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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/11/2024, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1149/2024 V.G.
REPY RRUCA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Rel.Dott.ssa Elisa Dai Checchi
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1149/2024 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (CP 1 Codice Fiscale 1 ) con il patrocinio dell'Avv. FABBRI ELENA ( Codice Fiscale 2
e
Controparte 2 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 con il patrocinio dell'Avv. GUAITOLI SILVIA (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Controparte_2-visto il ricorso depositato il 08/07/2024 con il quale CP_1 e hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 25.09.2011, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 29.02.2012 e
Pers 29.05.2018, i figli Per_1 e
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 31.10.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati e si riterranno liberi di fissare la residenza ove per loro più opportuno, obbligandosi a mantenere civili rapporti personali.
2. All'interno della casa coniugale sita in Rimini (RN) Via Antonio Rosmini Serbati n. 3, di proprietà
del sig. CP 1 rimarrà il sig. CP 1
3. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, sussistendo rapporti civili tra gli stessi, e risultando certamente l'affidamento condiviso la soluzione più immediatamente applicabile e favorevole nell'interesse dei figli, con collocazione prevalente attualmente, presso il padre in Rimini (RN) Via Antonio Rosmini Serbati n. 3, fin tanto che la madre non reperisca una nuova sistemazione, dopodichè la collocazione prevalente sarà presso la nuova abitazione della madre.
4. I coniugi concordemente stabiliscono che il padre CP_1 nel momento in cui la madre reperirà una nuova abitazione ed i figli saranno collocati presso di lei, potrà vedere e stare con i figli liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei medesimi, rendendosi, altresì disponibile a tenerli con sé, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, quando la sig.ra
Controparte_2 lo richieda o sia impegnata e viceversa.
Fermo restando che in ogni caso potrà vederli con le seguenti modalità, a settimane alternate:
-il lunedì dall'uscita da scuola/centro estivo fino alla mattinata del giovedì all'ingresso a scuola/centro estivo i bambini staranno con la madre (3 pernottamenti);
-il giovedì dall'uscita da scuola/centro estivo fino alla mattina del sabato alle ore 12:00 i bambini staranno con il padre (2 pernottamenti);
-il sabato dalle ore 12:00 fino al lunedi mattina all'ingresso a scuola/centro estivo staranno con la madre (2 pernottamenti); la settimana successiva:
-il lunedi dall'uscita da scuola/centro estivo fino alla mattinata del giovedi all'ingresso a scuola/centro estivo i bambini staranno con il padre (3 pernottamenti);
-il giovedì dall'uscita da scuola/centro estivo fino alla mattina del sabato alle ore 12:00 i bambini staranno con la madre (2 pernottamenti);
-il sabato dalle ore 12:00 fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola/centro estivo staranno con il padre (3 pernottamenti);
-Durante le festività (1 Gennaio, 6 Gennaio, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 14 Ottobre, 1-2 Novembre, 8 Dicembre, 25-26 Dicembre, 31 Dicembre) e le ferie sarà applicato il principio dell'alternanza tra le feste principali quali Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, per cui se il padre trascorrerà il Natale con i figli, la madre passerà il Capodanno e viceversa l'anno successivo.
Durante le vacanze estive i figli potranno liberamente trascorrere il periodo di ferie estivo con l'uno o l'altro coniuge compatibilmente con la disponibilità lavorativa dei coniugi medesimi.
- I compleanni dei minori verranno festeggiati sia con il padre che con la madre.
Controparte_2 per il 5. Il signor CP 1 verserà mensilmente alla signora mantenimento dei figli, la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a figlio, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, nel conto corrente intestato alla sig.ra Controparte 2 n.
[...], annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative, sportive preventivamente concordate come identificate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Bologna e pertanto come di seguito:
Spese straordinarie (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano fra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti per i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate fra i genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreative culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre - scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento
(nonni, ecc...) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail) motivandolo adeguatamente salvo diversi accordi.
In ogni caso il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio dei genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
6. Inoltre alla madre spetteranno gli assegni familiari, che attualmente sono percepiti dal padre, il quale si impegnerà a versarli alla madre ogni mese mediante bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra Controparte_2 n. [...].
7.Il signor CP_1 e Controparte_2 si concedono vicendevolmente il nulla osta per l'espatrio e per il rilascio o il rinnovo del passaporto dei minori.
