TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7029/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t; CP_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.11.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di esser titolare di pensione categoria IO nr. 15044564, decorrenza 12/2020 e categoria INVCIV nr. 07228170, decorrenza 06/2021, adiva l'intestato Tribunale, esponendo:
- di esser stato riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80) poiché affetto da “adenocarcinoma del retto pT3pNOMOG1, già trattato con rt e ct neoadiuvante e sottoposto a resezione anteriore del retto in VLS con ileostomia. Esiti di frattura II, II e IV metacarpo e di amputazione falange ungueale I dito mano destra”;
- di aver riscontrato – senza ricevere comunicazione alcuna da parte dell' - nel CP_1 cedolino di pagamento del mese di Agosto 2023 sulla pensione cat. INVCIV n. 07228170, la decurtazione della somma pari ad euro 177,22;
- che, solo a seguito di interpello, l'ufficio preposto lo rendeva edotto di aver eseguito, in suo favore, un conguaglio di somme non dovute a titolo di accompagnamento, per un valore complessivo di euro 4.729,44;
- di aver regolarmente adempiuto a tutti gli oneri allo stesso imputabili, sottoponendosi, in data 25.07.2022, con riferimento all'indennità di accompagnamento, regolarmente a visita di revisione. Dedotta, allora, la propria buona fede e, dunque, l'insussistenza ex art. 13 della L. 412/91, del presupposto per procedere alla ripetizione delle somme corrisposte per assenza di dolo dell'accipiens, concludeva, chiedendo: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'errata erogazione delle somme in contestazione in capo a in persona del legale rapp.te p.t. e pertanto;
- CP_1 dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dall nei confronti del sig. e CP_1 Pt_1 quindi non dovuta la somma richiesta di € 4.729,44 a titolo di indebito;
-accertare e dichiarare l'irrepetibilità dell'indebito anche in attuazione della sanatoria ex legge 412/1991 art. 13 e per l'effetto esonerare il ricorrente dalla restituzione delle somme;
- condannare l' in persona del legale r.p.t. alla CP_1 restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- nel denegato caso in cui l'On.le Giudicante dovesse ritenere non applicabile alla fattispecie in esame la disciplina su menzionata, limitare la ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti riducendo proporzionalmente il valore della rata entro i limiti ex lege previsti”. Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, restava contumace. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso merita accoglimento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L'indebito per cui è causa è di carattere assistenziale e, per come evincibile dagli atti allegati alla produzione di parte, attiene al venir meno del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a seguito di visita di revisione. Tanto premesso conviene, allora, rammentare la disciplina applicabile alla presente fattispecie. La Corte di Cassazione, con sentenza. n. 28771/2018, ha affermato il principio (confermato anche di recente vedi Cass. n. 13223/2020) della ripetibilità dell'indebito solo a partire dalla data di comunicazione all'assistito da parte dell' e non anche per i periodi pregressi, CP_1 motivandolo in funzione del richiamato principio di tutela dell'affidamento. Occorre, in altri termini, evitare che l'errore dell' debba pesare sull'assistito che senza CP_1 colpa abbia ricevuto somme in realtà non dovute. Dunque, anche in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi:
- art. 3 ter D.L. 850/1976 (convertito con L. 29/77) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”. - art. 3, co. 9 D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Regole specifiche ricorrono, dunque, per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”. Leggendo le richiamate disposizioni si ricava, allora, la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. FATTISPECIE OGGETTO DI CAUSA E allora, nel caso di specie deve concludersi nel senso della irripetibilità della somma richiesta dall' Invero, non vi è prova che all'istante sia stata comunicata la revoca della CP_1 prestazione in godimento. Ancor più a monte non vi è prova che all'istante sia stato comunicato l'esito della visita di revisione. È evidente, allora, che il ricorrente, sempre diligente nel porre in essere tutto quanto prescritto dalla legge, nutrisse un legittimo affidamento nella percezione delle somme, a fronte della assenza di comunicazioni di segno contrario da parte dell' . CP_2
Quest'ultimo, peraltro, restando contumace, nulla ha provato in ordine alla regolare effettuazione di comunicazioni e nulla ha dedotto in relazione all'assenza dei presupposti per ritenere legittimo l'affidamento del ricorrente. Il ricorso, allora, deve essere accolto. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della procedura di recupero dell'indebito oggetto di causa;
2) condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto finora in CP_1 esecuzione del predetto recupero;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7029/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t; CP_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03.11.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di esser titolare di pensione categoria IO nr. 15044564, decorrenza 12/2020 e categoria INVCIV nr. 07228170, decorrenza 06/2021, adiva l'intestato Tribunale, esponendo:
- di esser stato riconosciuto invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80) poiché affetto da “adenocarcinoma del retto pT3pNOMOG1, già trattato con rt e ct neoadiuvante e sottoposto a resezione anteriore del retto in VLS con ileostomia. Esiti di frattura II, II e IV metacarpo e di amputazione falange ungueale I dito mano destra”;
- di aver riscontrato – senza ricevere comunicazione alcuna da parte dell' - nel CP_1 cedolino di pagamento del mese di Agosto 2023 sulla pensione cat. INVCIV n. 07228170, la decurtazione della somma pari ad euro 177,22;
- che, solo a seguito di interpello, l'ufficio preposto lo rendeva edotto di aver eseguito, in suo favore, un conguaglio di somme non dovute a titolo di accompagnamento, per un valore complessivo di euro 4.729,44;
- di aver regolarmente adempiuto a tutti gli oneri allo stesso imputabili, sottoponendosi, in data 25.07.2022, con riferimento all'indennità di accompagnamento, regolarmente a visita di revisione. Dedotta, allora, la propria buona fede e, dunque, l'insussistenza ex art. 13 della L. 412/91, del presupposto per procedere alla ripetizione delle somme corrisposte per assenza di dolo dell'accipiens, concludeva, chiedendo: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'errata erogazione delle somme in contestazione in capo a in persona del legale rapp.te p.t. e pertanto;
- CP_1 dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dall nei confronti del sig. e CP_1 Pt_1 quindi non dovuta la somma richiesta di € 4.729,44 a titolo di indebito;
-accertare e dichiarare l'irrepetibilità dell'indebito anche in attuazione della sanatoria ex legge 412/1991 art. 13 e per l'effetto esonerare il ricorrente dalla restituzione delle somme;
- condannare l' in persona del legale r.p.t. alla CP_1 restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- nel denegato caso in cui l'On.le Giudicante dovesse ritenere non applicabile alla fattispecie in esame la disciplina su menzionata, limitare la ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti riducendo proporzionalmente il valore della rata entro i limiti ex lege previsti”. Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, restava contumace. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso merita accoglimento. NORMATIVA DI RIFERIMENTO L'indebito per cui è causa è di carattere assistenziale e, per come evincibile dagli atti allegati alla produzione di parte, attiene al venir meno del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a seguito di visita di revisione. Tanto premesso conviene, allora, rammentare la disciplina applicabile alla presente fattispecie. La Corte di Cassazione, con sentenza. n. 28771/2018, ha affermato il principio (confermato anche di recente vedi Cass. n. 13223/2020) della ripetibilità dell'indebito solo a partire dalla data di comunicazione all'assistito da parte dell' e non anche per i periodi pregressi, CP_1 motivandolo in funzione del richiamato principio di tutela dell'affidamento. Occorre, in altri termini, evitare che l'errore dell' debba pesare sull'assistito che senza CP_1 colpa abbia ricevuto somme in realtà non dovute. Dunque, anche in ambito assistenziale, si è andato affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, quindi:
- art. 3 ter D.L. 850/1976 (convertito con L. 29/77) che dispone che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”. - art. 3, co. 9 D.L. 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”. Regole specifiche ricorrono, dunque, per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica: “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”. Leggendo le richiamate disposizioni si ricava, allora, la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. FATTISPECIE OGGETTO DI CAUSA E allora, nel caso di specie deve concludersi nel senso della irripetibilità della somma richiesta dall' Invero, non vi è prova che all'istante sia stata comunicata la revoca della CP_1 prestazione in godimento. Ancor più a monte non vi è prova che all'istante sia stato comunicato l'esito della visita di revisione. È evidente, allora, che il ricorrente, sempre diligente nel porre in essere tutto quanto prescritto dalla legge, nutrisse un legittimo affidamento nella percezione delle somme, a fronte della assenza di comunicazioni di segno contrario da parte dell' . CP_2
Quest'ultimo, peraltro, restando contumace, nulla ha provato in ordine alla regolare effettuazione di comunicazioni e nulla ha dedotto in relazione all'assenza dei presupposti per ritenere legittimo l'affidamento del ricorrente. Il ricorso, allora, deve essere accolto. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della procedura di recupero dell'indebito oggetto di causa;
2) condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto finora in CP_1 esecuzione del predetto recupero;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli