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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, all'esito dell'udienza cartolare udienza del 23/09/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 3300 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 posta in deliberazione all'udienza odierna e vertente tra:
- (C.F. ), con l'Avv. Nicolò Maellaro (pec: Parte_1 C.F._1
Email_1
- attore opponente -
e
- (C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), con l'Avv. Alfredo Ciro Matarante (pec:
[...] C.F._3
Email_2
- convenuti opposti –
§§§
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte opponente ha convenuto in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Foggia, gli opposti su indicati, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, revocare
e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
570/2021, emesso dal Tribunale di Foggia, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”
1 Si sono costituiti in giudizio, a mezzo di comune difensore e con unico atto, i convenuti opposti chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto, con il favore delle spese anche del presente giudizio di opposizione.
Avviata l'opposizione il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Depositate le dette memorie, oltre ai documenti depositati dalle parti, è stata ammesso il solo mezzo di prova costituendo dell'interrogatorio formale dei convenuti opposti.
Esperita la detta prova, con esito negativo, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine per il deposito di memorie conclusive.
All'udienza sopra indicata, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni.
La causa può essere ora decisa.
§§§
Su richiesta degli odierni opposti, con d.i. n. 570/2021 del 17.03.2021 (R.G. n. 1340/2021), il
Tribunale di Foggia ha ingiunto a il pagamento della somma di € 32.116,66, Parte_1 oltre interessi, spese e accessori, in favore dei fratelli e Controparte_1 Controparte_2
[...]
Il credito azionato trae origine, secondo la prospettazione degli attori in senso sostanziale, dalla stipula del contratto di finanziamento, sottoscritto in data 07.02.2005, tra la Banca Popolare di
MI e i suddetti fratelli, quali persone fisiche, obbligatisi in solido alla restituzione dellla somma complessiva mutuata.
Gli odierni opposti, infatti, dopo aver estinto il debito residuo a partire dal maggio 2010 (oltre alla rata di settembre 2009), hanno chiesto, mediante la su ricordata procedura monitoria, il rimborso della quota gravante sul condebitore solidale, odierno opponente, agendo cumulativamente quali concreditori in via di regresso nei confronti del comune debitore.
Con rituale atto di citazione, si è opposto al suddetto decreto ingiuntivo Parte_1 eccependo.
1) in via preliminare e assorbente, la prescrizione del credito vantato nei propri confronti;
2) la non dovutezza e il difetto di legittimazione attiva sostanziale dei convenuti opposti, per essere la somma richiesta dovuta in realtà dalla in quanto Parte_2 esclusiva beneficiaria del finanziamento contratto dai fratelli in proprio, essendo stato Pt_1 peraltro l'opponente estromesso dalla detta società fin dal 2010;
3) la non dovutezza della somma intimata, in quanto il avrebbe versato le rate Parte_1
2 del finanziamento antecedenti per un totale di € 63.650,00, cosicché l'opponente sarebbe addirittura creditore nei confronti dei coobbligati (benché non abbia richiesto in via riconvenzionale l'accertamento del proprio crla condanna al pagamento nei confronti degli opposti);
4) la mancanza di prova del credito e l'erroneità in ogni caso della domanda spiegata in quanto gli opposti, agendo cumulativamente, non hanno indicato l'esatta somma corrisposta da ciascuno di essi e quindi l'esatto ammontare delle somme chieste in regresso.
§§§
L'opposizione risulta infondata per le seguenti ragioni.
§§§
1) E' infondata innanzitutto l'eccezione preliminare di prescrizione del credito sostenuta dall'opponente.
Come correttamente dedotto da parte convenuta opposta (e peraltro blandamente contestato da parte opponente successivamente), si applica nel caso di specie la prescrizione decennale, decorrente, come di regola, dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, nel caso de quo, dal giorno in cui i fratelli agenti hanno adempiuto definitivamente all'obbligazione restitutoria contratta, con il pagamento dell'ultima rata, liberando così defintivamente tutti i coobbligati nei confronti della banca mutuante.
A prescindere dalle ulteriori questioni sottoposte al giudicante, è stata dimostrata comunque l'avvenuta estinzione dell'obbligazione nascente dal contratto di mutuo con il “documento di sintesi di chiusura rapporto” e annesso “rendiconto” prodotto da parte opposta con la seconda memoria istruttoria.
Dallo stesso emerge che, in data 31.01.2015, il mutuo ipotecario di originari € 160.000,00, erogato in data 07.02.2005, è stato estinto alla naturale scadenza mediante pagamento: pertanto, al momento dell'introduzione del procedimento monitorio la prescrizione decennale, applicabile al caso de quo, non era interamente decorsa.
Correttamente è stato richiamato l'orientamento della S.C., secondo il quale: “Nell'azione di regresso fra condebitori, prevista dall'art. 1299 c.c., il debitore che ha adempiuto il debito comune fa valere il suo diritto alla surrogazione legale a norma dell'art. 1203 n. 3 c.c., (…). In tale azione,
(…) il termine d'inizio della prescrizione coincide con quello in cui il debitore in solido abbia adempiuto l'intera obbligazione” (Cass. civ., Sez. III, 28/03/2001, n. 4507) e, più sepcificamente:
“Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza
3 dell'ultima rata” (Cass. civ., Sez. III, 30/08/2011, n. 17798 e Trib Bologna Sent. n. 2726/2022 del
03/11/2022).
Tanto in quanto la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi corispettivi previsti nel piano di ammortamento (o a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa).
Deve dunque escludersi, sia per il capitale che per gli interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4 c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti (così Cass. civ., Sez. I, 08/08/2013, n. 1895).
2) Risulta altresì infondata la vaga eccezione riferita al fatto che il mutuo sarebbe stato contratto per conto della s.r.l. di cui i fratelli erano soci.
Emerge infatti e innanzitutto dal contratto di mutuo che i fratelli chiesero e ottennero il finanziamento, a titolo personale, in nome e per conto proprio, senza alcuna spendita del nome della né alcun cenno alla stessa. Parte_2
Non è dunque ben chiaro il tenore dell'eccezione formulata, non esplicitandosi se il riferimento sia a fenomeni di interposizione fittizia o reale.
Benché vi sia stata parziale ammissione anche da parte dell'opposta della quantomeno parziale destinazione dei fondi alla società, l'opponente non supera l'inquadramento della vicenda, rispetto al contratto di mutuo stipulato, nell'ambito del motivo irrilevante, peraltro non avendo fornito prova nemmeno che tale fosse l'intenzione dei contraenti al momento della sottoscrizione del mutuo.
Le scarne asserzioni dell'opponente sul punto non sono tali, dunque, da spostare l'obbligazione restitutoria sulla società costituita tra i tre fratelli.
3) Non è stata poi fornita prova, da parte dell'opponente, in merito all'asserito avvenuto versamento integrale delle rate del mutuo, a proprio esclusivo carico, in epoca antecedente al 2010.
Va rimarcato innanzitutto che le dette rate non sono state oggetto di intimazione ad opera degli odierni opposti in sede di decreto ingiuntivo, mentre il relativo pagamento è stato introdotto dall'opponente, convenuto in senso sostanziale, al solo fine peraltro di paralizzare l'azione avversaria.
Si tratta pertanto di eccezione riconvenzionale, relativa a controcredito utilizzato per compensare
(in tutto o in parte) il debito vantato dall'attore, senza chiedere tuttavia una condanna a proprio favore.
In termini di onere probatorio spetta comunque a chi formula l'eccezione provare i fatti costitutivi della pretesa, ciò che nel caso di specie non è avvenuto.
4 Parte opponente, infatti, non è stato in grado di fornire alcuna quietanza per i pagamenti asseritamente effettuati.
Al contempo, ha avuto esito negativo l'interrogatorio formale deferito sulla questione ai convenuti in opposizione, mentre gli estratti conto depositati (comunque tardivamente) solo con la memoria istruttoria n. 3 (benché l'eccezione fosse stata formulata fin dall'atto introduttivo) non sono comunque in grado di provare quanto asserito, non potendosi appurare chi abbia effettuato i versamenti stessi, che invece gli opposti hanno attribuito espressamente all'adempimento congiunto dei tre fratelli in parti uguali, ragion per cui non sono stati oggetto di domanda da parte loro.
Correttamente inoltre il precedente assegnatario del fascicolo non ha ammesso, da un lato, l'ordine di esibizione richiesto in quanto si sarebbe giunti alla medesima conclusione e, comunque, la banca aveva già dichiarato di non possedere più la relativa documentazione, che avrebbe dovuto comunque essere in possesso dell'istante, né, dall'altro, ammesso la prova testimoniale richiesta dall'opponente sui medesimi capitoli dell'interrogatorio formale in quanto afferente a fatti da provarsi documentalmente, oltre che genericamente formulati quanto ai capp. 1 e 3, mentre quanto al cap. 2 non è stato comunque spiegato minimamente come il teste indicato potesse essere a conoscenza della circostanza.
In defintiva non risulta provata l'eccezione riconvenzionale formulata dall'opponente.
4) Gravava invece sugli opposti, secondo le regole ordinarie, la prova dei propri assunti, alla base anche del decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto.
Tale prova è stata fornita documentalmente, attraverso la produzione delle quietanze corrispondenti alla somma pagata dai due opposti e che, nella sostanza, non sono state contestate dall'opponente.
Quest'ultimo al riguardo si è limitato a contestare la non corrispondenza dei versamenti, in alcuni casi, alla somma esatta della rata da versare secondo il piano di ammortamento e in alcuni altri casi alla mancanza dell'indicazione della causale.
Al riguardo, oltre a esservi in realtà in molti casi la causale di versamento e, in altri, comunque la corrispondenza della rata al piano di ammortamento, in tutti i casi viene indicato tra gli obbligati anche l'attuale opponente, anche dopo l'uscita dello stesso dalla società, potendosi quindi presumere facilmente che tutti i versamenti allegati siano riferiti al mutuo a suo tempo contratto dai tre fratelli come coobbligati in solido.
Infine, l'opponente ha eccepito l'indeterminatezza della domanda monitoria per la mancata esatta indicazione della somma spettante a ciascuno dagli odierni opposti in via di regresso.
L'eccezione non coglie nel segno in quanto, una volta data la prova dell'esatto ammontare dovuto dall'opponente ai fratelli e l'estinzione dell'obbligazione ad opera degli stessi congiuntamente, gli
5 stessi erano abilitati ad agire cumulativamente per la detta somma, residuando eventualmente nei soli rapporti interni tra loro la determinazione, ove occorrente, delle specifiche spettanze.
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Ne consegue in definitiva che l'opposizione va integralmente respinta e il decreto ingiuntivo opposto confermato, con la definitiva esecutorietà dello stesso.
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Quanto alle spese del presente giudizio, stante l'integrale soccombenza di parte opponente, le stesse vanno regolate sulla base del detto principio e si liquidano in dispositivo, con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito controverso (scaglione da 26.001 a 52.000) e al punto medio.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
- respige l'opposizione spiegata e, per l'effetto,
- conferma il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia n. 570/2021 del 17.03.2021 e lo dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna parte opponente alla refusione in favore degli opposti delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.616,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Così deciso lì 15/10/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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