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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1337/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti (g.o.t.s.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1337 dell'anno 2019, promossa da:
(P. iva n. , con sede in Giulianova (TE), Via Case Popolari n. 13, in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Corropoli (TE), Parte_2
Via Ungaretti n. 4 presso lo studio dell'Avv. Danilo Consorti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), in persona del RT P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore, procuratore dott. con sede in Verona, elettivamente CP_2 domiciliata in Teramo, Via del Baluardo n. 63 (angolo Vico della Fonte), presso lo studio dell'Avv. Enzo
Formisani, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA nonché nei confronti di
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
[...]
Oggetto: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
4/02/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 19/04/2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale la compagnia RT [
e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
[...] CP_3
Parte reiectis, dichiarare obbligati i convenuti, in solido tra loro, a risarcire la di tutti i danni dalla stessa subiti per la mancata prestazione del dipendente, a causa e nel periodo di invalidità determinata dal sinistro stradale Parte_3 addebitabile a colpa esclusiva del conducente del veicolo assicurato con la e di proprietà della Sig.ra RT
. Conseguentemente, condannare in solido tra loro i convenuti al pagamento della complessiva somma di Euro CP_3
11.096,38 di cui Euro 687,43 per ratei maturati e pagati dal 08.09.2017 al 20.10.2017 durante il periodo di infortunio del Sig. Euro.10.248,00 quale maggior spesa sopportata per la concreta sostituzione del lavoro di Parte_3 competenza del dipendente di cui alla fattura emessa dallo studio F.LL NI di Ascoli Piceno, ed Euro 160,95 Pt_3 per contributi previdenziali pagati durante il periodo d'infortunio, oltre interessi legali dalla data di messa in mora del
13.10.2017 al dì del soddisfo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese
e competenze del presente giudizio ivi comprese le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione della causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che società per il supporto ingegneristico e di servizi altamente specialistici ad aziende del Parte_1 settore manifatturiero, aveva alle proprie dipendenze , assunto con contratto a tempo Parte_3 indeterminato del 14/04/2011, con la qualifica di disegnatore non progettista;
- che in data 8/09/2017, lungo il tragitto luogo di lavoro-abitazione, il era rimasto coinvolto in un Pt_3 sinistro stradale verificatosi nel Comune di Corropoli, lungo la SS n. 259, all'altezza dell'intersezione con via
RadmiLL, allorché, a bordo della propria vettura Alfa 155 tg. AJ058FW, mentre era fermo, incolonnato sulla strada statale, era stato tamponato dalla Fiat Panda tg. EA796NL, condotta da e di Controparte_4 proprietà di , assicurata per RCA con la CP_3 Controparte_5
- che, a causa delle lesioni riportate nel sinistro, il dipendente si era assentato dal lavoro dal Pt_3
09.09.2017 al 21.10.2017;
- che in data 6/10/2017 essa veva inoltrato alla compagnia di richiesta di Pt_1 RT risarcimento danni poiché il inabile al lavoro, si era assentato costringendo la società a ricorrere a Pt_3 progettisti esterni per completare i lavori in corso d'opera;
- che detta richiesta era stata reiterata a mezzo raccomandata a.r. del 12/07/2018 a firma del legale, con il quale si era informata la compagnia che al fine di completare, nei termini pattuiti con la committenza, i Parte lavori di progettazione di un bobinatore doppio per treccia di competenza del dipendente la Pt_3 era stata costretta a rivolgersi ad uno studio esterno di Ascoli Piceno, con un conseguente esborso di euro
10.248,00 giusta fattura del 15/12/2017 n. 155/2017;
- che la con raccomandata dell'11/02/2019, aveva ritenuto di non dover formulare RT alcuna offerta perché la richiesta risarcitoria avanzata dalla odierna attrice era considerata eventuale danno indiretto non sufficientemente documentato, rendendo così inevitabile il ricorso alla giustizia;
Parte
- che la responsabilità del sinistro in cui era rimasto coinvolto il dipendente della era totalmente ascrivibile al conducente del veicolo di proprietà di ed assicurato per RCA con la , ed, CP_3 CP_1 infatti, il danneggiato era stato risarcito integralmente per i danni subiti in conseguenza Parte_3
Parte dell'occorso, mentre la compagnia convenuta aveva ritenuto sfornito di prova il danno della , quale impresa datrice di lavoro del Pt_3
- che il danno patito dal datore di lavoro, per invalidità temporanea del dipendente causata dall'azione di un terzo, anche per consolidata giurisprudenza, andava da quest'ultimo risarcito, sussistendo un nesso eziologico tra l'evento lesivo ed il pregiudizio economico che, per suo tramite, era derivato dal diritto di credito del datore di lavoro;
- che nell'assicurazione da responsabilità civile l'assicuratore è obbligato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto: di conseguenza, l'assicuratore risponde, nei limiti del massimale, di tutti gli eventi dannosi derivanti dall'evento assicurato;
- che la legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore aveva accentuato tale obbligo, in quanto, all'art. 18, aveva attribuito al "danneggiato" da sinistro causato dalla detta circolazione la legittimazione attiva ad esperire azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ove con l'espressione “danneggiato" si era inteso indicare non soltanto la persona direttamente coinvolta nel sinistro, ma anche chiunque avesse subito un danno in rapporto causale con il sinistro, cioè che si presentasse come effetto normale e conseguenziale del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., sulla cui interpretazione la Corte di Cassazione, seppur su fattispecie differenti, aveva avuto modo di pronunziarsi;
- che la legittimazione del datore di lavoro per l'azione diretta ex art. 18 della legge n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa assicuratrice di un veicolo in relazione al preteso risarcimento del danno per la mancata prestazione del dipendente a causa (e nel periodo) di invalidità determinata in un incidente stradale addebitabile a colpa del conducente del veicolo con essa assicurato, risultava in linea alla nozione di
"danneggiato" adottata dalla citata legge n. 990 nonché all'ambito di applicazione di detta normativa;
- che l'area del danno risarcibile era stata delimitata dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
6132/1988, ai cui principi si era poi adeguata la prevalente giurisprudenza di merito e legittimità successiva, definendo che la prima voce di danno che il datore di lavoro poteva chiedere al terzo responsabile era costituita dall'ammontare della retribuzione pagata "a vuoto" in conseguenza della mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative (retribuzione da considerarsi in tutte le sue componenti, quindi non solo le voci correnti, ma anche gli elementi accantonati in vista di una liquidazione differita quali, quote di TFR, ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima mensilità, premi vari, ecc.); ad essa andavano aggiunti gli accessori (interessi e rivalutazione monetaria) dalla data di pagamento della retribuzione a vuoto a quella di risarcimento;
Parte
- che per le suddette voci di danno aveva sostenuto un costo pari ad euro 687,43 in ragione dei ratei maturati durante il periodo di infortunio per tredicesima mensilità, premio ferie, quota TFR, ferie maturate, rol maturati ed ex festività maturate;
- che andava risarcito anche l'ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore di lavoro in caso di comprovata necessità di sostituzione del lavoratore assente con elementi esterni all'azienda, come nel caso di specie in cui l'attrice aveva dovuto sopportare la maggior spesa per la concreta sostituzione del lavoro di competenza del progettista al fine di evitare le negative incidenze Pt_3 dell'assenza sull'efficienza produttiva, in particolare per evitare ritardi nella consegna di un macchinario Parte ordinato alla dalla società Siderurgica Latina martin Spa con ordine di acquisto n. M17339 del
29.06.2017; Parte
- che tra l'acquirente e la era stato infatti stabilito quale termine di consegna il mese di novembre
2017 e, pertanto, la società esponente si era vista costretta a rivolgersi allo studio F.LL NI per Parte completare la progettazione del bobinatore doppio: l'infortunio occorso al disegnatore della nel periodo immediatamente antecedente al mese di consegna, aveva di fatto, reso necessaria la sostituzione delle competenze del suddetto lavoratore;
Parte
- che la aveva altresì titolo di reclamare la somma di euro 160,95, in ragione della percentuale del
29,43 di contributi previdenziali obbligatoriamente versati sull'ammontare della retribuzione dovuta al dipendente, avendo le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 6132, più volte citata e la giurisprudenza successiva affermato che, in caso di mancata prestazione lavorativa, il danno del datore di lavoro non era dato esclusivamente dalla retribuzione corrisposta al lavoratore ma dal costo complessivo di tale prestazione, che, pertanto, comprendeva anche l'importo dei contributi previdenziali, ai quali il datore di lavoro non poteva sottrarsi.
