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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/11/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1418 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a AN DI OL (NA) in [...] Parte_1
10/10/1984 C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MONTANARI FEDERICA matrimonio celebrato in CESENA il 23/12/2007 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“1) Entrambi i coniugi vivranno separati.
2) Ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesena di procedere alla trascrizione della sentenza di separazione;
3) La casa coniugale sita in Cesena, via Machiavelli n. 220, il cui contratto di locazione è intestato al sig. , verrà lasciata nella disponibilità della CP_1 sig.ra che ci vivrà insieme al figlio minore e che si impegna ad intestarsi il Parte_1 contratto di locazione, mentre il sig. si trasferirà in un'altra abitazione, CP_1 sita in Cesena, via Carlo Emilio Gadda n. 555.
4) Il figlio verrà affidato in via condivisa tra i genitori, con Persona_1 collocamento presso la madre.
5) Il sig. potrà vedere e tenere con sé previo accordo Controparte_1 Per_1 con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, quando vorrà. Ad ogni modo, potrà tenere con sé il figlio minore, almeno per due pomeriggi la settimana dall'uscita dal lavoro fino alla mattina successiva, e due fine settimana alternati al mese, dal venerdì dopo il lavoro, fino al lunedì mattina alle durante il periodo scolastico. Durante il periodo estivo, gli orari di riconsegna verranno decisi volta per volta su accordo dei genitori.
6) Inoltre, il sig. , fermo restando il calendario settimanale, potrà tenere CP_1 con sé il figlio per 7 giorni, anche consecutivi, durante le festività natalizie, alternando di anno in anno, il giorno di Natale con quello di Santo Stefano, nonché il giorno di Capodanno con il primo dell'anno.
7) Durante le festività pasquali, il sig. , potrà tenere con sé il figlio per 3 CP_1 giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo.
2 8) Durante le vacanze estive, fermo restando il calendario settimanale, il sig.
[...]
potrà tenere con sé il figlio per tre settimane, anche non consecutive, CP_1 previo accordo con la madre entro il mese di maggio di ogni anno. 9) Per quanto concerne il mantenimento del figlio minore il sig. Per_1 [...]
si impegna a versare alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento, la somma di € 300.00 mensili, rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, così come previsto dal Protocollo utilizzato dal Tribunale adito. 10) A decorrere dal corrente anno, l'assegno unico relativo al figlio verrà Per_1 percepito interamente dal sig. . CP_1
11) Nulla i coniugi dovranno corrispondersi a titolo di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
12) I coniugi dichiarano di aver regolato tutte le questioni patrimoniali e non corse ed intercorse, che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro e di aver così definito ogni ulteriore questione economica.
13) I coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto anche per il minore o di altro documento valido per l'espatrio.
14) Spese di lite a carico del sig. ”; CP_1
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (anno 2017 atto n. 120 P. I). PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 17/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 1418/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 1418/2025 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. MONTANARI FEDERICA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. MONTANARI FEDERICA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 15/07/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 17/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA I coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a AN DI OL (NA) in [...] Parte_1
10/10/1984 C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. MONTANARI FEDERICA matrimonio celebrato in CESENA il 23/12/2007 hanno proposto ricorso per separazione consensuale. Il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza. I coniugi hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso Il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa. Le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, alle stesse condizioni della separazione, come precisato nelle note scritte, allegate alla dichiarazione di non volersi riconciliare ed insistere nel ricorso. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche
1 confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis;19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
“1) Entrambi i coniugi vivranno separati.
2) Ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Cesena di procedere alla trascrizione della sentenza di separazione;
3) La casa coniugale sita in Cesena, via Machiavelli n. 220, il cui contratto di locazione è intestato al sig. , verrà lasciata nella disponibilità della CP_1 sig.ra che ci vivrà insieme al figlio minore e che si impegna ad intestarsi il Parte_1 contratto di locazione, mentre il sig. si trasferirà in un'altra abitazione, CP_1 sita in Cesena, via Carlo Emilio Gadda n. 555.
4) Il figlio verrà affidato in via condivisa tra i genitori, con Persona_1 collocamento presso la madre.
5) Il sig. potrà vedere e tenere con sé previo accordo Controparte_1 Per_1 con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, quando vorrà. Ad ogni modo, potrà tenere con sé il figlio minore, almeno per due pomeriggi la settimana dall'uscita dal lavoro fino alla mattina successiva, e due fine settimana alternati al mese, dal venerdì dopo il lavoro, fino al lunedì mattina alle durante il periodo scolastico. Durante il periodo estivo, gli orari di riconsegna verranno decisi volta per volta su accordo dei genitori.
6) Inoltre, il sig. , fermo restando il calendario settimanale, potrà tenere CP_1 con sé il figlio per 7 giorni, anche consecutivi, durante le festività natalizie, alternando di anno in anno, il giorno di Natale con quello di Santo Stefano, nonché il giorno di Capodanno con il primo dell'anno.
7) Durante le festività pasquali, il sig. , potrà tenere con sé il figlio per 3 CP_1 giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedi dell'Angelo.
2 8) Durante le vacanze estive, fermo restando il calendario settimanale, il sig.
[...]
potrà tenere con sé il figlio per tre settimane, anche non consecutive, CP_1 previo accordo con la madre entro il mese di maggio di ogni anno. 9) Per quanto concerne il mantenimento del figlio minore il sig. Per_1 [...]
si impegna a versare alla sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento, la somma di € 300.00 mensili, rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, così come previsto dal Protocollo utilizzato dal Tribunale adito. 10) A decorrere dal corrente anno, l'assegno unico relativo al figlio verrà Per_1 percepito interamente dal sig. . CP_1
11) Nulla i coniugi dovranno corrispondersi a titolo di mantenimento, in quanto economicamente autosufficienti.
12) I coniugi dichiarano di aver regolato tutte le questioni patrimoniali e non corse ed intercorse, che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro e di aver così definito ogni ulteriore questione economica.
13) I coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto anche per il minore o di altro documento valido per l'espatrio.
14) Spese di lite a carico del sig. ”; CP_1
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (anno 2017 atto n. 120 P. I). PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del relatore. Forlì, 17/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3 N. R.G. 1418/2025 V.G.
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Tribunale composto da: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice visti gli atti della causa n. r.g. 1418/2025 V.G., pendente tra
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. MONTANARI FEDERICA e
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. MONTANARI FEDERICA
che in data odierna è stata emessa sentenza di separazione consensuale;
che le parti hanno congiuntamente formulato richiesta di divorzio;
che la relativa domanda è procedibile alla scadenza del termine indicato all'art. 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, sicché la causa deve essere rimessa sul molo del Presidente-Relatore per i provvedimenti di cui all'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c.;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Relatore per la causa di divorzio;
DISPONE
che l'udienza di comparizione venga sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
ASSEGNA alle parti il termine perentorio del 15/07/2026 ore 9.00 per il deposito delle note;
DESIGNA relatore se stesso;
AVVERTE
- che il giudice provvederà entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note;
- che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza;
4 - che, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui sopra è considerato data di udienza a tutti gli effetti. RISERVA ogni ulteriore decisione all'esito. Forlì, 17/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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