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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2024, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 15/03/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.5737 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Stefano AZZANO RICORRENTE CONTRO
nata il giorno 12.05.1963 in TORRE ANNUNZIATA e Controparte_1 residente in POMPEI, C.F.: , rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_1 procura trasmessa con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Domenico CAROTENUTO presso il cui studio elettivamente domicilia in BOSCOTRECASE alla via PROMISCUA, ang. via PASTRENGO n.99 RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei pregressi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 11.05.2022 la sig.ra CP_1
sulla scorta dell'esito negativo della domanda amministrativa, si
[...] rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti per i portatori di handicap in situazione di gravità.
1 Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice, dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva Pt_1 comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'ente previdenziale veicolava formale dissenso.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 25 settembre 2023 l' introduceva Pt_1 la domanda post dissenso.
Si costituiva nel Giudizio di merito la sig.ra che chiedeva il rigetto CP_1 dell'iniziativa dell'ente previdenziale per asserita infondatezza della stessa.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con gli atti costitutivi, veniva mandata prontamente in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 15 marzo 2024, formalizzata la “non omologa” delle risultanze probatorie indicate nella relazione peritale preventiva per mancato accordo sulle stesse e la riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = =
Deve darsi preliminarmente dato atto della tempestività della iniziativa giudiziale al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati i termini stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione del ricorso successivo alla domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti il riconoscimento di uno status invalidante legittimante l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti per i portatori di handicap in situazione di gravità. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
il c.d. “dissenso” è stato formalizzato il giorno 29.08.2023 a fronte del decreto di “avviso” trasmesso il 28.08.2023;
il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il 25.09.2023, quindi nei trenta giorni previsti dalla Legge;
l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione
Ciò precisato, osserva il G.U.L. che l'iniziativa dell è infondata. Pt_1
Assume l' che l'intera fase “preventiva” sarebbe vulnerata dalla Pt_1 errata notificazione, ad opera della ricorrente in ATP, degli atti prodromici alla regolare instaurazione del contraddittorio. Sarebbe, cioè, accaduto che la sig.ra aveva allegato alla “pec” Controparte_1 di notifica, recante gli estremi esatti del procedimento di riferimento (n.2741/22), atti inerenti un diverso contenzioso, pure promosso dalla stessa ma CP_1 avente oggetto diverso e, naturalmente, dati identificativi diversi.
2 Ora, deve segnalarsi che l'eccezione di nullità era stata sollevata già in fase di ATP, l' avendo tempestivamente contestato la errata allegazione di cui si è detto. Pt_1
Se non che il G.U.L. aveva disatteso tale eccezione con la seguente, testuale motivazione: <premesso che l'eccezione dell' va disattesa in quanto vi è stata Pt_1 rituale costituzione in giudizio e che, pertanto, l'ente previdenziale ha solo diritto ad essere rimesso in termini per ampliare, ove ritenuto necessario, le difese già spiegate nella originaria memoria di costituzione>. Una tale decisione non può che essere ribadita in questa sede.
La “pec” di notifica era sicuramente errata e rimandava ad altra tipologia di atti. L'ente previdenziale, tuttavia, si era tempestivamente costituito in giudizio formalizzando sia difese procedimentali, sia difese di merito, assolutamente pertinenti per quel che attiene la vertenza in atto. L'Istruttore, pertanto, in ossequio al principio della conservazione degli atti che hanno comunque raggiunto lo scopo, ha rinviato la trattazione della controversia, concedendo al resistente nuovo termine a difesa per l'eventuale Pt_1 ampliamento delle proprie posizioni. Che, naturalmente, non c'è stato, l' Pt_1 avendo valorizzato fin dalla originaria memoria di costituzione anche i profili difensivi di merito. Ed infatti, risulta per tabulas che con provvedimento del 24 dicembre 2022 il Giudice differiva la trattazione della causa fino al 24 febbraio 2023 concedendo all'ente previdenziale la formale rimessione in termini per ampliare le proprie difese;
e che con le note sostitutive dell'8 febbraio 2023 l' nulla riteneva di aggiungere alle Pt_1 pregresse argomentazioni. Consegue che, contrariamente a quanto dedotto con l'atto introduttivo della fase
“post dissenso” -tale errata allegazione ha impedito all di venire a Pt_1 conoscenza della reale materia del contendere, non garantendo così il diritto di difesa dell' - nessun vulnus al diritto di difesa può invocare l' messo Pt_1 Pt_1 nelle condizioni, dopo la rituale costituzione in giudizio, di veicolare
“tempestivamente” qualsiasi difesa ulteriore rispetto a quelle già formalizzate.
Nessun altro rilievo risultando veicolato dall'ente previdenziale, si rende necessario formalizzare l'accoglimento della domanda attorea inerente il riconoscimento del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti in favore dei soggetti portatori di handicap c.d. “grave” evocati con il ricorso per ATP. Ed invero, se -come tutto lascia intendere- il decreto di “omologa” può essere dismesso soltanto in caso di “accordo” sulle conclusioni raggiunte dal perito di ufficio, evidente pare che, una volta licenziato il provvedimento di “non omologa” per intervenuto “dissenso”, residua ineludibilmente la esplicitazione di una decisione sulla originaria domanda con cui l'attore sollecitava il riconoscimento del requisito sanitario.
3 E ciò anche nel caso, per vero “ibrido”, come quello di specie nel quale una vera e propria contestazione delle conclusioni medico-legali non viene in emersione. Se non che, il dissenso profilandosi quale unico strumento per bloccare il decreto di omologa posto a chiusura della fase preventiva, deve giocoforza annettersi in via generale a tale iniziativa endo-processuale la stessa pregnanza neutralizzante che possiede il dissenso squisitamente “medico-legale”. Trattasi di una decisione, che rimasta impermeabile a qualsiasi obiezione di natura
“tecnica”, si “ritrae” sulla verifica effettuata nella fase preventiva. Nel caso di specie conclusasi con il riconoscimento di un grado di inabilità-invalidità idoneo a suffragare, in ottica sanitaria, sia le prestazioni assistenziali concernenti l'accompagnamento sia i benefici da “handicap con connotazione di gravità”; il tutto a decorrere dal novembre 2022.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza -solo- parziale. Ed invero, in una valutazione complessiva delle posizioni mantenute da ricorrente e resistente sia nella fase “preventiva” che in quella “post dissenso”, viene in emersione una soccombenza dell'ente previdenziale limitata al solo giudizio innescato dal dissenso, infondata essendosi rivelata detta iniziativa dell Pt_1
Quanto alla questione propriamente medico legale, afferente il procedimento per ATP, deve segnalarsi che il riconoscimento del requisito sanitario si radica in un momento successivo alla iscrizione a Ruolo della originaria domanda attorea.
Le spese di consulenza tecnica inerente la fase “preventiva”, già liquidate con separato provvedimento, restano definitivamente a carico del resistente
. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso depositato a norma del combinato disposto di cui agli art. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. accoglie per quanto di ragione la domanda della sig.ra Controparte_1 funzionale al riconoscimento del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti per i portatori di handicap con connotazione di gravità, a decorrere dal novembre 2022;
3. condanna l'ente previdenziale alle spese di lite che, già compensate nella misura del 50%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore
4 dichiaratosi antistatario, in euro 950,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese inerenti la Pt_1 consulenza tecnica di ufficio espletata durante la fase “preventiva”, già liquidate con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 19/03/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 15/03/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n.5737 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Stefano AZZANO RICORRENTE CONTRO
nata il giorno 12.05.1963 in TORRE ANNUNZIATA e Controparte_1 residente in POMPEI, C.F.: , rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_1 procura trasmessa con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Domenico CAROTENUTO presso il cui studio elettivamente domicilia in BOSCOTRECASE alla via PROMISCUA, ang. via PASTRENGO n.99 RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle dei pregressi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 11.05.2022 la sig.ra CP_1
sulla scorta dell'esito negativo della domanda amministrativa, si
[...] rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti per i portatori di handicap in situazione di gravità.