Tutto ciò premesso ha concluso come sopra riportato. Parte_1
Con comparsa in data 4/09/2019 si è costituita , la Controparte_6 quale ha dedotto ed eccepito, in sintesi e per quanto di interesse:
- che nulla era dovuto, a titolo di risarcimento, oltre quanto già pagato dalla Compagnia in favore del sig.
(dipendente della Società attrice), in quanto, per il combinato disposto degli artt. 2056 e Parte_3
1223 c.c., anche in sede di responsabilità aquiliana era risarcibile solo il danno che fosse conseguenza diretta della condotta colposa dell'agente;
- che, di conseguenza, non era risarcibile il danno da rimbalzo, o indiretto, perché esso derivava dal pregiudizio sofferto da un soggetto interposto (cfr., da ultimo, Trib. Milano Sez. VI 6/02/2019 n. 1178 in Redazione Giuffrè 2019) e ne derivava l'assoluta carenza di legittimazione ad agire in capo alla Parte_1 che non era il soggetto rimasto danneggiato nel sinistro stradale;
- che ove il Giudicante avesse ritenuto sussistente la legittimazione, costituiva principio assolutamente pacifico e consolidato che dovevano essere risarciti soltanto i danni che, a norma dell'art. 1223 c.c., costituivano una conseguenza immediata e diretta dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale;
- che nella fattispecie concreta, la richiesta di rimborso della somma corrisposta ad uno studio professionale esterno per completare il lavoro di progettazione affidato al , non si presentava affatto Parte_3 come conseguenza normale del sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto il dipendente, dalla visura camerale della e dal prospetto “Staff” scaricabile dal sito web della medesima Società attrice, Parte_1 risultava che quest'ultima contava n. 12 addetti di cui ben 8 con la stessa qualifica di “Disegnatore diploma perito meccanico” posseduta dal Pt_3
- che la necessità di far completare ad uno studio professionale esterno il lavoro affidato al era Pt_3 derivata da carenze strutturali e/o organizzative della Società attrice e non certo dal sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto un dipendente;
- che incombeva comunque all'attrice l'onere di provare che il pregiudizio lamentato era in rapporto di causalità diretta con il sinistro poiché ai sensi del 2° comma dell'art. 1227 c.c., espressamente richiamato dall'art. 2056 c.c., il risarcimento non era dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza: tale norma sancisce l'obbligo per il danneggiato di non aggravare il pregiudizio subito;
- che non vi era prova che la Società attrice fosse stata effettivamente costretta a sopportare maggiori costi per onorare gli impegni assunti e, comunque, non era possibile considerare tali presunti maggiori costi come conseguenza diretta ed immediata del sinistro, inoltre, la somma corrisposta allo studio F.LL NI era assolutamente sproporzionata rispetto all'entità ed alla qualità del lavoro di progettazione svolto;
- che l'attività di progettazione avrebbe comunque avuto un costo per la (spese vive e generali, Parte_1 retribuzione del dipendente, ecc.) e, pertanto, non si sarebbe potuto riconoscere il rimborso di quanto versato in favore dello studio professionale esterno, ma soltanto l'eventuale mancato e/o ridotto guadagno, così come non erano dovute le ulteriori somme di cui si pretendeva il rimborso trattandosi di oneri facenti normalmente carico al datore di lavoro, né il rimborso dell'IVA sulle fatture esibite, trattandosi di imposta che la stessa aveva la possibilità di recuperare.
Tanto dedotto ed eccepito, la difesa della Compagnia convenuta ha così concluso: “…perché la domanda attrice, così come formulata, venga integralmente rigettata siccome inammissibile, improponibile e/o infondata in fatto e in diritto e comunque perché la stessa venga ricondotta ad equità. Con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.”
, pur regolarmente citata, è rimasta contumace. CP_3 La causa è stata istruita con le produzioni documentali offerte dalle parti e la prova orale articolata dalle stesse. All'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Delimitazione del thema decidendum.
La società attrice invoca la responsabilità della compagnia convenuta nel danno occorsole per l'assenza del dipendente , assunto con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di disegnatore Parte_3 non progettista, che il giorno 8/09/2017, rimasto coinvolto in un sinistro stradale, aveva riportato lesioni personali con conseguente periodo di malattia e assenza dal lavoro dal 9/90/2017 al 21/10/2017. La
Società - impegnata in attività per il supporto ingegneristico e nella prestazione di servizi altamente specialistici ad aziende del settore manifatturiero - dovendo completare il lavoro di progettazione di un bobinatore doppio per treccia, commissionato dalla e di Parte_4 competenza proprio del dipendente per ottemperare alle obbligazioni assunte e per rispettare i Pt_3 tempi di consegna, era stata quindi costretta a rivolgersi allo Studio F.LL NI di Ascoli Piceno, sostenendo un esborso di euro 10.248,00. Per tale “danno indiretto” conseguente al sinistro stradale, la cui responsabilità andava indubbiamente imputata alla conducente del veicolo Fiat Panda, di proprietà di CP_3 ed assicurato per la r.c.a. con la la
[...] Controparte_7 Parte_1 rivendica il rimborso da parte dei convenuti – rispettivamente responsabile civile del sinistro e compagnia assicuratrice – oltre che dei ratei maturati e corrisposti durante il periodo di malattia per tredicesima mensilità, premio ferie, quota TFR, ferie maturate, rol maturati ed ex festività per un totale di euro 687,43 ed all'ulteriore importo di euro 160,95 per quota di contributi previdenziali obbligatoriamente versati.
