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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 29/05/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 29/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 741/2024 promossa
DA
, C.F. , nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Lattanzi Daniela, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. già liquidatore di CP_1 C.F._2
, C.F. e P.IVA , corrente a Fermo in via Controparte_2 P.IVA_1
Tevere n. 11, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Santoni Emanuela, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 29 maggio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024 , premettendo di esser stata assunta Parte_1
dalla società il 05.09.2022, dapprima con contratto a termine poi trasformato a Controparte_2
tempo indeterminato dal 01.09.2023, con orario full time, qualifica di operaia al II livello del c.c.n.l.
, e mansioni di addetta al finissaggio-scatolatrice, rilevava di esser stata collocata Controparte_3
in astensione anticipata dal lavoro dal 9 gennaio 2024, di aver presentato domanda di congedo di maternità dal 30 maggio 2024 e di aver ricevuto missiva 18 giugno 2024, con cui le era comunicato il licenziamento senza preavviso per giustificato motivo oggettivo consistente nella cessazione dell'attività aziendale.
Deduceva la violazione dell'art. 54 del d. lgs. n. 151/2001, laddove vietava di poter licenziare una lavoratrice in gravidanza sino al raggiungimento di un anno d'età del figlio, salva la cessazione dell'attività aziendale, non integrata al momento del licenziamento, e sottolineava che a tutti i dipendenti, salvo che a lei e ad un altro, era stata proposta dal 15 aprile 2024 l'assunzione alle dipendenze di avente quale compagine sociale ed Controparte_4 Controparte_5
a propria volta socio di maggioranza di Parte_2 Controparte_2
Domandava, in ragione della nullità del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al versamento dell'indennità risarcitoria di legge e dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Con memoria difensiva depositata il 14 febbraio 2025 si costituiva , già CP_1
liquidatore di , deducendo preliminarmente l'intervenuta Controparte_2
cancellazione della società dal registro delle imprese e che comunque il licenziamento era avvenuto per cessazione dell'attività aziendale al cospetto di rilevanti perdite.
Aggiungeva che, alla data di licenziamento, la società non aveva dipendenti e che Controparte_4
era persona giuridica autonoma da
[...] Controparte_2
Domandava l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto per infondatezza.
La causa, istruita con le produzioni di parte non venendo ammesse le prove testimoniali perché superflue, è stata discussa in form orale all'odierna udienza del 29 maggio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Quanto all'eccezione pregiudiziale, va rilevato che, come da visura in atti, la società
[...]
costituita il 21 aprile 2016, è stata cancellata dal registro delle imprese il 18 dicembre CP_2
2024, in data anteriore all'instaurazione del presente giudizio ed a fortiori della notifica del ricorso.
La cancellazione della società dal registro imprese appare conforme alla previsione di cui all'art. 2495
c.c., secondo cui approvato il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore deve domandare la cancellazione dal registro delle imprese.
Nel caso in esame, in considerazione delle rilevate perdite e ritenendo di non poterle appianare,
l'assemblea dei soci il 2 settembre 2024 ha deliberato lo scioglimento della società, nominando il liquidatore, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione al 21 novembre 2024, senza suddivisione tra i soci in quanto il patrimonio netto era negativo, ed è stato chiesta la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese. La scansione temporale appare conforme alle previsioni normative, unitamente al bilancio finale e la cancellazione appare legittimamente adottata, su cui peraltro la competenza in ordine alla verifica delle relative condizioni si incardina avanti al Giudice del registro.
Ne deriva il difetto di titolarità passiva della società al cospetto dell'azione di impugnativa di licenziamento, né può ritenersi acclarata dalla mera identità di un socio tra la società cancellata e o dal passaggio di alcuni dipendenti tra le due società, in assenza di ulteriori Controparte_4
elementi forti, quella continuità aziendale tale da far ritenere la nuova società quale persona giuridica che continua la pregressa attività.
In tale quadro appare superfluo approfondire la legittimità o meno del licenziamento adottato.
In ordine alle spese di lite, alla luce della qualità delle parti e dell'iscrizione della cancellazione appena due giorni prima dal deposito del ricorso, appare equo disporne un'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, dichiara il difetto di titolarità della posizione passiva in capo a . Controparte_2
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Fermo, 29/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan