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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/09/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da:
1. dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3. dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°784 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello DA
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Vitale, con Parte_1 studio in Partinico, via Castiglia 65, ove è elettivamente domiciliata. Appellante CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia Sparacino. Appellato All'udienza di discussione dell'11 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con ricorso, depositato innanzi il Tribunale G.L. di Palermo il 9 marzo 2021,
chiese accertarsi l'illegittimità della richiesta formulata Parte_1 dall' il 10.09.2024, di restituzione della somma di euro 32.967,37 CP_2 indebitamente percepita sull'assegno sociale in godimento per il periodo intercorrente dal 1° ottobre 2010 al 30.09.2020, per superamento dei limiti reddituali accertato in sede di riliquidazione. Instaurato il contraddittorio, il Tribunale, con sentenza n.439/2023 - emessa in data 10.02.2023 - dopo aver delineato il quadro normativo applicabile al caso di specie, e premesso che la era titolare, oltre che dell'assegno sociale Parte_1 dall'1 febbraio 2006, della pensione di reversibilità categoria SOCOM n.38034804 e della pensione tedesca ai superstiti dal mese di novembre 2009, accertata per ciascun 1 anno di percezione dell'assegno sociale il totale degli importi percepiti per pensioni e la soglia reddituale normativamente prevista, accolse solo in parte il ricorso dichiarando che la ricorrente relativamente agli anni 2011, 2014, 2015, 2016,2017, 2018 e 2019 non è tenuta all'integrale restituzione di quanto richiesto con il provvedimento impugnato presentando i requisiti reddituali per usufruire dell'assegno sociale (sia pure in misura ridotta) e conseguentemente condanna l' a effettuare il ricalcolo della somma effettivamente spettante in detto periodo;
CP_2 ha rigettato nel resto il ricorso, dichiarando che la ricorrente è tenuta a versare integralmente le somme contestate per gli anni 2010, 2012,2013- per avere percepito un reddito annuo superiore - e 2020 – per omessa prova da parte della ricorrente del reddito annuo percepito-. Avverso tale decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1 depositato il 26.07.2023, chiedendone la riforma. Si duole dell'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione quinquennale e chiede, quindi, dichiararsi prescritte le somme pretese per gli anni dal 2010 al 2013; lamenta, inoltre, il mancato superamento dei limiti reddituali per l'anno 2020. L' ha resistito al gravame, con memoria dell'1 settembre 2025, ribadendo CP_2 le proprie argomentazioni difensive e deducendo di avere rideterminato, in esecuzione della sentenza, l'importo dell'assegno sociale per gli anni 2011-2020 – rimanendo invariato quello del 2010 - sulla scorta degli effettivi redditi derivanti alla ricorrente da pensione estera ai superstiti e dai pensione ai superstiti , Pt_2 riducendo l'indebito ad € 27.767,5 (stornati € 5.199,87). All'udienza dell'11 settembre 2025, la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce. II L'appello è infondato per le ragioni che seguono. Il termine di prescrizione in materia di ripetizione di indebito è quello decennale stabilito dall'art.2946 c.c. (Cass. ord n.23257/2024), tempestivamente interrotto, per tutti gli anni in contestazione, con la nota impugnata del 10.09.20 notificata alla il 28.09.2020 (v. doc n.9 con n fascicolo . Parte_1 CP_3 CP_2
Premesso, altresì, che risulta coperta da giudicato, in quanto non impugnata, la statuizione relativa alle annualità 2010, 2012 e 2013, per l'anno 2020 l' ha CP_1 quantificato e dimostrato (v. modello CUD 2021) la percezione di un reddito pari ad
€ 5.485,00, di cui € 5.022,00 da casellario ed € 463,00 da pensione estera, complessivamente di poco inferiore alla soglia prevista per tale anno pari ad € 5.977,79. L' ha, tuttavia, dato atto di avere ricalcolato la prestazione dovuta a titolo CP_2 di assegno sociale relativamente agli anni 2011, 2014, 2015, 2016,2017, 2018 e 2019,
2 come prescritto dal Tribunale e di avere, di conseguenza, ridotto l'assegno dell'ammontare di € 520,30 per il 2012, di € 536,90 per il 2013 e di € 483,7 per il 2020. Ha dedotto di avere inserito gli importi effettivi dei redditi da pensione estera ai superstiti, come indicati nell'allegato importi esteri” (contenente gli Parte_1 importi mensili) e i redditi della pensione ai superstiti n. 38034804, e che ne Pt_2
è derivata una riduzione complessiva dell'indebito di € 5.199,87, per gli anni 2011- 2020, mentre per il 2010 l'indebito è rimasto invariato (v. provvedimento in fascicolo . CP_2
Da detto ricalcolo risulta, quindi, che l'assegno sociale negli anni 2011-2020 fosse spettante in misura ridotta, considerata la percezione dei redditi da pensione estera e dei redditi da pensione SOCOM. Nei termini esposti, la sentenza va, quindi, confermata. Nonostante la soccombenza, l'appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado di giudizio avendo ritualmente reso la dichiarazione reddituale ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c.. DISPOSITIVO
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.439/2023 emessa il 10 febbraio 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo.
Dichiara irripetibili le spese di questo grado. Così deciso in Palermo, l'11 settembre 2025. Il Presidente estensore Cinzia Alcamo
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