TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 511/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
sono comparsi, tramite collegamento telematico l'avv. DAL BOSCO DOMENICO per parte ricorrente,
in presenza l'avv. VESTINI RENATO per parte resistente. CP_1
E' presente la GOP dott.ssa Sonia Serafini.
Le parti si riportano ai propri atti. L'avv. Vestini chiede di essere autorizzato a depositare sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 609/2019. Il giudice autorizza il deposito entro la giornata odierna.
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 18.00.
pagina 1 di 6 Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 511/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DAL BOSCO DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA TONALE 11 37126 VERONA presso il difensore avv. DAL BOSCO DOMENICO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ritualmente depositato, in persona del legale rapp.te p.t., ha Parte_2
proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Forlì in data 4/08/2023 e pagina 3 di 6 notificato in data 7/08/2023, chiedendo dichiararsi la nullità, inammissibilità o inefficacia e deducendo l'infondatezza delle pretese contributive accertate con il verbale ispettivo per asserita mancanza di prova a fondamento della richiesta di pagamento formulata dall' nonché la Pt_3
apoditticità dei calcoli e delle modalità impiegate per lo stesso nella determinazione del preteso indebito. si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni e conclusioni avversarie e osservando, CP_1
quanto alla fondatezza del credito ingiunto con l'opposto decreto ingiuntivo. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e tramite acquisizione dei verbali del procedimento rgl
44/2022 pendente innanzi a questo Tribunale e contenenti le dichiarazioni dei testi ivi escussi ed all'udienza del 21 maggio 2025, all'esito della discussione delle parti è stata posta in decisione.
2.
Occorre anzitutto tenere presente che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore, essendo tenuto ad assolvere il proprio onere probatorio, fornendo piena dimostrazione della propria domanda ex art. 2697 c.c., mentre parte opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto azionato.
Nel caso di specie la pretesa contributiva dell'Istituto azionata in via monitoria trova origine negli accertamenti ispettivi condotti nei confronti della ditta FP ANIMAZIONE A.S.D. e culminati nei verbali dell'Ispettorato del Lavoro di Forlì – Cesena dell'11 Febbraio 2020 (verbale
FC000000/2019 -489-01 dell'11/02/2020), già oggetto di impugnativa nell'ambito del giudizio pendente innanzi a questo Tribunale sub rgl 44/2022.
La società opponente è chiamata a rispondere del pagamento degli obblighi contributivi accertati, nei limiti di quanto dalla stessa dovuto, quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 29, c. 2, D.Lgs. n.
276/2003, quantificato nell'importo totale di € 1.351,33, con , ovvero Controparte_2
l'associazione attraverso cui numerosi stabilimenti balneari ed alberghi hanno offerto il servizio di animazione negli anni 2018 e 2019. pagina 4 di 6 All'esito del giudizio la pretesa vantata dall'istituto previdenziale nei confronti della ricorrente non risulta provata né nell'an, né nel quantum.
A sostegno del proprio credito invoca le risultanze del Verbale Unico di Accertamento e CP_1
notificazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Ravenna-Forlì-Cesena FC00000/2019-489-
01 dell'11/02/2020 ove l'odierna ricorrente viene indicata quale obbligata solidale per contributi e premi assicurativi ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, senza tuttavia alcuna specificazione in relazione a quali lavoratori sarebbe richiesta la somma oggetto di ingiunzione.
A pagina 10 del suddetto verbale è presente la sezione intitolata “obbligo solidale”, in cui è precisato che, sulla base delle fatture emesse da FP Animazione ASD negli anni 2018 e 2019, sarebbero state individuate le aziende destinatarie dei servizi offerti da tale associazione e che tali aziende sarebbero indicate nell'allegato “obbligati in solido” al verbale. Viene poi chiarito che “nel succitato allegato sono dettagliatamente descritte le ragioni sociali nonché le somme fatturate dall'Associazione e la quota di contribuzione omessa. Al fine di determinare detta quota per cui sussiste l'obbligo in solido in capo a CP_1
ciascuno dei soggetti individuati/committenti, si è proceduto a proporzionare il fatturato derivante esclusivamente da attività di animazione e/o mini club per ciascun committente sulla totalità del fatturato complessivo (es. se il committente ha ricevuto servizi per un importo pari al 10% del fatturato complessivo, viene considerato obbligato in solido per la pari percentuale dovuta all' da FP Animazione ASD)”. CP_1
Occorre però evidenziare come tale operazione di mero calcolo matematico muova da premesse che non sono state accertate e, ancor prima adeguatamente allegate.
Non è infatti stata fornita prova delle prestazioni fornite alla ricorrente né è stato provato che le prestazioni delle quali avrebbe usufruito sarebbero state fornite da personale per i quali si sarebbero verificate le contestate omissioni contributive.
Dalla lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni dei testimoni non risulta alcuna menzione dello stabilimento balneare “Bagno Alberto”, odierno opponente, quale luogo ove avrebbero prestato attività i testi escussi.
Insufficienti di per sé sole si rivelano le fatture rinvenute dagli ispettori in quanto meramente indicative dell'esistenza di un rapporto tra FP Animazione ASD e l'odierna opponente, laddove pagina 5 di 6 non sono stati specificamente individuati i soggetti associati all'associazione sportiva che avrebbero reso prestazioni a favore della società opponente in regime contributivo irregolare.
In tale quadro istruttorio, pertanto, la mancanza di prova in ordine all'asserito espletamento dell'attività lavorativa dei soci-lavoratori in favore della ricorrente, preclude l'accertamento positivo in ordine all'esistenza del credito vantato da onde il decreto ingiuntivo opposto deve essere CP_1
revocato.
3.
Le spese di lite in ragione della particolarità della vicenda e, comunque, dell'esistenza di un principio di prova in ordine alle contestazioni dell'istituto (fatture emesse dalla società FP
Animazione nei confronti della ricorrente), vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 130/2023 emesso dal
Tribunale di Forlì sezione lavoro il 4.08.2023;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 21/05/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 511/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 21 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi:
sono comparsi, tramite collegamento telematico l'avv. DAL BOSCO DOMENICO per parte ricorrente,
in presenza l'avv. VESTINI RENATO per parte resistente. CP_1
E' presente la GOP dott.ssa Sonia Serafini.
Le parti si riportano ai propri atti. L'avv. Vestini chiede di essere autorizzato a depositare sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 609/2019. Il giudice autorizza il deposito entro la giornata odierna.
I difensori discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Verbale chiuso ad ore 18.00.
pagina 1 di 6 Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 511/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DAL BOSCO DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA TONALE 11 37126 VERONA presso il difensore avv. DAL BOSCO DOMENICO
RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Con ricorso ritualmente depositato, in persona del legale rapp.te p.t., ha Parte_2
proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Forlì in data 4/08/2023 e pagina 3 di 6 notificato in data 7/08/2023, chiedendo dichiararsi la nullità, inammissibilità o inefficacia e deducendo l'infondatezza delle pretese contributive accertate con il verbale ispettivo per asserita mancanza di prova a fondamento della richiesta di pagamento formulata dall' nonché la Pt_3
apoditticità dei calcoli e delle modalità impiegate per lo stesso nella determinazione del preteso indebito. si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni e conclusioni avversarie e osservando, CP_1
quanto alla fondatezza del credito ingiunto con l'opposto decreto ingiuntivo. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e tramite acquisizione dei verbali del procedimento rgl
44/2022 pendente innanzi a questo Tribunale e contenenti le dichiarazioni dei testi ivi escussi ed all'udienza del 21 maggio 2025, all'esito della discussione delle parti è stata posta in decisione.
2.
Occorre anzitutto tenere presente che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore, essendo tenuto ad assolvere il proprio onere probatorio, fornendo piena dimostrazione della propria domanda ex art. 2697 c.c., mentre parte opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto azionato.
Nel caso di specie la pretesa contributiva dell'Istituto azionata in via monitoria trova origine negli accertamenti ispettivi condotti nei confronti della ditta FP ANIMAZIONE A.S.D. e culminati nei verbali dell'Ispettorato del Lavoro di Forlì – Cesena dell'11 Febbraio 2020 (verbale
FC000000/2019 -489-01 dell'11/02/2020), già oggetto di impugnativa nell'ambito del giudizio pendente innanzi a questo Tribunale sub rgl 44/2022.
La società opponente è chiamata a rispondere del pagamento degli obblighi contributivi accertati, nei limiti di quanto dalla stessa dovuto, quale obbligato in solido ai sensi dell'art. 29, c. 2, D.Lgs. n.
276/2003, quantificato nell'importo totale di € 1.351,33, con , ovvero Controparte_2
l'associazione attraverso cui numerosi stabilimenti balneari ed alberghi hanno offerto il servizio di animazione negli anni 2018 e 2019. pagina 4 di 6 All'esito del giudizio la pretesa vantata dall'istituto previdenziale nei confronti della ricorrente non risulta provata né nell'an, né nel quantum.
A sostegno del proprio credito invoca le risultanze del Verbale Unico di Accertamento e CP_1
notificazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro di Ravenna-Forlì-Cesena FC00000/2019-489-
01 dell'11/02/2020 ove l'odierna ricorrente viene indicata quale obbligata solidale per contributi e premi assicurativi ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, senza tuttavia alcuna specificazione in relazione a quali lavoratori sarebbe richiesta la somma oggetto di ingiunzione.
A pagina 10 del suddetto verbale è presente la sezione intitolata “obbligo solidale”, in cui è precisato che, sulla base delle fatture emesse da FP Animazione ASD negli anni 2018 e 2019, sarebbero state individuate le aziende destinatarie dei servizi offerti da tale associazione e che tali aziende sarebbero indicate nell'allegato “obbligati in solido” al verbale. Viene poi chiarito che “nel succitato allegato sono dettagliatamente descritte le ragioni sociali nonché le somme fatturate dall'Associazione e la quota di contribuzione omessa. Al fine di determinare detta quota per cui sussiste l'obbligo in solido in capo a CP_1
ciascuno dei soggetti individuati/committenti, si è proceduto a proporzionare il fatturato derivante esclusivamente da attività di animazione e/o mini club per ciascun committente sulla totalità del fatturato complessivo (es. se il committente ha ricevuto servizi per un importo pari al 10% del fatturato complessivo, viene considerato obbligato in solido per la pari percentuale dovuta all' da FP Animazione ASD)”. CP_1
Occorre però evidenziare come tale operazione di mero calcolo matematico muova da premesse che non sono state accertate e, ancor prima adeguatamente allegate.
Non è infatti stata fornita prova delle prestazioni fornite alla ricorrente né è stato provato che le prestazioni delle quali avrebbe usufruito sarebbero state fornite da personale per i quali si sarebbero verificate le contestate omissioni contributive.
Dalla lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni dei testimoni non risulta alcuna menzione dello stabilimento balneare “Bagno Alberto”, odierno opponente, quale luogo ove avrebbero prestato attività i testi escussi.
Insufficienti di per sé sole si rivelano le fatture rinvenute dagli ispettori in quanto meramente indicative dell'esistenza di un rapporto tra FP Animazione ASD e l'odierna opponente, laddove pagina 5 di 6 non sono stati specificamente individuati i soggetti associati all'associazione sportiva che avrebbero reso prestazioni a favore della società opponente in regime contributivo irregolare.
In tale quadro istruttorio, pertanto, la mancanza di prova in ordine all'asserito espletamento dell'attività lavorativa dei soci-lavoratori in favore della ricorrente, preclude l'accertamento positivo in ordine all'esistenza del credito vantato da onde il decreto ingiuntivo opposto deve essere CP_1
revocato.
3.
Le spese di lite in ragione della particolarità della vicenda e, comunque, dell'esistenza di un principio di prova in ordine alle contestazioni dell'istituto (fatture emesse dalla società FP
Animazione nei confronti della ricorrente), vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 130/2023 emesso dal
Tribunale di Forlì sezione lavoro il 4.08.2023;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 21/05/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 6 di 6