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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/06/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 942 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)
vertente
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. POLLASTRO DANIELA, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania NA), alla via Casacelle, n. 62
presso il difensore avv. POLLASTRO DANIELA giusta procura in calce all'atto di citazione,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. DI LECCE ANDREA,
elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via Vittorio Veneto n.
36 80059 presso il difensore avv. DI LECCE ANDREA come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Proc. n. 942 /2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 9 (C.F. ), in AR P.IVA_2
persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. CICCARELLI
GIANLUCA presso cui elettivamente domicilia in Giugliano in
Campania al Corso Campano n. 200 giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 27/03/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26/01/2022 Parte_1
contro proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'avviso di costituzione in mora n. 8015202012758 del 5.01.2021, notificato il
12.10.2021 da e ricevuto dal destinatario il Controparte_1
6.02.2021, per l'importo di € 10.093,48, dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica relativa agli anni 2010/2011/2012/2013/2014,
eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione per il decorso del termine quinquiennale.
L'opponente ha quindi concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, così provvedere: a) in via cautelare,
sussistendo la manifesta infondatezza della richiesta di pagamento
vantata dai convenuti, ed il pericolo di pregiudizio imminente ed irreparabile a danno dell'istante, disporre la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, attesa la minacciata interruzione della fornitura idrica;
b) nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi
Proc. n. 942 /2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 9 sopra esposti, l'estinzione e/o la prescrizione del diritto di essi convenuti per il presunto omesso versamento del canone idrico per
l'anno 2010-2011-2012-2013 e 2014; c) per effetto del predetto accertamento, dichiarare altresì la nullità e/o l'illegittimità dell'atto quivi impugnato e di ogni ulteriore, opportuno e consequenziale
provvedimento di giustizia;
d) condannare, in virtù del principio della
soccombenza, i convenuti, in solido o in via alternativa, al pagamento
delle spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto
procuratore anticipatario”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio che Controparte_1
nell'impugnare e contestare l'opposizione, eccepiva l'infondatezza dell'avverso rilievo di prescrizione, alla luce degli atti interruttivi della stessa, concludendo per il rigetto della spiegata opposizione, con vittoria di spese con distrazione in favore del difensore.
Si costituiva in giudizio anche il AR
, resistendo all'avversa domanda, di cui ha chiesto
[...]
l'integrale rigetto con il favore di spese. Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa, in ragione della sua natura documentale, è stata immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 27/03/2025.
***
1. Preliminarmente va osservato che la giurisdizione per il caso che ci occupa è del giudice ordinario, dal momento che in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie relative alla
Proc. n. 942 /2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 9 liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei Soggetti di governo del Servizio Idrico Integrato,
appartengono al giudice ordinario, in quanto concernenti il rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (Così Cass. Sez. Un. N.
4079/2023, nonché Cass. Sez. un. 16459/2020).
Sussiste, poi, la legittimazione a contraddire sia in capo all'ente impositore, quale titolare del credito oggetto di opposizione, che quella dell'agente della riscossione e, come nella fattispecie, del soggetto materialmente incaricato di costituire in mora il debitore.
L'azione proposta dall'attore va infatti qualificata come domanda di accertamento negativo del credito fatto valere dalla CP_1
per conto del con
[...] AR
l'avviso di costituzione in mora in questa sede opposto.
Non si può dunque negare l'astratta titolarità in capo al della CP_2
pretesa creditoria controversa, sottesa all'atto impugnato, onde il convenuto è senz'altro pienamente legittimato a resistere in CP_2
giudizio.
Sussiste anche la legittimazione in capo quale Controparte_1
soggetto da cui direttamente promana l'atto impugnato e che è tenuto ad evitare la maturazione della prescrizione del credito, benché gli effetti sostanziali dell'eventuale accoglimento dell'opposizione si produrrebbero esclusivamente nel patrimonio del CP_2
In ogni caso, non pare che la difesa di abbia Controparte_1
Proc. n. 942 /2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 9 negato tout court la correttezza della propria evocazione in giudizio.
Per cui il divisato difetto di legittimazione (recte: titolarità del diritto dal lato passivo) appare infondato, e ciò a prescindere dal fatto che le contestazioni sollevate dall'attore investono solo il rapporto di credito intercorrente con il e non anche la regolarità degli atti della CP_2
sequenza procedimentale della riscossione.
2. Giungendo al merito la domanda è solo parzialmente fondata.
Va detto che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo così
Cass. civ., ord. n. 16917 del 04/10/2012 nonché di recente Cass. civ.,
ord. n. 9706 del 10/04/2024).
Ciò posto, il provvedimento impugnato, ossia l'avviso di costituzione in mora n. 8015202012758 per € 10.093,48 ha ad oggetto la riscossione dei canoni idrici relativi all'utenza intestata in capo alla e si fonda Parte_1
sulle seguenti fatture: - n. 11101 di € 424,32, emessa il 31.12.2010 e con scadenza al 15.06.2011; - n. 24461 di € 366,110, emessa il 31.12.2011;
- n. 25104 di € 435,850, emessa il 31.12.2012; - n. 25088 di € 454,190,
emessa il 30.12.2013; - n. 25498 di € 8397,47, emessa il 31.12.2014.
L'opponente lamenta l'avvenuta prescrizione quinquennale del credito alla luce della mancanza di validi atti interruttivi in tal senso.
Va detto, in premessa, che dal 1° gennaio 2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come
Proc. n. 942 /2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 9 modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).
La prescrizione biennale nel settore idrico è prevista dalla Legge n. 205
del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) all'art. 1, commi 4
e ss , la quale prevede che “il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni” e che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
La disciplina in esame rende evidente che il computo del termine di prescrizione va effettuato al momento della scadenza della fattura e non prima, tenuto conto che ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero nel caso di specie da quando il fornitore avrebbe e potuto e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare all'utente le relative fatture.
Nonostante il citato intervento legislativo, può ritenersi pacifica la non applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza precedente al 1° gennaio 2020 ed in forza delle quali è stato emesso il provvedimento opposto.
Deve dunque ritenersi applicabile nella fattispecie il termine di prescrizione quinquennale, correttamente invocato dallo stesso opponente.
Quanto agli atti interruttivi della prescrizione il ha AR
documentato: che la fatt. nr. 11101 del 31/12/2010 per euro 424,32
risulta notificata il 08.01.2016; che la fatt. nr. 24461 del 31/12/2011 per euro 366,11 risulta notificata il 15.02.2017; che la fatt. nr. 25104 del
Proc. n. 942 /2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 9 31/12/2012 per euro 435,85 risulta notificata il 15.02.2017; che la fatt. nr. 25088 del 30/12/2013 di € 454,190 così come la fatt. nr. 25498 del
31/12/2014 di € 8397,47 risultano notificate il 5.07.2018.
Appare dunque evidente, alla luce della documentazione versata in atti,
che solo per alcuni degli importi oggetto di opposizione il decorso del termine prescrizionale risulta validamente interrotto.
E' opportuno evidenziare che non risulta applicabile nella fattispecie il principio della scissione degli effetti della notifica, configurabile solo con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, ragion per cui dovrà tenersi conto ai fini dell'interruzione della prescrizione della data di ricezione dei singoli atti interruttivi. Ed ancora ai fini dell'individuazione del dies a quo occorre tenere presente la scadenza dell'anno cui si riferisce il consumo.
Alla luce di quanto detto, è evidente che è maturato il termine prescrizionale quinquennale per le fatt. nr. 11101 del 31/12/2010 per euro 424,32 (in quanto notificata solo il 08.01.2016) e per la fatt. nr.
24461 del 31/12/2011 per euro 366,11 (risultata notificata il
15.02.2017).
3. In conclusione, quindi, la domanda di accertamento negativo del credito proposta da può essere, almeno in Parte_1
parte accolta, per intervenuta prescrizione del credito portato dalle fatture di cui si è detto in precedenza per un importo complessivo di euro
790,43, limitatamente ai consumi idrici contabilizzati per l'anno 2010 e per l'anno 2011, mentre risulta per il resto infondata e va rigettata.
Complessivamente, quindi, l'opposizione andrà accolta limitatamente
Proc. n. 942 /2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 9 all'importo di € 790,43 limitatamente all'importo portato dalla citata fattura e andrà rigettata per il resto.
3. L'accoglimento soltanto parziale – e in minima parte – della domanda giustifica, a parere del Tribunale, ex art. 92 co. 2° c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, anche alla luce dell'intervento della Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
contro e
[...] Controparte_1 [...]
, così provvede: AR
1) Accoglie parzialmente la domanda proposta Parte_1
avverso l'avviso di costituzione in mora n.
[...]
8015202012758 del 5.01.2021, per l'importo di € 10.093,48, dichiarando non dovuto l'importo di € 790,43;
2) Per l'effetto, ridetermina l'importo dovuto da quest'ultima in forza dell'atto opposto in €. 9.303,05, rigettando per il resto l'opposizione proposta;
3) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa il 16/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
Proc. n. 942 /2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 9 come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 942 /2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 9