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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29526 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Cozzi Presidente dott. Federico Salmeri Giudice rel. est. dott. Alessandro Petrucci Giudice ha pronunciato nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF: , con l'avv. Natale Mario Parte_1 C.F._1
-attore- contro
CF: , e , CF: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, entrambi CF: C.F._3 Parte_2
, con l'avv. Giuffrida Walter C.F._4
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare la qualità di erede del sig. Parte_1
2. Per l'effetto: accertare la consistenza dell'asse ereditario;
conseguentemente, disporre la reintegra del sig. nel patrimonio ereditario come sopra Parte_1 accertato con condanna dei signori e in qualità di eredi del sig. Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a [...] C.F._4
Pellegrino Rossi n. 90, alla restituzione dei beni e/o alle differenze previa rendicontazione degli atti e
1 della gestione che lo stesso/gli stessi ha/hanno compiuto nelle more, dichiarando in ogni caso lo scioglimento della comunione.
Conseguentemente:
- verificata l'eventuale indivisibilità del bene disporre la vendita dell'immobile sito in Milano Via
Pellegrino Rossi n. 90, e precisamente appartamento posto al piano 4-S1 distinto come segue: N.C.E.U. Milano, Se-zione Urbana, Foglio 73, Particella 51, Sub 36, Zona Cens. 3, Categoria A/3, Classe 3,
Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale Totale: 97 metri quadrati Totale escluse aree scoperte 96 metri quadrati, Rendita Euro 624,91, con attribuzione ai singoli contitolari della quota ad ognuno spettante;
- disporre la vendita di altri eventuali beni immobili risultanti dalla denuncia di successione o di eventuali ulteriori beni immobili come sopra individuati ed accertati con attribuzione ai singoli contitolari della quota ad ognuno spettante.
1. In via subordinata, in caso di opposizione:
- verificata l'eventuale indivisibilità del bene disporre la vendita dell'immobile sito in Milano Via
Pellegrino Rossi n. 90 e precisamente appartamento posto al piano 4-S1 distinto come segue: N.C.E.U.
Milano, Se-zione Urbana, Foglio 73, Particella 51, Sub 36, Zona Cens. 3, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale Totale: 97 metri quadrati Totale escluse aree scoperte 96 metri quadrati, Rendita Euro 624,91, con attribuzione al sig. del 50% della quota e dei relativi Parte_1 frutti di pertinenza della defunta sig.ra Persona_1
- disporre la vendita di altri eventuali beni immobili risultanti dalla denuncia di successione o di eventuali ulteriori beni immobili come sopra individuati ed accertati con attribuzione al sig. del 50% Parte_1 della quota di pertinenza della defunta sig.ra Persona_1
- disporre l'assegnazione al sig. del 50% della quota di pertinenza della defunta sig.ra Parte_1 in ordine al conto corrente, ai titoli ed al contenuto della cassetta di sicurezza, presenti Persona_1 presso la banca Intesa Sanpaolo S.p.a., filiale n. 01883, in Milano, alla data del decesso;
- disporre l'assegnazione al sig. del 50% della quota di pertinenza della defunta sig.ra Parte_1 di altri eventuali beni mobili risultanti dalla denuncia di successione e di eventuali Persona_1 ulteriori beni come sopra individuati ed accertati.
4. Condannare i sigg.ri e in qualità di eredi del sig. Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a [...]
Rossi n. 90, al risarcimento dei danni tutti ivi compresi gli aggravi fiscali subiti e subendi dal sig.
[...] per effetto del contegno dapprima del sig. e successivamente dei medesimi Pt_1 Parte_2 che ha determinato ritardo nella successione ereditaria, con riserva di quantificazione. 5. Con espressa riserva di richiedere la nomina di un custode giudiziario in relazione all'immobile sito in Milano Via Pellegrino Rossi n. 90 e precisamente appartamento posto al piano 4-S1 distinto come segue: N.C. E.U. Mi-lano, Sezione Urbana, Foglio 73, Particella 51, Sub 36, Zona Cens. 3, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale Totale: 97 metri quadrati Totale escluse aree scoperte 96 metri quadrati, Rendita Euro 624,91, nonché in relazione ad altri eventuali beni immobili risultanti dalla denuncia di successione o di eventuali ulteriori beni immobili come sopra individuati ed accertati.
6. Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze già articolate con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., datata 9.02.2022, con i testi ivi indicati:
1) Vero che il sig. ha assistito i signori e per diversi Parte_1 Persona_1 Parte_2 anni dal 2007 al 2014 circa.
2 2) Vero che il sig. durante il periodo in cui ha prestato assistenza ai signori , Pt_1 Persona_2 faceva la spesa, provvedeva all'igiene personale dei coniugi e della casa degli stessi.
3) Vero che i signori e litigavano spesso, anche in presenza del sig. Persona_1 Parte_2
. Parte_1
4) Vero che la sig.ra era solita sfogarsi dei litigi avuti con il marito con la madre del Persona_1 sig. sig.ra all'epoca portinaia del condominio di via Pellegrino Rossi n. 90. Pt_1 Persona_3
5) Vero che i dissapori tra i coniugi erano spesso cagionati da questioni eco-nomiche, tra cui le pretese di un fratello, ora deceduto, del sig. . Parte_2
6) Vero i coniugi hanno trascorso insieme presso la casa di cura di Via Ippocrate circa Persona_2 un anno, tra il 2013 e il 2014, e che in detto periodo gli stessi hanno condiviso la stessa camera.
7) Vero che la sig.ra in particolare, è stata ricoverata presso la casa di cura di Via Ippocrate in Per_1 quanto nel periodo la stessa soffriva di ulcere alle gambe.
8) Vero che, in epoca antecedente al soggiorno presso la casa di cura, il sig. ha provveduto a Pt_1 ricoverare d'urgenza il sig. affetto da tumore alla prostata, presso l'ospedale Parte_2 Niguarda a seguito di un'emorragia.
9) Vero che la degenza ospedaliera del sig. è durata circa due settimane e in detto periodo il Parte_2 sig. ha prestato quotidianamente assistenza e conforto al sig. . Pt_1 Parte_2
10) Vero che durante la degenza presso la casa di cura i coniugi , di comune accordo, Persona_2 hanno conferito al sig. la delega sul proprio conto corrente affinchè lo stesso provvedesse al Pt_1 pagamento delle spese relative all'abitazione, delle spese relative alla casa di cura, al rinnovo dei bot, eccetera, incombenze a cui lo stesso provvedeva puntualmente.
11) Vero che al rientro dei coniugi presso la loro abitazione il sig. ha Persona_2 Pt_1 provveduto a risanare la stessa e ad eliminare le barriere architettoniche: ha fatto imbiancare le pareti, ha fatto rifare il bagno, sostituendo lo scaldabagno e istallando il box doccia con seggiolino;
12) Vero che nel 2014 il sig. ha reperito la badante, sig.ra che ha lavorato presso Pt_1 Testimone_1
i signori dal 2014 a metà 2017. Persona_2
13) Vero che durante tutto l'arco temporale, 2007-2014 circa, in cui il sig. ha prestato assistenza Pt_1 ai signori la sig.ra è sempre stata lucida e presente. Persona_2 Per_1
14) Vero che il sig. è sempre stato a conoscenza dell'esistenza del testamento. Parte_2
15) Vero che il sig. , poco dopo aver ricevuto la raccomandata dell'Avv. Natale, datata 27.10.20, Parte_2 documento n. 6 che si rammostra al teste, ha mostrato la stessa alla sig.ra e ha Persona_3 dichiarato che era relativa al testamento che la moglie aveva fatto nel 2013, quando entrambi si trovavano nella casa di cura di Via Ippocrate.
Ci si oppone alla richiesta di ammissione di tutte le avverse istanze istruttorie. Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova formulati dalla controparte - nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione - con i testi indicati in atti.
*
Per e CP_3 Controparte_2
• rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice, condannandolo alla refusione delle spese del giudizio.
In via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni che precedono, nel merito, dichiarare l'apertura della successione alla signora alla Persona_1 data del suo decesso;
3 • indi, previa ricognizione dell'intero asse ereditario, ivi compresi tutti i beni mobili relitti dal de cuius facenti parte della casa coniugale, accertare la quota disponibile, con riferimento al valore dei beni facenti parte della massa appartenenti alla defunta al tempo della morte e, conseguentemente, accertare che le disposizioni contenute nel, preteso, testamento olografo di
– ed in particolare quella contenente l'onere a carico del figlio - hanno Persona_1 CP_4 intaccato la quota di legittima spettante al coniuge;
• conseguentemente, procedere alla riduzione delle predette disposizioni testamentarie stesse fino alla reintegrazione della quota di legittima spettante all'odierno concludente, dichiarando la nullità/invalidità/inefficacia del testamento, in tutto o in parte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 735, 554 e 556 c.c., nonché il riconoscimento del diritto di abitazione e di ogni altro diritto spettante al coniuge superstite.
In via istruttoria:
- insiste nell'ammissione delle istanze ritualmente formulate e non accolte e, segnatamente, nell'interrogatorio formale articolato con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e (in caso di risposta negativa) nella prova per testi articolata nella medesima memoria;
- insiste nell'ammissione della prova per testi contraria, articolata con la memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. nel caso di ammissione della prova diretta articolata da parte attrice;
- insiste, infine, nella richiesta di CTU grafologica, avanzata con memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c., al fine di accertare l'incapacità naturale a testare della de cuius ai sensi dell'articolo 591 c.c., per i motivi meglio specificati in seno all'istanza di sospensione depositata in data 29.11.2023, cui, per brevità, si riporta.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
è deceduta il 23 luglio 2019. Persona_1
Con testamento olografo del 30 gennaio 2013 (pubblicato il 7 settembre 2020) ha così Persona_1 disposto: “Io sottoscritto nata a [...] il [...] nel pieno possesso delle mie Persona_1
facoltà mentali dispongo delle mie sostanze per quando avrò cessato di vivere come segue: lascio a
. Milano i 30-1-2013. ”. Parte_1 Persona_1
Parte attrice deduce che la de cuius:
- era comproprietaria di un immobile sito in Milano, via Pellegrino Rossi, n. 90 unitamente al coniuge
; Parte_2
- era titolare di un conto corrente e titoli, nonché di una cassetta di sicurezza, tutti cointestati con
. Parte_2
A dire dell'attore “dalla documentazione bancaria, ossia dalla lettera di sussistenza (cfr. doc. 4), è emerso che, alla data del decesso, il conto corrente (n. 0000/00002529114) aveva un saldo creditore per capitale ed interessi di € 1.387,66, attualmente pari a € 6.520,00, mentre il valore dei depositi
4 amministrati era di € 386.079,98, il cui valore imponibile ai fini dell'imposta di successione era pari ad € 247.847,419. Si ignora il contenuto della cassetta di sicurezza”.
Il rappresenta che, prima della pubblicazione del testamento, ha presentato Pt_1 Parte_2
la denuncia di successione in proprio favore, trascrivendo sul predetto immobile il diritto di abitazione.
L'attore deduce altresì di non conoscere il contenuto della denuncia di successione.
Tuttavia, assume che la de cuius lo avrebbe informato dell'esistenza di una polizza assicurativa e che lo avrebbe indicato quale beneficiario, allegando che il premio pagato rappresenterebbe una quota del donatum.
Posto che il solo avrebbe avuto il possesso dei beni, il ha interesse ad agire Parte_2 Pt_1
ex art. 533 c.c. affinché: (i) sia riconosciuta la qualità di erede universale;
(ii) vengano restituiti i beni mobili ed immobili di cui era comproprietaria, dedotta la quota di riserva pari alla metà Persona_1
di spettanza del coniuge, cui è attribuito il diritto di abitazione, addivenendo ad una divisione.
Si è costituito , deducendo le seguenti argomentazioni difensive. Parte_2
Innanzitutto, il convenuto eccepisce l'inesistenza del testamento, in quanto privo di una volontà testamentaria chiara.
La scheda testamentaria dunque non presenterebbe i requisiti di forma previsti dall'art. 587 c.c., posto che l'espressione “lascio a ” sarebbe incompleta e non specificherebbe l'oggetto del lascito. Parte_1
Al riguardo il convenuto richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale l'interpretazione del testamento dovrebbe muovere esclusivamente dalla volontà espressa nel documento, senza possibilità di integrazione con elementi esterni1.
Ebbene, il documento sono sarebbe chiaro e non attribuirebbe all'attore la qualità di erede universale. 1 “Questa Corte ha più volte affermato che l'interpretazione del testamento si caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art.
1362 cod. civ., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, e non di ciascuna singola disposizione, e che al fine di superare eventuali dubbi sull'effettivo significato di parole ed espressioni usate dal testatore deve farsi riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura. la mentalità, le abitudini espressive e l'ambiente di vita del testatore medesimo, di modo che il giudice del merito, il cui accertamento è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, nella doverosa ricerca di detta volontà, può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius ( Cass. n. 10075 del 2018; Cass. n. 12861 del 1993; Cass. n.
12861 del 1986). Il rispetto dei criteri ermeneutici che mirano alla ricostruire l'effettiva volontà del testatore come espressa nel testamento impedisce tuttavia qualsiasi operazione che porti ad integrare, sulla base dei suddetti elementi valutativi, ab extrinseco tale volontà, attribuendo ad essa contenuti inespressi ovvero diversi da quelli risultanti dalla dichiarazione stessa” (Cfr. Cass. sentenza n. 7025/19, pagg. 10 e 11 parte motiva).
5 Le stesse dinamiche familiari escluderebbero la qualità di erede universale del Pt_1
Invero, a dire del convenuto, i congiungi e hanno condiviso serenamente 65 anni di Per_1 Parte_2
matrimonio, condividendo beni e decisioni economiche.
Pertanto, non si ravviserebbe alcuna ragione in capo alla per escludere totalmente il marito dalla Per_1
successione a favore di un estraneo.
Il infatti, era un conoscente della coppia, non un familiare, e in passato si era occupato del Pt_1
disbrigo di pratiche amministrative.
Il convenuto, inoltre, eccepisce l'invalidità del testamento per incapacità naturale della de cuius al momento della sua redazione, soffrendo la di gravi problemi di salute, perdita di memoria e Per_1
frequenti ricoveri.
Il dunque, avrebbe esercitato pressioni psicologiche per ottenere vantaggi economici e Pt_1
patrimoniali, tanto che la data del testamento potrebbe coincidere con un periodo di ricovero, rendendo la volontà della de cuius quanto meno dubbia.
In subordine, il convenuto chiede la riduzione della disposizione testamentaria ed il riconoscimento della quota di legittima e del diritto di abitazione, previsti dalla legge per il coniuge superstite.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il Tribunale ha ammesso una CTU al fine di accertare il valore dell'immobile sito a Milano, Via Pellegrino Rossi n. 90, avuto riguardo al diritto di abitazione spettate al coniuge, alla data di apertura della successione e alla data attuale, verificando altresì la divisibilità eventuale dell'immobile in due quote.
Il Tribunale ha altresì disposto l'apertura della cassetta di sicurezza n. 3200/00000-130484 intestata alla de cuius ed al convenuto detenuta presso la Filiale 01883 in Milano della Banca Intesa San Paolo, a norma dell'art. 1840 c.c..
Il 19 giugno 2022 è deceduto ed il giudizio è stato interrotto. Parte_2
A seguito di riassunzione da parte dell'attore, si sono costituiti gli eredi di , e Parte_2 CP_1
(nipoti). Controparte_2
A mezzo della suddetta nuova costituzione, e hanno prodotto ulteriore CP_1 Controparte_2 documentazione, quale: (i) un testamento olografo che avrebbe redatto in data 27 luglio Persona_1
CP_ 1987 in favore del coniuge e della nipote la cui grafia ed il cui contenuto si porrebbero in evidente ed insanabile contrasto col testamento prodotto dall'attore; (ii) documentazione sanitaria da cui emergerebbe una condizione di ridotta capacità cognitiva della (cartella clinica del 16 Persona_1
6 aprile 2015).
Sulla scorta di tale documentazione, i convenuti hanno chiesto l'amissione di CTU grafologica medica.
Successivamente, è stata aperta la cassetta di sicurezza ed inventariato il suo contenuto, di valore stimato dal notaio delegato in € 13.102,00.
Esaurita l'istruttoria, rigettata la richiesta di CTU medico-grafologica al fine di accertare l'incapacità naturale a testare della de cuius2, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ed ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla validità del testamento del 30 gennaio 2013 di Persona_1
Il testamento del 30 gennaio 2013 è valido.
Il Collegio non condivide la eccepita genericità della scheda testamentaria, atteso che, contrariamene a quanto assume parte convenuta, in realtà la volontà della de cuius appare univoca nel voler disporre delle proprie sostanze dopo la morte, lasci[andole] a . Parte_1
Al riguardo di osserva che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20204/2005, ha affermato che: “In tema di interpretazione del testamento,qualora dall'indagine di fatto riservata al giudice di merito risulti già chiara,in base al contenuto dell'atto, la volontà del testatore, non è consentito - alla stregua del primario criterio ermeneutico della letteralità - il ricorso ad elementi tratti "aliunde" ed estranei alla scheda testamentaria”.
Financo la sentenza menzionata da parte convenuta conduce ad una conclusione differente da quanto dedotto da , affermando il: “seguente principio di diritto: nell'interpretazione del Parte_2
testamento deve aversi riguardo alla volontà espressa da testatore nella scheda testamentaria, potendosi ricorrere ad elementi estrinseci solo per risolvere parole o espressioni dubbie al solo scopo di ricostruire
l'effettiva intenzione del suo autore, mentre rimane precluso all'interprete avvalersi di tali dati estrinseci per giungere al risultato di attribuire alla disposizione testamentaria un contenuto nuovo, in quanto non espresso nel testamento” (Cfr. Cass. sentenza n. 7025/19, pagg. 11 parte motiva). Inoltre, appare inconferente la circostanza che il non fosse né un congiunto, né un parente o Pt_1 affine, atteso che i coniugi e non avevano figli e, conseguentemente, è tutt'altro che Per_1 Parte_2
singolare che la de cuius abbia indicato come erede un estraneo alla famiglia di provenienza.
Oltretutto, il non era affatto uno sconosciuto alla come deduce lo stesso convenuto a Pt_1 Per_1 pag. 5 della comparsa di costituzione, in cui si legge che il era “figlio di una ex portiera dello Pt_1
stabile … anche in cambio dei servigi resi (aveva persino avuto la delega in banca), veniva frequentemente gratificato”.
Ebbene, proprio tale circostanza esclude l'anomalia lamentata da parte convenuta.
Né valgono le tardive pretese istruttorie volte alla ammissione di una CTU medico-grafologica.
Parte convenuta, a seguito di riassunzione, ha prodotto una relazione di parte che così conclude: “La signora trovandosi in stato di alterazione e debolezza psichica, al momento di redigere Persona_1
le proprie disposizioni testamentarie - così come risultanti dal testamento olografo datato “Milano
30.01.2013”, pubblicato dal Notaio in Bergamo, lì 07.09.2020 - era incapace di Persona_4 intendere e volere” (cfr. nota del 29 novembre 2023, doc. n. 6).
Al riguardo è appena il caso di osservare che tale relazione di parte, che ha valore di documento di parte,
è stata prodotta solo dopo la scadenza delle preclusioni processuali.
Parimenti, la cartella clinica prodotta da parte convenuta -sempre tardivamente oltre le preclusioni processuali- è inconferente, in quanto datata 16 aprile 2015 e dunque successiva alla data del testamento
2013.
L'eccepita invalidità del testamento per incapacità del testatore va dunque rigettata, in quanto non dimostrata, non avendo parte convenuta prodotto alcunché entro i termini di legge al fine di dimostrare l'eccezione in esame, né dimostrato che l'asserito stato di incapacità fosse assoluto3.
Ed è appena il caso di osservare che parte convenuta nemmeno ha formulato la domanda di annullamento del testamento per incapacità a testare della de cuius, come emerge evidente dalle conclusioni formulate sia nella comparsa di costituzione e risposta sia in quelle formulate in occasione della precisazione delle conclusioni.
Né a diversa conclusione conduce il testamento del 1987, con cui nomina erede Persona_1
universale il marito e, per il caso di premorienza del marito, la cugina . Persona_5
Ebbene, innanzitutto il testamento del 1987 è stato prodotto oltre le preclusioni processuali e pertanto è un documento inammissibile.
Inoltre, è superato dal testamento successivo del 2013.
L'art. 682 c.c., che disciplina l'ipotesi della revoca tacita del testamento, dispone che “Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili”.
Ora, posto che il testamento del 2013 ha nominato erede universale il va da sé che il testamento Pt_1
posteriore annulla il testamento precedente nelle disposizioni incompatibili, vale a dire le disposizioni con cui aveva nominato eredi universali e, in caso di premorienza Persona_1 Parte_2 del marito, (tra l'altro poi premorta ad . Persona_5 Persona_1
*
3. Sulla massa ereditaria.
La massa ereditaria va così quantificata sulla scorta della CTU al momento dell'apertura della successione (23 luglio 2019):
- appartamento: € 180.000,004;
- conto corrente: € 1.387,66;
- titoli: € 247.847,41 (come emerge dal riepilogo a pag. 4 della lettera di sussistenza proveniente dalla
Banca, prodotta sub doc. n. 4 da parte attrice);
- cassetta di sicurezza: € 13.102,00, per complessivi € 442.337,07.
Posto che la metà di tale patrimonio era condiviso al 50% tra i coniugi, la massa ereditaria riferibile alla de cuius è di € 221.168,54.
La quota disponibile ex art. 540 c.c. è così pari ad € 110.584,27.
* 4. Sulla lesione della quota di legittima di parte convenuta.
Posto che il è stato nominato erede universale, la disposizione testamentaria di Pt_1 Persona_1
lede la quota di riserva prevista ex lege in favore del coniuge superstite, nella misura di ½ ex art. 540
c.c..
*
5. Sul diritto di abitazione.
Si legge a pag. 11 della ordinanza della Corte di Cassazione n. 4008/2023 che il diritto di abitazione e uso del coniuge superstite ha natura di un legato ex lege.
A norma dell'art. 540, secondo comma seconda parte, c.c.: “Tali diritti gravano sulla porzione disponibile”.
Conseguentemente, la quota disponibile in favore di va così riquantificata: € 110.584,27 - € Pt_1
7.217,71 (stima del diritto di abitazione effettuata dal CTU) = € 103.366,56, pari al 46,74% della massa ereditaria (€ 221.168,54).
Ne consegue che la quota di riserva spettante ai convenuti è pari al 53,26% (€ 117.801,98).
*
6. Sullo scioglimento della comunione ereditaria.
Ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria, la massa va stimata allo stato attuale.
Segnatamente:
- appartamento: € 207.000,00 / 2 = € 103.500,00;
- conto corrente: € 6.520,00 / 2 = € 3.260,00;
- titoli: € 247.847,41 / 2 = € 123.923,70 (come emerge dal riepilogo a pag. 4 della lettera di sussistenza proveniente dalla Banca, prodotta sub doc. n. 4 da parte attrice);
- cassetta di sicurezza: € 13.102,00 / 2 = € 6.551,00, per complessivi € 237.234,71.
La quota ereditaria spettante al è del 46,74% su € 237.234,71 = € 110.860,17. Pt_1
La quota ereditaria spettante ai convenuti è del 53,26% su € 237.234,71 = € 126.374,54.
Il ha chiesto la vendita dell'immobile, mentre parte convenuta l'assegnazione. Pt_1
Occorre dunque formare due lotti nei limiti delle somme come sopra quantificate e tenuto conto della richiesta di assegnazione dell'immobile:
10 - lotto in favore di parte convenuta (valore € 126.374,54): appartamento (€ 103.500,00) + il titolo
FLES OB05/23D (€ 22.773,375) + parte del saldo del conto corrente (fino alla concorrenza del valore della quota ereditaria) e dunque € 101,17;
- lotto in favore di parte attrice (valore € 110.860,17): valore residuo dei titoli (€ 101.150,336) + valore residuo del saldo del conto corrente (€ 3.158,837) + valore della cassetta di sicurezza (€
6.551,00).
*
7. La domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
L'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni tutti, ivi compresi gli aggravi fiscali subiti e subendi per effetto del contegno dapprima di e successivamente dei Parte_2
nipoti che ha determinato ritardo nella successione ereditaria, con riserva di quantificazione.
La domanda va rigettata a fronte della sua manifesta genericità e per non essere mai stata compiutamente coltivata nel corso del giudizio.
*
8. Conclusioni.
Le domande di possono trovare accoglimento nei limiti di cui in motivazione, essendo Parte_1
stata accertata la sua qualità di erede a fronte della validità del testamento del 30 gennaio 2013 di
[...]
Per_1
Va altresì accertata la lesione della quota di riserva spettate a e , in Controparte_1 Controparte_2
qualità di eredi di , con ogni conseguenza di legge come meglio indicato in Parte_2
dispositivo.
Le quote ereditarie in capo alle parti sono pari rispettivamente al 46,74% della massa ereditaria in favore di parte attrice ed al 53,26% in favore di parte convenuta.
Va dunque dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, con la formazione dei seguenti lotti:
- lotto in favore di parte convenuta (valore € 126.374,54): appartamento (€ 103.500,00) + il titolo
FLES OB05/23D (€ 22.773,37) + parte del saldo del conto corrente (fino alla concorrenza del valore della quota ereditaria e dunque € 101,17; - lotto in favore di parte attrice (valore € 110.860,17): valore residuo dei titoli (€ 101.150,33) + valore residuo del saldo del conto corrente (€ 3.158,83) + valore della cassetta di sicurezza (€
6.551,00).
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che tra le parti vi sia reciproca soccombenza, che comporta la compensazione integrale delle suddette spese.
Le spese di CTU e del Notaio dott.ssa , per come liquidate dal Tribunale, vanno poste a Per_6
carico delle parti in base alle quote percentuali di successione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie nei limiti di cui in motivazione le domande di;
Parte_1
2) accerta e dichiara in capo a la qualità di erede di Parte_1 Persona_1
3) accerta e dichiara la lesione della quota di riserva di cui in parte motiva spettante a Controparte_1
e entrambi nella qualità di eredi di (di seguito parte Controparte_2 Parte_2
convenuta);
4) accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti di parte convenuta della disposizione testamentaria di del 30 gennaio 2013 per la parte in cui lede la quota di riserva di parte convenuta;
Persona_1
5) riduce la disposizione testamentaria di nella misura di ½, pari alla quota di riserva Persona_1
di parte convenuta;
6) reintegra parte convenuta nella quota di ½ del compendio immobiliare e mobiliare caduto in successione;
7) accerta e dichiara che le quote ereditarie in capo alle parti sono pari rispettivamente al 46,74% della massa ereditaria in favore di ed al 53,26% in favore di parte convenuta;
Parte_1
8) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria ex assegnando alle parti i Persona_1
seguenti lotti così formati:
- in favore di : € 110.860,17, di cui alle voci meglio precisate in motivazione;
Parte_1
- in favore di parte convenuta: appartamento sito in Milano Via Pellegrino Rossi n. 90, e precisamente appartamento posto al piano 4-S1 distinto come segue: N.C.E.U. Milano, Se-zione
Urbana, Foglio 73, Particella 51, Sub 36, Zona Cens. 3, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza
5,5 vani, Superficie Catastale Totale: 97 metri quadrati Totale escluse aree scoperte 96 metri
12 quadrati, Rendita Euro 624,91, oltre € 22.874,54 di cui alle voci meglio precisate in motivazione;
9) pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU e del Notaio, per come liquidate dal Tribunale, in base alle quote percentuali di successione;
10) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
11) dà atto della trascrivibilità della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. competente per territorio ai sensi dell'art. 2643 comma primo n. 14) c.c..
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il giudice est. e rel. La Presidente
dott. Federico Salmeri dott.ssa Antonella Cozzi
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Nell'ordinanza del 30.11.2023 si legge che la richiesta CTU è inammissibile in quanto del tutto esplorativa, a fronte delle lacune probatorie al riguardo;
tanto più che la cartella clinica del 16 aprile 2015, oltre che essere stata prodotta tardivamente,
è anche inconferente, in quanto di data successiva al testamento del 2013.
7 3 “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (cfr. Cass. ordinanza n. 3934/2018).
8 4 Allo stato attuale invece la stima è di € 207.000,00.
9 5 Nessuna delle parti ha prodotto il valore aggiornato dei titoli indicati nella lettera di sussistenza e pertanto deve utilizzarsi il solo doc. n. 4 allegato da parte attrice. 6 € 123.923,70 - € 22.773,37. 7 € 3.260,00 - € 101,17.
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Cozzi Presidente dott. Federico Salmeri Giudice rel. est. dott. Alessandro Petrucci Giudice ha pronunciato nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF: , con l'avv. Natale Mario Parte_1 C.F._1
-attore- contro
CF: , e , CF: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, entrambi CF: C.F._3 Parte_2
, con l'avv. Giuffrida Walter C.F._4
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito:
1. Accertare e dichiarare la qualità di erede del sig. Parte_1
2. Per l'effetto: accertare la consistenza dell'asse ereditario;
conseguentemente, disporre la reintegra del sig. nel patrimonio ereditario come sopra Parte_1 accertato con condanna dei signori e in qualità di eredi del sig. Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a [...] C.F._4
Pellegrino Rossi n. 90, alla restituzione dei beni e/o alle differenze previa rendicontazione degli atti e
1 della gestione che lo stesso/gli stessi ha/hanno compiuto nelle more, dichiarando in ogni caso lo scioglimento della comunione.
Conseguentemente:
- verificata l'eventuale indivisibilità del bene disporre la vendita dell'immobile sito in Milano Via
Pellegrino Rossi n. 90, e precisamente appartamento posto al piano 4-S1 distinto come segue: N.C.E.U. Milano, Se-zione Urbana, Foglio 73, Particella 51, Sub 36, Zona Cens. 3, Categoria A/3, Classe 3,
Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale Totale: 97 metri quadrati Totale escluse aree scoperte 96 metri quadrati, Rendita Euro 624,91, con attribuzione ai singoli contitolari della quota ad ognuno spettante;
- disporre la vendita di altri eventuali beni immobili risultanti dalla denuncia di successione o di eventuali ulteriori beni immobili come sopra individuati ed accertati con attribuzione ai singoli contitolari della quota ad ognuno spettante.
1. In via subordinata, in caso di opposizione:
- verificata l'eventuale indivisibilità del bene disporre la vendita dell'immobile sito in Milano Via
Pellegrino Rossi n. 90 e precisamente appartamento posto al piano 4-S1 distinto come segue: N.C.E.U.
Milano, Se-zione Urbana, Foglio 73, Particella 51, Sub 36, Zona Cens. 3, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale Totale: 97 metri quadrati Totale escluse aree scoperte 96 metri quadrati, Rendita Euro 624,91, con attribuzione al sig. del 50% della quota e dei relativi Parte_1 frutti di pertinenza della defunta sig.ra Persona_1
- disporre la vendita di altri eventuali beni immobili risultanti dalla denuncia di successione o di eventuali ulteriori beni immobili come sopra individuati ed accertati con attribuzione al sig. del 50% Parte_1 della quota di pertinenza della defunta sig.ra Persona_1
- disporre l'assegnazione al sig. del 50% della quota di pertinenza della defunta sig.ra Parte_1 in ordine al conto corrente, ai titoli ed al contenuto della cassetta di sicurezza, presenti Persona_1 presso la banca Intesa Sanpaolo S.p.a., filiale n. 01883, in Milano, alla data del decesso;
- disporre l'assegnazione al sig. del 50% della quota di pertinenza della defunta sig.ra Parte_1 di altri eventuali beni mobili risultanti dalla denuncia di successione e di eventuali Persona_1 ulteriori beni come sopra individuati ed accertati.
4. Condannare i sigg.ri e in qualità di eredi del sig. Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
(C.F. ), nato a [...], il [...] e residente a [...]
Rossi n. 90, al risarcimento dei danni tutti ivi compresi gli aggravi fiscali subiti e subendi dal sig.
[...] per effetto del contegno dapprima del sig. e successivamente dei medesimi Pt_1 Parte_2 che ha determinato ritardo nella successione ereditaria, con riserva di quantificazione. 5. Con espressa riserva di richiedere la nomina di un custode giudiziario in relazione all'immobile sito in Milano Via Pellegrino Rossi n. 90 e precisamente appartamento posto al piano 4-S1 distinto come segue: N.C. E.U. Mi-lano, Sezione Urbana, Foglio 73, Particella 51, Sub 36, Zona Cens. 3, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza 5,5 vani, Superficie Catastale Totale: 97 metri quadrati Totale escluse aree scoperte 96 metri quadrati, Rendita Euro 624,91, nonché in relazione ad altri eventuali beni immobili risultanti dalla denuncia di successione o di eventuali ulteriori beni immobili come sopra individuati ed accertati.
6. Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze già articolate con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., datata 9.02.2022, con i testi ivi indicati:
1) Vero che il sig. ha assistito i signori e per diversi Parte_1 Persona_1 Parte_2 anni dal 2007 al 2014 circa.
2 2) Vero che il sig. durante il periodo in cui ha prestato assistenza ai signori , Pt_1 Persona_2 faceva la spesa, provvedeva all'igiene personale dei coniugi e della casa degli stessi.
3) Vero che i signori e litigavano spesso, anche in presenza del sig. Persona_1 Parte_2
. Parte_1
4) Vero che la sig.ra era solita sfogarsi dei litigi avuti con il marito con la madre del Persona_1 sig. sig.ra all'epoca portinaia del condominio di via Pellegrino Rossi n. 90. Pt_1 Persona_3
5) Vero che i dissapori tra i coniugi erano spesso cagionati da questioni eco-nomiche, tra cui le pretese di un fratello, ora deceduto, del sig. . Parte_2
6) Vero i coniugi hanno trascorso insieme presso la casa di cura di Via Ippocrate circa Persona_2 un anno, tra il 2013 e il 2014, e che in detto periodo gli stessi hanno condiviso la stessa camera.
7) Vero che la sig.ra in particolare, è stata ricoverata presso la casa di cura di Via Ippocrate in Per_1 quanto nel periodo la stessa soffriva di ulcere alle gambe.
8) Vero che, in epoca antecedente al soggiorno presso la casa di cura, il sig. ha provveduto a Pt_1 ricoverare d'urgenza il sig. affetto da tumore alla prostata, presso l'ospedale Parte_2 Niguarda a seguito di un'emorragia.
9) Vero che la degenza ospedaliera del sig. è durata circa due settimane e in detto periodo il Parte_2 sig. ha prestato quotidianamente assistenza e conforto al sig. . Pt_1 Parte_2
10) Vero che durante la degenza presso la casa di cura i coniugi , di comune accordo, Persona_2 hanno conferito al sig. la delega sul proprio conto corrente affinchè lo stesso provvedesse al Pt_1 pagamento delle spese relative all'abitazione, delle spese relative alla casa di cura, al rinnovo dei bot, eccetera, incombenze a cui lo stesso provvedeva puntualmente.
11) Vero che al rientro dei coniugi presso la loro abitazione il sig. ha Persona_2 Pt_1 provveduto a risanare la stessa e ad eliminare le barriere architettoniche: ha fatto imbiancare le pareti, ha fatto rifare il bagno, sostituendo lo scaldabagno e istallando il box doccia con seggiolino;
12) Vero che nel 2014 il sig. ha reperito la badante, sig.ra che ha lavorato presso Pt_1 Testimone_1
i signori dal 2014 a metà 2017. Persona_2
13) Vero che durante tutto l'arco temporale, 2007-2014 circa, in cui il sig. ha prestato assistenza Pt_1 ai signori la sig.ra è sempre stata lucida e presente. Persona_2 Per_1
14) Vero che il sig. è sempre stato a conoscenza dell'esistenza del testamento. Parte_2
15) Vero che il sig. , poco dopo aver ricevuto la raccomandata dell'Avv. Natale, datata 27.10.20, Parte_2 documento n. 6 che si rammostra al teste, ha mostrato la stessa alla sig.ra e ha Persona_3 dichiarato che era relativa al testamento che la moglie aveva fatto nel 2013, quando entrambi si trovavano nella casa di cura di Via Ippocrate.