8. I coniugi prestano il proprio impegno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, in ossequio alle norme imposte dal diritto sostanziale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale di CP 1 e Controparte_2 a)
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 188 Parte II Serie A Anno 2011);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 7.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPY RRUCA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Rel.Dott.ssa Elisa Dai Checchi
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1149/2024 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (CP 1 Codice Fiscale 1 ) con il patrocinio dell'Avv. FABBRI ELENA ( Codice Fiscale 2
e
Controparte 2 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 3 con il patrocinio dell'Avv. GUAITOLI SILVIA (C.F. C.F. 4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
Controparte_2-visto il ricorso depositato il 08/07/2024 con il quale CP_1 e hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 25.09.2011, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 29.02.2012 e
Pers 29.05.2018, i figli Per_1 e
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 31.10.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati e si riterranno liberi di fissare la residenza ove per loro più opportuno, obbligandosi a mantenere civili rapporti personali.
2. All'interno della casa coniugale sita in Rimini (RN) Via Antonio Rosmini Serbati n. 3, di proprietà
del sig. CP 1 rimarrà il sig. CP 1
3. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, sussistendo rapporti civili tra gli stessi, e risultando certamente l'affidamento condiviso la soluzione più immediatamente applicabile e favorevole nell'interesse dei figli, con collocazione prevalente attualmente, presso il padre in Rimini (RN) Via Antonio Rosmini Serbati n. 3, fin tanto che la madre non reperisca una nuova sistemazione, dopodichè la collocazione prevalente sarà presso la nuova abitazione della madre.
4. I coniugi concordemente stabiliscono che il padre CP_1 nel momento in cui la madre reperirà una nuova abitazione ed i figli saranno collocati presso di lei, potrà vedere e stare con i figli liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei medesimi, rendendosi, altresì disponibile a tenerli con sé, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, quando la sig.ra
Controparte_2 lo richieda o sia impegnata e viceversa.
Fermo restando che in ogni caso potrà vederli con le seguenti modalità, a settimane alternate:
-il lunedì dall'uscita da scuola/centro estivo fino alla mattinata del giovedì all'ingresso a scuola/centro estivo i bambini staranno con la madre (3 pernottamenti);
-il giovedì dall'uscita da scuola/centro estivo fino alla mattina del sabato alle ore 12:00 i bambini staranno con il padre (2 pernottamenti);
-il sabato dalle ore 12:00 fino al lunedi mattina all'ingresso a scuola/centro estivo staranno con la madre (2 pernottamenti); la settimana successiva:
-il lunedi dall'uscita da scuola/centro estivo fino alla mattinata del giovedi all'ingresso a scuola/centro estivo i bambini staranno con il padre (3 pernottamenti);
-il giovedì dall'uscita da scuola/centro estivo fino alla mattina del sabato alle ore 12:00 i bambini staranno con la madre (2 pernottamenti);
-il sabato dalle ore 12:00 fino al lunedì mattina all'ingresso a scuola/centro estivo staranno con il padre (3 pernottamenti);
-Durante le festività (1 Gennaio, 6 Gennaio, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 14 Ottobre, 1-2 Novembre, 8 Dicembre, 25-26 Dicembre, 31 Dicembre) e le ferie sarà applicato il principio dell'alternanza tra le feste principali quali Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua, per cui se il padre trascorrerà il Natale con i figli, la madre passerà il Capodanno e viceversa l'anno successivo.
Durante le vacanze estive i figli potranno liberamente trascorrere il periodo di ferie estivo con l'uno o l'altro coniuge compatibilmente con la disponibilità lavorativa dei coniugi medesimi.
- I compleanni dei minori verranno festeggiati sia con il padre che con la madre.
Controparte_2 per il 5. Il signor CP 1 verserà mensilmente alla signora mantenimento dei figli, la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a figlio, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, nel conto corrente intestato alla sig.ra Controparte 2 n.
[...], annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative, sportive preventivamente concordate come identificate e disciplinate dal Protocollo del Tribunale di Bologna e pertanto come di seguito:
Spese straordinarie (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano fra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti per i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate fra i genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreative culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre - scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento
(nonni, ecc...) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail) motivandolo adeguatamente salvo diversi accordi.
In ogni caso il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio dei genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
6. Inoltre alla madre spetteranno gli assegni familiari, che attualmente sono percepiti dal padre, il quale si impegnerà a versarli alla madre ogni mese mediante bonifico bancario nel conto corrente intestato alla sig.ra Controparte_2 n. [...].
7.Il signor CP_1 e Controparte_2 si concedono vicendevolmente il nulla osta per l'espatrio e per il rilascio o il rinnovo del passaporto dei minori.
8. I coniugi prestano il proprio impegno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, in ossequio alle norme imposte dal diritto sostanziale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale di CP 1 e Controparte_2 a)
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Atto n. 188 Parte II Serie A Anno 2011);
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 7.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi