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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13.3.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. A. Lorusso Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
Oggetto: pagamento ratei assegno ordinario di invalidità
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva che, con decreto del
12.12.2023, il Tribunale di Brindisi aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario utile per il ripristino dell'assegno ordinario di invalidità.
Rappresentava che, nonostante la notifica del suddetto decreto in data 13.12.2023, non aveva
CP_1 corrisposto i ratei maturati a decorrere da febbraio 2023. Chiedeva pertanto la condanna dell' al pagamento del dovuto.
CP_1 costituendosi in giudizio, ha rappresentato che il ricorrente non aveva prodotto la
CP_1 documentazione necessaria per dare esecuzione al decreto di omologa. All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto, nelle more del disposto rinvio, ha pagato quanto maturato per il titolo per cui è causa.
CP_1
Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), va dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione CP_1 richiesta.
La regolamentazione delle spese di giudizio – liquidate in considerazione del valore della controversia (desumibile dall'importo liquidato), dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse- segue il principio della soccombenza virtuale, tenuto conto anche della scansione temporale degli eventi sì come allegata e documentata in occasione dell'udienza del 14.11.2024.
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre rimborso forfettario, CP_1
IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 13.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere