri affari della (doc. 2 convenuto) , non è dirimente, risultando detta attestazione priva di motivazione, CP_1 né resa all'esito di esame della paziente .
Deve quindi sul punto condividersi quanto affermato dal CT di parte attrice nella proprie osservazioni, ossia che è impensabile che la signora potesse, pur in presenza di una minima capacità di CP_1 comprensione e di decisione in situazioni semplici, comprendere quale fosse il valore reale della proprietà che stava vendendo o di comprendere un atto complesso come quello che doveva sottoscrivere . ( vedi osservazioni prof. ct parte attrice allegate alla relazione di CT ). Per_5
4. Conforta tali conclusioni anche la produzione della rubrica con indicazioni in caso si fosse smarrita
( sub doc. 16 allegato alle memorie istruttorie di parte attrice ) che testimonia le difficoltà di orientamento della , di cui si fa menzione nelle relazioni del prof. , agendina che CP_1 Tes_1
in sede di interpello ha dichiarato di non conoscere , tuttavia confermando che i Controparte_1 numeri di telefono cellulare ivi riportati fossero quelli suoi e della moglie e si riscontra in detto documento una grafia sovrapponibile a quella del documento sub 5 parte convenuta, che è stato ritenuto autografo dal CT.
Quanto a quest'ultimo scritto che la dott.ssa , nominata CT , ha ritenuto Persona_2 vergato dalla e dalla stessa sottoscritto , deve rilevarsi che lo stesso risulta redatto in data CP_1
8.10.2018 quindi in concomitanza con la vendita , quasi a giustificare l'atto di disposizione ( vedi doc. 5 parte convenuta ove si legge : “proprio per evitare brutte sorprese e garantirmi una vita sicura, ho deciso di vendere questa mia casa a nuda proprietà a mio fratello di cui ho piena fiducia e mi ha dato CP_1 la certezza che mi vuole bene”).
Ma al di là di tale coincidenza temporale , il promemoria sembra in contrasto con le relazioni del prof. perchè testimonia una certa capacità di elaborazione dei propri sentimenti , del proprio Tes_1 vissuto e delle proprie intenzioni con ricorso ad un linguaggio corretto grammaticalmente e utilizzo anche di termini non di uso corrente ( ad esempio “con destrezza” pag.3 del documento) , onde non pare del tutto peregrina la tesi prospettata dall'attore, ossia che lo scritto possa essere stato dettato alla Ad ogni modo tale documento, se conferma le tesi espresse dal CT prof. sulla CP_1 Per_3 volontà di rivalsa nei confronti del figlio, resta irrilevante al fine dell'accertamento della capacità negoziale della per quanto già precisato dianzi . CP_1
8 5. In merito alla malafede di , fratello della , ed acquirente della Controparte_1 Controparte_2 nuda proprietà dell'immobile , l'attore ha allegato oltre alla irrisorietà del prezzo di vendita ( che è tuttavia risultata indimostrata) anche la circostanza che il prezzo di vendita è stato corrisposto su conto cointestato alla ed a . Controparte_2 Controparte_1
In verità dall'estratto conto in atti ( doc 3 ) risulta quale destinatario delle Controparte_1 comunicazioni bancarie relative al conto corrente n. 1000/9408 in essere presso la Banca Intesa
SanPaolo di cui unica intestataria era Controparte_2
Nella lettera relativa all'estratto conto, viene indicata alla prima riga quale destinataria della comunicazione e, per l'effetto unica intestataria del conto corrente de quo mentre, Controparte_2 alla riga successiva, preceduto dall'abbreviazione “c/o”, viene indicato il luogo dove spedire la comunicazione ovvero presso il domicilio o la residenza di sita in Roma alla via Controparte_1 degli Armenti n. 15 (vedi doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Risulta tuttavia dalla documentazione bancaria prodotta che la somma ricavata dalla cessione della nuda proprietà è stata totalmente movimentata per il pagamento di una polizza assicurativa a beneficio dello stesso ( vedi polizza ed estratto conto doc. 18 e 3 attore) . Il documento reca, Controparte_1 oscurato, il nominativo del beneficiario, ma in sede di interpello ha sostanzialmente Controparte_1 ammesso di essere stato beneficiario di una polizza contratta dalla , sebbene abbia Controparte_2 dichiarato di esserne stato all'oscuro sino alla morte della sorella.
Significativa è la circostanza che la corrispondenza bancaria veniva inviata presso il domicilio del convenuto;
ciò dimostra infatti che l'operatività del conto ( quanto meno di fatto ) fosse gestita dal fratello . D'altronde non pare verosimile che la nelle condizioni di salute che si sono dianzi CP_1 descritte potesse autonomamente determinarsi alla stipula di una polizza con il ricavato della vendita.
La piena consapevolezza delle condizioni di salute della da parte del fratello è pacificamente CP_1 testimoniata dal fatto che la stessa per un periodo è stata ospitata dal fratello ( vedi Promemoria redatto dalla ) e da quanto dallo stesso dichiarato alla PG nel verbale di S.I. del 15.3.2017 ( CP_1 doc. 12 attore).
Alla luce di quanto sin qui esposto la domanda deve essere accolta e conseguentemente annullata la compravendita in data 8.10.2018 per l'accertata incapacità naturale della venditrice all'atto della stipula del negozio.
8. L'attore ha formulato altresì domanda restitutoria dell'immobile avendo allegato la sua qualità di unico erede ab intestato della in quanto unico figlio ( la risulta avere Controparte_2 CP_1 divorziato dal coniuge nel 2017 ) , qualità non contestata .
9 Pertanto la domanda va accolta , comportando l'annullamento contrattuale per incapacità di intendere e di volere la riconduzione del cespite nell'asse ereditario dell'alienante, e ordinata la restituzione del cespite in favore di . Parte_1
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 . Le spese delle due CT vanno definitivamente poste a carico della parte convenuta .
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara l'annullamento dell'atto di compravendita in data 8/10/2018, a rogito del Notaio
[...]
, repertorio N. 32532-raccolta N. 24603 , con il quale , deceduta il 12.2.2022, Per_1 Controparte_2 ha ceduto al fratello la nuda proprietà dell'immobile sito in Roma via Giulio Controparte_1
Rolland, n. 15 , per l'accertata incapacità naturale della parte venditrice e per Controparte_2
l'effetto condanna il convenuto alla restituzione dell'immobile all'attore ;
-condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi ed euro 545,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese delle due CT .
Roma, 26.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Tronci
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