Ci si oppone alla richiesta di ammissione di tutte le avverse istanze istruttorie. Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova formulati dalla controparte - nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione - con i testi indicati in atti.
*
Per e CP_3 Controparte_2
• rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice, condannandolo alla refusione delle spese del giudizio.
In via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni che precedono, nel merito, dichiarare l'apertura della successione alla signora alla Persona_1 data del suo decesso;
3 • indi, previa ricognizione dell'intero asse ereditario, ivi compresi tutti i beni mobili relitti dal de cuius facenti parte della casa coniugale, accertare la quota disponibile, con riferimento al valore dei beni facenti parte della massa appartenenti alla defunta al tempo della morte e, conseguentemente, accertare che le disposizioni contenute nel, preteso, testamento olografo di
– ed in particolare quella contenente l'onere a carico del figlio - hanno Persona_1 CP_4 intaccato la quota di legittima spettante al coniuge;
• conseguentemente, procedere alla riduzione delle predette disposizioni testamentarie stesse fino alla reintegrazione della quota di legittima spettante all'odierno concludente, dichiarando la nullità/invalidità/inefficacia del testamento, in tutto o in parte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 735, 554 e 556 c.c., nonché il riconoscimento del diritto di abitazione e di ogni altro diritto spettante al coniuge superstite.
In via istruttoria:
- insiste nell'ammissione delle istanze ritualmente formulate e non accolte e, segnatamente, nell'interrogatorio formale articolato con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. e (in caso di risposta negativa) nella prova per testi articolata nella medesima memoria;
- insiste nell'ammissione della prova per testi contraria, articolata con la memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. nel caso di ammissione della prova diretta articolata da parte attrice;
- insiste, infine, nella richiesta di CTU grafologica, avanzata con memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c., al fine di accertare l'incapacità naturale a testare della de cuius ai sensi dell'articolo 591 c.c., per i motivi meglio specificati in seno all'istanza di sospensione depositata in data 29.11.2023, cui, per brevità, si riporta.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
è deceduta il 23 luglio 2019. Persona_1
Con testamento olografo del 30 gennaio 2013 (pubblicato il 7 settembre 2020) ha così Persona_1 disposto: “Io sottoscritto nata a [...] il [...] nel pieno possesso delle mie Persona_1
facoltà mentali dispongo delle mie sostanze per quando avrò cessato di vivere come segue: lascio a
. Milano i 30-1-2013. ”. Parte_1 Persona_1
Parte attrice deduce che la de cuius:
- era comproprietaria di un immobile sito in Milano, via Pellegrino Rossi, n. 90 unitamente al coniuge
; Parte_2
- era titolare di un conto corrente e titoli, nonché di una cassetta di sicurezza, tutti cointestati con
. Parte_2
A dire dell'attore “dalla documentazione bancaria, ossia dalla lettera di sussistenza (cfr. doc. 4), è emerso che, alla data del decesso, il conto corrente (n. 0000/00002529114) aveva un saldo creditore per capitale ed interessi di € 1.387,66, attualmente pari a € 6.520,00, mentre il valore dei depositi
4 amministrati era di € 386.079,98, il cui valore imponibile ai fini dell'imposta di successione era pari ad € 247.847,419. Si ignora il contenuto della cassetta di sicurezza”.
Il rappresenta che, prima della pubblicazione del testamento, ha presentato Pt_1 Parte_2
la denuncia di successione in proprio favore, trascrivendo sul predetto immobile il diritto di abitazione.
L'attore deduce altresì di non conoscere il contenuto della denuncia di successione.
Tuttavia, assume che la de cuius lo avrebbe informato dell'esistenza di una polizza assicurativa e che lo avrebbe indicato quale beneficiario, allegando che il premio pagato rappresenterebbe una quota del donatum.
Posto che il solo avrebbe avuto il possesso dei beni, il ha interesse ad agire Parte_2 Pt_1
ex art. 533 c.c. affinché: (i) sia riconosciuta la qualità di erede universale;
(ii) vengano restituiti i beni mobili ed immobili di cui era comproprietaria, dedotta la quota di riserva pari alla metà Persona_1
di spettanza del coniuge, cui è attribuito il diritto di abitazione, addivenendo ad una divisione.
Si è costituito , deducendo le seguenti argomentazioni difensive. Parte_2
Innanzitutto, il convenuto eccepisce l'inesistenza del testamento, in quanto privo di una volontà testamentaria chiara.
La scheda testamentaria dunque non presenterebbe i requisiti di forma previsti dall'art. 587 c.c., posto che l'espressione “lascio a ” sarebbe incompleta e non specificherebbe l'oggetto del lascito. Parte_1
Al riguardo il convenuto richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale l'interpretazione del testamento dovrebbe muovere esclusivamente dalla volontà espressa nel documento, senza possibilità di integrazione con elementi esterni1.
Ebbene, il documento sono sarebbe chiaro e non attribuirebbe all'attore la qualità di erede universale. 1 “Questa Corte ha più volte affermato che l'interpretazione del testamento si caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art.
1362 cod. civ., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, e non di ciascuna singola disposizione, e che al fine di superare eventuali dubbi sull'effettivo significato di parole ed espressioni usate dal testatore deve farsi riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura. la mentalità, le abitudini espressive e l'ambiente di vita del testatore medesimo, di modo che il giudice del merito, il cui accertamento è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici, nella doverosa ricerca di detta volontà, può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius ( Cass. n. 10075 del 2018; Cass. n. 12861 del 1993; Cass. n.
12861 del 1986). Il rispetto dei criteri ermeneutici che mirano alla ricostruire l'effettiva volontà del testatore come espressa nel testamento impedisce tuttavia qualsiasi operazione che porti ad integrare, sulla base dei suddetti elementi valutativi, ab extrinseco tale volontà, attribuendo ad essa contenuti inespressi ovvero diversi da quelli risultanti dalla dichiarazione stessa” (Cfr. Cass. sentenza n. 7025/19, pagg. 10 e 11 parte motiva).
5 Le stesse dinamiche familiari escluderebbero la qualità di erede universale del Pt_1
Invero, a dire del convenuto, i congiungi e hanno condiviso serenamente 65 anni di Per_1 Parte_2
matrimonio, condividendo beni e decisioni economiche.
Pertanto, non si ravviserebbe alcuna ragione in capo alla per escludere totalmente il marito dalla Per_1
successione a favore di un estraneo.
Il infatti, era un conoscente della coppia, non un familiare, e in passato si era occupato del Pt_1
disbrigo di pratiche amministrative.
Il convenuto, inoltre, eccepisce l'invalidità del testamento per incapacità naturale della de cuius al momento della sua redazione, soffrendo la di gravi problemi di salute, perdita di memoria e Per_1
frequenti ricoveri.
Il dunque, avrebbe esercitato pressioni psicologiche per ottenere vantaggi economici e Pt_1
patrimoniali, tanto che la data del testamento potrebbe coincidere con un periodo di ricovero, rendendo la volontà della de cuius quanto meno dubbia.
In subordine, il convenuto chiede la riduzione della disposizione testamentaria ed il riconoscimento della quota di legittima e del diritto di abitazione, previsti dalla legge per il coniuge superstite.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., il Tribunale ha ammesso una CTU al fine di accertare il valore dell'immobile sito a Milano, Via Pellegrino Rossi n. 90, avuto riguardo al diritto di abitazione spettate al coniuge, alla data di apertura della successione e alla data attuale, verificando altresì la divisibilità eventuale dell'immobile in due quote.
Il Tribunale ha altresì disposto l'apertura della cassetta di sicurezza n. 3200/00000-130484 intestata alla de cuius ed al convenuto detenuta presso la Filiale 01883 in Milano della Banca Intesa San Paolo, a norma dell'art. 1840 c.c..
Il 19 giugno 2022 è deceduto ed il giudizio è stato interrotto. Parte_2
A seguito di riassunzione da parte dell'attore, si sono costituiti gli eredi di , e Parte_2 CP_1
(nipoti). Controparte_2
A mezzo della suddetta nuova costituzione, e hanno prodotto ulteriore CP_1 Controparte_2 documentazione, quale: (i) un testamento olografo che avrebbe redatto in data 27 luglio Persona_1
CP_ 1987 in favore del coniuge e della nipote la cui grafia ed il cui contenuto si porrebbero in evidente ed insanabile contrasto col testamento prodotto dall'attore; (ii) documentazione sanitaria da cui emergerebbe una condizione di ridotta capacità cognitiva della (cartella clinica del 16 Persona_1
6 aprile 2015).
Sulla scorta di tale documentazione, i convenuti hanno chiesto l'amissione di CTU grafologica medica.
Successivamente, è stata aperta la cassetta di sicurezza ed inventariato il suo contenuto, di valore stimato dal notaio delegato in € 13.102,00.
Esaurita l'istruttoria, rigettata la richiesta di CTU medico-grafologica al fine di accertare l'incapacità naturale a testare della de cuius2, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ed ha concesso i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla validità del testamento del 30 gennaio 2013 di Persona_1
Il testamento del 30 gennaio 2013 è valido.
Il Collegio non condivide la eccepita genericità della scheda testamentaria, atteso che, contrariamene a quanto assume parte convenuta, in realtà la volontà della de cuius appare univoca nel voler disporre delle proprie sostanze dopo la morte, lasci[andole] a . Parte_1
Al riguardo di osserva che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20204/2005, ha affermato che: “In tema di interpretazione del testamento,qualora dall'indagine di fatto riservata al giudice di merito risulti già chiara,in base al contenuto dell'atto, la volontà del testatore, non è consentito - alla stregua del primario criterio ermeneutico della letteralità - il ricorso ad elementi tratti "aliunde" ed estranei alla scheda testamentaria”.
Financo la sentenza menzionata da parte convenuta conduce ad una conclusione differente da quanto dedotto da , affermando il: “seguente principio di diritto: nell'interpretazione del Parte_2
testamento deve aversi riguardo alla volontà espressa da testatore nella scheda testamentaria, potendosi ricorrere ad elementi estrinseci solo per risolvere parole o espressioni dubbie al solo scopo di ricostruire
l'effettiva intenzione del suo autore, mentre rimane precluso all'interprete avvalersi di tali dati estrinseci per giungere al risultato di attribuire alla disposizione testamentaria un contenuto nuovo, in quanto non espresso nel testamento” (Cfr. Cass. sentenza n. 7025/19, pagg. 11 parte motiva). Inoltre, appare inconferente la circostanza che il non fosse né un congiunto, né un parente o Pt_1 affine, atteso che i coniugi e non avevano figli e, conseguentemente, è tutt'altro che Per_1 Parte_2
singolare che la de cuius abbia indicato come erede un estraneo alla famiglia di provenienza.
Oltretutto, il non era affatto uno sconosciuto alla come deduce lo stesso convenuto a Pt_1 Per_1 pag. 5 della comparsa di costituzione, in cui si legge che il era “figlio di una ex portiera dello Pt_1
stabile … anche in cambio dei servigi resi (aveva persino avuto la delega in banca), veniva frequentemente gratificato”.
Ebbene, proprio tale circostanza esclude l'anomalia lamentata da parte convenuta.
Né valgono le tardive pretese istruttorie volte alla ammissione di una CTU medico-grafologica.
Parte convenuta, a seguito di riassunzione, ha prodotto una relazione di parte che così conclude: “La signora trovandosi in stato di alterazione e debolezza psichica, al momento di redigere Persona_1
le proprie disposizioni testamentarie - così come risultanti dal testamento olografo datato “Milano
30.01.2013”, pubblicato dal Notaio in Bergamo, lì 07.09.2020 - era incapace di Persona_4 intendere e volere” (cfr. nota del 29 novembre 2023, doc. n. 6).
Al riguardo è appena il caso di osservare che tale relazione di parte, che ha valore di documento di parte,
è stata prodotta solo dopo la scadenza delle preclusioni processuali.
Parimenti, la cartella clinica prodotta da parte convenuta -sempre tardivamente oltre le preclusioni processuali- è inconferente, in quanto datata 16 aprile 2015 e dunque successiva alla data del testamento
2013.
L'eccepita invalidità del testamento per incapacità del testatore va dunque rigettata, in quanto non dimostrata, non avendo parte convenuta prodotto alcunché entro i termini di legge al fine di dimostrare l'eccezione in esame, né dimostrato che l'asserito stato di incapacità fosse assoluto3.
Ed è appena il caso di osservare che parte convenuta nemmeno ha formulato la domanda di annullamento del testamento per incapacità a testare della de cuius, come emerge evidente dalle conclusioni formulate sia nella comparsa di costituzione e risposta sia in quelle formulate in occasione della precisazione delle conclusioni.
Né a diversa conclusione conduce il testamento del 1987, con cui nomina erede Persona_1
universale il marito e, per il caso di premorienza del marito, la cugina . Persona_5
Ebbene, innanzitutto il testamento del 1987 è stato prodotto oltre le preclusioni processuali e pertanto è un documento inammissibile.
Inoltre, è superato dal testamento successivo del 2013.
L'art. 682 c.c., che disciplina l'ipotesi della revoca tacita del testamento, dispone che “Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili”.
Ora, posto che il testamento del 2013 ha nominato erede universale il va da sé che il testamento Pt_1
posteriore annulla il testamento precedente nelle disposizioni incompatibili, vale a dire le disposizioni con cui aveva nominato eredi universali e, in caso di premorienza Persona_1 Parte_2 del marito, (tra l'altro poi premorta ad . Persona_5 Persona_1
*
3. Sulla massa ereditaria.
La massa ereditaria va così quantificata sulla scorta della CTU al momento dell'apertura della successione (23 luglio 2019):
- appartamento: € 180.000,004;
- conto corrente: € 1.387,66;
- titoli: € 247.847,41 (come emerge dal riepilogo a pag. 4 della lettera di sussistenza proveniente dalla
Banca, prodotta sub doc. n. 4 da parte attrice);
- cassetta di sicurezza: € 13.102,00, per complessivi € 442.337,07.
Posto che la metà di tale patrimonio era condiviso al 50% tra i coniugi, la massa ereditaria riferibile alla de cuius è di € 221.168,54.
La quota disponibile ex art. 540 c.c. è così pari ad € 110.584,27.
* 4. Sulla lesione della quota di legittima di parte convenuta.
Posto che il è stato nominato erede universale, la disposizione testamentaria di Pt_1 Persona_1
lede la quota di riserva prevista ex lege in favore del coniuge superstite, nella misura di ½ ex art. 540
c.c..
*
5. Sul diritto di abitazione.
Si legge a pag. 11 della ordinanza della Corte di Cassazione n. 4008/2023 che il diritto di abitazione e uso del coniuge superstite ha natura di un legato ex lege.
A norma dell'art. 540, secondo comma seconda parte, c.c.: “Tali diritti gravano sulla porzione disponibile”.
Conseguentemente, la quota disponibile in favore di va così riquantificata: € 110.584,27 - € Pt_1
7.217,71 (stima del diritto di abitazione effettuata dal CTU) = € 103.366,56, pari al 46,74% della massa ereditaria (€ 221.168,54).
Ne consegue che la quota di riserva spettante ai convenuti è pari al 53,26% (€ 117.801,98).
*
6. Sullo scioglimento della comunione ereditaria.
Ai fini dello scioglimento della comunione ereditaria, la massa va stimata allo stato attuale.
Segnatamente:
- appartamento: € 207.000,00 / 2 = € 103.500,00;
- conto corrente: € 6.520,00 / 2 = € 3.260,00;
- titoli: € 247.847,41 / 2 = € 123.923,70 (come emerge dal riepilogo a pag. 4 della lettera di sussistenza proveniente dalla Banca, prodotta sub doc. n. 4 da parte attrice);
- cassetta di sicurezza: € 13.102,00 / 2 = € 6.551,00, per complessivi € 237.234,71.
La quota ereditaria spettante al è del 46,74% su € 237.234,71 = € 110.860,17. Pt_1
La quota ereditaria spettante ai convenuti è del 53,26% su € 237.234,71 = € 126.374,54.
Il ha chiesto la vendita dell'immobile, mentre parte convenuta l'assegnazione. Pt_1
Occorre dunque formare due lotti nei limiti delle somme come sopra quantificate e tenuto conto della richiesta di assegnazione dell'immobile:
10 - lotto in favore di parte convenuta (valore € 126.374,54): appartamento (€ 103.500,00) + il titolo
FLES OB05/23D (€ 22.773,375) + parte del saldo del conto corrente (fino alla concorrenza del valore della quota ereditaria) e dunque € 101,17;
- lotto in favore di parte attrice (valore € 110.860,17): valore residuo dei titoli (€ 101.150,336) + valore residuo del saldo del conto corrente (€ 3.158,837) + valore della cassetta di sicurezza (€
6.551,00).
*
7. La domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
L'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni tutti, ivi compresi gli aggravi fiscali subiti e subendi per effetto del contegno dapprima di e successivamente dei Parte_2
nipoti che ha determinato ritardo nella successione ereditaria, con riserva di quantificazione.
La domanda va rigettata a fronte della sua manifesta genericità e per non essere mai stata compiutamente coltivata nel corso del giudizio.
*
8. Conclusioni.
Le domande di possono trovare accoglimento nei limiti di cui in motivazione, essendo Parte_1
stata accertata la sua qualità di erede a fronte della validità del testamento del 30 gennaio 2013 di
[...]
Per_1
Va altresì accertata la lesione della quota di riserva spettate a e , in Controparte_1 Controparte_2
qualità di eredi di , con ogni conseguenza di legge come meglio indicato in Parte_2
dispositivo.
Le quote ereditarie in capo alle parti sono pari rispettivamente al 46,74% della massa ereditaria in favore di parte attrice ed al 53,26% in favore di parte convenuta.
Va dunque dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria, con la formazione dei seguenti lotti:
- lotto in favore di parte convenuta (valore € 126.374,54): appartamento (€ 103.500,00) + il titolo
FLES OB05/23D (€ 22.773,37) + parte del saldo del conto corrente (fino alla concorrenza del valore della quota ereditaria e dunque € 101,17; - lotto in favore di parte attrice (valore € 110.860,17): valore residuo dei titoli (€ 101.150,33) + valore residuo del saldo del conto corrente (€ 3.158,83) + valore della cassetta di sicurezza (€
6.551,00).
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che tra le parti vi sia reciproca soccombenza, che comporta la compensazione integrale delle suddette spese.
Le spese di CTU e del Notaio dott.ssa , per come liquidate dal Tribunale, vanno poste a Per_6
carico delle parti in base alle quote percentuali di successione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie nei limiti di cui in motivazione le domande di;
Parte_1
2) accerta e dichiara in capo a la qualità di erede di Parte_1 Persona_1
3) accerta e dichiara la lesione della quota di riserva di cui in parte motiva spettante a Controparte_1
e entrambi nella qualità di eredi di (di seguito parte Controparte_2 Parte_2
convenuta);
4) accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti di parte convenuta della disposizione testamentaria di del 30 gennaio 2013 per la parte in cui lede la quota di riserva di parte convenuta;
Persona_1
5) riduce la disposizione testamentaria di nella misura di ½, pari alla quota di riserva Persona_1
di parte convenuta;
6) reintegra parte convenuta nella quota di ½ del compendio immobiliare e mobiliare caduto in successione;
7) accerta e dichiara che le quote ereditarie in capo alle parti sono pari rispettivamente al 46,74% della massa ereditaria in favore di ed al 53,26% in favore di parte convenuta;
Parte_1
8) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria ex assegnando alle parti i Persona_1
seguenti lotti così formati:
- in favore di : € 110.860,17, di cui alle voci meglio precisate in motivazione;
Parte_1
- in favore di parte convenuta: appartamento sito in Milano Via Pellegrino Rossi n. 90, e precisamente appartamento posto al piano 4-S1 distinto come segue: N.C.E.U. Milano, Se-zione
Urbana, Foglio 73, Particella 51, Sub 36, Zona Cens. 3, Categoria A/3, Classe 3, Consistenza
5,5 vani, Superficie Catastale Totale: 97 metri quadrati Totale escluse aree scoperte 96 metri
12 quadrati, Rendita Euro 624,91, oltre € 22.874,54 di cui alle voci meglio precisate in motivazione;
9) pone a carico di entrambe le parti le spese di CTU e del Notaio, per come liquidate dal Tribunale, in base alle quote percentuali di successione;
10) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
11) dà atto della trascrivibilità della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. competente per territorio ai sensi dell'art. 2643 comma primo n. 14) c.c..
Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il giudice est. e rel. La Presidente
dott. Federico Salmeri dott.ssa Antonella Cozzi
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Nell'ordinanza del 30.11.2023 si legge che la richiesta CTU è inammissibile in quanto del tutto esplorativa, a fronte delle lacune probatorie al riguardo;
tanto più che la cartella clinica del 16 aprile 2015, oltre che essere stata prodotta tardivamente,
è anche inconferente, in quanto di data successiva al testamento del 2013.
7 3 “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (cfr. Cass. ordinanza n. 3934/2018).
8 4 Allo stato attuale invece la stima è di € 207.000,00.
9 5 Nessuna delle parti ha prodotto il valore aggiornato dei titoli indicati nella lettera di sussistenza e pertanto deve utilizzarsi il solo doc. n. 4 allegato da parte attrice. 6 € 123.923,70 - € 22.773,37. 7 € 3.260,00 - € 101,17.
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