Articolo 17 della Legge 25 novembre 1995, n. 505
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 dicembre 1995
Art. 17. 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, l'Istituto subentra ai due enti soppressi quale destinatario dei contributi previsti per il triennio 1995-1997 nella tabella triennale di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 , e successive modificazioni.
2. A decorrere dall'anno 1998 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto e' determinato esclusivamente ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 .
3. E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni nell'anno 1996 e di lire 800 milioni nell'anno 1997 per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto per gli stessi anni.
Note all'art. 17:
- La tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 (Erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistici sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri), elenca gli enti a carattere internazionalistico con l'indicazione del contributo statale a ciascuno di essi concesso per un triennio, ed e' stata sostituita da tabelle emanate all'inizio di ciascun triennio successivo, prima con D.P.R., poi con decreto ministeriale.
- Si trascrive il testo dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 :
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a)-c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
Entrata in vigore il 1 dicembre 1995