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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/11/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2596/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte 1 (cod. fisc.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...],
e
Parte 2 (cod. fisc.: C.F. 2 D), nato a [...] il [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Scianaro
Oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 25.09.2002 in Mesagne (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Mesagne anno 2002, parte II, Serie A, n. 94) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 02.10.2025 per l'udienza del 16.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.; visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza.
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Mesagne (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del
Comune di Mesagne anno 2002, parte II, Serie A, n. 94).
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto, liberi di stabilire la propria residenza a seconda delle proprie esigenze di vita;
2. Il Sig. IA CO che vive ancora nella casa coniugale provvederà a trasferirsi entro il 30 agosto 2025, in una nuova abitazione;
3. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e indipendenti e di non avere alcuna pretesa nei confronti dell'altra parte:
4. I figli IR IA e AU OM continueranno a vivere con la madre nella casa adibita a residenza familiare sita in Mesagne alla Via Melissa Bassi 30, che di comune accordo viene assegnata, insieme agli arredi che la compongono, alla Sig.ra FA RY;
5. I figli verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge n. 54/06 in materia di affidamento condiviso, con il diritto del padre di averli con sé, previo accordo con la madre ed in pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi degli stessi;
6. Il padre potrà, inoltre, tenerli con sé, durante il periodo autunnale/invernale a fine settimana alternati, ovvero se trascorrono il sabato con il padre, con la madre trascorreranno la domenica e viceversa;
potrà inoltre tenere i minori durante le vacanze di Natale e trascorrere alternativamente la giornata del Natale o quella del Capodanno con cadenza annuale, cosi come anche il periodo Pasquale, e potrà, inoltre, tenerli con sé per tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre e previa compatibilità con gli impegni delle parti e la volontà dei figli;
7. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
8. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio e a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni scolastiche e per il rilascio della carta d'identità dei minori;
9. In riferimento al mantenimento dei figli minori IR IA e AU OM, il Sig.
IA CO si obbliga a versare alla Sig.ra FA RY la somma di € 150.00
(centocinquanta/00) per ogni figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
10. Le spese straordinarie per le attività scolastiche, extrascolastiche, sportive, ludico ricreative oltre alle spese mediche e tutto quanto necessario per i figli, dovranno essere ripartite al 50% dai genitori, da concordare preventivamente;
11. Le parti concordano che la corresponsione dell'assegno unico universale, a sostegno della genitorialità, venga erogato a favore della sig.ra FA RY nella misura del 100%.
12. I coniugi acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
AN NE ON AR NN IM
UF RY SONO AUTENTICHE AVV.LAURA AN
Lourefiend
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
Presidente Dott.ssa Gabriella Del Mastro
Giudice Dott. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dott.ssa Roberta Marra riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 2596/2025 R.G.V.G., vertente
Tra
Parte 1 (cod. fisc.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...],
e
Parte 2 (cod. fisc.: C.F. 2 D), nato a [...] il [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Laura Scianaro
Oggetto del giudizio: Separazione consensuale
Motivi della decisione rilevato che i coniugi ricorrenti uniti in matrimonio il 25.09.2002 in Mesagne (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Mesagne anno 2002, parte II, Serie A, n. 94) hanno espresso la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 02.10.2025 per l'udienza del 16.10.2025 con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c., dinanzi al Giudice relatore designato;
ritenuto che le condizioni di separazione indicate in ricorso e nelle successive note depositate telematicamente appaiano conformi a legge e non sono contrarie agli interessi di tutti i componenti della famiglia;
preso atto del parere del P.M.; visto l'art. 473bis.51 c.p.c.,
p.q.m.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta, che si allegano in copia e fanno parte integrante della presente sentenza.
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Mesagne (atto di matrimonio iscritto nel registro Atti di Matrimonio del
Comune di Mesagne anno 2002, parte II, Serie A, n. 94).
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro, Funzionaria addetta all'Ufficio del Processo CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati impegnandosi al reciproco rispetto, liberi di stabilire la propria residenza a seconda delle proprie esigenze di vita;
2. Il Sig. IA CO che vive ancora nella casa coniugale provvederà a trasferirsi entro il 30 agosto 2025, in una nuova abitazione;
3. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e indipendenti e di non avere alcuna pretesa nei confronti dell'altra parte:
4. I figli IR IA e AU OM continueranno a vivere con la madre nella casa adibita a residenza familiare sita in Mesagne alla Via Melissa Bassi 30, che di comune accordo viene assegnata, insieme agli arredi che la compongono, alla Sig.ra FA RY;
5. I figli verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime della legge n. 54/06 in materia di affidamento condiviso, con il diritto del padre di averli con sé, previo accordo con la madre ed in pari misura a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi degli stessi;
6. Il padre potrà, inoltre, tenerli con sé, durante il periodo autunnale/invernale a fine settimana alternati, ovvero se trascorrono il sabato con il padre, con la madre trascorreranno la domenica e viceversa;
potrà inoltre tenere i minori durante le vacanze di Natale e trascorrere alternativamente la giornata del Natale o quella del Capodanno con cadenza annuale, cosi come anche il periodo Pasquale, e potrà, inoltre, tenerli con sé per tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre e previa compatibilità con gli impegni delle parti e la volontà dei figli;
7. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
8. Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio e a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni scolastiche e per il rilascio della carta d'identità dei minori;
9. In riferimento al mantenimento dei figli minori IR IA e AU OM, il Sig.
IA CO si obbliga a versare alla Sig.ra FA RY la somma di € 150.00
(centocinquanta/00) per ogni figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
10. Le spese straordinarie per le attività scolastiche, extrascolastiche, sportive, ludico ricreative oltre alle spese mediche e tutto quanto necessario per i figli, dovranno essere ripartite al 50% dai genitori, da concordare preventivamente;
11. Le parti concordano che la corresponsione dell'assegno unico universale, a sostegno della genitorialità, venga erogato a favore della sig.ra FA RY nella misura del 100%.
12. I coniugi acconsentono reciprocamente al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
AN NE ON AR NN IM
UF RY SONO AUTENTICHE AVV.LAURA AN
Lourefiend