Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3686/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 5.2.2025, e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Muro Lucano (PZ) alla via Forno di Lino s.n.c., cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE DATENA (C.F.: , C.F._2
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Muro Lucano alla via Belvedere
s.n.c. presso lo studio del difensore pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
23.11.1975 e ivi residente alla via Forno di Lino s.n.c., cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARINO BELLIZZI (C.F.: ), giusta C.F._4
procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via del Gallitello n. 271 presso lo studio del difensore pec: Email_2
-RESISTENTE-
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 10.10.2024 ai sensi degli artt. 473 bis.12 c.p.c. e 473 bis.49 c.p.c., la ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli
(Potenza, 2.10.2006), (Potenza, 26.8.2007) e (Potenza, Per_1 Per_2 Per_3
15.6.2011) e che, nel corso degli ultimi periodi, la convivenza coniugale era divenuta intollerabile oltre che problematica, tanto vero che a decorrere da gennaio 2024 viveva separata dal marito, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale nonché adottarsi ogni altro provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale e, in via ulteriore, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Muro Lucano
(PZ) il 28.12.2005.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 5.2.2025, il resistente si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data
28.12.2024, nella quale ha rappresentato di essere sempre stato marito e padre amorevole, dedito al lavoro e alla famiglia, alla quale non aveva mai fatto mancare il necessario sostentamento economico, e di aver tentato di salvare in tutti i modi il rapporto coniugale senza esito positivo, dovendo -per tale ragione- accettare la decisione della moglie di addivenire alla separazione (e -poi- al divorzio).
III All'udienza del 5.2.2025, il Giudice relatore, dopo interlocuzione con i coniugi per addivenire a un accordo di separazione personale attesa la dichiarata volontà degli stessi in tal senso, ha raccolto la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare nonché quella di separarsi e poi divorziare alle condizioni riportate nel verbale di udienza (presente in atti munito delle sottoscrizioni dei coniugi) e ha rimesso la causa di separazione al Collegio per la decisione.
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IV Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa di separazione personale alle seguenti condizioni precisando in tal senso le conclusioni e, per l'effetto, rinunciando a ogni ulteriore e diversa domanda dalle stesse esulante:
«1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà;
2) i figli minori (Potenza, 26.8.2007) e (Potenza, 15.6.2011) sono Per_2 Per_3
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per i minori -riguardanti l'istruzione,
l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale- devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
3) i detti figli minori saranno collocati presso la madre , alla quale Parte_1
conseguentemente è assegnata la casa coniugale, sita in Muro Lucano alla via
Forno di Lino s.n.c., individuata in catasto fabbricati del Comune di Muro Lucano al foglio 34, p.lla 2696, sub. 8, cat. A/2, piano 1, in titolarità esclusiva del resistente
per atto di compravendita del notaio rep. n. 53986 – racc. CP_1 Per_4
n. 6025 (nella quale abiterà anche il figlio maggiorenne);
4) il padre avrà facoltà di tenere e vedere con sé i figli minori a weekend alternati, dal sabato alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 22,00, atteso che lavora al nord Italia e dunque vedrà i figli allorquando rientrerà in Basilicata;
15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio anno scolastico) da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
nel periodo natalizio, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al
6 gennaio;
nel periodo pasquale, la domenica delle Palme o, con alternanza annuale, la domenica di Pasqua;
altre festività (anche locali) e festeggiamenti di compleanni e onomastici (dei figli e dei genitori) secondo il principio dell'alternanza annuale;
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5) il padre si premurerà di prelevare i figli presso il loro domicilio e di ivi riaccompagnarli allorquando eserciterà il diritto di visita di cui al superiore punto
4);
6) il padre corrisponderà alla madre euro 700,00 (settecento,00) complessivi al mese, somma da imputarsi in parti uguali a tutti e tre i figli, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare al domicilio della madre entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente i cui estremi sono già nella disponibilità del marito, con decorrenza da febbraio 2025 [si precisa che il resistente ha già versato euro 1000,00 (mille,00) a titolo di mantenimento per il mese di febbraio
2025, quindi dovrà versare la residua somma di euro 300,00 (trecento,00)];
7) le spese straordinarie da esborsarsi nell'interesse dei figli, come da protocollo del C.N.F., sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
8) l'assegno unico universale per tutte e tre i figli sarà percepito direttamente dalla madre al 100% con versamento da parte dell'INPS ente erogatore;
Parte_1
9) la ricorrente si impegna a volturare tutte le utenze domestiche Parte_1
relative alla casa familiare a suo nome e a farsi carico del pagamento delle relative bollette;
10) i coniugi rinunciano reciprocamente alle pretese di carattere patrimoniale e di natura restitutoria formulate nei rispetti scritti difensivi. Segnatamente, la ricorrente rinuncia alla restituzione della somma di € 18.000,00, versata per l'acquisto dell'immobile intestato a (che non è la casa familiare bensì quella CP_1
sita in Muro Lucano alla via Forno di Lino, in catasto al foglio 34, particella 2696, sub. 7); mentre il resistente rinuncia alla pretesa di € 21.362,00 relativa al pagamento dei premi della polizza vita n. 22250046 intestata alla moglie, oltre che alla restituzione della somma di € 23.708,00 per l'acquisto dell'autoveicolo FIAT
500X targato FP228JR intestato alla;
Parte_1
11) la ricorrente rinuncia all'assegno di mantenimento di separazione personale, fatto salvo il diritto all'assegno divorzile;
12) i genitori sin da ora prestano il proprio consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio relativo ai figli minori;
13) spese compensate».
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V La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro attese le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse corrispondano all'interesse dei figli minori e , sia in relazione Per_2 Per_3 all'esercizio al diritto alla bigenitorialità sia avuto riguardo alla contribuzione economica al sostentamento materiale della prole rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, e che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possono esser poste a fondamento della presente sentenza.
La presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sarà trasmessa dalla
Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese per assenza di questione in merito (cfr. punto 13 delle sopra riportate condizioni di separazione personale).
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale nella causa civile n. 3686 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 CP_1
), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3
matrimonio in Muro Lucano (PZ) il 28.12.2005;
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2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Muro Lucano in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto N. 17, P. II, S. A);
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione, che omologa;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 6.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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