Articolo 10 della Legge 17 dicembre 1986, n. 880
Articolo 9Articolo 11
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23 dicembre 1986
Art. 10. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 225 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per il 1986, 200 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento "Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni" e quanto a lire 25 miliardi per il 1987 e 25 miliardi per il 1988 quota parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1986