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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I IT
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico, dott.ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2240 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Viterbo (VT), Via Vicenza n. 78, presso e nello studio dell'Avv. SAMUEL SCHIAFFINO, CF. che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta delega in calce alla citazione.
ATTORE
E in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale Controparte_1 rappresentante con sede in Milano, Piazza Cavour n. 7, P.I. Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Mammani, c.f. , fax n. 02.55187580, C.F._3
p.e.c. con studio in Milano, via Cesare Battisti n. 21, ove Email_1 elegge domicilio giusta delega depositata telematicamente in allegato alla comparsa.
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità precontrattuale e contrattuale.
posta in decisione all'udienza del 12.03.25 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda: In via principale (ex art. 1337 c.c.): Accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta er violazione dei doveri di buona fede nelle Controparte_1 trattative precontrattuali, in relazione alla ingenerata aspettativa di erogazione del mutuo, e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno subito dall'attore, quantificato in Euro 24.651,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento degli ulteriori danni subiti e subendi da determinarsi in via equitativa dall'On.le Giudicante. In via subordinata (ex art. 1759 c.c.): Accertare
e dichiarare la responsabilità della convenuta er le informazioni non corrette e Controparte_1 non veritiere fornite all'attore, condannandola al risarcimento del danno subito, quantificato in Euro
24.651,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché degli ulteriori danni da determinarsi in via equitativa. In ogni caso: Condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.” per parte convenuta: “l'avv. Daniele Mammani si riporta integralmente ai propri atti ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.”
IN FATTO E DIRITTO
Con citazione ritualmente notificata l'attore in epigrafe intestato ha convenuto in giudizio CP_1
deducendo di aver conferito alla predetta società incarico di mediazione creditizia il 6.09.2021
[...] per la ricerca di un mutuo di € 125.000 necessario all'acquisto di un immobile oggetto di procedura esecutiva immobiliare presso il tribunale di Viterbo, pattuendo il compenso di € 1.875; di aver ricevuto, durante lo svolgimento del rapporto, continue assicurazioni sul buon esito della pratica, così da fare affidamento sull'erogazione del mutuo e di essersi determinato di conseguenza a formulare un'offerta di acquisto dell'immobile oggetto di vendita all'incanto, effettuando un bonifico di € 18.776,81; di essersi aggiudicato il bene, ma di aver ricevuto diniego per l'erogazione del mutuo;
di aver chiesto, senza successo, congrua dilazione al giudice dell'esecuzione e di essere stato dichiarato decaduto dall'offerta previa acquisizione, a titolo di multa, delle somme depositate;
di aver subito la perdita del deposito di € 18.776,81, quella di € 1.875 per compenso al mediatore e di €
4.000 corrisposti per la partecipazione all'asta, oltre il maggior danno da liquidarsi in via equitativa.
Nella resistenza del convenuto che chiedeva il rigetto della domanda, acquisiti i documenti prodotti Con e ordinata ex articolo 210 cpc a CheBanca! e a CRIF spa il deposito di segnalazioni a carico di la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza Parte_1 del 12 Marzo 2025.
La domanda va rigettata.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il contratto di mediazione concluso tra le parti non assicurava l'erogazione del finanziamento richiesto, peraltro tale circostanza è pacifica poiché ciò di cui si duole il signor il mancato rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede da parte Pt_1 del mediatore che, pur avendo omesso i controlli necessari, gli avrebbe assicurato l'esito positivo della pratica, generando il ragionevole affidamento di ottenere il mutuo richiesto.
Va però rilevato che la clausola 9 del contratto sottoscritto dall'attore recita “il cliente dichiara di non essere in stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (…) nelle banche dati cui hanno accesso gli enti eroganti, di non avere subito protesti, pignoramenti”.
Dalla documentazione acquisita a seguito di richiesta ex articolo 210 cpc emerge inoltre che l'istituto bancario che doveva erogare il mutuo aveva ricevuto il 9 novembre 2021 un report dal circuito creditizio interbancario (CRIF) che indicava come soggetto con profilo di “rischio Parte_1 medio” per “insolvenze lievi” e dalla documentazione inviata dallo stesso CRIF emerge che il Pt_1 era stato segnalato per ritardo nei pagamenti di 12 rate tra giugno 2018 e febbraio 2020.
Pertanto, è ragionevole ritenere che l'istituto bancario ha rifiutato l'erogazione del finanziamento in ragione di tale profilo di rischio né la mancata prospettazione della possibilità di un tale rifiuto può essere addossata alla convenuta poiché, sottoscrivendo il contratto di mediazione, il cliente aveva dichiarato di non aver ritardi nei pagamenti né alcuna circostanza in senso contrario è stata provata, ma neppure allegata dal Pt_1
In tale situazione le rassicurazioni fornite dal mediatore trovano ragionevole giustificazione nelle comunicazioni del funzionario dell'istituto bancario che, con mail del 1° ottobre 2021, aveva dato il proprio benestare al rilascio del mutuo.
Sulla scorta di ciò nessun inadempimento né contrattuale né precontrattuale può essere imputato alla convenuta che, in coerenza con quanto risposto dal funzionario bancario, ha rassicurato il cliente né era nelle condizioni di poter valutare la rischiosità dell'affare non sapendo dei ritardi nei pagamenti del Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede:
1. rigetta la domanda.
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e le liquida in € 3.397 per compensi, oltre accessori di legge.
[...]
Così deciso in Viterbo il 13 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi