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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 59/2024 R.G., vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Vitaliano Parte_1 C.F._1
Bacchi (c.f.: ), elettivamente domiciliato come in atti;
C.F._1
- opponente -
CONTRO
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difess dall'Avv. Davide Cammarata (C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in Caltanissetta, via Cittadella n. 102/G;
- opposta -
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 18.12.2024
Per l'opposta: come da comparsa di costituzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma
17, legge 18.6.2009, n. 69.
1. L'opposizione è fondata.
Nel corso del processo, parte opponente ha depositato copia della sentenza pronunciata dalla Corte
d'Appello di Venezia del 15.7.2024, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado resa dal
1 Tribunale di Vicenza, è stata dichiarata la simulazione per interposizione fittizia dell'acquisto da parte di dell'autovettura Daimler Chrysler, targata BZ499FE, essendo stato effettuato, in Controparte_1 realtà, l'acquisto da parte di Parte_1
In altri termini, è stato accertato che l'odierno opponente è proprietario dell'autovettura, della quale l'opposta aveva chiesto la consegna con il ricorso monitorio.
Ebbene, il Tribunale reputa che quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 13823/2016).
Pertanto, ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Cfr. Cass. n. 14738/2019).
In definitiva, che il giudice può dunque sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione, ovvero può conformarsi alla decisione impugnata, ovvero può decidere in modo difforme da essa, motivando la sua diversa valutazione (Cfr. Cass. n. 10523/1997; Cass. n. 21664/2015).
Nel caso di specie, questo giudicante non ravvisa particolari ragioni per discostarsi dalla pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Venezia, depositata in data 25.7.2024 dall'opponente.
2. Dunque, a parere di questo giudicante, la società opposta, onerata in tal senso, non ha fornito prova della titolarità del diritto di proprietà in relazione all'autovettura oggetto di domanda, né ha fornito prova dell'esistenza di altro titolo idoneo ad obbligare l'attore alla consegna del bene.
Tanto appare sufficiente a ritenere fondata l'opposizione svolta dal Parte_1
Come noto, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Peraltro, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Nella specie, la nella comparsa di costituzione, ha dedotto di essere proprietaria del Controparte_1
bene mobile registrato de quo, attualmente detenuto senza titolo dal Parte_1
2 Al contrario, come detto, è stato accertato che l'opponente è il proprietario dell'autovettura in questione e, pertanto, è radicalmente smentito l'assunto della società opposta, che ha affermato esserne a sua volta la proprietaria.
In definitiva, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività in concreto svolta, in sostanziale assenza di attività istruttoria, nonché del contegno processuale della parte opposta, la quale, nonostante la fissazione di due udienze per la comparizione delle parti ha ritenuto di non presenziare alle dette udienze, determinando in tal modo un ingiustificato prolungamento dell'attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 895/2023, emesso dal
Tribunale di Rovigo;
CONDANNA parte opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, liquidate in euro 2.159,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario al 15%, I.V.A. e C.p.A. come per legge.
Così deciso in Rovigo, 5.1.2024
IL GIUDICE
Dott. Nicola Del Vecchio
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