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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza dell'11.12.2024, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4609/2016 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 tra
, nata il [...] in [...] e residente in [...]al Vomano Parte_1
(TE) via Italia n. 2, elett. Domiciliata presso lo studio del suo difensore, Avv. Giannicola in via
Galileo Galilei n. 118/A San Niccolò a Tondino;
-attrice-
e
, (CF. ) nata a [...] al Vomano (TE) il Controparte_1 C.F._1
18.02.1960 a residente in Cologna Spiaggia – Roseto degli Abruzzi (TE), elettivamente domiciliata in Teramo (TE) alla Via Galileo Galilei n. 118/A – San Nicolò a Tordino, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giannicola Scarciolla
-convenuta –
e
, nata a [...] l'[...], e residente a [...]al Vomano Controparte_2
(TE), Largo Rosciano n. 58, C.F. ; , nata a C.F._2 Parte_2
Teramo il 4.12.1977, residente in [...]al Vomano (TE), Largo Rosciano n. 58, C.F.
; , nato a [...] l'[...], residente in [...]C.F._3 Parte_3
al Vomano (TE), alla via Giacomo Leopardi n. 113, C.F. n. ; C.F._4 Parte_4
, nato a [...], il [...], residente in [...]al Vomano (TE), Largo
[...]
Rosciano n. 58, C.F. , in qualità di eredi legittimi del defunto C.F._5 PE
, , nata il [...] a [...], residente in
[...] Parte_5
Montorio al Vomano, largo Rosciano n. 58, C.F. ; C.F._6 Parte_6
, nata il [...] a [...], residente in [...], frazione Zampitto, C.F.
[...]
, nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._7 Parte_7
al Vomano (TE), largo Rosciano n. 58, C.F. , in qualità di eredi legittimi del C.F._8
1 defunto nato a [...] al Vomano (TE) il 24.2.1948, Persona_2 Persona_3
ed ivi residente, Largo Rosciano, C.F. ; nato a C.F._9 Parte_8
Montorio al Vomano (TE) il 19.12.1941, ed ivi residente, Largo Rosciano, C.F.
, tutti elettivamente domiciliati in Teramo, alla via Riccitelli n. 11, presso e C.F._10
nello studio dell'avv. Fabrizio Acronzio;
- Convenuti –
Eredi collettivamente ed impersonalmente di , nata a [...] il [...] e CP_3
residente in Montorio al Vomano, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Polci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isola Gran Sasso d'Italia alla via Campogiove n. 9.
- Convenuta-
CONCLUSIONI: per parte attrice e : Controparte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare pregiudiziale ed in rito:
previa modifica e/o revoca dell'ordinanza del 08.10.2024, ammettersi tutte le residue istanze istruttorie articolate nella propria 2° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice/convenuta
e nella propria 3° Memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. di parte attrice/convenuta;
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione degli immobili meglio descritti in premessa e, per l'effetto, disporre e dichiarare la divisione giudiziale degli stessi previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
IN VIA SUBORDINATA:
- laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
IN OGNI CASO:
- rigettare le eccezioni e domande riconvenzionali proposte dai convenuti Sigg.ri PE
, e in quanto inammissibili e,
[...] Persona_3 Parte_8 Persona_2
comunque, infondate in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO:
2 - condannare le parti convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario.”.
Per parte convenuta altri: Persona_3
IN VIA PRELIMINARE: per la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione, per le ragioni illustrate al punto 1) della parte motiva della presente comparsa;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: per la declaratoria di nullità della citazione per intervenuto decesso della convenuta CP_4
in data 5.11.2016, prima della notifica dell'atto stesso.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: per l'assegnazione alle parti del termine di quindici giorni per presentare domanda di mediazione;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la chiamata in causa delle signore , nata a [...] il [...], CP_3
residente in [...]al Vomano (TE), Largo Rosciano, , nata a [...] al Controparte_1
Vomano (TE) il 18.2.1960, residente in Roseto degli Abruzzi (TE), frazione Cologna Spiaggia, alla via Defense n. 19/D, al fine di ottenere, anche nei loro confronti, l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni delle scritture private di divisione e di vendita del 24.11.1995 o di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà dei diritti relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'atto di citazione per effetto della scrittura privata non autenticata di vendita del 24.11.1995 e dell'avvenuta divisione dei terreni di cui alla lettera d) dell'atto di citazione per effetto della scrittura privata di divisione del 24.11.1995 o dell'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dei diritti su tali beni;
IN VIA PRINCIPALE: per il rigetto della domanda attrice perché infondata, per le ragioni esposte al punto 4 della parte motiva del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni (i) della scrittura privata di vendita del
24.11.1995 avente ad oggetto la vendita da parte di e a Persona_4 Parte_9
, , e ciascuno dei diritti di comproprietà pari a 1/3 Persona_1 Per_2 Pt_8 Per_3 dell'intero, e così complessivamente di 2/3, sui beni di cui alle lettera a), b) e c) dell'atto di citazione,
(ii) della scrittura privata del 24.11.1995 intercorsa tra , e Persona_4 Controparte_5
avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sui terreni indicati alla lettera Parte_9
d) dell'atto di citazione;
3 - ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo di eseguire la trascrizione dell'emananda sentenza e all'Ufficio del Territorio di Teramo di eseguire la voltura catastale dei diritti di comproprietà in questione, con l'intestazione dei medesimi in capo a , Persona_1
e ed ogni altra formalità inerente, con Parte_8 Persona_2 Persona_3
esonero da ogni responsabilità;
IN VIA RICONVENZIONALE ALTERNATIVA: accertare e dichiarate a) che , e hanno Persona_1 Persona_2 Persona_3
acquistato, attraverso la scrittura privata del 24.11.1995, i diritti di comproprietà pari a 1/3 ciascuno, e così complessivamente pari 2/3 sul portico al piano terra, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella n. 879 sub 2, al prezzo di 8.100.000 di vecchie lire, e del lastrico solare al primo piano, distinto nel catasto fabbricati del Comune di
Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella n. 897 sub 3, al prezzo di 7.800.000 di vecchie lire;
b) che , e hanno Persona_1 Parte_8 Persona_2 Persona_3
acquistato, attraverso la scrittura privata del 24.11.1995, i diritti di comproprietà pari a 1/3 ciascuno, e così complessivamente pari 2/3 sull'area urbana di circa mq. 920 distinta nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella 879 sub 1, al prezzo di
6.000.000 di vecchie lire;
c) che, per effetto della scrittura privata del 24.11.1995, Per_4
, e hanno sciolto la comunione sui terrenti distinti nel
[...] Controparte_5 Parte_9
catasto terreni del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 27, particelle n. 73, della superficie di mq. 520, e n. 74, della superficie di mq. 62, con attribuzione a ciascuno delle porzioni individuate nella planimetria allegata sotto la lettera “A” alla predetta scrittura privata e nel tipo di frazionamento redatto dal geom. nell'anno 2001; CP_6
- ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo di eseguire la trascrizione delle scritture private di divisione e di vendita del 24.11.1995, ai sensi dell'art. 2657 c.c., e all'Ufficio del
Territorio di Teramo di eseguire la voltura catastale dei diritti di comproprietà in questione, con
l'intestazione dei medesimi in capo a , e Persona_1 Parte_8 Persona_2
ed ogni altra formalità inerente, con esonero da ogni responsabilità. Persona_3
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: accertare e dichiarare che , Persona_1
e hanno acquistato indivisamente tra loro, Parte_8 Persona_2 Persona_3
in virtù di maturata usucapione ultra ventennale:
- i diritti di comproprietà pari a 2/3 dell'intero, di pertinenza di in ragione Parte_1
di 1/3 e di in ragione di 1/3, di parte dell'aera urbana della superficie di mq. 920 distinta CP_3
nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano al foglio 37, particella n. 879 sub 1 e,
4 precisamente della parte individuata in tinta marrone nella planimetria allegata sotto la lettera “A” alla scrittura privata di divisione del 24.11.1995;
- i diritti di comproprietà pari a 2/3 dell'intero, di pertinenza di in ragione Parte_1
di 1/6, di in ragione di 1/6 e di in ragione di 1/3, sul portico della Controparte_1 CP_3
superficie di circa mq. 112, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano al foglio 37, particella n. 879 sub 2, piano terra, rendita catastale di € 57,8;
- i diritti di comproprietà pari a 2/3 dell'intero, di pertinenza di in ragione Parte_1
di 1/6, di in ragione di 1/6 e di in ragione di 1/3 sul lastrico solare sito Controparte_1 CP_3
al piano primo, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano al foglio 37, particella n. 879 sub 3;
- i diritti di comproprietà pari a 2/3 dell'intero di pertinenza di in ragione Parte_1
di 1/3 e in ragione di 1/3, sui terreni distinti nel catasto terreni del Comune di Montorio CP_3
al Vomano al foglio 27, particelle n. 73, della superficie di mq. 520, e n. 74, della superficie di mq.
62;
- ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo di eseguire la trascrizione dell'emananda sentenza e all'Ufficio del Territorio di Teramo di eseguire la voltura catastale dei diritti di comproprietà in questione, con l'intestazione dei medesimi in capo a , Persona_1
e ed ogni altra formalità inerente, con Parte_8 Persona_2 Persona_3 esonero da ogni responsabilità”;
OGGETTO: divisione giudiziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio Parte_1 PE
, , , e
[...] Persona_3 Parte_8 Persona_2 CP_3 Controparte_1
, ivi deducendo: a) di essere comproprietaria, per via ereditaria, dei seguenti cespiti CP_4
immobiliari: 1) terreno fg. 37 part. 879 sub. 1 unitamente a , , Persona_1 Persona_3
, e (per 1/3); 2) fabbricato identificato catastalmente Parte_8 Persona_2 CP_3
al Fg. 37 Part. 879 sub. 2 unitamente a , Persona_1 Persona_3 Parte_8
e (per 1/9); 3) fabbricato identificato catastalmente al Fg. Controparte_1 CP_3 CP_4
37 part. 879 sub. 3 unitamente a , , Persona_1 Persona_3 Persona_2 CP_1
e (per 1/9); 4) terreni identificati catastalmente al fg. 27 part. 73 e
[...] CP_3 CP_4
fg. 27 part. 74 tra i medesimi soggetti;
b) di voler addivenire alla divisione, per via giudiziale, del suddetto compendio immobiliare accertando previamente lo scioglimento della comunione dei beni ivi descritti.
5 Si sono costituiti in giudizio , e Persona_1 Parte_8 Persona_2 Per_3
i quali hanno previamente eccepito l'improcedibilità per mancata instaurazione della
[...]
mediazione obbligatoria e la nullità della notifica dell'atto di citazione per inosservanza del termine di comparizione, nonché la nullità dell'atto introduttivo per difetto di vocatio in ius, dal momento che la domanda è stata articolata anche nei confronti di e ciò nonostante la stessa fosse CP_4
deceduta prima della notifica dell'atto di citazione, determinando un vulnus nell'individuazione dei destinatari dell'azionata pretesa.
Nel merito i convenuti hanno previamente rappresentato quale sia la concreta ripartizione dell'intestazione degli immobili sub iudice da un punto di vista prettamente catastale, delineandola in questi termini:
foglio 27, particella 879 sub 1) intestato a:
- , in ragione di 1/12; Persona_1
- , in ragione di 1/12; Parte_8
- , in ragione di 1/12; Persona_2
- in ragione di 1/12; Persona_3
- , in ragione di 1/3; Parte_1
- in ragione di 1/3; CP_3
foglio 27, particella n. 879 sub 2 intestato a:
- , in ragione di 1/9; Persona_1
- , in ragione di 1/9; Parte_8
- in ragione di 1/9; Persona_3
- , in ragione di 1/9; Parte_1
- in ragione di 1/9; Controparte_1
- , in ragione di 1/9; CP_4
- in ragione di 1/3; CP_3
foglio 27, particella n. 879 sub 3 intestato a:
- , in ragione di 1/9; Persona_1
- , in ragione di 1/9; Parte_8
- in ragione di 1/9; Persona_3
- , in ragione di 1/9; Parte_1
- in ragione di 1/9; Controparte_1
- , in ragione di 1/9; CP_4
- in ragione di 1/3; CP_3
foglio 37, particella n. 73, 74 intestati a:
6 - , in ragione di 1/9; Persona_1
- , in ragione di 1/9; Parte_8
- in ragione di 1/9; Persona_3
- , in ragione di 1/9; Parte_1
- in ragione di 1/9; Controparte_1
- , in ragione di 1/9; CP_4
- in ragione di 1/3. CP_3
Hanno, inoltre, evidenziato come, in conseguenza della morte di i diritti di comproprietà CP_4
della stessa sarebbero da riferire alla sue eredi, ed in riferimento agli Parte_1 CP_1
immobili di cui ai sub b) e c) per 1/6.
In ordine alla concreta titolarità dei cespiti in esame, i convenuti hanno dedotto che l'assetto dei diritti di proprietà degli immobili oggetto della domanda di divisione sarebbe da ricostruire in termini del tutto difformi rispetto a quanto articolato da parte attrice;
nello specifico deducendo che: a) con atto di donazione e divisione per Notaio del 24.11.1995, repertorio n. 19486, registrato a Per_5
Teramo il 13.12.1995 al n. 290 , padre degli odierni convenuti, donava agli stessi Controparte_5
i diritti di comproprietà (pari ad 1/3) dell'intero sugli immobili di cui al fg. 27 part. 73 e 74 nonché sul fg. 37 part. 879 sub 1, 2 e 3, l;
b) con contratto di compravendita, redatto mediante scrittura privata del 24.11.1995, redatta materialmente dal Notaio rogante , gli ascendenti delle odierne parti Per_5
in causa, ossia (padre dei convenuti), (padre della attrice e di Controparte_5 Parte_9
e (coniuge di stipulavano accordo di divisione Controparte_1 Persona_4 CP_3
consensuale dei beni immobili oggetto della odierna domanda giudiziale e che, all'esito, ad
[...]
veniva assegnata parte dell'area esterna distinta con parte delle particelle n. 73, n. 74 e n. CP_5
879 e, precisamente quella individuata con colorazione in tinta marrone nella planimetria allegata sotto la lettera “A”, ad la parte in giallo (dei medesimi beni) e ad Parte_9 [...]
la parte in verde dell'area inerente alla part. 879; c) nella predetta data, sempre con scrittura Per_4
privata redatta dal Notaio , i tre fratelli vendevano a , Per_5 Persona_1 Persona_2
e l'immobile di cui al fg. 37, part. 879 sub. 2 a 8.100.000 di vecchie lire, ed il Persona_3
lastrico solare al primo piano, distinto in catasto al foglio 37, particella n. 897 sub 3, al prezzo di
7.800.000 di vecchie lire e vendevano a , Persona_1 PE Pt_8 Persona_2
e che ne erano già comproprietari in ragione di 1/12 ciascuno, l'area urbana di circa Persona_3
mq. 920 distinta in catasto al foglio 37, particella 879 sub 1, al prezzo di 6.000.000 di vecchie lire con contestuale rilascio di quietanza di pagamento del corrispettivo;
d) che, tuttavia, successivamente, lo ius possidendi sui beni veniva a delinearsi con connotati parzialmente diversi rispetto ai titoli intervenuti, nel senso che , e si immettevano nel possesso delle PE Per_2 Persona_3
7 partt. 879 sub. 2 e 3 in qualità di acquirenti e, unitamente a del sub 1 (solo per la parte Pt_8
colorata in marrone della planimetria allegata all'accordo di divisione previamente intercorso tra gli ascendenti) mentre la parte in “verde” della suddetta planimetria rimaneva nel possesso indisturbato di prima e della figlia poi, venendo a delineare una situazione di fatto Parte_9 Parte_1
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sulle singole unità divise a seguito di accordo convenzionale tra i germani.
Parte convenuta, dunque, ha domandato il rigetto della domanda di divisione (stante l'assenza del presupposto fattuale della comproprietà degli immobili sopra delineati) ed ha chiesto di: “accertare
e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni (i) della scrittura privata di vendita del 24.11.1995 avente ad oggetto la vendita da parte di e a Persona_4 Parte_9 PE
, , e ciascuno dei diritti di comproprietà pari a 1/3 dell'intero, e
[...] Per_2 Pt_8 Per_3
così complessivamente di 2/3, sui beni di cui alle lettera a), b) e c) dell'atto di citazione, (ii) della scrittura privata del 24.11.1995 intercorsa tra , e Persona_4 Controparte_5 Parte_9
avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sui terreni indicati alla lettera d)
[...] dell'atto di citazione”; in via subordinata ed alternativa: “accertare e dichiarate a) che PE
, e hanno acquistato, attraverso la scrittura privata
[...] Persona_2 Persona_3
del 24.11.1995, i diritti di comproprietà pari a 1/3 ciascuno, e così complessivamente pari 2/3 sul portico al piano terra, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella n. 879 sub 2, al prezzo di 8.100.000 di vecchie lire, e del lastrico solare al primo piano, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella
n. 897 sub 3, al prezzo di 7.800.000 di vecchie lire;
b) che , Persona_1 Parte_8
e hanno acquistato, attraverso la scrittura privata del Persona_2 Persona_3
24.11.1995, i diritti di comproprietà pari a 1/3 ciascuno, e così complessivamente pari 2/3 sull'area urbana di circa mq. 920 distinta nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella 879 sub 1, al prezzo di 6.000.000 di vecchie lire;
c) che, per effetto della scrittura privata del 24.11.1995, , e hanno sciolto la Persona_4 Controparte_5 Parte_9
comunione sui terrenti distinti nel catasto terreni del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio
27, particelle n. 73, della superficie di mq. 520, e n. 74, della superficie di mq. 62, con attribuzione
a ciascuno delle porzioni individuate nella planimetria allegata sotto la lettera “A” alla predetta scrittura privata e nel tipo di frazionamento redatto dal geom. nell'anno 2001”. CP_6
In subordine, parte convenuta ha articolato domanda di usucapione al fine di accertare che i tre fratelli prima e gli eredi (odierni convenuti) poi abbiano mantenuto il possesso ventennale dei beni di cui al fg. 37 part. 879 n. 1, 2 e 3, nonché di comproprietà (assieme all'odierna attrice) delle partt. 73 e 74 del fg. 27.
8 Si è costituita in giudizio che si è associata alla domanda di divisione articolata Controparte_1 dall'attrice in via principale.
Si è, poi, costituita in giudizio la quale ha chiesto di estendere il petitum dell'odierno CP_3
giudizio ad ulteriori cespiti immobiliari caduti in successione incidentale, in particolare quello di cui al fg. 37 part. 1483, nonché quello di cui al fg. 54 part. 108, intestato, oltre che all'attrice ed agli odierni convenuti, a e CP_7 Parte_10 Controparte_8 CP_9
, chiedendo, contestualmente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi
[...]
ultimi a seguito dell'ampliamento dell'oggetto del giudizio.
In data 11.2.2020 il precedente titolare del ruolo ha rigettato l'istanza di chiamata in causa dei terzi per l'ampliamento della domanda di divisione, precisando come il petitum potesse sì coinvolgere anche altri immobili per esigenze di unitarità (come quello, in comunione tra tutte le parti dell'odierno giudizio, di cui al fg. 37 p.lla 1483) ma non anche ulteriori plessi immobiliari in comproprietà con altri soggetti estranei alla controversia odierna, palesandosi, in quest'ultimo caso, l'assenza di un eventuale litisconsorzio necessario e di una connessione (anche solo soggettiva) tra le divisioni.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante audizione di testimoni.
Nelle more si è verificata l'interruzione del giudizio, con contestuale riassunzione nei confronti degli eredi, dapprima di (cui è seguito la costituzione in giudizio – a seguito di Persona_1
riassunzione – degli eredi e Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
), poi di con successiva riassunzione ex art. 303 c.p.c. ed, infine, di
[...] CP_3 [...]
, cui ha fatto seguito, anche in questo caso, la costituzione degli eredi Per_2 Parte_5
e a seguito di riassunzione. Parte_6 Parte_7
Il fascicolo è pervenuto sul ruolo dell'odierno Giudicante in data 4.10.2024 ed è stato trattenuto in decisione all'udienza dell'11.12.2024, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda non può essere accolta per difetto di prova della comproprietà (e della ricomprensione nell'ambito della successione ereditaria di ciascuno degli ascendenti originariamente contitolari dei beni) degli immobili catastalmente identificati ai fg. 37 part. 879 sub 1, 2 e 3.
L'odierna domanda di divisione concerne cespiti pervenuti nella titolarità delle parti per il tramite di distinte successioni dei rispettivi de cuius comproprietari per 1/3 ciascuno dei beni ( Parte_9
, e ).
[...] Persona_4 Controparte_5
Alcuni degli odierni convenuti (nello specifico i figli di ) hanno mosso Controparte_5
contestazioni a quanto delineato nell'atto di citazione da (e dalle altre Parte_1
convenute, e deducendo che, in verità, i beni identificati alla part. 879 Controparte_1 CP_3
9 sarebbero usciti dalla sfera di dominio degli originari fratelli per essere stati ceduti, mediante scrittura privata non autenticata, agli odierni convenuti in un'operazione economica complessiva che, come meglio si vedrà, può qualificarsi come vero e proprio collegamento negoziale.
Nello specifico, è emerso come, in data 24.11.1995, i germani avessero predisposto un programma negoziale a formazione progressiva mediante il quale avevano provveduto, dapprima, ad una divisione convenzionale dei beni immobili oggetto di contitolarità (stabilendo che Controparte_5
divenisse proprietario esclusivo della parte colorata in marrone delle part. 879, 73 e 74, della Pt_9
parte in giallo delle medesime aree mentre ed comproprietari della parte in verde Per_4 CP_5
della part. 879), e, nel medesimo contesto spazio temporale, avesse disposto, tramite atto CP_5
pubblico, la donazione della quota di comproprietà (pari ad 1/3) dell'immobile contrassegnato dal fg.
37 part. 879 sub. 1, 2 e 3 nei confronti dei figli, e gli altri fratelli avessero venduto le spettanti quote di proprietà sui predetti immobili ad essi nipoti convenuti, determinando che gli stessi ne divenissero integralmente proprietari essendo essi già contitolari dei suddetti beni in ragione di 1/12 ciascuno e, così, acquisendo i residui 2/3 (mediante scrittura non autenticata benchè redatta dal notaio che aveva preliminarmente provveduto a redigere l'atto di liberalità).
Occorre preliminarmente rilevare come tali operazioni negoziali, benchè pacificamente interconnesse da un punto di vista eziologico, al punto da potersi astrattamente considerare un'unica fattispecie di collegamento negoziale, contraddistinta da negozi separati ma protesi verso un'unica finalità causale, siano tra loro antitetici.
Non è infatti possibile ammettere che i germani avessero provveduto ad una divisione convenzionale dei cespiti condivisi in regime di comproprietà per poi provvedere ad una cessione (a titolo oneroso e gratuito) delle quote di comproprietà sugli stessi beni.
Ed infatti è necessario sottolineare come delle due l'una: o deve stabilirsi che la divisione versata in atti non avesse effettivo valore negoziale e fosse esclusivamente una bozza predisposta dai fratelli in vista di una possibile redistribuzione consensuale dei cespiti (divisione, tuttavia, non più possibile in ordine al complesso dei beni condivisi a seguito della cessione delle quote di comproprietà sulla part. 879) ovvero deve ritenersi che il contratto di cessione e quello di donazione non avessero valenza negoziale e non fossero stati realmente conclusi, rimanendo la redazione di schemi e bozze contrattuali inidonee a produrre autonomi effetti giuridici (se non meramente obbligatori, quanto alla compravendita).
Ed infatti, non è agevole immaginare che i fratelli avessero dapprima diviso i beni in comproprietà e, successivamente, ceduto le quote (non più esistenti); ancor meno probabile è ritenere che gli stessi avessero dapprima ceduto i beni e dopo provveduto alla divisione di appezzamenti non più oggetto di titolarità (almeno parzialmente, quanto alla particella 879).
10 Per non vanificare gli effetti di tutti i negozi versati in atti e in adesione al principio di conservazione degli effetti contrattuali deve, senza alcun dubbio, ritenersi che le parti avessero scelto di intestare i beni in oggetto agli odierni convenuti, circostanza comprovata dalla duplicità e contestualità della donazione diretta realizzata dal padre, , nei confronti dei figli e del contratto di Controparte_5
compravendita delle rispettive quote di comproprietà sui beni in esame.
Ed infatti, per non privare di valore giuridico l'intera operazione negoziale (ivi inclusa la donazione delle quote da parte di ) deve ritenersi che – in quel frangente – gli ascendenti Controparte_5
avessero scelto di cedere i diritti dominicali rispettivamente ai figli e ai nipoti, abbandonando l'idea, forse originariamente paventata, di provvedere alla reciproca divisione consensuale.
Ed infatti, un'interpretazione sistematica dell'operazione economica, l'esigenza di preservare i dettami delle negoziazioni, in particolare ove implicanti effetti traslativi, nonché l'analisi della complessiva condotta dei contraenti (laddove non è pensabile che gli stessi avessero provveduto a cedere quote di comproprietà prima di dividere i beni immobili o, addirittura, avessero provveduto alla relativa ripartizione dopo la cessione degli stessi) porta a ritenere concluso il contratto di compravendita e quello di donazione.
Giova rammentare, infatti, che i cd. criteri oggettivi di interpretazione dei negozi giuridici, proprio perché incentrati non già nella ricerca del comune intento dei contraenti bensì nella ricostruzione del significato contrattuale dell'operazione economica, anche contro una “comune intenzione” – ove soggettivamente non rinvenibile – deve sempre protendere alla conservazione degli effetti negoziali ed alla tutela del principio di bona fede e di legittimo affidamento dei soggetti destinatari degli effetti traslativi del negozio giuridico (i nipoti/figli acquirenti/donatari), inevitabilmente compromessi ove si ritenesse di attribuire rilievo giuridico al contratto di divisione negoziale.
Tanto premesso, l'odierno Giudicante ritiene che non vi sia motivo (anche perché alcuna eccezione concreta è stata articolata in tal senso) per non ritenere adeguatamente concluso il contratto di compravendita con cui , e provvedevano alla vendita delle Per_4 Pt_9 Persona_1
quote di comproprietà dei diritti sugli immobili sub iudice.
Il negozio giuridico(che non lascia margini interpretativi in ordine ai suoi effetti traslativi, stante la presenza di assiomatici elementi letterali che connotano di definitività il contratto) appare sottoscritto da tutti i contraenti, prevede un corrispettivo che non lascia presagire la natura simulata della compravendita (o che si trattasse di una donazione indiretta, circostanza che non escluderebbe, in ogni caso, la validità dell'operazione).
In virtù del principio consensualistico, pertanto, la stipula di tale compravendita non può che aver determinato il trasferimento della proprietà delle quote dei suddetti beni in capo ai convenuti, i quali
11 ne erano già proprietari per le quote restanti (circostanza incontestata), con la conseguenza che essi non possono essere stati oggetto delle successive donazioni o successioni ereditarie.
Non colgono, poi, nel segno le eccezioni delle controparti;
da una parte, infatti, è irrilevante la circostanza che non vi sia in atti prova del trasferimento del prezzo in quanto, tale dato, semmai rilevante, assume solo valenza di prova in ordine alla natura dell'operazione economica, mentre, nel caso di specie, non è stata in alcun modo eccepita la simulazione (assoluta o relativa) di detto negozio,
l'immissione del possesso, come è evidente, non può inficiare la produzione degli effetti traslativi, stante l'operatività del principio consensualistico, la mancata trascrizione, come altresì è evidente, incide solo sul piano della eventuale opponibilità dell'atto in presenza di un conflitto tra aventi causa
(e non è questo il caso di specie) non anche, chiaramente, sulla validità e sulla efficacia degli effetti del negozio traslativo.
Per vero, poi, non è dato cogliere il rilievo dell'eccezione di prescrizione articolata da parte attrice.
In disparte quanto si dirà in ordine alla natura giuridica delle deduzioni dei convenuti, che hanno qualificato come domanda riconvenzionale l'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni, preme evidenziare come le obbligazioni correlate ad un contratto traslativo (idoneo a produrre il trasferimento della proprietà sulla base del consenso delle parti) non sono soggette, autonomamente,
a prescrizione, potendo, semmai, prescriversi solo l'eventuale azione volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligo (si pensi all'obbligo di consegna discendente dalla stipula di un contratto di compravendita). Nulla di tutto ciò è pertinente rispetto alla fattispecie concreta.
Peraltro, come noto, la mancata ripetizione del negozio traslativo tramite atto pubblico non inficia, evidentemente, la validità e il perfezionamento del contratto di compravendita, al punto che , qualora una delle parti si rifiuti di stipulare il successivo atto pubblico ripetitivo, la parte adempiente non potrà certo invocare il rimedio di cui all'art. 2932 c.c., come se l'obbligo di futura documentazione desse vita ad un preliminare, ma potrà agire in giudizio per l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni.
In tal modo l'acquirente per scrittura privata potrà prevalere nei confronti di terzi acquirenti che abbiano acquisito diritti incompatibili per atto pubblico dal comune alienante.
Ferma restando la qualificazione delle deduzioni dei convenuti, in ogni caso, tale domanda è pacificamente imprescrittibile non tanto perché afferente alle facoltà annesse al diritto di proprietà ma in quanto pura domanda di accertamento, ed infatti: “E' pacifico in giurisprudenza e in dottrina che sono imprescrittibili le azioni di accertamento, positivo o negativo, ravvisandosi il fondamento di questo principio ora nell'art. 1442 c.c. (Cass. n. 19678/2013), che sottrae alla prescrizione le azioni di nullità, ora nella inesistenza di un diritto, prescrittibile, sottostante all'azione di accertamento” (Cass. n. 1536/2006).
12 Ancora, non coglie nel segno l'eccezione tesa a considerare inopponibile l'atto traslativo in virtù della successiva trascrizione della dichiarazione di successione di . Parte_9
A ben vedere, infatti, nessun conflitto è ipotizzabile tra gli eredi e gli aventi causa inter vivos dal de cuius: l'erede subentra nella medesima posizione giuridica del defunto cosicchè non è configurabile alcuna duplicità di acquisti ed il bene era già fuoriuscito dalla sfera giuridica del de cuius al momento dell'apertura della successione.
I convenuti, quindi, oltre ad introdurre eccezioni concernenti la compravendita dei diritti di proprietà sul bene di cui alla part. 879 al fine di paralizzare la domanda di divisione del compendio immobiliare, rappresentando fatti impeditivi del preteso diritto di scioglimento della comunione, hanno articolato una domanda riconvenzionale volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni al fine di ottenere la trascrizione, ex art. 2657 c.c., di tale contratto e, in subordine, domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto trasferimento dell'immobile per mezzo della suddetta scrittura privata, domanda che, pur essendo, di norma, logicamente consequenziale alla prima (dovendosi accertare l'autenticità delle sottoscrizioni quale elemento che presuppone evidentemente il positivo trasferimento della res) ha una valenza autonoma.
Ebbene, mentre la seconda domanda può essere accolta, essendo stato accertato, per le ragioni anzidette, la produzione dell'effetto traslativo del contratto e l'acquisto del diritto dominicale dei cespiti da parte degli odierni convenuti, la prima non può trovare accoglimento.
Giova precisare che: “la disposizione dell'art. 2657, primo comma, cod. civ., secondo cui:
“la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ha carattere tassativo. Pertanto, quando
l'atto soggetto a trascrizione sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo attraverso l'integrazione della scrittura con la sentenza potrà ottenere l'effetto dell'opponibilità della prima ai terzi” (cfr. Cass. n. 3674/95 e n. 2033/96). Quindi, l'atto da trascrivere ai sensi dell'art. 2657 cod. civ. non è la sentenza che accerta l'autenticità delle sottoscrizioni, bensì la scrittura privata le cui sottoscrizioni siano state accertate giudizialmente, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 cod. civ., e questa va presentata in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 cod. civ. (cfr. Cass. n. 14486/2000).
A questo proposito, però, è necessario, perché tale effetto venga prodotto, che la domanda sia trascritta ex art. 2652 n. 3.
13 In conclusione, mentre la domanda di mero accertamento dell'effetto traslativo di una scrittura privata, quando sia in contestazione questo effetto (come nel caso di specie), non è trascrivibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2652 cod. civ., così come non è trascrivibile la relativa sentenza ai sensi dell'art. 2643 n. 14 cod. civ., poiché appunto sentenza di accertamento, e non costitutiva né traslativa del diritto di proprietà, la domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scrittura privata che contiene un atto traslativo soggetto a trascrizione è, invece, trascrivibile ai sensi dell'art. 2652 n. 3 cod. civ.; questa domanda, di norma, è implicita, cioè è logicamente presupposta, nella domanda diretta ad accertare l'avvenuto trasferimento di un immobile a mezzo di scrittura privata con firme non autenticate;
una volta ottenuta la sentenza che accerta l'autenticità delle sottoscrizioni, ai sensi del n. 3 dell'art. 2652 cod. civ., l'atto da trascrivere non è la sentenza, ma la scrittura privata le cui sottoscrizioni siano state accertate giudizialmente. La combinazione tra gli effetti della trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni -seguita dalla sentenza di accoglimento (che va annotata, non trascritta) ai sensi dell'art. 2752 n. 3 cod. civ. - e gli effetti della successiva trascrizione ai sensi dell'art. 2657 cod. civ. della scrittura privata autenticata giudizialmente comporta che quest'ultima trascrizione «produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda>> -per come dispone il secondo inciso del n. 3 dell'art. 2752 cod. civ (ex multis, Trib. Mantova, sent. n. 218/2024).
Da quanto anzidetto discende che, quindi, per quanto l'accertamento giudiziale sia rivolto al vaglio sulla autenticità delle sottoscrizioni e l'atto da trascrivere sia, appunto, la scrittura privata e non anche la sentenza, presupposto perché tale trascrizione possa avvenire è la previa trascrizione della domanda giudiziale (costitutiva) a tale fine preordinata, ex art. 2652 n. 3; e ciò al punto che gli effetti della trascrizione della domanda e dell'annotazione della sentenza e quelli della trascrizione successiva della scrittura privata sono inscindibili, anche solo considerando che viene a delinearsi il classico effetto anticipatorio che intercorre, solitamente, tra la trascrizione della domanda e quella della sentenza, nel senso che gli effetti dell'opponibilità propri della pubblicità dichiarativa vanno a saldarsi e cristallizzarsi al momento della trascrizione della domanda giudiziale.
Ebbene, dal momento che non vi è in atti prova della trascrizione della domanda giudiziale, tale riconvenzionale non può essere accolta, dovendo, tuttavia, accertarsi che i convenuti hanno effettivamente acquistato, attraverso la scrittura privata sub iudice, i diritti di proprietà sulla part. 879 sub. 1, 2 e 3.
A questo proposito occorre sottolineare, anche ai fini del vaglio circa la sussistenza dell'interesse dei convenuti, ex art. 100 c.p.c., ad ottenere una pronuncia dichiarativa di accertamento dell'effetto traslativo della scrittura privata, che esso si fonda sulla contestazione dell'intervento dell'alienazione
14 dei beni tramite la stessa scrittura privata, ove tale effetto traslativo venga contestato per ragioni ulteriori e diverse dalla mera contestazione della sottoscrizione della scrittura privata stessa.
In pratica quest'ultima, in termini di interesse ad agire, a monte, presuppone la contestazione dell'effetto di trasferimento per una causa diversa dalla sola mancanza di autenticità delle sottoscrizioni. Così, ad esempio, pur non essendo trascrivibile la relativa sentenza di accertamento,
l'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale autonoma che accerti l'intervenuto acquisto si fonda sulla contestazione di questo effetto, la quale può assumere anche la forma di rifiuto di adempiere all'obbligo di prestarsi alla riproduzione dell'atto traslativo in forma pubblica, se previsto nel contratto
(Cassazione civile sez. II, 11/08/1986, n.5010).
L'ambito della cognizione del giudice, in ipotesi di accertamento dell'avvenuto trasferimento, involge la validità ed efficacia della scrittura privata nel suo complesso, diversamente da quanto accade in caso di accertamento della sola autenticità delle sottoscrizioni.
Nel caso di specie oggetto di contestazione è stata sia la domanda di riconoscimento delle sottoscrizioni (stante la dedotta inopponibilità dell'atto traslativo agli eredi) sia quella di accertamento della produzione dell'effetto traslativo, dal momento che è stato eccepito come tale negozio non avesse prodotto il trasferimento del diritto dominicale.
Per le ragioni anzidette, dunque, non può essere accolta la domanda riconvenzionale di accertamento di autenticità delle sottoscrizioni ma deve, invece, essere accolta quella di accertamento dell'effettiva produzione dell'effetto traslativo derivante dall'operazione negoziale.
In ogni caso, stante il rilievo di tale negozio, la domanda di divisione non può essere accolta, non essendovi i presupposti per lo scioglimento della comunione ereditaria, dal momento che tre dei cespiti considerati non erano parte del regime incidentale di condivisione tra i comunisti.
Con riferimento agli altri cespiti, ossia fg. 27 part. 73 e fg. 27 part. 74 la domanda deve essere altresì rigettata, dal momento che le parti non hanno articolato, neanche in subordine, istanza di divisione parziale del compendio delineato.
Nel caso di specie, aldilà delle forti carenze in punto di allegazioni, che non consentono, per vero, una ricostruzione analitica dei titoli di provenienza, sembrerebbe che tali unità immobiliari fossero pervenute in comunione mediante vicende differenziate, ossia in parte per via ereditaria (a fronte della successione di , ed ) ed, in parte, in virtù dell'atto di liberalità Persona_4 CP_5 Pt_9
compiuto da , in data 16.12.1996, in favore della figlia (odierna Parte_9 Parte_1
attrice), con cui è stata donata la quota di comproprietà pari ad 1/3 su detti immobili (atto che deve ritenersi valido solo in relazione ai cespiti che erano ancora nella sfera di titolarità del de cuius, dal momento che i diritti sugli immobili contrassegnati alla part. 879 erano stati oggetto di precedente
15 contratto di compravendita e dovendosi considerare nulla, per difetto di causa, la donazione che dispone di un bene altrui).
Ciò detto, non è possibile, a parere di chi scrive, pervenire ad una divisione parziale a fronte di una univoca domanda di divisione dell'intero compendio rappresentato in citazione.
Indipendentemente dal principio di indivisibilità parziale dei beni dell'asse ereditario in assenza di una concorde volontà di tutte le parti del giudizio, non perfettamente aderente al caso di specie, stante la natura differenziata dei titoli di provenienza e considerato che i beni oggetto di cessione non sono, comunque, mai entrati a far parte dell'asse ereditario dei danti causa a titolo universale, ritiene l'odierno giudicante di non poter provvedere, in via autonoma ed in assenza di una apposita domanda di parte in tal senso, ad un frazionamento del petitum prospettato originariamente, volto a comprendere i beni indicati in citazione, e ciò in quanto non sarebbe in alcun modo ammissibile una sentenza parziale a fronte di un'azione univoca avente ad oggetto la complessità dei beni considerati.
Ed infatti, la possibilità di definire il giudizio tramite pronunce non definitive ex art. 279 c.p.c., si prospetta solo ove il Giudice definisca alcune delle più domande proposte (sentenza cd. parziale) ovvero definisca questioni pregiudiziali preliminari di rito o di merito;
nel caso di specie, in disparte la domanda volta ad includere nel giudizio di divisione anche il bene di cui al fg. 37 part. 1483, la prospettazione attorea è ed è sempre stata orientata ad ottenere lo scioglimento della comunione di tutti i beni ivi indicati, non essendo possibile, dunque, procedersi ad un vaglio parziale ed involgente solo alcuni di essi mediante senza che esso risulti, in definitiva, abnorme.
Ad ogni buon conto, anche prescindendo da tale dato, la domanda, sia con riferimento alle partt. 73
e 74, sia per quanto concerne il FG. 37 part. 1483, deve essere rigettata a fronte della carente allegazione sia dei titoli di provenienza che delle visure ipocatastali, indispensabili al fine di provvedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
Unico strumento di pubblicità idoneo al compimento degli accertamenti suddetti consiste nella documentazione catastale e nei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari.
Non sono quindi, a tal fine, sufficienti le visure catastali, documenti che contengono esclusivamente i dati anagrafici degli intestatari, la quota assegnata dagli uffici del Catasto, l'ubicazione del bene immobile e i dati catastali identificativi, la categoria e la superficie o il numero di vani, la rendita catastale o il reddito dominicale o agrario. In virtù di detto contenuto, l'utilità delle visure catastali è limitata a fini fiscali e reddituali, non costituendo esse prova dell'esistenza in capo all'intestatario di un diritto reale sul bene immobile ivi indicato né l'esatta consistenza del diritto stesso, proprio in ragione della necessità di verificare l'esistenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
16 Non sono utili a tal fine neppure gli atti di provenienza dei beni alle parti, posto che non è possibile determinare l'assenza di successive trascrizioni.
È pertanto necessaria la produzione, nei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. dei certificati storici catastali rilasciati dalle Conservatorie, ossia della documentazione dei registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni, o analoga certificazione notarile che dia atto delle risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Tale principio è stato ripetutamente espresso in giurisprudenza di merito, che ritiene necessaria in sede di divisione la produzione della medesima documentazione richiesta in materia di esecuzione immobiliare ai sensi dell'art. 567 c.p.c. (cfr. App.
Roma, 1.6.2011, n. 2480 nonché Trib. Roma 14121/2008, 14618/2008, 16584/2008, 19371/2008,
2075/2009, 2746/2009, 11745/2009, 12063/2009, 14022/2009, 15743/2009, 24123/2009,
25823/2009, 2924/2010, 5387/2010, 12065/2010, 2399/2011), a fronte della natura parzialmente esecutiva del giudizio divisorio (pur nell'unicità dello stesso, cfr. Cass., 8.11.1983, n. 6591).
In mancanza della documentazione ipocatastale, quindi, è impossibile per il giudicante accertare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione: la titolarità del diritto in capo ad attore e convenuto, nonché l'esistenza di eventuali litisconsorti necessari ex artt. 1113 c.c. (ma cfr. Cass.,
9.11.2012, n. 19529 quanto alla natura di litisconsorti necessari dei creditori ipotecari) e, soprattutto,
784 c.p.c.; la documentazione ipocatastale assume inoltre rilievo, nella fase esecutiva del giudizio di divisione, ai fini delle modalità della divisione ed ai fini della commerciabilità dei beni. Pertanto, la parte deve necessariamente produrre tale documentazione ritualmente e tempestivamente (anche ai sensi dell'applicazione analogica dell'art. 567 c.p.c., cfr. Cass. Sez. Un.,
22.2.2007, n. 4109).
L'onere di produzione di tali documenti grava sulla parte interessata alla pronuncia della divisione nel merito, ossia – stante la peculiare natura del giudizio – a ciascuna delle parti. Nel caso di specie, la documentazione risulta carente, essendo stati prodotte soltanto le visure catastali storiche degli immobili ed i due contratti di acquisto degli stessi.
Ebbene, nel caso di specie, in ordine ai cespiti immobiliari sopra considerati è parsa eminentemente carente sia l'allegazione dei titoli di provenienza che delle visure ipocatastali, mancando in atti: a) atti di provenienza della comunione instaurata ( se non la donazione posta in essere da Parte_9
a favore dell'attrice), ossia dichiarazioni di successione di ciascuno degli ascendenti,
[...]
certificati afferenti gli stati di famiglia, tanto più indispensabili in una vicenda così complessa;
b) visure ipocatastali relative agli immobili part. 73 e 74, essendo state versate in atti solo visure catastali inidonee a fini probatori, come sopra delineato;
c) visure ipocatastali relative all'immobile fg. 37 part. 1483, dal momento che, dall'ispezione effettuata e versata in atti da non è stato reperito CP_3
alcun immobile.
17 Né, d'altra parte, è sufficiente ai fini considerati, la sola nota di trascrizione del titolo di provenienza prodotta dall'attrice nella seconda memoria ex art, 183cpc, in quanto essa ha ad oggetto solo la nota di denunciata successione inerente esclusivamente agli immobili di cui alla part. 879 (non caduti, come si è detto, in successione) nonché a quello identificato al fg. 54 part. 108, non oggetto dell'odierno giudizio, come validamente precisato con ordinanza dell'11.2.2020.
Per le ragioni anzidette, quindi, la domanda non può essere accolta.
Le domanda riconvenzionale di usucapione resta assorbita sulla scorta di quanto anzidetto.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza sostanziale e devono essere poste a carico di parte attrice e di e (da porre in capo agli eredi nei cui confronti il Controparte_1 CP_3
giudizio è stato riassunto) ex art. 4 D.M. 55/2014 co. 2 e senza alcun aumento discrezionale prospettato dalla predetta norma, in quanto elemento oggetto di valutazione discrezionale del giudicante;
devono essere presi in considerazione i parametri medi dello scaglione di riferimento.
Peraltro, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, poiché il D.M. n. 127 del 2004, art. 6, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione “alla quota o ai supplementi di quota in contestazione” (cfr. anche Cass. n. 10939 del 2006).
Per Questi Motivi
il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di divisione;
2) accoglie la domanda riconvenzionale nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara che , e hanno acquistato, attraverso Persona_1 Persona_2 Persona_3
la scrittura privata del 24.11.1995, i diritti di comproprietà pari a 1/3 ciascuno, e così complessivamente pari 2/3 sul portico al piano terra, distinto nel catasto fabbricati del Comune di
Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella n. 879 sub. 2 e del lastrico solare al primo piano, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella n. 897 sub 3 e che , e hanno Persona_1 Parte_8 Persona_2 Persona_3
acquistato, attraverso la scrittura privata del 24.11.1995, i diritti di comproprietà pari a 1/3 ciascuno,
e così complessivamente pari 2/3 sull'area urbana di circa mq. 920 distinta nel catasto fabbricati del
Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella 879 sub 1;
3) condanna le parti del giudizio a rifondere, in solido, le spese di lite a favore dei convenuti
[...]
, , , CP_2 Parte_2 Parte_3 PE
18 , , , , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
che si liquidano in euro 10.860,00, oltre spese Persona_3 Parte_8
generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo,1.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza dell'11.12.2024, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4609/2016 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 tra
, nata il [...] in [...] e residente in [...]al Vomano Parte_1
(TE) via Italia n. 2, elett. Domiciliata presso lo studio del suo difensore, Avv. Giannicola in via
Galileo Galilei n. 118/A San Niccolò a Tondino;
-attrice-
e
, (CF. ) nata a [...] al Vomano (TE) il Controparte_1 C.F._1
18.02.1960 a residente in Cologna Spiaggia – Roseto degli Abruzzi (TE), elettivamente domiciliata in Teramo (TE) alla Via Galileo Galilei n. 118/A – San Nicolò a Tordino, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giannicola Scarciolla
-convenuta –
e
, nata a [...] l'[...], e residente a [...]al Vomano Controparte_2
(TE), Largo Rosciano n. 58, C.F. ; , nata a C.F._2 Parte_2
Teramo il 4.12.1977, residente in [...]al Vomano (TE), Largo Rosciano n. 58, C.F.
; , nato a [...] l'[...], residente in [...]C.F._3 Parte_3
al Vomano (TE), alla via Giacomo Leopardi n. 113, C.F. n. ; C.F._4 Parte_4
, nato a [...], il [...], residente in [...]al Vomano (TE), Largo
[...]
Rosciano n. 58, C.F. , in qualità di eredi legittimi del defunto C.F._5 PE
, , nata il [...] a [...], residente in
[...] Parte_5
Montorio al Vomano, largo Rosciano n. 58, C.F. ; C.F._6 Parte_6
, nata il [...] a [...], residente in [...], frazione Zampitto, C.F.
[...]
, nato il [...] a [...], residente in [...]C.F._7 Parte_7
al Vomano (TE), largo Rosciano n. 58, C.F. , in qualità di eredi legittimi del C.F._8
1 defunto nato a [...] al Vomano (TE) il 24.2.1948, Persona_2 Persona_3
ed ivi residente, Largo Rosciano, C.F. ; nato a C.F._9 Parte_8
Montorio al Vomano (TE) il 19.12.1941, ed ivi residente, Largo Rosciano, C.F.
, tutti elettivamente domiciliati in Teramo, alla via Riccitelli n. 11, presso e C.F._10
nello studio dell'avv. Fabrizio Acronzio;
- Convenuti –
Eredi collettivamente ed impersonalmente di , nata a [...] il [...] e CP_3
residente in Montorio al Vomano, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Polci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isola Gran Sasso d'Italia alla via Campogiove n. 9.
- Convenuta-
CONCLUSIONI: per parte attrice e : Controparte_1
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare pregiudiziale ed in rito:
previa modifica e/o revoca dell'ordinanza del 08.10.2024, ammettersi tutte le residue istanze istruttorie articolate nella propria 2° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice/convenuta
e nella propria 3° Memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. di parte attrice/convenuta;
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione degli immobili meglio descritti in premessa e, per l'effetto, disporre e dichiarare la divisione giudiziale degli stessi previa determinazione della loro consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
IN VIA SUBORDINATA:
- laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita degli immobili ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
IN OGNI CASO:
- rigettare le eccezioni e domande riconvenzionali proposte dai convenuti Sigg.ri PE
, e in quanto inammissibili e,
[...] Persona_3 Parte_8 Persona_2
comunque, infondate in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO:
2 - condannare le parti convenute al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario.”.
Per parte convenuta altri: Persona_3
IN VIA PRELIMINARE: per la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione, per le ragioni illustrate al punto 1) della parte motiva della presente comparsa;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: per la declaratoria di nullità della citazione per intervenuto decesso della convenuta CP_4
in data 5.11.2016, prima della notifica dell'atto stesso.
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: per l'assegnazione alle parti del termine di quindici giorni per presentare domanda di mediazione;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: autorizzare la chiamata in causa delle signore , nata a [...] il [...], CP_3
residente in [...]al Vomano (TE), Largo Rosciano, , nata a [...] al Controparte_1
Vomano (TE) il 18.2.1960, residente in Roseto degli Abruzzi (TE), frazione Cologna Spiaggia, alla via Defense n. 19/D, al fine di ottenere, anche nei loro confronti, l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni delle scritture private di divisione e di vendita del 24.11.1995 o di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà dei diritti relativi ai beni di cui alle lettere a), b) e c) dell'atto di citazione per effetto della scrittura privata non autenticata di vendita del 24.11.1995 e dell'avvenuta divisione dei terreni di cui alla lettera d) dell'atto di citazione per effetto della scrittura privata di divisione del 24.11.1995 o dell'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dei diritti su tali beni;
IN VIA PRINCIPALE: per il rigetto della domanda attrice perché infondata, per le ragioni esposte al punto 4 della parte motiva del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni (i) della scrittura privata di vendita del
24.11.1995 avente ad oggetto la vendita da parte di e a Persona_4 Parte_9
, , e ciascuno dei diritti di comproprietà pari a 1/3 Persona_1 Per_2 Pt_8 Per_3 dell'intero, e così complessivamente di 2/3, sui beni di cui alle lettera a), b) e c) dell'atto di citazione,
(ii) della scrittura privata del 24.11.1995 intercorsa tra , e Persona_4 Controparte_5
avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sui terreni indicati alla lettera Parte_9
d) dell'atto di citazione;
3 - ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo di eseguire la trascrizione dell'emananda sentenza e all'Ufficio del Territorio di Teramo di eseguire la voltura catastale dei diritti di comproprietà in questione, con l'intestazione dei medesimi in capo a , Persona_1
e ed ogni altra formalità inerente, con Parte_8 Persona_2 Persona_3
esonero da ogni responsabilità;
IN VIA RICONVENZIONALE ALTERNATIVA: accertare e dichiarate a) che , e hanno Persona_1 Persona_2 Persona_3
acquistato, attraverso la scrittura privata del 24.11.1995, i diritti di comproprietà pari a 1/3 ciascuno, e così complessivamente pari 2/3 sul portico al piano terra, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella n. 879 sub 2, al prezzo di 8.100.000 di vecchie lire, e del lastrico solare al primo piano, distinto nel catasto fabbricati del Comune di
Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella n. 897 sub 3, al prezzo di 7.800.000 di vecchie lire;
b) che , e hanno Persona_1 Parte_8 Persona_2 Persona_3
acquistato, attraverso la scrittura privata del 24.11.1995, i diritti di comproprietà pari a 1/3 ciascuno, e così complessivamente pari 2/3 sull'area urbana di circa mq. 920 distinta nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella 879 sub 1, al prezzo di
6.000.000 di vecchie lire;
c) che, per effetto della scrittura privata del 24.11.1995, Per_4
, e hanno sciolto la comunione sui terrenti distinti nel
[...] Controparte_5 Parte_9
catasto terreni del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 27, particelle n. 73, della superficie di mq. 520, e n. 74, della superficie di mq. 62, con attribuzione a ciascuno delle porzioni individuate nella planimetria allegata sotto la lettera “A” alla predetta scrittura privata e nel tipo di frazionamento redatto dal geom. nell'anno 2001; CP_6
- ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo di eseguire la trascrizione delle scritture private di divisione e di vendita del 24.11.1995, ai sensi dell'art. 2657 c.c., e all'Ufficio del
Territorio di Teramo di eseguire la voltura catastale dei diritti di comproprietà in questione, con
l'intestazione dei medesimi in capo a , e Persona_1 Parte_8 Persona_2
ed ogni altra formalità inerente, con esonero da ogni responsabilità. Persona_3
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: accertare e dichiarare che , Persona_1
e hanno acquistato indivisamente tra loro, Parte_8 Persona_2 Persona_3
in virtù di maturata usucapione ultra ventennale:
- i diritti di comproprietà pari a 2/3 dell'intero, di pertinenza di in ragione Parte_1
di 1/3 e di in ragione di 1/3, di parte dell'aera urbana della superficie di mq. 920 distinta CP_3
nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano al foglio 37, particella n. 879 sub 1 e,
4 precisamente della parte individuata in tinta marrone nella planimetria allegata sotto la lettera “A” alla scrittura privata di divisione del 24.11.1995;
- i diritti di comproprietà pari a 2/3 dell'intero, di pertinenza di in ragione Parte_1
di 1/6, di in ragione di 1/6 e di in ragione di 1/3, sul portico della Controparte_1 CP_3
superficie di circa mq. 112, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano al foglio 37, particella n. 879 sub 2, piano terra, rendita catastale di € 57,8;
- i diritti di comproprietà pari a 2/3 dell'intero, di pertinenza di in ragione Parte_1
di 1/6, di in ragione di 1/6 e di in ragione di 1/3 sul lastrico solare sito Controparte_1 CP_3
al piano primo, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano al foglio 37, particella n. 879 sub 3;
- i diritti di comproprietà pari a 2/3 dell'intero di pertinenza di in ragione Parte_1
di 1/3 e in ragione di 1/3, sui terreni distinti nel catasto terreni del Comune di Montorio CP_3
al Vomano al foglio 27, particelle n. 73, della superficie di mq. 520, e n. 74, della superficie di mq.
62;
- ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Teramo di eseguire la trascrizione dell'emananda sentenza e all'Ufficio del Territorio di Teramo di eseguire la voltura catastale dei diritti di comproprietà in questione, con l'intestazione dei medesimi in capo a , Persona_1
e ed ogni altra formalità inerente, con Parte_8 Persona_2 Persona_3 esonero da ogni responsabilità”;
OGGETTO: divisione giudiziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio Parte_1 PE
, , , e
[...] Persona_3 Parte_8 Persona_2 CP_3 Controparte_1
, ivi deducendo: a) di essere comproprietaria, per via ereditaria, dei seguenti cespiti CP_4
immobiliari: 1) terreno fg. 37 part. 879 sub. 1 unitamente a , , Persona_1 Persona_3
, e (per 1/3); 2) fabbricato identificato catastalmente Parte_8 Persona_2 CP_3
al Fg. 37 Part. 879 sub. 2 unitamente a , Persona_1 Persona_3 Parte_8
e (per 1/9); 3) fabbricato identificato catastalmente al Fg. Controparte_1 CP_3 CP_4
37 part. 879 sub. 3 unitamente a , , Persona_1 Persona_3 Persona_2 CP_1
e (per 1/9); 4) terreni identificati catastalmente al fg. 27 part. 73 e
[...] CP_3 CP_4
fg. 27 part. 74 tra i medesimi soggetti;
b) di voler addivenire alla divisione, per via giudiziale, del suddetto compendio immobiliare accertando previamente lo scioglimento della comunione dei beni ivi descritti.
5 Si sono costituiti in giudizio , e Persona_1 Parte_8 Persona_2 Per_3
i quali hanno previamente eccepito l'improcedibilità per mancata instaurazione della
[...]
mediazione obbligatoria e la nullità della notifica dell'atto di citazione per inosservanza del termine di comparizione, nonché la nullità dell'atto introduttivo per difetto di vocatio in ius, dal momento che la domanda è stata articolata anche nei confronti di e ciò nonostante la stessa fosse CP_4
deceduta prima della notifica dell'atto di citazione, determinando un vulnus nell'individuazione dei destinatari dell'azionata pretesa.
Nel merito i convenuti hanno previamente rappresentato quale sia la concreta ripartizione dell'intestazione degli immobili sub iudice da un punto di vista prettamente catastale, delineandola in questi termini:
foglio 27, particella 879 sub 1) intestato a:
- , in ragione di 1/12; Persona_1
- , in ragione di 1/12; Parte_8
- , in ragione di 1/12; Persona_2
- in ragione di 1/12; Persona_3
- , in ragione di 1/3; Parte_1
- in ragione di 1/3; CP_3
foglio 27, particella n. 879 sub 2 intestato a:
- , in ragione di 1/9; Persona_1
- , in ragione di 1/9; Parte_8
- in ragione di 1/9; Persona_3
- , in ragione di 1/9; Parte_1
- in ragione di 1/9; Controparte_1
- , in ragione di 1/9; CP_4
- in ragione di 1/3; CP_3
foglio 27, particella n. 879 sub 3 intestato a:
- , in ragione di 1/9; Persona_1
- , in ragione di 1/9; Parte_8
- in ragione di 1/9; Persona_3
- , in ragione di 1/9; Parte_1
- in ragione di 1/9; Controparte_1
- , in ragione di 1/9; CP_4
- in ragione di 1/3; CP_3
foglio 37, particella n. 73, 74 intestati a:
6 - , in ragione di 1/9; Persona_1
- , in ragione di 1/9; Parte_8
- in ragione di 1/9; Persona_3
- , in ragione di 1/9; Parte_1
- in ragione di 1/9; Controparte_1
- , in ragione di 1/9; CP_4
- in ragione di 1/3. CP_3
Hanno, inoltre, evidenziato come, in conseguenza della morte di i diritti di comproprietà CP_4
della stessa sarebbero da riferire alla sue eredi, ed in riferimento agli Parte_1 CP_1
immobili di cui ai sub b) e c) per 1/6.
In ordine alla concreta titolarità dei cespiti in esame, i convenuti hanno dedotto che l'assetto dei diritti di proprietà degli immobili oggetto della domanda di divisione sarebbe da ricostruire in termini del tutto difformi rispetto a quanto articolato da parte attrice;
nello specifico deducendo che: a) con atto di donazione e divisione per Notaio del 24.11.1995, repertorio n. 19486, registrato a Per_5
Teramo il 13.12.1995 al n. 290 , padre degli odierni convenuti, donava agli stessi Controparte_5
i diritti di comproprietà (pari ad 1/3) dell'intero sugli immobili di cui al fg. 27 part. 73 e 74 nonché sul fg. 37 part. 879 sub 1, 2 e 3, l;
b) con contratto di compravendita, redatto mediante scrittura privata del 24.11.1995, redatta materialmente dal Notaio rogante , gli ascendenti delle odierne parti Per_5
in causa, ossia (padre dei convenuti), (padre della attrice e di Controparte_5 Parte_9
e (coniuge di stipulavano accordo di divisione Controparte_1 Persona_4 CP_3
consensuale dei beni immobili oggetto della odierna domanda giudiziale e che, all'esito, ad
[...]
veniva assegnata parte dell'area esterna distinta con parte delle particelle n. 73, n. 74 e n. CP_5
879 e, precisamente quella individuata con colorazione in tinta marrone nella planimetria allegata sotto la lettera “A”, ad la parte in giallo (dei medesimi beni) e ad Parte_9 [...]
la parte in verde dell'area inerente alla part. 879; c) nella predetta data, sempre con scrittura Per_4
privata redatta dal Notaio , i tre fratelli vendevano a , Per_5 Persona_1 Persona_2
e l'immobile di cui al fg. 37, part. 879 sub. 2 a 8.100.000 di vecchie lire, ed il Persona_3
lastrico solare al primo piano, distinto in catasto al foglio 37, particella n. 897 sub 3, al prezzo di
7.800.000 di vecchie lire e vendevano a , Persona_1 PE Pt_8 Persona_2
e che ne erano già comproprietari in ragione di 1/12 ciascuno, l'area urbana di circa Persona_3
mq. 920 distinta in catasto al foglio 37, particella 879 sub 1, al prezzo di 6.000.000 di vecchie lire con contestuale rilascio di quietanza di pagamento del corrispettivo;
d) che, tuttavia, successivamente, lo ius possidendi sui beni veniva a delinearsi con connotati parzialmente diversi rispetto ai titoli intervenuti, nel senso che , e si immettevano nel possesso delle PE Per_2 Persona_3
7 partt. 879 sub. 2 e 3 in qualità di acquirenti e, unitamente a del sub 1 (solo per la parte Pt_8
colorata in marrone della planimetria allegata all'accordo di divisione previamente intercorso tra gli ascendenti) mentre la parte in “verde” della suddetta planimetria rimaneva nel possesso indisturbato di prima e della figlia poi, venendo a delineare una situazione di fatto Parte_9 Parte_1
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sulle singole unità divise a seguito di accordo convenzionale tra i germani.
Parte convenuta, dunque, ha domandato il rigetto della domanda di divisione (stante l'assenza del presupposto fattuale della comproprietà degli immobili sopra delineati) ed ha chiesto di: “accertare
e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni (i) della scrittura privata di vendita del 24.11.1995 avente ad oggetto la vendita da parte di e a Persona_4 Parte_9 PE
, , e ciascuno dei diritti di comproprietà pari a 1/3 dell'intero, e
[...] Per_2 Pt_8 Per_3
così complessivamente di 2/3, sui beni di cui alle lettera a), b) e c) dell'atto di citazione, (ii) della scrittura privata del 24.11.1995 intercorsa tra , e Persona_4 Controparte_5 Parte_9
avente ad oggetto lo scioglimento della comunione sui terreni indicati alla lettera d)
[...] dell'atto di citazione”; in via subordinata ed alternativa: “accertare e dichiarate a) che PE
, e hanno acquistato, attraverso la scrittura privata
[...] Persona_2 Persona_3
del 24.11.1995, i diritti di comproprietà pari a 1/3 ciascuno, e così complessivamente pari 2/3 sul portico al piano terra, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella n. 879 sub 2, al prezzo di 8.100.000 di vecchie lire, e del lastrico solare al primo piano, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella
n. 897 sub 3, al prezzo di 7.800.000 di vecchie lire;
b) che , Persona_1 Parte_8
e hanno acquistato, attraverso la scrittura privata del Persona_2 Persona_3
24.11.1995, i diritti di comproprietà pari a 1/3 ciascuno, e così complessivamente pari 2/3 sull'area urbana di circa mq. 920 distinta nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella 879 sub 1, al prezzo di 6.000.000 di vecchie lire;
c) che, per effetto della scrittura privata del 24.11.1995, , e hanno sciolto la Persona_4 Controparte_5 Parte_9
comunione sui terrenti distinti nel catasto terreni del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio
27, particelle n. 73, della superficie di mq. 520, e n. 74, della superficie di mq. 62, con attribuzione
a ciascuno delle porzioni individuate nella planimetria allegata sotto la lettera “A” alla predetta scrittura privata e nel tipo di frazionamento redatto dal geom. nell'anno 2001”. CP_6
In subordine, parte convenuta ha articolato domanda di usucapione al fine di accertare che i tre fratelli prima e gli eredi (odierni convenuti) poi abbiano mantenuto il possesso ventennale dei beni di cui al fg. 37 part. 879 n. 1, 2 e 3, nonché di comproprietà (assieme all'odierna attrice) delle partt. 73 e 74 del fg. 27.
8 Si è costituita in giudizio che si è associata alla domanda di divisione articolata Controparte_1 dall'attrice in via principale.
Si è, poi, costituita in giudizio la quale ha chiesto di estendere il petitum dell'odierno CP_3
giudizio ad ulteriori cespiti immobiliari caduti in successione incidentale, in particolare quello di cui al fg. 37 part. 1483, nonché quello di cui al fg. 54 part. 108, intestato, oltre che all'attrice ed agli odierni convenuti, a e CP_7 Parte_10 Controparte_8 CP_9
, chiedendo, contestualmente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di questi
[...]
ultimi a seguito dell'ampliamento dell'oggetto del giudizio.
In data 11.2.2020 il precedente titolare del ruolo ha rigettato l'istanza di chiamata in causa dei terzi per l'ampliamento della domanda di divisione, precisando come il petitum potesse sì coinvolgere anche altri immobili per esigenze di unitarità (come quello, in comunione tra tutte le parti dell'odierno giudizio, di cui al fg. 37 p.lla 1483) ma non anche ulteriori plessi immobiliari in comproprietà con altri soggetti estranei alla controversia odierna, palesandosi, in quest'ultimo caso, l'assenza di un eventuale litisconsorzio necessario e di una connessione (anche solo soggettiva) tra le divisioni.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante audizione di testimoni.
Nelle more si è verificata l'interruzione del giudizio, con contestuale riassunzione nei confronti degli eredi, dapprima di (cui è seguito la costituzione in giudizio – a seguito di Persona_1
riassunzione – degli eredi e Controparte_2 Parte_2 Parte_3 Parte_4
), poi di con successiva riassunzione ex art. 303 c.p.c. ed, infine, di
[...] CP_3 [...]
, cui ha fatto seguito, anche in questo caso, la costituzione degli eredi Per_2 Parte_5
e a seguito di riassunzione. Parte_6 Parte_7
Il fascicolo è pervenuto sul ruolo dell'odierno Giudicante in data 4.10.2024 ed è stato trattenuto in decisione all'udienza dell'11.12.2024, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda non può essere accolta per difetto di prova della comproprietà (e della ricomprensione nell'ambito della successione ereditaria di ciascuno degli ascendenti originariamente contitolari dei beni) degli immobili catastalmente identificati ai fg. 37 part. 879 sub 1, 2 e 3.
L'odierna domanda di divisione concerne cespiti pervenuti nella titolarità delle parti per il tramite di distinte successioni dei rispettivi de cuius comproprietari per 1/3 ciascuno dei beni ( Parte_9
, e ).
[...] Persona_4 Controparte_5
Alcuni degli odierni convenuti (nello specifico i figli di ) hanno mosso Controparte_5
contestazioni a quanto delineato nell'atto di citazione da (e dalle altre Parte_1
convenute, e deducendo che, in verità, i beni identificati alla part. 879 Controparte_1 CP_3
9 sarebbero usciti dalla sfera di dominio degli originari fratelli per essere stati ceduti, mediante scrittura privata non autenticata, agli odierni convenuti in un'operazione economica complessiva che, come meglio si vedrà, può qualificarsi come vero e proprio collegamento negoziale.
Nello specifico, è emerso come, in data 24.11.1995, i germani avessero predisposto un programma negoziale a formazione progressiva mediante il quale avevano provveduto, dapprima, ad una divisione convenzionale dei beni immobili oggetto di contitolarità (stabilendo che Controparte_5
divenisse proprietario esclusivo della parte colorata in marrone delle part. 879, 73 e 74, della Pt_9
parte in giallo delle medesime aree mentre ed comproprietari della parte in verde Per_4 CP_5
della part. 879), e, nel medesimo contesto spazio temporale, avesse disposto, tramite atto CP_5
pubblico, la donazione della quota di comproprietà (pari ad 1/3) dell'immobile contrassegnato dal fg.
37 part. 879 sub. 1, 2 e 3 nei confronti dei figli, e gli altri fratelli avessero venduto le spettanti quote di proprietà sui predetti immobili ad essi nipoti convenuti, determinando che gli stessi ne divenissero integralmente proprietari essendo essi già contitolari dei suddetti beni in ragione di 1/12 ciascuno e, così, acquisendo i residui 2/3 (mediante scrittura non autenticata benchè redatta dal notaio che aveva preliminarmente provveduto a redigere l'atto di liberalità).
Occorre preliminarmente rilevare come tali operazioni negoziali, benchè pacificamente interconnesse da un punto di vista eziologico, al punto da potersi astrattamente considerare un'unica fattispecie di collegamento negoziale, contraddistinta da negozi separati ma protesi verso un'unica finalità causale, siano tra loro antitetici.
Non è infatti possibile ammettere che i germani avessero provveduto ad una divisione convenzionale dei cespiti condivisi in regime di comproprietà per poi provvedere ad una cessione (a titolo oneroso e gratuito) delle quote di comproprietà sugli stessi beni.
Ed infatti è necessario sottolineare come delle due l'una: o deve stabilirsi che la divisione versata in atti non avesse effettivo valore negoziale e fosse esclusivamente una bozza predisposta dai fratelli in vista di una possibile redistribuzione consensuale dei cespiti (divisione, tuttavia, non più possibile in ordine al complesso dei beni condivisi a seguito della cessione delle quote di comproprietà sulla part. 879) ovvero deve ritenersi che il contratto di cessione e quello di donazione non avessero valenza negoziale e non fossero stati realmente conclusi, rimanendo la redazione di schemi e bozze contrattuali inidonee a produrre autonomi effetti giuridici (se non meramente obbligatori, quanto alla compravendita).
Ed infatti, non è agevole immaginare che i fratelli avessero dapprima diviso i beni in comproprietà e, successivamente, ceduto le quote (non più esistenti); ancor meno probabile è ritenere che gli stessi avessero dapprima ceduto i beni e dopo provveduto alla divisione di appezzamenti non più oggetto di titolarità (almeno parzialmente, quanto alla particella 879).
10 Per non vanificare gli effetti di tutti i negozi versati in atti e in adesione al principio di conservazione degli effetti contrattuali deve, senza alcun dubbio, ritenersi che le parti avessero scelto di intestare i beni in oggetto agli odierni convenuti, circostanza comprovata dalla duplicità e contestualità della donazione diretta realizzata dal padre, , nei confronti dei figli e del contratto di Controparte_5
compravendita delle rispettive quote di comproprietà sui beni in esame.
Ed infatti, per non privare di valore giuridico l'intera operazione negoziale (ivi inclusa la donazione delle quote da parte di ) deve ritenersi che – in quel frangente – gli ascendenti Controparte_5
avessero scelto di cedere i diritti dominicali rispettivamente ai figli e ai nipoti, abbandonando l'idea, forse originariamente paventata, di provvedere alla reciproca divisione consensuale.
Ed infatti, un'interpretazione sistematica dell'operazione economica, l'esigenza di preservare i dettami delle negoziazioni, in particolare ove implicanti effetti traslativi, nonché l'analisi della complessiva condotta dei contraenti (laddove non è pensabile che gli stessi avessero provveduto a cedere quote di comproprietà prima di dividere i beni immobili o, addirittura, avessero provveduto alla relativa ripartizione dopo la cessione degli stessi) porta a ritenere concluso il contratto di compravendita e quello di donazione.
Giova rammentare, infatti, che i cd. criteri oggettivi di interpretazione dei negozi giuridici, proprio perché incentrati non già nella ricerca del comune intento dei contraenti bensì nella ricostruzione del significato contrattuale dell'operazione economica, anche contro una “comune intenzione” – ove soggettivamente non rinvenibile – deve sempre protendere alla conservazione degli effetti negoziali ed alla tutela del principio di bona fede e di legittimo affidamento dei soggetti destinatari degli effetti traslativi del negozio giuridico (i nipoti/figli acquirenti/donatari), inevitabilmente compromessi ove si ritenesse di attribuire rilievo giuridico al contratto di divisione negoziale.
Tanto premesso, l'odierno Giudicante ritiene che non vi sia motivo (anche perché alcuna eccezione concreta è stata articolata in tal senso) per non ritenere adeguatamente concluso il contratto di compravendita con cui , e provvedevano alla vendita delle Per_4 Pt_9 Persona_1
quote di comproprietà dei diritti sugli immobili sub iudice.
Il negozio giuridico(che non lascia margini interpretativi in ordine ai suoi effetti traslativi, stante la presenza di assiomatici elementi letterali che connotano di definitività il contratto) appare sottoscritto da tutti i contraenti, prevede un corrispettivo che non lascia presagire la natura simulata della compravendita (o che si trattasse di una donazione indiretta, circostanza che non escluderebbe, in ogni caso, la validità dell'operazione).
In virtù del principio consensualistico, pertanto, la stipula di tale compravendita non può che aver determinato il trasferimento della proprietà delle quote dei suddetti beni in capo ai convenuti, i quali
11 ne erano già proprietari per le quote restanti (circostanza incontestata), con la conseguenza che essi non possono essere stati oggetto delle successive donazioni o successioni ereditarie.
Non colgono, poi, nel segno le eccezioni delle controparti;
da una parte, infatti, è irrilevante la circostanza che non vi sia in atti prova del trasferimento del prezzo in quanto, tale dato, semmai rilevante, assume solo valenza di prova in ordine alla natura dell'operazione economica, mentre, nel caso di specie, non è stata in alcun modo eccepita la simulazione (assoluta o relativa) di detto negozio,
l'immissione del possesso, come è evidente, non può inficiare la produzione degli effetti traslativi, stante l'operatività del principio consensualistico, la mancata trascrizione, come altresì è evidente, incide solo sul piano della eventuale opponibilità dell'atto in presenza di un conflitto tra aventi causa
(e non è questo il caso di specie) non anche, chiaramente, sulla validità e sulla efficacia degli effetti del negozio traslativo.
Per vero, poi, non è dato cogliere il rilievo dell'eccezione di prescrizione articolata da parte attrice.
In disparte quanto si dirà in ordine alla natura giuridica delle deduzioni dei convenuti, che hanno qualificato come domanda riconvenzionale l'accertamento della autenticità delle sottoscrizioni, preme evidenziare come le obbligazioni correlate ad un contratto traslativo (idoneo a produrre il trasferimento della proprietà sulla base del consenso delle parti) non sono soggette, autonomamente,
a prescrizione, potendo, semmai, prescriversi solo l'eventuale azione volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligo (si pensi all'obbligo di consegna discendente dalla stipula di un contratto di compravendita). Nulla di tutto ciò è pertinente rispetto alla fattispecie concreta.
Peraltro, come noto, la mancata ripetizione del negozio traslativo tramite atto pubblico non inficia, evidentemente, la validità e il perfezionamento del contratto di compravendita, al punto che , qualora una delle parti si rifiuti di stipulare il successivo atto pubblico ripetitivo, la parte adempiente non potrà certo invocare il rimedio di cui all'art. 2932 c.c., come se l'obbligo di futura documentazione desse vita ad un preliminare, ma potrà agire in giudizio per l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni.
In tal modo l'acquirente per scrittura privata potrà prevalere nei confronti di terzi acquirenti che abbiano acquisito diritti incompatibili per atto pubblico dal comune alienante.
Ferma restando la qualificazione delle deduzioni dei convenuti, in ogni caso, tale domanda è pacificamente imprescrittibile non tanto perché afferente alle facoltà annesse al diritto di proprietà ma in quanto pura domanda di accertamento, ed infatti: “E' pacifico in giurisprudenza e in dottrina che sono imprescrittibili le azioni di accertamento, positivo o negativo, ravvisandosi il fondamento di questo principio ora nell'art. 1442 c.c. (Cass. n. 19678/2013), che sottrae alla prescrizione le azioni di nullità, ora nella inesistenza di un diritto, prescrittibile, sottostante all'azione di accertamento” (Cass. n. 1536/2006).
12 Ancora, non coglie nel segno l'eccezione tesa a considerare inopponibile l'atto traslativo in virtù della successiva trascrizione della dichiarazione di successione di . Parte_9
A ben vedere, infatti, nessun conflitto è ipotizzabile tra gli eredi e gli aventi causa inter vivos dal de cuius: l'erede subentra nella medesima posizione giuridica del defunto cosicchè non è configurabile alcuna duplicità di acquisti ed il bene era già fuoriuscito dalla sfera giuridica del de cuius al momento dell'apertura della successione.
I convenuti, quindi, oltre ad introdurre eccezioni concernenti la compravendita dei diritti di proprietà sul bene di cui alla part. 879 al fine di paralizzare la domanda di divisione del compendio immobiliare, rappresentando fatti impeditivi del preteso diritto di scioglimento della comunione, hanno articolato una domanda riconvenzionale volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni al fine di ottenere la trascrizione, ex art. 2657 c.c., di tale contratto e, in subordine, domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto trasferimento dell'immobile per mezzo della suddetta scrittura privata, domanda che, pur essendo, di norma, logicamente consequenziale alla prima (dovendosi accertare l'autenticità delle sottoscrizioni quale elemento che presuppone evidentemente il positivo trasferimento della res) ha una valenza autonoma.
Ebbene, mentre la seconda domanda può essere accolta, essendo stato accertato, per le ragioni anzidette, la produzione dell'effetto traslativo del contratto e l'acquisto del diritto dominicale dei cespiti da parte degli odierni convenuti, la prima non può trovare accoglimento.
Giova precisare che: “la disposizione dell'art. 2657, primo comma, cod. civ., secondo cui:
“la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, ha carattere tassativo. Pertanto, quando
l'atto soggetto a trascrizione sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità, l'unica via attraverso la quale l'interessato può conseguire la trascrizione è quella dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura, perché solo attraverso l'integrazione della scrittura con la sentenza potrà ottenere l'effetto dell'opponibilità della prima ai terzi” (cfr. Cass. n. 3674/95 e n. 2033/96). Quindi, l'atto da trascrivere ai sensi dell'art. 2657 cod. civ. non è la sentenza che accerta l'autenticità delle sottoscrizioni, bensì la scrittura privata le cui sottoscrizioni siano state accertate giudizialmente, divenuta titolo idoneo ex art. 2657 cod. civ., e questa va presentata in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 cod. civ. (cfr. Cass. n. 14486/2000).
A questo proposito, però, è necessario, perché tale effetto venga prodotto, che la domanda sia trascritta ex art. 2652 n. 3.
13 In conclusione, mentre la domanda di mero accertamento dell'effetto traslativo di una scrittura privata, quando sia in contestazione questo effetto (come nel caso di specie), non è trascrivibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2652 cod. civ., così come non è trascrivibile la relativa sentenza ai sensi dell'art. 2643 n. 14 cod. civ., poiché appunto sentenza di accertamento, e non costitutiva né traslativa del diritto di proprietà, la domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di scrittura privata che contiene un atto traslativo soggetto a trascrizione è, invece, trascrivibile ai sensi dell'art. 2652 n. 3 cod. civ.; questa domanda, di norma, è implicita, cioè è logicamente presupposta, nella domanda diretta ad accertare l'avvenuto trasferimento di un immobile a mezzo di scrittura privata con firme non autenticate;
una volta ottenuta la sentenza che accerta l'autenticità delle sottoscrizioni, ai sensi del n. 3 dell'art. 2652 cod. civ., l'atto da trascrivere non è la sentenza, ma la scrittura privata le cui sottoscrizioni siano state accertate giudizialmente. La combinazione tra gli effetti della trascrizione della domanda diretta ad ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni -seguita dalla sentenza di accoglimento (che va annotata, non trascritta) ai sensi dell'art. 2752 n. 3 cod. civ. - e gli effetti della successiva trascrizione ai sensi dell'art. 2657 cod. civ. della scrittura privata autenticata giudizialmente comporta che quest'ultima trascrizione «produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda>> -per come dispone il secondo inciso del n. 3 dell'art. 2752 cod. civ (ex multis, Trib. Mantova, sent. n. 218/2024).
Da quanto anzidetto discende che, quindi, per quanto l'accertamento giudiziale sia rivolto al vaglio sulla autenticità delle sottoscrizioni e l'atto da trascrivere sia, appunto, la scrittura privata e non anche la sentenza, presupposto perché tale trascrizione possa avvenire è la previa trascrizione della domanda giudiziale (costitutiva) a tale fine preordinata, ex art. 2652 n. 3; e ciò al punto che gli effetti della trascrizione della domanda e dell'annotazione della sentenza e quelli della trascrizione successiva della scrittura privata sono inscindibili, anche solo considerando che viene a delinearsi il classico effetto anticipatorio che intercorre, solitamente, tra la trascrizione della domanda e quella della sentenza, nel senso che gli effetti dell'opponibilità propri della pubblicità dichiarativa vanno a saldarsi e cristallizzarsi al momento della trascrizione della domanda giudiziale.
Ebbene, dal momento che non vi è in atti prova della trascrizione della domanda giudiziale, tale riconvenzionale non può essere accolta, dovendo, tuttavia, accertarsi che i convenuti hanno effettivamente acquistato, attraverso la scrittura privata sub iudice, i diritti di proprietà sulla part. 879 sub. 1, 2 e 3.
A questo proposito occorre sottolineare, anche ai fini del vaglio circa la sussistenza dell'interesse dei convenuti, ex art. 100 c.p.c., ad ottenere una pronuncia dichiarativa di accertamento dell'effetto traslativo della scrittura privata, che esso si fonda sulla contestazione dell'intervento dell'alienazione
14 dei beni tramite la stessa scrittura privata, ove tale effetto traslativo venga contestato per ragioni ulteriori e diverse dalla mera contestazione della sottoscrizione della scrittura privata stessa.
In pratica quest'ultima, in termini di interesse ad agire, a monte, presuppone la contestazione dell'effetto di trasferimento per una causa diversa dalla sola mancanza di autenticità delle sottoscrizioni. Così, ad esempio, pur non essendo trascrivibile la relativa sentenza di accertamento,
l'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale autonoma che accerti l'intervenuto acquisto si fonda sulla contestazione di questo effetto, la quale può assumere anche la forma di rifiuto di adempiere all'obbligo di prestarsi alla riproduzione dell'atto traslativo in forma pubblica, se previsto nel contratto
(Cassazione civile sez. II, 11/08/1986, n.5010).
L'ambito della cognizione del giudice, in ipotesi di accertamento dell'avvenuto trasferimento, involge la validità ed efficacia della scrittura privata nel suo complesso, diversamente da quanto accade in caso di accertamento della sola autenticità delle sottoscrizioni.
Nel caso di specie oggetto di contestazione è stata sia la domanda di riconoscimento delle sottoscrizioni (stante la dedotta inopponibilità dell'atto traslativo agli eredi) sia quella di accertamento della produzione dell'effetto traslativo, dal momento che è stato eccepito come tale negozio non avesse prodotto il trasferimento del diritto dominicale.
Per le ragioni anzidette, dunque, non può essere accolta la domanda riconvenzionale di accertamento di autenticità delle sottoscrizioni ma deve, invece, essere accolta quella di accertamento dell'effettiva produzione dell'effetto traslativo derivante dall'operazione negoziale.
In ogni caso, stante il rilievo di tale negozio, la domanda di divisione non può essere accolta, non essendovi i presupposti per lo scioglimento della comunione ereditaria, dal momento che tre dei cespiti considerati non erano parte del regime incidentale di condivisione tra i comunisti.
Con riferimento agli altri cespiti, ossia fg. 27 part. 73 e fg. 27 part. 74 la domanda deve essere altresì rigettata, dal momento che le parti non hanno articolato, neanche in subordine, istanza di divisione parziale del compendio delineato.
Nel caso di specie, aldilà delle forti carenze in punto di allegazioni, che non consentono, per vero, una ricostruzione analitica dei titoli di provenienza, sembrerebbe che tali unità immobiliari fossero pervenute in comunione mediante vicende differenziate, ossia in parte per via ereditaria (a fronte della successione di , ed ) ed, in parte, in virtù dell'atto di liberalità Persona_4 CP_5 Pt_9
compiuto da , in data 16.12.1996, in favore della figlia (odierna Parte_9 Parte_1
attrice), con cui è stata donata la quota di comproprietà pari ad 1/3 su detti immobili (atto che deve ritenersi valido solo in relazione ai cespiti che erano ancora nella sfera di titolarità del de cuius, dal momento che i diritti sugli immobili contrassegnati alla part. 879 erano stati oggetto di precedente
15 contratto di compravendita e dovendosi considerare nulla, per difetto di causa, la donazione che dispone di un bene altrui).
Ciò detto, non è possibile, a parere di chi scrive, pervenire ad una divisione parziale a fronte di una univoca domanda di divisione dell'intero compendio rappresentato in citazione.
Indipendentemente dal principio di indivisibilità parziale dei beni dell'asse ereditario in assenza di una concorde volontà di tutte le parti del giudizio, non perfettamente aderente al caso di specie, stante la natura differenziata dei titoli di provenienza e considerato che i beni oggetto di cessione non sono, comunque, mai entrati a far parte dell'asse ereditario dei danti causa a titolo universale, ritiene l'odierno giudicante di non poter provvedere, in via autonoma ed in assenza di una apposita domanda di parte in tal senso, ad un frazionamento del petitum prospettato originariamente, volto a comprendere i beni indicati in citazione, e ciò in quanto non sarebbe in alcun modo ammissibile una sentenza parziale a fronte di un'azione univoca avente ad oggetto la complessità dei beni considerati.
Ed infatti, la possibilità di definire il giudizio tramite pronunce non definitive ex art. 279 c.p.c., si prospetta solo ove il Giudice definisca alcune delle più domande proposte (sentenza cd. parziale) ovvero definisca questioni pregiudiziali preliminari di rito o di merito;
nel caso di specie, in disparte la domanda volta ad includere nel giudizio di divisione anche il bene di cui al fg. 37 part. 1483, la prospettazione attorea è ed è sempre stata orientata ad ottenere lo scioglimento della comunione di tutti i beni ivi indicati, non essendo possibile, dunque, procedersi ad un vaglio parziale ed involgente solo alcuni di essi mediante senza che esso risulti, in definitiva, abnorme.
Ad ogni buon conto, anche prescindendo da tale dato, la domanda, sia con riferimento alle partt. 73
e 74, sia per quanto concerne il FG. 37 part. 1483, deve essere rigettata a fronte della carente allegazione sia dei titoli di provenienza che delle visure ipocatastali, indispensabili al fine di provvedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
Unico strumento di pubblicità idoneo al compimento degli accertamenti suddetti consiste nella documentazione catastale e nei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari.
Non sono quindi, a tal fine, sufficienti le visure catastali, documenti che contengono esclusivamente i dati anagrafici degli intestatari, la quota assegnata dagli uffici del Catasto, l'ubicazione del bene immobile e i dati catastali identificativi, la categoria e la superficie o il numero di vani, la rendita catastale o il reddito dominicale o agrario. In virtù di detto contenuto, l'utilità delle visure catastali è limitata a fini fiscali e reddituali, non costituendo esse prova dell'esistenza in capo all'intestatario di un diritto reale sul bene immobile ivi indicato né l'esatta consistenza del diritto stesso, proprio in ragione della necessità di verificare l'esistenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
16 Non sono utili a tal fine neppure gli atti di provenienza dei beni alle parti, posto che non è possibile determinare l'assenza di successive trascrizioni.
È pertanto necessaria la produzione, nei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. dei certificati storici catastali rilasciati dalle Conservatorie, ossia della documentazione dei registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni, o analoga certificazione notarile che dia atto delle risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. Tale principio è stato ripetutamente espresso in giurisprudenza di merito, che ritiene necessaria in sede di divisione la produzione della medesima documentazione richiesta in materia di esecuzione immobiliare ai sensi dell'art. 567 c.p.c. (cfr. App.
Roma, 1.6.2011, n. 2480 nonché Trib. Roma 14121/2008, 14618/2008, 16584/2008, 19371/2008,
2075/2009, 2746/2009, 11745/2009, 12063/2009, 14022/2009, 15743/2009, 24123/2009,
25823/2009, 2924/2010, 5387/2010, 12065/2010, 2399/2011), a fronte della natura parzialmente esecutiva del giudizio divisorio (pur nell'unicità dello stesso, cfr. Cass., 8.11.1983, n. 6591).
In mancanza della documentazione ipocatastale, quindi, è impossibile per il giudicante accertare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione: la titolarità del diritto in capo ad attore e convenuto, nonché l'esistenza di eventuali litisconsorti necessari ex artt. 1113 c.c. (ma cfr. Cass.,
9.11.2012, n. 19529 quanto alla natura di litisconsorti necessari dei creditori ipotecari) e, soprattutto,
784 c.p.c.; la documentazione ipocatastale assume inoltre rilievo, nella fase esecutiva del giudizio di divisione, ai fini delle modalità della divisione ed ai fini della commerciabilità dei beni. Pertanto, la parte deve necessariamente produrre tale documentazione ritualmente e tempestivamente (anche ai sensi dell'applicazione analogica dell'art. 567 c.p.c., cfr. Cass. Sez. Un.,
22.2.2007, n. 4109).
L'onere di produzione di tali documenti grava sulla parte interessata alla pronuncia della divisione nel merito, ossia – stante la peculiare natura del giudizio – a ciascuna delle parti. Nel caso di specie, la documentazione risulta carente, essendo stati prodotte soltanto le visure catastali storiche degli immobili ed i due contratti di acquisto degli stessi.
Ebbene, nel caso di specie, in ordine ai cespiti immobiliari sopra considerati è parsa eminentemente carente sia l'allegazione dei titoli di provenienza che delle visure ipocatastali, mancando in atti: a) atti di provenienza della comunione instaurata ( se non la donazione posta in essere da Parte_9
a favore dell'attrice), ossia dichiarazioni di successione di ciascuno degli ascendenti,
[...]
certificati afferenti gli stati di famiglia, tanto più indispensabili in una vicenda così complessa;
b) visure ipocatastali relative agli immobili part. 73 e 74, essendo state versate in atti solo visure catastali inidonee a fini probatori, come sopra delineato;
c) visure ipocatastali relative all'immobile fg. 37 part. 1483, dal momento che, dall'ispezione effettuata e versata in atti da non è stato reperito CP_3
alcun immobile.
17 Né, d'altra parte, è sufficiente ai fini considerati, la sola nota di trascrizione del titolo di provenienza prodotta dall'attrice nella seconda memoria ex art, 183cpc, in quanto essa ha ad oggetto solo la nota di denunciata successione inerente esclusivamente agli immobili di cui alla part. 879 (non caduti, come si è detto, in successione) nonché a quello identificato al fg. 54 part. 108, non oggetto dell'odierno giudizio, come validamente precisato con ordinanza dell'11.2.2020.
Per le ragioni anzidette, quindi, la domanda non può essere accolta.
Le domanda riconvenzionale di usucapione resta assorbita sulla scorta di quanto anzidetto.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza sostanziale e devono essere poste a carico di parte attrice e di e (da porre in capo agli eredi nei cui confronti il Controparte_1 CP_3
giudizio è stato riassunto) ex art. 4 D.M. 55/2014 co. 2 e senza alcun aumento discrezionale prospettato dalla predetta norma, in quanto elemento oggetto di valutazione discrezionale del giudicante;
devono essere presi in considerazione i parametri medi dello scaglione di riferimento.
Peraltro, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, poiché il D.M. n. 127 del 2004, art. 6, pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione “alla quota o ai supplementi di quota in contestazione” (cfr. anche Cass. n. 10939 del 2006).
Per Questi Motivi
il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di divisione;
2) accoglie la domanda riconvenzionale nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara che , e hanno acquistato, attraverso Persona_1 Persona_2 Persona_3
la scrittura privata del 24.11.1995, i diritti di comproprietà pari a 1/3 ciascuno, e così complessivamente pari 2/3 sul portico al piano terra, distinto nel catasto fabbricati del Comune di
Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella n. 879 sub. 2 e del lastrico solare al primo piano, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella n. 897 sub 3 e che , e hanno Persona_1 Parte_8 Persona_2 Persona_3
acquistato, attraverso la scrittura privata del 24.11.1995, i diritti di comproprietà pari a 1/3 ciascuno,
e così complessivamente pari 2/3 sull'area urbana di circa mq. 920 distinta nel catasto fabbricati del
Comune di Montorio al Vomano (TE) al foglio 37, particella 879 sub 1;
3) condanna le parti del giudizio a rifondere, in solido, le spese di lite a favore dei convenuti
[...]
, , , CP_2 Parte_2 Parte_3 PE
18 , , , , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
che si liquidano in euro 10.860,00, oltre spese Persona_3 Parte_8
generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo,1.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
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