1 Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice, dava ingresso a consulenza tecnica il cui responso veniva Pt_1 comunicato alle parti nei modi e termini di Legge.
In esito alla notifica del decreto all'uopo predisposto l'ente previdenziale veicolava formale dissenso.
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 25 settembre 2023 l' introduceva Pt_1 la domanda post dissenso.
Si costituiva nel Giudizio di merito la sig.ra che chiedeva il rigetto CP_1 dell'iniziativa dell'ente previdenziale per asserita infondatezza della stessa.
La causa, stante la natura delle obiezioni veicolate con gli atti costitutivi, veniva mandata prontamente in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 15 marzo 2024, formalizzata la “non omologa” delle risultanze probatorie indicate nella relazione peritale preventiva per mancato accordo sulle stesse e la riunione del fascicolo dell'ATP alla controversia incardinata ex art. 445 bis, 6° comma, C.P.C., il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = =
Deve darsi preliminarmente dato atto della tempestività della iniziativa giudiziale al vaglio del giudicante.
Ed invero, risultano rispettati i termini stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione del ricorso successivo alla domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti il riconoscimento di uno status invalidante legittimante l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti per i portatori di handicap in situazione di gravità. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che:
il c.d. “dissenso” è stato formalizzato il giorno 29.08.2023 a fronte del decreto di “avviso” trasmesso il 28.08.2023;
il ricorso giudiziale è stato iscritto al R.G. il 25.09.2023, quindi nei trenta giorni previsti dalla Legge;
l'iniziativa attorea contiene la specificazione dei motivi della contestazione
Ciò precisato, osserva il G.U.L. che l'iniziativa dell è infondata. Pt_1
Assume l' che l'intera fase “preventiva” sarebbe vulnerata dalla Pt_1 errata notificazione, ad opera della ricorrente in ATP, degli atti prodromici alla regolare instaurazione del contraddittorio. Sarebbe, cioè, accaduto che la sig.ra aveva allegato alla “pec” Controparte_1 di notifica, recante gli estremi esatti del procedimento di riferimento (n.2741/22), atti inerenti un diverso contenzioso, pure promosso dalla stessa ma CP_1 avente oggetto diverso e, naturalmente, dati identificativi diversi.
2 Ora, deve segnalarsi che l'eccezione di nullità era stata sollevata già in fase di ATP, l' avendo tempestivamente contestato la errata allegazione di cui si è detto. Pt_1
Se non che il G.U.L. aveva disatteso tale eccezione con la seguente, testuale motivazione: <premesso che l'eccezione dell' va disattesa in quanto vi è stata Pt_1 rituale costituzione in giudizio e che, pertanto, l'ente previdenziale ha solo diritto ad essere rimesso in termini per ampliare, ove ritenuto necessario, le difese già spiegate nella originaria memoria di costituzione>. Una tale decisione non può che essere ribadita in questa sede.
La “pec” di notifica era sicuramente errata e rimandava ad altra tipologia di atti. L'ente previdenziale, tuttavia, si era tempestivamente costituito in giudizio formalizzando sia difese procedimentali, sia difese di merito, assolutamente pertinenti per quel che attiene la vertenza in atto. L'Istruttore, pertanto, in ossequio al principio della conservazione degli atti che hanno comunque raggiunto lo scopo, ha rinviato la trattazione della controversia, concedendo al resistente nuovo termine a difesa per l'eventuale Pt_1 ampliamento delle proprie posizioni. Che, naturalmente, non c'è stato, l' Pt_1 avendo valorizzato fin dalla originaria memoria di costituzione anche i profili difensivi di merito. Ed infatti, risulta per tabulas che con provvedimento del 24 dicembre 2022 il Giudice differiva la trattazione della causa fino al 24 febbraio 2023 concedendo all'ente previdenziale la formale rimessione in termini per ampliare le proprie difese;
e che con le note sostitutive dell'8 febbraio 2023 l' nulla riteneva di aggiungere alle Pt_1 pregresse argomentazioni. Consegue che, contrariamente a quanto dedotto con l'atto introduttivo della fase
“post dissenso” -tale errata allegazione ha impedito all di venire a Pt_1 conoscenza della reale materia del contendere, non garantendo così il diritto di difesa dell' - nessun vulnus al diritto di difesa può invocare l' messo Pt_1 Pt_1 nelle condizioni, dopo la rituale costituzione in giudizio, di veicolare
“tempestivamente” qualsiasi difesa ulteriore rispetto a quelle già formalizzate.
Nessun altro rilievo risultando veicolato dall'ente previdenziale, si rende necessario formalizzare l'accoglimento della domanda attorea inerente il riconoscimento del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti in favore dei soggetti portatori di handicap c.d. “grave” evocati con il ricorso per ATP. Ed invero, se -come tutto lascia intendere- il decreto di “omologa” può essere dismesso soltanto in caso di “accordo” sulle conclusioni raggiunte dal perito di ufficio, evidente pare che, una volta licenziato il provvedimento di “non omologa” per intervenuto “dissenso”, residua ineludibilmente la esplicitazione di una decisione sulla originaria domanda con cui l'attore sollecitava il riconoscimento del requisito sanitario.
3 E ciò anche nel caso, per vero “ibrido”, come quello di specie nel quale una vera e propria contestazione delle conclusioni medico-legali non viene in emersione. Se non che, il dissenso profilandosi quale unico strumento per bloccare il decreto di omologa posto a chiusura della fase preventiva, deve giocoforza annettersi in via generale a tale iniziativa endo-processuale la stessa pregnanza neutralizzante che possiede il dissenso squisitamente “medico-legale”. Trattasi di una decisione, che rimasta impermeabile a qualsiasi obiezione di natura
“tecnica”, si “ritrae” sulla verifica effettuata nella fase preventiva. Nel caso di specie conclusasi con il riconoscimento di un grado di inabilità-invalidità idoneo a suffragare, in ottica sanitaria, sia le prestazioni assistenziali concernenti l'accompagnamento sia i benefici da “handicap con connotazione di gravità”; il tutto a decorrere dal novembre 2022.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza -solo- parziale. Ed invero, in una valutazione complessiva delle posizioni mantenute da ricorrente e resistente sia nella fase “preventiva” che in quella “post dissenso”, viene in emersione una soccombenza dell'ente previdenziale limitata al solo giudizio innescato dal dissenso, infondata essendosi rivelata detta iniziativa dell Pt_1
Quanto alla questione propriamente medico legale, afferente il procedimento per ATP, deve segnalarsi che il riconoscimento del requisito sanitario si radica in un momento successivo alla iscrizione a Ruolo della originaria domanda attorea.
Le spese di consulenza tecnica inerente la fase “preventiva”, già liquidate con separato provvedimento, restano definitivamente a carico del resistente
. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso depositato a norma del combinato disposto di cui agli art. 442 e 445 bis, commi 6° e 1°, C.P.C.;
2. accoglie per quanto di ragione la domanda della sig.ra Controparte_1 funzionale al riconoscimento del requisito sanitario legittimante l'indennità di accompagnamento e i benefici previsti per i portatori di handicap con connotazione di gravità, a decorrere dal novembre 2022;
3. condanna l'ente previdenziale alle spese di lite che, già compensate nella misura del 50%, si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore
4 dichiaratosi antistatario, in euro 950,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese inerenti la Pt_1 consulenza tecnica di ufficio espletata durante la fase “preventiva”, già liquidate con separato provvedimento.
TORRE ANNUNZIATA, 19/03/2024.
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