Resiste la Compagnia negando la legittimazione attiva della datrice di lavoro, in quanto non danneggiata direttamente, rilevando il difetto dei requisiti di cui all'art. 1223 c.c., in quanto il danno evocato non può considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'illecito, oltre che la carenza di prova del danno subito.
Nel merito, la domanda formulata da parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per i motivi che seguono.
La normativa di riferimento ed il dato giurisprudenziale.
Il datore di lavoro il cui dipendente rimanga vittima di un incidente vede rimanere a proprio carico, in base alla normativa speciale ed alla contrattazione collettiva, i costi inerenti il proprio lavoratore (retribuzione, contributi, ferie, 13a, 14a, TFR, gratifiche, indennità di malattia, ecc.) per tutto il periodo in cui quest'ultimo rimane assente dal luogo di lavoro a causa delle lesioni riportate nell'incidente. Il datore di lavoro, pertanto, pur sostenendo i relativi oneri, non può usufruire, a causa del fatto illecito altrui, della prestazione lavorativa del dipendente;
egli subisce indubbiamente un “danno ingiusto” che va risarcito dal responsabile ex art. 2043 c.c. In questi casi è riconosciuta al datore di lavoro la cd. “azione di rivalsa”, ovverossia il diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del proprio dipendente e ciò anche a prescindere dalla sostituibilità o meno dello stesso.
La costante giurisprudenza - a partire dalla pronuncia fondamentale costituita dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 6132/1988, infatti, afferma che gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo.
In caso di sinistro stradale, il datore di lavoro del dipendente infortunato a seguito di sinistro stradale è legittimato ad agire direttamente nei confronti del danneggiante e della sua compagnia assicuratrice per
Stabilisce infatti l'art. 144 Codice Assicurazioni Private che «Il danneggiato per sinistro causato dalla CP_8 circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile».
Nella nozione di “danneggiato dalla circolazione di veicoli” rientrano non solo i soggetti direttamente coinvolti nel sinistro, bensì anche tutti coloro che da quell'incidente abbiano visto conseguire un danno diretto nei loro confronti: vi rientra, pertanto, a pieno titolo anche il datore di lavoro del dipendente infortunato.
Quanto alla individuazione dei danni ripetibili, si prevede la risarcibilità di tutti i danni che siano
“conseguenza immediata e diretta” del fatto illecito a mente dell'art. 1223 c.c.
Pur volendo tener conto dell'intervento degli enti previdenziali, deve considerarsi che una buona parte delle retribuzioni e contribuzioni spettanti al lavoratore infortunato rimane a carico del datore di lavoro. Egli, pertanto, potrà certamente chiedere il ristoro degli oneri contributivi e retributivi comunque sostenuti o che dovrà sostenere in futuro (ad es. per 13ma, 14ma, eventuali gratifica natalizia e/o premio di produzione, quota TFR ecc.).
Nel caso in cui, poi, il datore di lavoro abbia dovuto anche sostituire il lavoratore infortunato per far fronte alle esigenze aziendali ed anche al fine di non aggravare il danno comunque manifestatosi (tenuto conto che il maggior danno eventualmente evitabile non sarà risarcito secondo quanto previsto dall'art. 1227 co. 2
c.c.), la richiesta risarcitoria potrà estendersi agli ulteriori oneri conseguenti alla nuova e temporanea assunzione, ivi incluse le spese per la scelta e ricerca ad opera di società di collocamento, head hunter o simili.
Il caso di specie.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta innanzitutto accertato che
, disegnatore non progettista alle dipendenze della società per il supporto Parte_3 Parte_1 ingegneristico e di servizi altamente specialistici ad aziende del settore manifatturiero, veniva coinvolto in data 8/09/2017, lungo il tragitto luogo di lavoro - abitazione, in un sinistro stradale allorché, a bordo della propria vettura Alfa 155 tg. AJ058FW - mentre era fermo incolonnato sulla strada statale – veniva tamponato dalla Fiat Panda tg. EA796NL, condotta da e di proprietà di Controparte_4 CP_3 assicurata per RCA con la Del pari, risulta incontestata la circostanza che dal sinistro Controparte_9 derivavano al importanti lesioni a causa delle quali egli era costretto ad assentarsi dal lavoro dal Pt_3
9/09/2017 al 21/10/2017. E' pacifico, altresì, che il sia stato risarcito integralmente dei danni Pt_3 patiti in conseguenza dell'urto de quo, danni ascrivibili alla responsabilità dell'autovettura di proprietà di e condotta da assicurata da che si è fatta carico Controparte_4 CP_3 RT integrale del ristoro.
Al fine di poter delibare in merito alla risarcibilità della pretesa avanzata dalla società datrice di lavoro del occorre preliminarmente verificare la qualità della sua prestazione lavorativa e la fungibilità o Pt_3 meno della stessa tre i dipendenti della Parte_1
È emerso dalle deposizioni testimoniali (TE che l'organizzazione interna dell'attrice prevedeva Tes_1
l'assegnazione ad ogni disegnatore di uno specifico progetto, che per il all'epoca del sinistro, Pt_3 consisteva nella realizzazione dei disegni di un bobinatore doppio per treccia - di cui alla commessa con ordine di acquisto n. M17339 del 29/06/2017 - della Siderurgica Latina Martin S.p.A.; che la consegna del progetto era urgente e che sicuramente gli altri disegnatori erano occupati in specifici progetti, sì da non poterlo sostituire.
, sentito come TE, ha confermato che quattro o cinque giorni prima dell'incidente gli era Parte_3 stato affidato lo sviluppo del progetto realizzato dal legale rappresentante ing. , di cui egli Parte_2 provvide a redigere i disegni. Ha specificato, inoltre, che poiché la consegna del lavoro rivestiva il carattere dell'urgenza, gli era stato chiesto di svolgere lavoro in orario straordinario. Il lavoro consisteva nel realizzare disegni in 2D, che solo lui ed altri pochi dipendenti sapevano fare (2 o 3). Tra i capaci, vi era l'ingegnere ( ) ed altre due persone, che però in quel momento erano impegnate in altre Parte_2 consegne. Il ha aggiunto altresì che l'ingegnere gli telefonò per sapere come stava, riferendogli che Pt_3 aveva affidato a un altro studio l'incarico di ultimare i disegni, “mi sembra di ricordare NI”.
Anche il TE dipendente ha confermato che il doveva disegnare il Tes_2 Parte_1 Pt_3 bobinatore e che la riconsegna del lavoro doveva avvenire con urgenza, aggiungendo che quel lavoro specifico andava realizzato con un programma 2D, utilizzato da pochi, mentre la maggior parte dei disegnatori usava un programma diverso in 3D. Il TE ha anche confermato di sapere che il datore fu costretto a rivolgersi ad uno studio esterno per quel lavoro, “perché io ero uno di quei pochi che sa utilizzare i programmi 2D ma non potevo sostituire il perché ero impegnato nella realizzazione di un altro progetto”. Pt_3
La distribuzione del lavoro fra i vari disegnatori mediante affidamento a ciascuno di un singolo progetto è stata confermata anche dal TE disegnatore tecnico della ino al 2019. Questi ha Testimone_3 Pt_1 riferito, riguardo alla specificità dei singoli incarichi dei disegnatori, che non poteva “sostituire il in Pt_3 quanto non avevo le conoscenze relative al tipo di macchinario che utilizzava lui”. Parte Il TE , che ha lavorato per la dal 2005 con mansioni di disegnatore non progettista, ha Tes_4 confermato che ogni disegnatore si occupava di un'azienda e che “i programmi di disegno sono molto diversi l'uno dagli altri, così come la qualità”; che “ognuno è impegnato con un progetto diverso e siamo vincolati alle scadenze”.
Infine, il TE , all'epoca dei fatti dipendente della ha confermato che Testimone_5 Parte_1
Parte l'organizzazione aziendale della prevedeva l'assegnazione ad ogni disegnatore di uno specifico progetto e che il all'epoca del sinistro che lo aveva coinvolto, stava lavorando ad uno sbobinatore, Pt_3 confermando che lo stesso lavoratore infortunato non poteva essere sostituito nel suo progetto.
Il TE anch'egli dipendente dell'attrice, ha confermato il modus operandi aziendale della Testimone_6 distribuzione del lavoro ai singoli disegnatori mediante affidamento ad ognuno di un progetto specifico e di essere a conoscenza che all'epoca il stava lavorando ad uno sbobinatore. Attesta altresì la Pt_3 previsione di una specifica data di scadenza della riconsegna del progetto e che nessuno dei disegnatori poteva sostituire il in quanto “Si trattava di un lavoro in 3D il cui programma lo conosceva solo il . Pt_3 Pt_3
Il TE ha riferito, inoltre, di di essere a conoscenza che il progetto è stato completato dallo studio NI di Ascoli Piceno.
E cristaLLna l concordanza delle deposizioni dei lavoratori della el riferire che il all'epoca Pt_1 Pt_3 del sinistro si stava occupando in via esclusiva di un progetto specifico relativo ad un “bobinatore doppio per treccia” che andava consegnato con termine essenziale alla Siderurgica Latina Martin S.p.A. I testi poi hanno affermato con convincente sintonia che, a causa del coinvolgimento del collega nel sinistro e del Pt_3 periodo di malattia che ne era conseguito, la società datrice era stata costretta a rivolgersi ad uno studio esterno, lo studio F.LL NI di Ascoli Piceno, per completare la progettazione, in quanto gli altri disegnatori non potevano completare il lavoro di o per difetto delle competenze tecniche o perché Pt_3 impegnati con il rispetto delle scadenze dei singoli progetti specificamente loro affidati.
La società attrice ha altresì offerto la prova dell'ulteriore pregiudizio derivante dalla maggior spesa sopportata per la concreta sostituzione del lavoro di competenza del progettista fornendo Pt_3 all'incarto processuale il contratto e la successiva corrispondenza intercorsa tra la Siderurgica Latina Martin
S.p.a., quale società committente, e la da cui si evince l'essenzialità e perentorietà del termine di Parte_1 consegna del progetto previsto ed indicato per il mese di novembre.
La liquidazione del danno.
Premesso quanto sopra, va dunque determinato il quantum debeatur.
Innanzitutto, va riconosciuta la voce di danno costituita dall'ammontare della retribuzione pagata "a vuoto" in conseguenza della mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, da considerarsi in tutte le sue componenti (ossia anche gli elementi accantonati in vista di una liquidazione differita: quote di TFR, ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima mensilità, premi vari, ecc.). Sulla somma così determinata andranno calcolati anche gli accessori (interessi e rivalutazione monetaria) dalla data di pagamento della retribuzione a vuoto a quella di risarcimento. Parte Nel caso di specie la ha dimostrato di aver sostenuto un costo pari ad euro 687,43 in ragione dei ratei maturati durante il periodo di infortunio per tredicesima mensilità, premio ferie, quota TFR, ferie maturate, rol maturati e festività soppresse maturate, come da conteggio dello studio . Parte_2
Parte Ulteriore e specifica voce di danno, che andrà liquidata alla , è costituita dalla somma di euro 160,95 in ragione della percentuale di contributi previdenziali obbligatoriamente versati sull'ammontare della retribuzione dovuta al dipendente.
Con riferimento, infine, al quantum della voce di danno corrispondente al maggior costo sopportato dal datore per la sostituzione del lavoratore in malattia, esso andrà commisurato all'importo della fattura del
15/12/2017 n. 155/2017 di euro 10.248,00 emessa dallo studio F.LL NI s.n.c., per il completamento del progetto del doppio bobinatore per treccia.
Al risarcimento dei danni così determinati devono essere condannati in solido l'assicurazione
[...]
ed il responsabile civile, . Controparte_6 CP_3
Per quanto attiene le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza solidale delle parti convenute e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1337/2019, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
- condanna la e in solido tra loro, al RT0 CP_3 pagamento, in favore della stessa, a titolo di ristoro per i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso al proprio dipendente in data 8/09/2017, dell'importo di euro 11.096,38, oltre gli accessori Parte_3 di cui in motivazione con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo;
- condanna la e in solido tra loro, al RT0 CP_3 rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre ad esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Teramo, 12/05/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Converti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti (g.o.t.s.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1337 dell'anno 2019, promossa da:
(P. iva n. , con sede in Giulianova (TE), Via Case Popolari n. 13, in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Corropoli (TE), Parte_2
Via Ungaretti n. 4 presso lo studio dell'Avv. Danilo Consorti, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), in persona del RT P.IVA_2 suo legale rappresentante pro tempore, procuratore dott. con sede in Verona, elettivamente CP_2 domiciliata in Teramo, Via del Baluardo n. 63 (angolo Vico della Fonte), presso lo studio dell'Avv. Enzo
Formisani, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTA nonché nei confronti di
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
[...]
Oggetto: lesione personale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
4/02/2025 tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 19/04/2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale la compagnia RT [
e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
[...] CP_3
Parte reiectis, dichiarare obbligati i convenuti, in solido tra loro, a risarcire la di tutti i danni dalla stessa subiti per la mancata prestazione del dipendente, a causa e nel periodo di invalidità determinata dal sinistro stradale Parte_3 addebitabile a colpa esclusiva del conducente del veicolo assicurato con la e di proprietà della Sig.ra RT
. Conseguentemente, condannare in solido tra loro i convenuti al pagamento della complessiva somma di Euro CP_3
11.096,38 di cui Euro 687,43 per ratei maturati e pagati dal 08.09.2017 al 20.10.2017 durante il periodo di infortunio del Sig. Euro.10.248,00 quale maggior spesa sopportata per la concreta sostituzione del lavoro di Parte_3 competenza del dipendente di cui alla fattura emessa dallo studio F.LL NI di Ascoli Piceno, ed Euro 160,95 Pt_3 per contributi previdenziali pagati durante il periodo d'infortunio, oltre interessi legali dalla data di messa in mora del
13.10.2017 al dì del soddisfo, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese
e competenze del presente giudizio ivi comprese le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione della causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse:
- che società per il supporto ingegneristico e di servizi altamente specialistici ad aziende del Parte_1 settore manifatturiero, aveva alle proprie dipendenze , assunto con contratto a tempo Parte_3 indeterminato del 14/04/2011, con la qualifica di disegnatore non progettista;
- che in data 8/09/2017, lungo il tragitto luogo di lavoro-abitazione, il era rimasto coinvolto in un Pt_3 sinistro stradale verificatosi nel Comune di Corropoli, lungo la SS n. 259, all'altezza dell'intersezione con via
RadmiLL, allorché, a bordo della propria vettura Alfa 155 tg. AJ058FW, mentre era fermo, incolonnato sulla strada statale, era stato tamponato dalla Fiat Panda tg. EA796NL, condotta da e di Controparte_4 proprietà di , assicurata per RCA con la CP_3 Controparte_5
- che, a causa delle lesioni riportate nel sinistro, il dipendente si era assentato dal lavoro dal Pt_3
09.09.2017 al 21.10.2017;
- che in data 6/10/2017 essa veva inoltrato alla compagnia di richiesta di Pt_1 RT risarcimento danni poiché il inabile al lavoro, si era assentato costringendo la società a ricorrere a Pt_3 progettisti esterni per completare i lavori in corso d'opera;
- che detta richiesta era stata reiterata a mezzo raccomandata a.r. del 12/07/2018 a firma del legale, con il quale si era informata la compagnia che al fine di completare, nei termini pattuiti con la committenza, i Parte lavori di progettazione di un bobinatore doppio per treccia di competenza del dipendente la Pt_3 era stata costretta a rivolgersi ad uno studio esterno di Ascoli Piceno, con un conseguente esborso di euro
10.248,00 giusta fattura del 15/12/2017 n. 155/2017;
- che la con raccomandata dell'11/02/2019, aveva ritenuto di non dover formulare RT alcuna offerta perché la richiesta risarcitoria avanzata dalla odierna attrice era considerata eventuale danno indiretto non sufficientemente documentato, rendendo così inevitabile il ricorso alla giustizia;
Parte
- che la responsabilità del sinistro in cui era rimasto coinvolto il dipendente della era totalmente ascrivibile al conducente del veicolo di proprietà di ed assicurato per RCA con la , ed, CP_3 CP_1 infatti, il danneggiato era stato risarcito integralmente per i danni subiti in conseguenza Parte_3
Parte dell'occorso, mentre la compagnia convenuta aveva ritenuto sfornito di prova il danno della , quale impresa datrice di lavoro del Pt_3
- che il danno patito dal datore di lavoro, per invalidità temporanea del dipendente causata dall'azione di un terzo, anche per consolidata giurisprudenza, andava da quest'ultimo risarcito, sussistendo un nesso eziologico tra l'evento lesivo ed il pregiudizio economico che, per suo tramite, era derivato dal diritto di credito del datore di lavoro;
- che nell'assicurazione da responsabilità civile l'assicuratore è obbligato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto: di conseguenza, l'assicuratore risponde, nei limiti del massimale, di tutti gli eventi dannosi derivanti dall'evento assicurato;
- che la legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore aveva accentuato tale obbligo, in quanto, all'art. 18, aveva attribuito al "danneggiato" da sinistro causato dalla detta circolazione la legittimazione attiva ad esperire azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ove con l'espressione “danneggiato" si era inteso indicare non soltanto la persona direttamente coinvolta nel sinistro, ma anche chiunque avesse subito un danno in rapporto causale con il sinistro, cioè che si presentasse come effetto normale e conseguenziale del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., sulla cui interpretazione la Corte di Cassazione, seppur su fattispecie differenti, aveva avuto modo di pronunziarsi;
- che la legittimazione del datore di lavoro per l'azione diretta ex art. 18 della legge n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa assicuratrice di un veicolo in relazione al preteso risarcimento del danno per la mancata prestazione del dipendente a causa (e nel periodo) di invalidità determinata in un incidente stradale addebitabile a colpa del conducente del veicolo con essa assicurato, risultava in linea alla nozione di
"danneggiato" adottata dalla citata legge n. 990 nonché all'ambito di applicazione di detta normativa;
- che l'area del danno risarcibile era stata delimitata dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n.
6132/1988, ai cui principi si era poi adeguata la prevalente giurisprudenza di merito e legittimità successiva, definendo che la prima voce di danno che il datore di lavoro poteva chiedere al terzo responsabile era costituita dall'ammontare della retribuzione pagata "a vuoto" in conseguenza della mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative (retribuzione da considerarsi in tutte le sue componenti, quindi non solo le voci correnti, ma anche gli elementi accantonati in vista di una liquidazione differita quali, quote di TFR, ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima mensilità, premi vari, ecc.); ad essa andavano aggiunti gli accessori (interessi e rivalutazione monetaria) dalla data di pagamento della retribuzione a vuoto a quella di risarcimento;
Parte
- che per le suddette voci di danno aveva sostenuto un costo pari ad euro 687,43 in ragione dei ratei maturati durante il periodo di infortunio per tredicesima mensilità, premio ferie, quota TFR, ferie maturate, rol maturati ed ex festività maturate;
- che andava risarcito anche l'ulteriore pregiudizio patrimoniale eventualmente subito dal medesimo datore di lavoro in caso di comprovata necessità di sostituzione del lavoratore assente con elementi esterni all'azienda, come nel caso di specie in cui l'attrice aveva dovuto sopportare la maggior spesa per la concreta sostituzione del lavoro di competenza del progettista al fine di evitare le negative incidenze Pt_3 dell'assenza sull'efficienza produttiva, in particolare per evitare ritardi nella consegna di un macchinario Parte ordinato alla dalla società Siderurgica Latina martin Spa con ordine di acquisto n. M17339 del
29.06.2017; Parte
- che tra l'acquirente e la era stato infatti stabilito quale termine di consegna il mese di novembre
2017 e, pertanto, la società esponente si era vista costretta a rivolgersi allo studio F.LL NI per Parte completare la progettazione del bobinatore doppio: l'infortunio occorso al disegnatore della nel periodo immediatamente antecedente al mese di consegna, aveva di fatto, reso necessaria la sostituzione delle competenze del suddetto lavoratore;
Parte
- che la aveva altresì titolo di reclamare la somma di euro 160,95, in ragione della percentuale del
29,43 di contributi previdenziali obbligatoriamente versati sull'ammontare della retribuzione dovuta al dipendente, avendo le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 6132, più volte citata e la giurisprudenza successiva affermato che, in caso di mancata prestazione lavorativa, il danno del datore di lavoro non era dato esclusivamente dalla retribuzione corrisposta al lavoratore ma dal costo complessivo di tale prestazione, che, pertanto, comprendeva anche l'importo dei contributi previdenziali, ai quali il datore di lavoro non poteva sottrarsi.
Tutto ciò premesso ha concluso come sopra riportato. Parte_1
Con comparsa in data 4/09/2019 si è costituita , la Controparte_6 quale ha dedotto ed eccepito, in sintesi e per quanto di interesse:
- che nulla era dovuto, a titolo di risarcimento, oltre quanto già pagato dalla Compagnia in favore del sig.
(dipendente della Società attrice), in quanto, per il combinato disposto degli artt. 2056 e Parte_3
1223 c.c., anche in sede di responsabilità aquiliana era risarcibile solo il danno che fosse conseguenza diretta della condotta colposa dell'agente;
- che, di conseguenza, non era risarcibile il danno da rimbalzo, o indiretto, perché esso derivava dal pregiudizio sofferto da un soggetto interposto (cfr., da ultimo, Trib. Milano Sez. VI 6/02/2019 n. 1178 in Redazione Giuffrè 2019) e ne derivava l'assoluta carenza di legittimazione ad agire in capo alla Parte_1 che non era il soggetto rimasto danneggiato nel sinistro stradale;
- che ove il Giudicante avesse ritenuto sussistente la legittimazione, costituiva principio assolutamente pacifico e consolidato che dovevano essere risarciti soltanto i danni che, a norma dell'art. 1223 c.c., costituivano una conseguenza immediata e diretta dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale;
- che nella fattispecie concreta, la richiesta di rimborso della somma corrisposta ad uno studio professionale esterno per completare il lavoro di progettazione affidato al , non si presentava affatto Parte_3 come conseguenza normale del sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto il dipendente, dalla visura camerale della e dal prospetto “Staff” scaricabile dal sito web della medesima Società attrice, Parte_1 risultava che quest'ultima contava n. 12 addetti di cui ben 8 con la stessa qualifica di “Disegnatore diploma perito meccanico” posseduta dal Pt_3
- che la necessità di far completare ad uno studio professionale esterno il lavoro affidato al era Pt_3 derivata da carenze strutturali e/o organizzative della Società attrice e non certo dal sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto un dipendente;
- che incombeva comunque all'attrice l'onere di provare che il pregiudizio lamentato era in rapporto di causalità diretta con il sinistro poiché ai sensi del 2° comma dell'art. 1227 c.c., espressamente richiamato dall'art. 2056 c.c., il risarcimento non era dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza: tale norma sancisce l'obbligo per il danneggiato di non aggravare il pregiudizio subito;
- che non vi era prova che la Società attrice fosse stata effettivamente costretta a sopportare maggiori costi per onorare gli impegni assunti e, comunque, non era possibile considerare tali presunti maggiori costi come conseguenza diretta ed immediata del sinistro, inoltre, la somma corrisposta allo studio F.LL NI era assolutamente sproporzionata rispetto all'entità ed alla qualità del lavoro di progettazione svolto;
- che l'attività di progettazione avrebbe comunque avuto un costo per la (spese vive e generali, Parte_1 retribuzione del dipendente, ecc.) e, pertanto, non si sarebbe potuto riconoscere il rimborso di quanto versato in favore dello studio professionale esterno, ma soltanto l'eventuale mancato e/o ridotto guadagno, così come non erano dovute le ulteriori somme di cui si pretendeva il rimborso trattandosi di oneri facenti normalmente carico al datore di lavoro, né il rimborso dell'IVA sulle fatture esibite, trattandosi di imposta che la stessa aveva la possibilità di recuperare.
Tanto dedotto ed eccepito, la difesa della Compagnia convenuta ha così concluso: “…perché la domanda attrice, così come formulata, venga integralmente rigettata siccome inammissibile, improponibile e/o infondata in fatto e in diritto e comunque perché la stessa venga ricondotta ad equità. Con vittoria di spese e competenze di lite, rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.”
, pur regolarmente citata, è rimasta contumace. CP_3 La causa è stata istruita con le produzioni documentali offerte dalle parti e la prova orale articolata dalle stesse. All'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Delimitazione del thema decidendum.
La società attrice invoca la responsabilità della compagnia convenuta nel danno occorsole per l'assenza del dipendente , assunto con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di disegnatore Parte_3 non progettista, che il giorno 8/09/2017, rimasto coinvolto in un sinistro stradale, aveva riportato lesioni personali con conseguente periodo di malattia e assenza dal lavoro dal 9/90/2017 al 21/10/2017. La
Società - impegnata in attività per il supporto ingegneristico e nella prestazione di servizi altamente specialistici ad aziende del settore manifatturiero - dovendo completare il lavoro di progettazione di un bobinatore doppio per treccia, commissionato dalla e di Parte_4 competenza proprio del dipendente per ottemperare alle obbligazioni assunte e per rispettare i Pt_3 tempi di consegna, era stata quindi costretta a rivolgersi allo Studio F.LL NI di Ascoli Piceno, sostenendo un esborso di euro 10.248,00. Per tale “danno indiretto” conseguente al sinistro stradale, la cui responsabilità andava indubbiamente imputata alla conducente del veicolo Fiat Panda, di proprietà di CP_3 ed assicurato per la r.c.a. con la la
[...] Controparte_7 Parte_1 rivendica il rimborso da parte dei convenuti – rispettivamente responsabile civile del sinistro e compagnia assicuratrice – oltre che dei ratei maturati e corrisposti durante il periodo di malattia per tredicesima mensilità, premio ferie, quota TFR, ferie maturate, rol maturati ed ex festività per un totale di euro 687,43 ed all'ulteriore importo di euro 160,95 per quota di contributi previdenziali obbligatoriamente versati.
Resiste la Compagnia negando la legittimazione attiva della datrice di lavoro, in quanto non danneggiata direttamente, rilevando il difetto dei requisiti di cui all'art. 1223 c.c., in quanto il danno evocato non può considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'illecito, oltre che la carenza di prova del danno subito.
Nel merito, la domanda formulata da parte attrice è fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti e per i motivi che seguono.
La normativa di riferimento ed il dato giurisprudenziale.
Il datore di lavoro il cui dipendente rimanga vittima di un incidente vede rimanere a proprio carico, in base alla normativa speciale ed alla contrattazione collettiva, i costi inerenti il proprio lavoratore (retribuzione, contributi, ferie, 13a, 14a, TFR, gratifiche, indennità di malattia, ecc.) per tutto il periodo in cui quest'ultimo rimane assente dal luogo di lavoro a causa delle lesioni riportate nell'incidente. Il datore di lavoro, pertanto, pur sostenendo i relativi oneri, non può usufruire, a causa del fatto illecito altrui, della prestazione lavorativa del dipendente;
egli subisce indubbiamente un “danno ingiusto” che va risarcito dal responsabile ex art. 2043 c.c. In questi casi è riconosciuta al datore di lavoro la cd. “azione di rivalsa”, ovverossia il diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del proprio dipendente e ciò anche a prescindere dalla sostituibilità o meno dello stesso.
La costante giurisprudenza - a partire dalla pronuncia fondamentale costituita dalla sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione n. 6132/1988, infatti, afferma che gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo.
In caso di sinistro stradale, il datore di lavoro del dipendente infortunato a seguito di sinistro stradale è legittimato ad agire direttamente nei confronti del danneggiante e della sua compagnia assicuratrice per
Stabilisce infatti l'art. 144 Codice Assicurazioni Private che «Il danneggiato per sinistro causato dalla CP_8 circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile».
Nella nozione di “danneggiato dalla circolazione di veicoli” rientrano non solo i soggetti direttamente coinvolti nel sinistro, bensì anche tutti coloro che da quell'incidente abbiano visto conseguire un danno diretto nei loro confronti: vi rientra, pertanto, a pieno titolo anche il datore di lavoro del dipendente infortunato.
Quanto alla individuazione dei danni ripetibili, si prevede la risarcibilità di tutti i danni che siano
“conseguenza immediata e diretta” del fatto illecito a mente dell'art. 1223 c.c.
Pur volendo tener conto dell'intervento degli enti previdenziali, deve considerarsi che una buona parte delle retribuzioni e contribuzioni spettanti al lavoratore infortunato rimane a carico del datore di lavoro. Egli, pertanto, potrà certamente chiedere il ristoro degli oneri contributivi e retributivi comunque sostenuti o che dovrà sostenere in futuro (ad es. per 13ma, 14ma, eventuali gratifica natalizia e/o premio di produzione, quota TFR ecc.).
Nel caso in cui, poi, il datore di lavoro abbia dovuto anche sostituire il lavoratore infortunato per far fronte alle esigenze aziendali ed anche al fine di non aggravare il danno comunque manifestatosi (tenuto conto che il maggior danno eventualmente evitabile non sarà risarcito secondo quanto previsto dall'art. 1227 co. 2
c.c.), la richiesta risarcitoria potrà estendersi agli ulteriori oneri conseguenti alla nuova e temporanea assunzione, ivi incluse le spese per la scelta e ricerca ad opera di società di collocamento, head hunter o simili.
Il caso di specie.
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta innanzitutto accertato che
, disegnatore non progettista alle dipendenze della società per il supporto Parte_3 Parte_1 ingegneristico e di servizi altamente specialistici ad aziende del settore manifatturiero, veniva coinvolto in data 8/09/2017, lungo il tragitto luogo di lavoro - abitazione, in un sinistro stradale allorché, a bordo della propria vettura Alfa 155 tg. AJ058FW - mentre era fermo incolonnato sulla strada statale – veniva tamponato dalla Fiat Panda tg. EA796NL, condotta da e di proprietà di Controparte_4 CP_3 assicurata per RCA con la Del pari, risulta incontestata la circostanza che dal sinistro Controparte_9 derivavano al importanti lesioni a causa delle quali egli era costretto ad assentarsi dal lavoro dal Pt_3
9/09/2017 al 21/10/2017. E' pacifico, altresì, che il sia stato risarcito integralmente dei danni Pt_3 patiti in conseguenza dell'urto de quo, danni ascrivibili alla responsabilità dell'autovettura di proprietà di e condotta da assicurata da che si è fatta carico Controparte_4 CP_3 RT integrale del ristoro.
Al fine di poter delibare in merito alla risarcibilità della pretesa avanzata dalla società datrice di lavoro del occorre preliminarmente verificare la qualità della sua prestazione lavorativa e la fungibilità o Pt_3 meno della stessa tre i dipendenti della Parte_1
È emerso dalle deposizioni testimoniali (TE che l'organizzazione interna dell'attrice prevedeva Tes_1
l'assegnazione ad ogni disegnatore di uno specifico progetto, che per il all'epoca del sinistro, Pt_3 consisteva nella realizzazione dei disegni di un bobinatore doppio per treccia - di cui alla commessa con ordine di acquisto n. M17339 del 29/06/2017 - della Siderurgica Latina Martin S.p.A.; che la consegna del progetto era urgente e che sicuramente gli altri disegnatori erano occupati in specifici progetti, sì da non poterlo sostituire.
, sentito come TE, ha confermato che quattro o cinque giorni prima dell'incidente gli era Parte_3 stato affidato lo sviluppo del progetto realizzato dal legale rappresentante ing. , di cui egli Parte_2 provvide a redigere i disegni. Ha specificato, inoltre, che poiché la consegna del lavoro rivestiva il carattere dell'urgenza, gli era stato chiesto di svolgere lavoro in orario straordinario. Il lavoro consisteva nel realizzare disegni in 2D, che solo lui ed altri pochi dipendenti sapevano fare (2 o 3). Tra i capaci, vi era l'ingegnere ( ) ed altre due persone, che però in quel momento erano impegnate in altre Parte_2 consegne. Il ha aggiunto altresì che l'ingegnere gli telefonò per sapere come stava, riferendogli che Pt_3 aveva affidato a un altro studio l'incarico di ultimare i disegni, “mi sembra di ricordare NI”.
Anche il TE dipendente ha confermato che il doveva disegnare il Tes_2 Parte_1 Pt_3 bobinatore e che la riconsegna del lavoro doveva avvenire con urgenza, aggiungendo che quel lavoro specifico andava realizzato con un programma 2D, utilizzato da pochi, mentre la maggior parte dei disegnatori usava un programma diverso in 3D. Il TE ha anche confermato di sapere che il datore fu costretto a rivolgersi ad uno studio esterno per quel lavoro, “perché io ero uno di quei pochi che sa utilizzare i programmi 2D ma non potevo sostituire il perché ero impegnato nella realizzazione di un altro progetto”. Pt_3
La distribuzione del lavoro fra i vari disegnatori mediante affidamento a ciascuno di un singolo progetto è stata confermata anche dal TE disegnatore tecnico della ino al 2019. Questi ha Testimone_3 Pt_1 riferito, riguardo alla specificità dei singoli incarichi dei disegnatori, che non poteva “sostituire il in Pt_3 quanto non avevo le conoscenze relative al tipo di macchinario che utilizzava lui”. Parte Il TE , che ha lavorato per la dal 2005 con mansioni di disegnatore non progettista, ha Tes_4 confermato che ogni disegnatore si occupava di un'azienda e che “i programmi di disegno sono molto diversi l'uno dagli altri, così come la qualità”; che “ognuno è impegnato con un progetto diverso e siamo vincolati alle scadenze”.
Infine, il TE , all'epoca dei fatti dipendente della ha confermato che Testimone_5 Parte_1
Parte l'organizzazione aziendale della prevedeva l'assegnazione ad ogni disegnatore di uno specifico progetto e che il all'epoca del sinistro che lo aveva coinvolto, stava lavorando ad uno sbobinatore, Pt_3 confermando che lo stesso lavoratore infortunato non poteva essere sostituito nel suo progetto.
Il TE anch'egli dipendente dell'attrice, ha confermato il modus operandi aziendale della Testimone_6 distribuzione del lavoro ai singoli disegnatori mediante affidamento ad ognuno di un progetto specifico e di essere a conoscenza che all'epoca il stava lavorando ad uno sbobinatore. Attesta altresì la Pt_3 previsione di una specifica data di scadenza della riconsegna del progetto e che nessuno dei disegnatori poteva sostituire il in quanto “Si trattava di un lavoro in 3D il cui programma lo conosceva solo il . Pt_3 Pt_3
Il TE ha riferito, inoltre, di di essere a conoscenza che il progetto è stato completato dallo studio NI di Ascoli Piceno.
E cristaLLna l concordanza delle deposizioni dei lavoratori della el riferire che il all'epoca Pt_1 Pt_3 del sinistro si stava occupando in via esclusiva di un progetto specifico relativo ad un “bobinatore doppio per treccia” che andava consegnato con termine essenziale alla Siderurgica Latina Martin S.p.A. I testi poi hanno affermato con convincente sintonia che, a causa del coinvolgimento del collega nel sinistro e del Pt_3 periodo di malattia che ne era conseguito, la società datrice era stata costretta a rivolgersi ad uno studio esterno, lo studio F.LL NI di Ascoli Piceno, per completare la progettazione, in quanto gli altri disegnatori non potevano completare il lavoro di o per difetto delle competenze tecniche o perché Pt_3 impegnati con il rispetto delle scadenze dei singoli progetti specificamente loro affidati.
La società attrice ha altresì offerto la prova dell'ulteriore pregiudizio derivante dalla maggior spesa sopportata per la concreta sostituzione del lavoro di competenza del progettista fornendo Pt_3 all'incarto processuale il contratto e la successiva corrispondenza intercorsa tra la Siderurgica Latina Martin
S.p.a., quale società committente, e la da cui si evince l'essenzialità e perentorietà del termine di Parte_1 consegna del progetto previsto ed indicato per il mese di novembre.
La liquidazione del danno.
Premesso quanto sopra, va dunque determinato il quantum debeatur.
Innanzitutto, va riconosciuta la voce di danno costituita dall'ammontare della retribuzione pagata "a vuoto" in conseguenza della mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, da considerarsi in tutte le sue componenti (ossia anche gli elementi accantonati in vista di una liquidazione differita: quote di TFR, ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima mensilità, premi vari, ecc.). Sulla somma così determinata andranno calcolati anche gli accessori (interessi e rivalutazione monetaria) dalla data di pagamento della retribuzione a vuoto a quella di risarcimento. Parte Nel caso di specie la ha dimostrato di aver sostenuto un costo pari ad euro 687,43 in ragione dei ratei maturati durante il periodo di infortunio per tredicesima mensilità, premio ferie, quota TFR, ferie maturate, rol maturati e festività soppresse maturate, come da conteggio dello studio . Parte_2
Parte Ulteriore e specifica voce di danno, che andrà liquidata alla , è costituita dalla somma di euro 160,95 in ragione della percentuale di contributi previdenziali obbligatoriamente versati sull'ammontare della retribuzione dovuta al dipendente.
Con riferimento, infine, al quantum della voce di danno corrispondente al maggior costo sopportato dal datore per la sostituzione del lavoratore in malattia, esso andrà commisurato all'importo della fattura del
15/12/2017 n. 155/2017 di euro 10.248,00 emessa dallo studio F.LL NI s.n.c., per il completamento del progetto del doppio bobinatore per treccia.
Al risarcimento dei danni così determinati devono essere condannati in solido l'assicurazione
[...]
ed il responsabile civile, . Controparte_6 CP_3
Per quanto attiene le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza solidale delle parti convenute e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1337/2019, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e disattesa così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
- condanna la e in solido tra loro, al RT0 CP_3 pagamento, in favore della stessa, a titolo di ristoro per i danni subiti in conseguenza del sinistro occorso al proprio dipendente in data 8/09/2017, dell'importo di euro 11.096,38, oltre gli accessori Parte_3 di cui in motivazione con la decorrenza e nella misura di cui in parte motiva e sino al soddisfo;
- condanna la e in solido tra loro, al RT0 CP_3 rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre ad esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Teramo, 12/05/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Converti