Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2001, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE dawni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 16349/98 SALLUZZO Consigliere Cron. 6886 Dott. Vincenzo Rep.·Mos Dott. Michele - Rel. Consigliere VARRONE Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 27/11/00 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S E NTEN ZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. CC IE, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato 13000 €1 RI TI MASTROBUONO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FEDERICO GAVINO, giusta delega in atti%;B D0678952 - ricorrente
contro
CORTE SUPHEMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SPA, in persona del legale ME ASSICURAZIONI Richiesta pl atf dal SigMontilnow rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata Der diritt 3000 11 18 SET. 2001 in ROMA VIA G ZANARDELLI 201 presso lo studio IL CANCELLIERE 2000 dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende, giusta 1917 delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - controricorrente LAIS dal Sig: per diritti 3000 nonchè contro 10 SET. 2001 NG NN;
IL CANCELLIERE - intimato RI avverso la sentenza n. 472/97 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione II Civile, emessa il 28/05/97 e 105195 depositata il 04/07/97 (R.G. 472/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 27/11/00 dal AU199836 VARRONE;
udito l'Avvocato Sebastiano MASTROBUONO;
udito l'Avvocato Fabio LAIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 00SIT LLO -2- 00SI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IE CC conveniva dinanzi al Tribunale di Genova NN NG e la ME ASSICURATRICE S.p.A. chiedendo il risarcimento dei danni derivati dall'incidente occorsogli il 10/7/1985 allorquando, mentre si trovava sulla piazzuola antistante la trattoria Cacciatori in Piani di Creto intento ad aprire, quale idraulico, una botola, era stato investito da un autovettura condotta dal NG che stava eseguendo manovra di retromarcia. Si costituivano in giudizio ambedue i convenuti contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Acquisito il rapporto dei Carabinieri ed espletata consulenza tecnica medico-legale, l'adito Tribunale, con sentenza 28 aprile 1994, dichiarava il NG esclusivo responsabile del sinistro e lo condannava, in solido con la ME ASSICURATRICE S.p.A., a risarcire al CC i danni conseguenti alla inabilità temporanea nonché il danno morale, con esclusione del danno da invalidità permanente e del correlato danno patrimoniale. Proponevano gravame il CC ed in via incidentale il NG e la ME e la Corte di Appello di Genova, con sentenza 4 luglio 1997, li rigettava entrambi e compensava le spese del grado, condividendo gli apprezzamenti del Tribunale in ordine all'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al NG ed all'insussistenza del nesso causale tra l'infortunio e la successiva osteonecrosi della testa del femore sinistro. Per la cassazione di tale sentenza il CC ha proposto ricorso, affidandolo a tre motivi illustrati anche con memoria. Ha resistito solo la ME con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i tre motivi. da esaminare congiuntamente per la connessione logico-giuridica delle rispettive censure, il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché la contraddittorietà della motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nella sostanza contesta l'affermazione del giudice di appello circa l'assenza di nesso causale tra il trauma alla gamba e l'insorgenza successiva della osteonecrosi del femore sinistro. La doglianza non coglie nel segno. Essa si infrange contro l'accertamento con il quale il suddetto Giudice ha motivatamente aderito. accogliendole, alle conclusioni del C.T.U. evidenziando: che secondo le dichiarazioni dello stesso CC l'urto fu lieve, sicché non si recò subito in ospedale;
che neppure nelle dichiarazioni e nella documentazione del periodo immediatamente successivo al sinistro si fece cenno a disturbi dell'anca; che le pretese dichiarazioni rese dal CC secondo il perito di parte, erano smentite dagli atti ufficiali;
che la relazione del C.T.U. era frutto di "un lavoro particolarmente approfondito ... e ha affrontato tutte le questioni poste dalla difesa anche tecnica dell'attore, dando alle stesse congrua e convincente risposta"; che il suddetto consulente ha messo in relazione i reperti radiologici del 1977 con quelli del novembre 1985, rilevatori di una "avanzata osteonecrosi della testa del femore sinistro", rilevando che un collegamento con il trauma "è forse possibile, ma non sembra molto probabile". Ciò premesso, la Corte genovese ha letteralmente trascritto e condiviso le conclusioni peritali secondo le quali "un evento traumatico distale, tale da produrre a monte lo strappamento traumatico del legamento rotondo con rottura dell'arteria e lacerazione della capsula articolare, avrebbe dovuto provocare, per lo meno, una sintomatologia clinica dolorosa tale da richiedere un immediato trasporto al Pronto Soccorso con ben altre indicazioni che quella In conclusione si propende maggiormente per l'ipotesi di unache avvenne . . . normale evenienza di osteonecrosi asettica della testa del femore in relazione al rilievo della irregolarità riscontrata dalla fovea capitis del femore sinistro e per contrapposizione alla mancanza di segni clinici dichiarati al momento della prima osservazione in relazione ad un evento traumatico che avrebbe dovuto avere ben maggiore importanza". Conseguentemente "non è dimostrato che vi sia stato un trauma d'entità tale da ledere il legamento rotondo dell'articolazione coxo-femorale destra e che la sintomatologia dolorosa insorse nel successivo settembre allorquando il CC aveva ripreso l'attività di lavoro". Trattasi di motivazione esente dalle violazioni giuridiche denunciate e che sotto il profilo logico evidenzia un'adesione critica e consapevole agli accertamenti peritali. tale da renderla incensurabile in questa sede di legittimità. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 27 novembre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSILGIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Schewan. міль I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 7 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista Z I O N E * UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 gola AGO. 2001 4. tie Registrato in 38169 10000 200.000 c! n. D: 290000 (lire (D.seni Ati Gudiziari | Respor (DR. M. BASCICHINI) D.ssa DI FILTRPO MARIA GRAZIA DIRIGENTE ARA SERVIZI -