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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. AN CH Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.1949/2018 vertente
TRA con sede legale in Bologna alla Via Parte_1
Stalingrado n.45 (C.F. ) già denominata quale P.IVA_1 Parte_2 società incorporante la la Controparte_1 Controparte_2
la in persona del l.r.p.t., elettivamente
[...] Controparte_3 domiciliata in Napoli alla via dei Mille n. 40 presso lo studio dell'avv. Prof. Paolo
Tortorano, (codice fiscale ), che la rappresenta e difende in C.F._1
virtù di un mandato a margine dell'atto di appello;
appellante
CONTRO
c.f. , Controparte_4 C.F._2
(c.f. ), Controparte_5 C.F._3
(c.f. ), CP_6 C.F._4
(c.f. ) tutti in proprio e in qualità di Controparte_7 C.F._5
eredi del defunto , deceduto in San Giovanni Rotondo (FG) il Persona_1
24.04.2008, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo D'Emilio (c.f.
), con studio in Teramo, al Viale Crispi n. 18/A ed C.F._6
elettivamente domiciliati in IA RP (AV) presso lo studio dell'avv. Giovanni
Pratola, alla via Montetrecolli n.12/B, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
appellati
1 P. Iva in persona Controparte_8 P.IVA_2
del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria di Trolio
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso la sede centrale della C.F._7
sita alla Via Degli Imbimbo n.10; pec: Parte_3
giusta delibera di conferimento Email_1
incarico del Direttore Generale dell' n. 1309 del 6.9.2018; Parte_3
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 65/2018 del Tribunale di EV, pubblicata il 07.03.2018.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante Parte_1
1) In via preliminare, disporre la sospensione (totale o parziale) dell'efficacia esecutiva (e/o dell'esecuzione) della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di EV (ex
Tribunale di IA RP) n. 65/2018 del 07.03.2018, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
2) in via definitiva, accogliere l'appello della già Controparte_9 Parte_2
e riformare la sentenza del Tribunale di EV (ex Tribunale di IA RP)
[...]
n. 65/2018 del 07.03.2018 con accertamento e dichiarazione d'inesistenza della garanzia per i fatti di causa e, comunque, d'inoperatività della invocata polizza n. M0401038010 stipulata dall'allora con la con conseguente, Parte_4 Parte_2 carenza di legittimazione passiva di già nel Controparte_9 Parte_2 presente giudizio con rigetto della domanda di garanzia avanzata dalla nel Parte_3 giudizio de quo;
3) nel caso di eventuale accoglimento di quanto richiesto al precedente punto sub 2) delle presenti conclusioni, condannare i sigg. Controparte_4 Controparte_5
e o chi di diritto, a restituire alla società CP_6 Controparte_7 Controparte_9
già le somme tutte da questa eventualmente pagate in
[...] Parte_2 esecuzione delle sentenza gravata e liquidate a titolo di risarcimento del danno per il sinistro di cui è causa (con riserva di indicare i relativi importi);
4) il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio".
2 Per gli appellati , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6
: Controparte_7
“In via preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
- dichiarare, ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto;
In subordine: - rigettare il proposto gravame avverso la sentenza n. 65/2018 del Tribunale di EV perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, oltre che inammissibile improcedibile e comunque infondato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri successivi, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
- Per l'appellata Controparte_10
-“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie,
e rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:
-in via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello come proposto per le ragioni indicate in atto ovvero dichiararlo inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
-nel merito: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello come Parte formulati dalla contro l'istante con conseguente conferma Controparte_9 dell'operatività della garanzia “in forza del contratto di assicurazione e pedissequa appendice di polizza”; in ogni caso modificare la liquidazione dei danni.
- Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15 %, oltre Iva e
Cpa.”
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto del 28.02.2013, notificato il 05.03.2013, i sigg. Controparte_4
, , quali eredi del sig. Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Per_1 convenivano in giudizio dinanzi all'allora Tribunale di IA RP
[...]
l' in persona del l.r.p.t. per sentir accertare e dichiarare che il Parte_3
decesso del congiunto (rispettivamente loro coniuge e padre) si Persona_1
Pa era verificato per fatto e colpa esclusiva dei sanitari della divisione CP_11
[..
[...] del P.O. di IA RP per violazione degli obblighi contrattuali ex
[...]
art.1218 e 1228 c.c.; condannare l' al risarcimento dei danni. Parte_3
Premettevano che: il 23.04.2008 alle ore 11:30 in IA RP (AV) Per_1 accompagnato dalla moglie faceva ingresso
[...] Controparte_4
presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di IA RP lamentando dolori addominali cui seguiva la diagnosi di "addome dolente, alvo diarroico".
I Sanitari del Pronto Soccorso sottoponevano il a RX addome e Persona_1
torace, ECO addome, TC addome, applicando al contempo terapia Glazdim 1 f x 2 -
Antra 1 f x 2 - Contramal 1 f/bisogno - Clexane 4000 1 f x 2 500 ml. Pratica NHCO3.
All'esito, veniva diagnosticato in via definitiva una “colica addominale resistente alla terapia” con conseguente ricovero in chirurgia generale alle ore 18:30 del medesimo 23.04.2008 con diagnosi d'ingresso "colica addominale".
Alle ore 21:10 i Sanitari correggevano l'acidosi metabolica con 7/1 di sodio bicarbonato ed applicazione di occhialini nasali per terapia di ossigeno.
Alle ore 23:45 veniva reidratato con 2000 ml di liquidi. Persona_1
Il successivo 24.04.2008 presentava “un versamento pleurico da Persona_1 ambo i lati, difetti di riempimento dei rami distali, cardiomegalia, falda di versamento libero endoperitoneale, ispessimento focale circonferenziale della parete dell'antro gastrico, trombosi del ramo portale di destra con interessamento subtotale della porta e della vena splenica per un tratto di circa 10 cm e della vena mesenterica alla confluenza, estesa per tutto il tratto esplorabile”.
In sanitari di IA RP ne consigliavano il trasferimento per competenza presso il Nosocomio di San Giovanni Rotondo (FG) e lo dimettevano con la diagnosi: "trombosi portale;
carenza fattori coagulazione;
dolore addominale;
embolia polmonare".
Trasportato in ambulanza all'Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" di San
Giovanni Rotondo, alle ore 18:00 del 24 aprile 2008 vi giungeva in gravissime condizioni con diagnosi d'ingresso: "insufficienza respiratoria acuta in embolia polmonare multi-distrettuale. Shock. Trombosi portale. Diatesi trombofilica (deficit di proteina s)".
In pari data, alle ore 21:45, decedeva per "shock cardio circolatorio Persona_1
4 da infarto venoso massivo del piccolo intestino per trombosi venosa del tronco portale principale e della vena mesenterica superiore e inferiore associato ad infarto venoso del colon discendente prossimale per trombosi venosa della vena colica sinistra in soggetto di sesso maschile con sfiancamento e dilatazione delle cavità cardiache in cuore ipertrofico
(Vdx 1 cm;
V sn 2 cm) e miocardiosclerosi parcellare disseminata. Cirrosi epatica micro/macronodulare, versamento ascitico siero-ematico (1.5 l) e congestione acuta pluriviscerale".
Gli attori concludevano affinché : disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione venisse accertato e dichiarato che la morte di si era Persona_1
verificata per fatto e colpa esclusive di sanitari dell'Unità Operativa di CP_11
dell'Ospedale per violazione degli obblighi
[...] Controparte_12 contrattuali ex art. 1218 e 1228 c.c.; chiedevano che l' , (ex Controparte_8 Controparte_13
) in persona del Direttore Generale, con Direzione Generale in Via
[...] Pt_3
Degli Imbimbo 10/12, P. IVA , fosse condannata al risarcimento del P.IVA_2
danno dai medesimi patito e così quantificato:
- € 231.525,00 in favore dei tre figli , , Controparte_5 CP_6 CP_7
, nonché € 250.000,00 in favore della vedova
[...] Controparte_4
Importo aumentata in virtù della convivenza e dello stato di disoccupazione.
Vinte le spese e competenze del giudizio.
Instavano affinché in via istruttoria fosse disposta CTU medico-legale per accertare la riconducibilità dell'evento morte di alla condotta omissiva dei medici Controparte_5 dell'Unità Operativa del reparto di Chirurgia Generale del Nosocomio di IA RP
(AV). Con espressa riserva di ogni ulteriore produzione e richiesta istruttoria nei modi e nei termini di legge”
Si costituiva la con comparsa di costituzione e risposta e Parte_3
contestuale richiesta di chiamata in causa di terzo impugnando l'avversa domanda come formulata perché infondata, inammissibile, improponibile e temeraria sia in fatto che in diritto, chiedendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge.
5 Concludeva affinché: "- a) la convenuta azienda fosse autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazione in persona del l.r.p.t domiciliato per Controparte_14 la carica in Firenze alla Piazza della Libertà n. 6;
b) la domanda attorea fosse dichiarata infondata, inammissibile e temeraria, in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettata;
c) in caso di accoglimento della domanda attorea l'azienda sanitaria convenuta fosse tenuta indenne da ogni ed eventuale forma risarcitoria derivante dal giudizio de quo, con condanna del terzo chiamato in causa per quanto di specifica Controparte_14 competenza, al pagamento di ogni onere economico derivante dall'azione risarcitoria azionata;
d) la parte attrice e/o altro convenuto-terzo chiamato in causa- fosse condannato al pagamento delle spese e competenze di lite;
e) con riserva di ulteriori mezzi di prova all'esito della costituzione del terzo chiamato in causa ed in costanza dell'espletanda attività istruttoria ex art 183, VI comma с.p.c."
Si costituiva la in persona del l.r.p.t., impugnando in Controparte_14 toto la domanda di garanzia e la domanda attorea, nonché ogni domanda ex adverso avanzata, unitamente alla documentazione ivi esibita e prodotta.
Concludeva affinché:
“1) con riguardo all'invocato rapporto di assicurazione, fosse rigettata la domanda avanzata dalla in danno della comparente società Parte_3 Controparte_14 in mancanza delle prove tutte richieste al capo I, n. 1, della comparsa di
[...] costituzione;
2) per i motivi di cui al capo I n. 2, lett. A, accertare l'inoperatività della invocata garanzia assicurativa per i fatti di causa con declaratoria di carenza di legittimazione passiva di essa società nel presente giudizio ed il rigetto di ogni domanda di manleva spiegata dalla
[...]
in danno della Pt_3 Controparte_14
3) in subordine, per i motivi tutti di cui al capo I n. 2, lett. B della comparsa, rigettare la domanda di garanzia qualora venisse provata che la prima richiesta risarcitoria in danno della per i fatti di causa era stata formulata successivamente alla Parte_3 scadenza della polizza avvenuta il 15.11.2011);
4) in via ulteriore, per i motivi tutti di cui al capo 1, n. 2, lett. C, della comparsa di 6 costituzione, rigettare la domanda di garanzia avanzata in danno della CP_14 per intervenuta prescrizione ex art. 2952, comma II, c.c.;
[...]
5) applicare il massimale previsto dalla polizza de qua fissato in € 5.000.000,00, con l'applicazione dei sotto-massimali e franchigie eventualmente previste nelle condizioni di garanzia prodotte in atti;
6) rigettare, in ogni caso, la domanda attorea in quanto infondata per i motivi di cui al capo II, n. 1, 2, 3 e 4 della comparsa di costituzione;
7) rigettare qualsiasi richiesta degli istanti in ordine al quantum per i motivi meglio precisati al capo II, n. 5, della comparsa di costituzione;
8) vinte le spese di lite.
In via istruttoria: impugnava ogni richiesta ex adverso formulata;
in subordine instava per la prova contraria sui capi tutti già articolati anche in corso di causa, con gli stessi testi, con riserva di articolare propri autonomi capi e con riserva di indicarne altri.”
Si costituiva la terza chiamata , impugnando la Controparte_14
domanda di garanzia, chiedendo, in via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare che la polizza MO4103801O non garantisce la responsabilità civile ascrivibile all'ex (che ricomprendeva anche l'Ospedale di Parte_5
IA RP) e per l'effetto
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di con rigetto di tutte Parte_2
le domande proposte nei suoi confronti.
Concessi i termini di cui all'articolo 183, VI comma c.p.c., disposta la CTU con la nomina del dott. , precisate le conclusioni, all'udienza del 13.10.2017, Persona_2
la causa veniva assegnata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 65/2018 pubblicata il 07.03.2018 il Tribunale di EV così provvedeva: "1) In accoglimento della domanda formulata dagli attori dichiara la
[...]
corresponsabile della morte di per la negligenza ed imperizia dei Pt_3 Persona_1 sanitari dell'Ospedale di IA RP nella misura del 25% in termini di danno biologico e la condanna al pagamento in favore degli stessi delle seguenti somme:
7 a) a favore di € 41.000,00; Controparte_4
b) a favore di e € 41.000,00 ciascuno, con Controparte_5 CP_6 Controparte_7 somme liquidate all'attualità oltre gli interessi legali maturati fino alla pubblicazione della sentenza, mentre sulla somma liquidata all'attualità competono i soli interessi legali ex art
1282 c.c dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo.;
2) compensa per la metà le spese di lite e condanna la convenuta al Parte_3 pagamento dell'altra metà in favore degli attori che liquida, nella misura già ridotta, in complessivi €. 10.466,00,00 di cui €. 1.466,00, per spese di contributo unificato, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Riccardo D'Emilio, dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese e competenze di CTU, come liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico dell' CP_13
4) accoglie la domanda di manleva spiegata dall' nei confronti della terza Parte_3 chiamata in garanzia e la condanna al pagamento in favore Controparte_14 dell'Ente di tutte le somme che fosse tenuto a pagare per effetto della presente sentenza".
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la sentenza resa dal Tribunale di EV (ex Tribunale di IA
RP) n. 65/18 del 1.2.-7.3.2018, notificata a mezzo pec il 16.3.2018, la Società
già proponeva appello con atto Parte_6 Controparte_14 notificato il 05.04.2018, nel rispetto del termine previsto dall'art 325 cpc, in ragione dei seguenti motivi:
(motivo I): error in judicando, per violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. laddove il tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla oggi con riferimento alla chiesta Controparte_14 Controparte_9 manleva della per i fatti di causa, Parte_3
(motivo II): per error in judicando con riguardo alla disciplina delle spese
(violazione dell'art. 91 c.p.c.) con necessità di riformare la sentenza sul punto.
Concludeva affinché:
1) in via preliminare, fosse disposta la sospensione (totale o parziale) dell'efficacia esecutiva
(e/o dell'esecuzione) della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di EV
8 n. 65/2018 del 1.2-7.3.2018 per le ragioni tutte di cui in narrativa;
2) in via definitiva, in accoglimento dell'appello introdotto dalla già Parte_6
fosse riformata la sentenza del Tribunale di EV n. Controparte_14
65/2018 del 1.2-7.3.2018, accertando e dichiarando l'inesistenza della garanzia per i fatti di causa e/o inoperatività della polizza n. M04010380/10 stipulata dall'allora
[...]
con la con carenza di legittimazione passiva nel Parte_4 Controparte_14 presente giudizio di essa assicurazione e rigetto della domanda di garanzia avanzata dalla
; Parte_3
3) nel caso di accoglimento di quanto al precedente punto 2) delle presenti conclusioni, condannare i sigg. e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
o chi di diritto, a restituire alla società già
[...] Controparte_15 Parte_2
le somme tutte da questa eventualmente pagate in esecuzione della sentenza
[...] gravata, liquidate e titolo di risarcimento del danno per il sinistro di cui è causa (con riserva di indicare i relativi importi).
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 1949/2018, in data 10-09-2018 si costituivano in giudizio , e Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, quali eredi di che impugnavano e contestavano
[...] Persona_1
l'avverso gravame chiedendone la declaratoria d'inammissibilità siccome palesemente infondato e pretestuoso con riguardo all'eccezione d'inesistenza della copertura assicurativa e di carenza di legittimazione passiva della
[...]
a tenere indenne la dagli esiti pregiudizievoli Controparte_16 Parte_3 contenuti nella sentenza gravata.
Deducevano che, a seguito di notifica di atto di precetto del 22-10-2018 e posta in esecuzione la sentenza appellata a carico della , quest'ultima Parte_3
procedeva al pagamento della somma di € 202.213,34 per sorte capitale, oltre €
15.189,22 a titolo di spese e competenze legali oneri compresi, giusta Determina dirigenziale n. 8111 RG del 14-12-2018, pubblicata il 19-12-2018, documento prodotto in appello con le note di trattazione del 30-09-22, del 19-10-23 e del 06 marzo 2024.
Evidenziavano la loro sopravvenuta carenza di interesse a contraddire ex art. 100
9 cpc, limitatamente alla fase decisionale del presente giudizio.
Rinunciavano ex art. 306 cpc, al deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190
c.p.c., rimettendosi alla Corte anche in ordine alle spese di lite del presente giudizio.
In data 13-09-2019 si costituiva la P. Iva in persona Parte_3 P.IVA_2
del Direttore Generale l.r.p.t., contestando ogni avversa richiesta, impugnando estensivamente l'appello, chiedendone il rigetto.
Ne eccepiva, in via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 cpc a fronte della specifica indicazione delle ragioni del convincimento del Giudice di prime cure giusta esauriente, adeguata e pregnante motivazione laddove si legge:
" L' convenuta, ha chiesto, in caso di condanna, di essere manlevata dalla Parte_3
NI per tutte le somme che ha versato in ragione del presente Parte_2
giudizio, disattendendo le eccezioni della NI in ordine:
a) all'operatività della polizza, atteso che la stipula dell'appendice era stata determinata dalla modifica legislativa con la quale le due precedenti n.1 e n.2 erano Parte_3 state unificate in un unico ente;
tale evenienza, nota e conosciuta alla compagnia, ha fatto venir meno ogni riferimento alle precedenti entità giuridiche e giustificando una lettura degli obblighi contrattuali riferita alla responsabilità ricadente sul nuovo ente;
b) alla copertura del rischio dedotto in giudizio atteso che la prima richiesta di risarcimento Parte risulta formulata all' di il 7.2.2011 (ricevuta del 9.2.2011), nel periodo di Pt_3 vigenza della polizza la cui scadenza era pacificamente fissata per il 15.11.2011.
In accoglimento della domanda di manleva la NI , terza Parte_2 chiamata in causa, andava condannata a manlevare l' da tutte le somme che Pt_7
l'Ente sarà tenuto a versare, a titolo di risarcimento danni, spese, anche di lite in forza della presente sentenza”.
Deduceva come, già dalla comparsa conclusionale formulata dalla Parte_3 riguardo la chiamata in garanzia effettuata nei confronti della Controparte_17
l'ente avesse rilevato l'impossibilità sopravvenuta a proseguire la polizza
[...]
assicurativa con la , quale compagnia assicurativa della ex di Controparte_18 Pt_7
Parte IA RP per cui essa si vedeva costretta a chiamare in garanzia l'unico
10 assicuratore ancora in essere, ovvero la . Controparte_14
Invero, con nota prot. n. 282 del 1.7.2011, il broker assicurativo Controparte_19
considerata la soppressione delle due a mezzo del
[...] Controparte_20
DGRC N. 504 DEL 20/03/2009 precisava che: “ alla data del 20/09/2010 l'
[...]
comunicava alla compagnia Assicurativa la necessità di emettere CP_8 Parte_2 appendice di variazione della Contraenza riguardo al contratto di responsabilità civile in ragione delle su richiamate normative”.
Su tale richiesta ”la compagnia di assicurazione emetteva appendice di variazione del cambio di contraenza”.
Specificava che “alla data del 15.11.2010, l' , per il tramite del broker, Controparte_8 chiedeva e riceveva copertura del rischio a parità di termini e condizioni del contratto di responsabilità civile da parte della fino al 15.11.2011, in ragione di Parte_2 quanto previsto dalla clausola sulla proroga tecnica”; che la nota prot. n. 282/11 del broker assicurativo , con specifico CP_19 riguardo alla posizione giuridica assunta dall' nel corso di azioni Parte_3
risarcitorie intraprese in suo danno, ha ingenerato la lecita convinzione (..) di ritenere più che sufficiente la garanzia assicurativa offerta dall'unico assicuratore in corso, (per ) garantire (..) la neocostituita quanto alla perdurante vigenza della Parte_3 copertura assicurativa ed al relativo diritto di manleva;
che a seguito della scadenza contrattuale della polizza assicurativa della disciolta di IA RP, la neocostituita , subentrante nei Pt_7 Parte_3 rapporti giuridici delle disciolte di IA RP e AV 2 di CP_21
, aveva espressamente richiesto alla compagnia di Pt_3 Controparte_14
emettere appendice di polizza di variazione di contraenza del contratto di responsabilità civile, in ragione delle mutate previsioni normative. A tale richiesta la non Parte_2 aveva mosso alcuna prevedibile eccezione di aggravamento del rischio, disciplinato dall'art. 1898 c.c., con la conseguenza che (come emerge dalla nota dell' prot. N. 282/2011 del 1.7.2011 – non depositata in primo Controparte_19 grado – per mancanza delle relative produzioni), la aveva Parte_3 legittimamente comunicato all'unico assicuratore in essere di ritenere il rischio in copertura secondo i termini e le condizioni della polizza in origine stipulata solo
11 con la ex da intendersi come estese anche alla ex Pt_8 Pt_7
Difatti, l' , a seguito della richiesta risarcitoria avanzata dagli Parte_3
appellanti in conformità con gli obblighi assicurativi contrattuali di cui alla nota del 16.2.2011 prot. n. 361, provvedeva a denunciare tempestivamente il sinistro per cui è causa alla . Controparte_19
Parte Si riportava alla comparsa di costituzione in primo grado con la quale l' chiedeva “gradatamente ed in caso di accoglimento della spiegata domanda attorea, di tener indenne la convenuta azienda sanitaria da ogni ed eventuale forma risarcitoria derivante dal giudizio de quo, con conseguente condanna del terzo chiamato in causa
(…) al pagamento di ogni onere economico/risarcitorio derivante Controparte_14 dall'esito del giudizio”.
Eccepiva l'infondatezza del denunciato vizio di ultra petita, atteso che la sentenza impugnata non condannava in via solidale i convenuti enti ma solo “la CP_14 al pagamento in favore dell'Ente di tutte le somme che lo stesso sarà tenuto a
[...] pagare per effetto della presente sentenza" ricorrendo una ipotesi di garanzia propria e di un litisconsorzio processuale.
Impugnava la liquidazione del danno operata dal Giudice di prime cure perché sproporzionata e del tutto avulsa dalla effettiva dinamica dei fatti ed all'operato meritorio svolto dai sanitari.
All'esito dell'udienza del 14.09.2018 il Collegio sospendeva l'efficacia esecutiva (o comunque l'esecuzione) della sentenza impugnata in relazione alla condanna della
“al pagamento in favore dell' di Parte_1 Parte_9
tutte le somme che lo stesso è tenuto a pagare per effetto della presente sentenza”.
Dopo diversi rinvii per precisazione delle conclusioni, in ultimo, all'udienza del
15.03.2024, il Collegio si riservava la causa in decisione con i termini di cui all'art
190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza.
Venivano depositate comparse conclusionali da tutte le parti e relativa replica sola da parte appellante.
1. Ciò posto, in via preliminare non si ravvisano gli estremi della violazione
12 dell'articolo 342 cpc nuova formulazione, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello laddove ha censurato puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per cui la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare, contrapponendo le argomentazioni dell'appellante a quelle sviluppate dal Tribunale a fondamento della sua decisione.
2. Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione sollevata ex art
348 bis cpc. Difatti, discussa la sospensiva il giudizio è stato rinviato dapprima per la trattazione e poi per la precisazione delle conclusioni (di seguito più volte rinviato per ragioni di ruolo), precludendo l'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016). Né è configurabile il vizio di omessa pronuncia sull'eccezione ex art 348 bis cpc atteso che qualora la decisione, ancorché implicita di rigetto come è avvenuto nel caso di specie, verta su questioni di carattere processuale, non è ulteriormente sindacabile né davanti allo stesso giudice dell'appello che di legittimità, alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 25154/2018).
3. Sempre preliminarmente va disattesa la invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere sollevata da , Controparte_4 Controparte_5
e , quali eredi di CP_6 Controparte_7 Persona_1
Invero, la fattispecie in esame configura un'ipotesi di garanzia impropria.
Questa si realizza ogni qualvolta la responsabilità del terzo garante e del garantito traggano origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse (nel caso in esame il terzo risponde in virtù del contratto di assicurazione mentre il convenuto risponde di un illecito civile). Essa si distingue da quella propria, che si configura ogni qual
13 volta l'affermazione della responsabilità dell'obbligato principale e del garante trovino fondamento nello stesso titolo giuridico.
La distinzione non è di poco conto ai fini dell'integrazione del contraddittorio atteso che nel primo caso le cause sono scindibili come previste dall'art 332 cpc e non ne deriva un rapporto di litisconsorzio necessario, al contrario del secondo caso ove le cause sono inscindibili ex art 331 cpc (su punto cfr. ex plurimis
Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020, n.21366, Cass. Civ., n. 24574 del 2018 e Cass.
Civ., n. 24132 del 2013).
Ebbene, ne caso che ci occupa, l'appello è stato introdotto solo con riguardo la domanda di garanzia, non spiega i suoi effetti sulla la pretesa azionata dagli eredi
, sicché tra questi ultimi e l'odierna appellante non si è instaurato alcun Per_1 rapporto processuale con la conseguente irripetibilità delle spese processuali e impossibilità di dichiarare cessata la materia del contendere.
Passando ora al merito dei singoli
MOTIVI DI APPELLO con il primo l'appellante censura la sentenza per errore in judicando, per violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. laddove ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla oggi con Parte_2 Controparte_9 riferimento alla chiesta manleva della per i fatti di causa. Parte_3
Il motivo è fondato.
Invero, premesso che la ha adottato la deliberazione n. 505 del Controparte_22
20 Marzo 2009 avente ad oggetto : l'area generale di coordinamento del piano sanitario Part regionale e rapporti con le in virtù della L.R. n.16 del 28 novembre 2008 avente ad oggetto misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro del disavanzo e razionalizzazione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali;
che la citata legge regionale all'articolo 2 comma 1 lett. a) ha disciplinato, innovando la legge regionale numero 32 del 3 novembre 1994 e la razionalizzazione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali facendo sì
14 che la definizione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali fosse effettuata in ragione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, prevedendo comunque un'azienda per provincia e individuando le seguenti aziende locali
[...]
; ; ; ; Pt_3 Controparte_23 CP_24 Controparte_25 CP_26
che a pagina 2 del bollettino ufficiale della n. 21 del 30 marzo Controparte_22
2009 si legge: “appare opportuno dare anche una nuova denominazione alle nuove aziende della provincia di Napoli che viene riportata nell'allegato 1 al fine di evitare i possibili equivoci che potrebbero insorgere da un'identica denominazione (quella precedente e quella nuova) di due soggetti giuridici diversi (…) Pertanto, delibera di costituire le nuove aziende sanitarie locali (tra cui è ricompresa quella di ) Pt_3
(…) di dichiarare l'estinzione delle precedenti aziende sanitarie locali;
che nell'ambito della azienda di Avellino è ricompreso anche l'ospedale di IA
RP (cfr. all. n. 1 alla delibera in oggetto).
Orbene, secondo la giurisprudenza amministrativa, per effetto della soppressione delle
Unità Sanitarie Locali e della istituzione delle Aziende Sanitarie Locali ( , CP_27 Pt_3 quali enti strumentali della si è realizzata una fattispecie di successione ex lege CP_22 delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori, facenti capo alle ormai estinte con la CP_27 creazione di gestioni stralcio e/o liquidatorie e conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione - in universum ius - delle alle preesistenti tali gestioni Pt_3 CP_27 liquidatorie, strutturalmente e finalisticamente diverse dall'Ente subentrante, vengono CP_2 individuate nell'ufficio responsabile della preesistente , a cui si riferisce la posizione creditoria/debitoria, e che fruiscono della soggettività dell'ente soppresso. (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/06/2017, n.2922) Cont Part In particolare, con la soppressione delle e l'istituzione delle non si è verificata la successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime perché l'art. 6, comma 1, L. 23 dicembre 1994 n. 724 e l'art.
2. comma 14, L. 28 dicembre 1995 n. 549 hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad Cont assumere a proprio carico i pregressi debiti delle mercè le apposite "gestioni stralcio", rimaste di competenza regionale anche quando queste ultime sono state trasformate in Parte "gestioni liquidatorie" e affidate ai direttori generali delle neo-istituite di talché, fino al momento in cui non sarà disposta l'estinzione di dette gestioni liquidatorie, la
15 legittimazione processuale spetta soltanto ad esse, in quanto sono sì prive di personalità giuridica, ma agiscono nell'interesse e per conto della e, pertanto, hanno CP_22 autonomia funzionale, amministrativa e contabile ed una propria capacità processuale, sia pure limitata ai soli profili della gestione. (Consiglio di Stato , sez. III , 23/11/2016 , n.
4922).
Ciò precisato, la aveva stipulato polizza M04010380-10 con la Parte_4
- con durata dal 15/11/2008 Controparte_28
fino alle 24:00 del 15/11/2010 (allegato numero 1); nel documento l'azienda contraente risulta essere l' (pag. 28 all. e sottoscritto Parte_4 Parte_2
anche dall' in persona del l.r.p.t. dott. Controparte_29 CP_30
[...]
Orbene, nell'appendice di Precisazione n. 8 relativa alla polizza n. M04010380-10 sottoscritto da entrambi i contraenti si legge “con la presente si precisa che come da comunicazione della spettabile e del 23/09 u.s. (broker dell'ente) la CP_19 CP_31 contraenza della polizza deve intendersi l' via degli Imbimbo 10. Si precisa Parte_3 altresì che tutte le garanzie previste nel presente contratto devono ritenersi valide esclusivamente per le responsabilità e ascrivibili all'ex . Parte_4
La presente appendice fatta in tre esemplari ad unico effetto forma parte integrante della polizza cui va annessa”.
Nel fax del 7 febbraio 2011, trasmesso dalla alla Controparte_14 [...]
ed all' avente ad oggetto la polizza RCD SAI n. Pt_3 Controparte_32
M0401038010 con decorrenza dal 15/11/2008 e scadenza il 15/11/2011 si legge:
“in riscontro alla vostra del 2 febbraio 2011 ci spiace dovervi ribadire che l'intervenuta Part estinzione delle preesistenti non può comportare un'automatica estensione della copertura contrattuale offerta con la nostra polizza numero M0401038010. Part Part Infatti, la nuova è subentrata nei contratti delle dichiarate estinte, fermo comunque il contenuto contrattuale a suo tempo stabilito dalle parti originarie come risulta anche dall'appendice di precisazione numero 8 che alleghiamo per vostra comodità. Resta dunque inteso che tutte le garanzie previste dal contratto in essere devono ritenersi valide esclusivamente per la responsabilità ascrivibile all'ex ”. Parte_4
Risulta evidente come, per effetto dell'appendice di precisazione n. 8 ed il fax del
16 07/02/11, tra i rischi coperti dalla polizza invocata nel presente giudizio quale titolo per la chiamata in garanzia azionata dall' non rientra quello Parte_3
per cui è causa, imputabile alla condotta dei sanitari inquadrati nel personale dell'ospedale di IA RP, facente parte dell'ex non coperta da Pt_7
assicurazione.
Orbene, contestata e provata la mancata estensione della garanzia prevista dalla polizza n. M0401038010 all' spettava all' Parte_4 Parte_3
Parte fornirne la prova contraria che è mancata avendo omesso l'appellata di depositare la produzione di primo grado.
Ora, l deduceva, sin dall'atto di costituzione in primo grado e Parte_3
rammentato nelle argomentazioni svolte in appello, che “per mero atto difensivo, in applicazione delle disposizioni di cui alla L. R. n. 16/2008, con la soppressione delle due
( di IA RP, e ASL AV2 di Avellino,) la neo costituita Controparte_33 CP_13
a seguito della naturale scadenza assicurativa per la ex di IA Parte_3 CP_13
RP (…) vista “l'impossibilità sopravvenuta di porre in essere la prosecuzione e la valenza della polizza assicurativa con la , quale compagnia assicurativa Controparte_18 della di IA RP, si vedeva costretta a chiedere la chiamata in Parte_10 garanzia assicurativa all'unico assicuratore ancora in essere, ossia la Controparte_14 inviandole denuncia di sinistro con invito ad emettere appendice di polizza di
[...] variazione della contraenza assicurativa per la responsabilità civile (originariamente prevista per la ex tale da estenderla anche ai sinistri della ex Controparte_34 CP_13 di IA RP.
[...]
Tuttavia, non ha trovato riscontro l'argomentazione svolta dalla Parte_3 secondo cui, a far data dal 15/11/2010 essa, per il tramite del broker Controparte_32 chiedeva e riceveva copertura assicurativa del rischio a pari termini e condizioni del contratto per la responsabilità civile dalla fino al 15/11/2011, Controparte_14 secondo quanto previsto dalla clausola contrattuale sulla proroga tecnica (cfr. nota
[...] prot.n. 282/11 non in atti né allegata alla comparsa di costituzione in primo CP_32 grado ed alle priduzioni anche in appello).
Evidenziava come, a seguito della scadenza contrattuale della polizza assicurativa della disciolta di IA RP, la neocostituita subentrante nei Pt_7 Parte_3
17 rapporti giuridici delle disciolte di IA RP e CP_21 Controparte_34 avesse espressamente richiesto alla compagnia la necessità di emettere Parte_2 appendice di polizza di variazione di contraenza del contratto di responsabilità civile, in ragione delle mutate previsioni normative.
A tale richiesta la non muoveva alcuna prevedibile eccezione di Controparte_14 aggravamento del rischio, disciplinato dall'art. 1898c.c., con la conseguenza che (come emerge dalla nota dell' prot. N. 282/2011 del 1.7.2011 – che si Controparte_19 ripete non risulta allegata agli atti del giudizio), la ha legittimamente Parte_3 comunicato, all'unico assicuratore in essere, di ritenere il rischio de quo in copertura, secondo i termini e le condizioni di polizza.
Al contrario di quanto fin qui argomentato, l'appendice n. 8 (allegata nella produzione dell'appellante al fax del 07/02/11) non contiene alcuna estensione all' del rischio già contemplato nella polizza stipulata con la Pt_7 Pt_8
né precisa che, a fronte di un ampliamento del rischio doveva corrispondersi o non corrispondersi un adeguamento del premio.
Ciò posto, a fronte del fax del 07/02/11 con allegata appendice di precisazione n.
8, la neocostituita era pienamente consapevole che il rischio Parte_3
derivante dall'attività dell' (che ricomprendeva quelli relativi all'attività Pt_11
dell'ospedale di IA RP) NON ricomprendeva quello specificato con nota del 16.2.2011 prot. n. 361 oggetto di denuncia del sinistro per cui è causa alla in quale NON era coperto da assicurazione, sicché tutte le Controparte_19
responsabilità ad esso connesse (giusta giurisprudenza amministrativa sopra richiamata Consiglio di Stato , sez. III , 23/11/2016 , n. 4922) andavano direttamente imputate alla (non citata in giudizio) ed all' Controparte_22 [...]
senza possibilità di malleva. Parte_3
Col secondo motivo l'appellante eccepisce l'error in judicando con riguardo alla disciplina delle spese per violazione dell'art. 91 c.p.c., laddove condanna l Parte_3 al pagamento del 50% delle spese legali in favore degli attori, spese che resteranno a carico di in esecuzione della sentenza di primo grado, tenuto conto della condanna CP_9 della società assicuratrice a manlevare la da tutte le somme pagate dalla Parte_3
18 medesima per effetto della sentenza;
chiede, in caso di accoglimento dell'appello col rigetto della domanda di garanzia, applicare la regola di cui all'art. 91 c.p.c. condannando unicamente la predetta , al pagamento di spese ed Parte_3 onorari del primo grado di giudizio in favore dell'appellante e con conseguente condanna della al pagamento delle spese processuali in favore Parte_3
della medesima società relativamente al primo grado di giudizio.
Il motivo risulta assorbito dall'esito positivo del gravame.
Risultando che le somme portate dalla sentenza qui gravata sono state direttamente corrisposte dalla e non dalla , nulla si Parte_3 CP_35
dispone riguardo la chiesta restituzione in favore dell'appellante.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM n. 147/18 con riferimento allo scaglione fino ad € 260.000,00 in complessivi € 28.420,00 (di cui € 14.103,00 per il primo grado -compresa la fase istruttoria-, nonché € 14.317,00 per l'appello) oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché spese vive per il grado di appello quantificate in 1.165,50.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 65/2018 del Tribunale di EV, pubblicata il 07.03.2018, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, rigetta la domanda di malleva azionata dalla in persona del l.r.p.t. nei confronti della in Parte_3 Controparte_15
persona del l.r.p.t. proposta in virtù della polizza n. M0401038010 stipulata con la
Pt_8
2) condanna la in persona del l.r.p.t. a rifondere alla Parte_3 [...]
le spese di lite liquidate in complessivi € 28.420,00 (di cui € 14.103,00 CP_15 per il primo grado -compresa la fase istruttoria-, nonché € 14.317,00 per l'appello) oltre spese generali, iva e cpa come per legge nonché spese vive per il grado di appello quantificate in 1.165,50.
19 3) nulla nei rapporti tra la e gli appellati Controparte_15 [...]
, Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
dichiarando irripetibili le spese da ciascuno di essi sostenute.
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/03/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. AN CH
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