Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
R.G. 983/2023
Il Tribunale Ordinario di Vicenza, SEZIONE PRIMA, in persona del giudice dott.
Nicola Carpenedo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GATTA GIUSEPPE
Attrice opponente contro
(C.F. , assistita e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PETRINI GIANCARLO
Convenuta opposta e con la chiamata in causa
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore,
Terzo pignorato contumace -
Con oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.- giudizio di merito
Conclusioni per la parte attrice <<..Voglia l'Ill.mo TRIBUNALE ADITO: Parte_1
1) in via preliminare, confermare la sospensione dell'esecuzione, come da ordinanda del Giudice
dell'Esecuzione dott. Carpenedo (in allegato); 2) nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione del credito menzionato e vantato da Agente Controparte_3
della Riscossione per la Provincia di Vicenza, - c.f. , in persona l.r.p.t. con sede P.IVA_1
legale in Roma, via Giuseppe Grezar, n. 14; per l'effetto dichiarare la nullità del pignoramento e
per la provincia di Vicenza, c.f. Controparte_5
, in persona l.r.p.t. con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar, n. 14 in persona P.IVA_1
del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi anche ex art. 96 c.p.c 4)
condannare il terzo l'immediata restituzione delle somme trattenute Controparte_2
nei confronti della sig.ra ; 5) in via subordinata, laddove dovesse disattendersi Parte_1
quanto esposto, dichiarare la non debenza delle somme portate nell'atto di pignoramento per intervenuta prescrizione, e per i motivi tutti esposti in narrativa;
6) in via meramente subordinata qualora l'Ill.mo Giudice non ritenga di dover condividere l'orientamento di cui sopra rideterminare gli importi eventualmente dovuti dalla sig. ra e stabilire il Pt_2
pagamento della minor somma che verrà eventualmente accertata in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. 7) in via ancora subordinata, qualora l'Ill.mo
Giudice non ritenga di dover condividere l'orientamento di cui sopra stabilire il pignoramento di 1/10 dei crediti della sig.ra visto il proprio stipendio dell'importo inferiore ad Parte_1
euro 2.500,00. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, da distrarsi. Con
vittoria di spese, diritti e onorari di causa per entrambi i procedimenti (fase cautelare e fase di merito). In via istruttoria, laddove si dovesse ritenere necessario al fine del miglior accertamento dei fatti, si chiede l'ammissione dell'interrogatorio libero del ricorrente, dell'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_6
Provincia di Vicenza - c.f. , in persona l.r.p.t. con sede legale in Roma, via
[...] P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n. 14 e della prova per testi autonoma diretta e indiretta sulle circostanze di cui alla premessa del presente atto, precedute dall'inciso “Vero che” ed emendate da ogni giudizio e valutazione, ove effettivamente tali, prova contraria, diretta e indiretta, di cui alle circostanze ritualmente indicate negli scritti difensivi di controparte, con riserva di meglio articolare la prova testimoniale richiesta e indicare ulteriori testi anche nei termini di cui all'art. 183, comma 6, C.P.C., che sin da ora chiede concedersi, e all'esito delle avverse difese. Si chiede qualora necessiti ai fini della decisione che venga nominato un CTU relativamente al calcolo degli interessi ed aggi calcolati e non menzionati nell'atto”.
pag. 2/10 Conclusioni per la convenuta opposta Controparte_6
:<< IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE: Preso atto che trattasi nel caso di specie di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 2 c. cpc (non ex art 615 2 c. cpc) in quanto l'opposizione è avverso un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/73
suppostamente viziato per omessa o invalida notifica delle cartelle di pagamento o di altro atto prodromico al pignoramento;
Dichiararsi l'opposizione inammissibile per tardività di presentazione;
Dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito trattandosi di crediti di natura tributaria, per cui è competente la Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza;
NEL MERITO e previa revoca della disposta sospensione: Previa verifica di avvenuta notifica delle due cartelle contenute nell'intimazione di pagamento e nell'atto di ppt e rigettata l'eccezione di prescrizione, stante l'intervenuta interruzione;
Respingersi il ricorso in quanto totalmente infondato per quanto riguarda l'attività svolta dall'Agente di Riscossione, e conseguentemente, Confermarsi la piena validità delle pretese oggetto delle cartelle di cui all'atto di ppt contestato con conseguente prosecuzione delle trattenute sulla busta paga operate dal datore di lavoro terzo pignorato;
IN OGNI CASO: Con Controparte_2
vittoria delle spese del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione, stante la correttezza dell'operato del Concessionario e/o in subordine con la loro compensazione…>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione a suo tempo proposta da innanzi al giudice delle esecuzione nell'ambito del Parte_1
procedimento esecutivo r.g. es. n° 1945/2022 Tribunale di Vicenza, giudizio di merito poi riassunto dall'odierna attrice nel termine assegnato dal g.e. dopo che l'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione era stata accolta.
Ciò posto, riprendendo quanto precisato nel merito dalle parti si rileva che la sig.ra odierna opponente, risulta aver impugnato l'atto di pignoramento presso terzi Pt_1
ex art. 72 bis DPR 602/73 basato su due cartelle di pagamento, entrambe emesse dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vicenza 2: n. 124 2006 0002505202000 notificata il
1/03/06 e n. 124 2008 0011681331000 notificata il 25/09/08, con successive intimazioni di pag. 3/10 pagamento, la prima delle quali notificata in data 04/02/2022, per il recupero delle somme dovute come da precisate cartelle del 2006 e del 2008.
Parte opponente, in particolare, nel ricorso così deduceva:<<…NULLITA' DELL'ATTO
DI PIGNORAMENTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE
ESATTORIALI E DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO La pretesa avanzata dall'
[...]
risulta essere prescritta….Nell'atto di pignoramento…vengono elencate Controparte_7
cartelle di pagamento (cartelle esattoriali) unitamente alla loro presunta ed asserita data di notifica…..Né risulta a questa difesa la notifica al contribuente di alcun atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione delle somme portate nell'atto impugnato. Pertanto, in assenza di atti interruttivi idonei ad interrompere la prescrizione degli importi indicati nell'atto di pignoramento, deve riconoscersi la prescrizione del presunto credito e, conseguentemente, la carenza di potere dell'Ente creditore di porre in essere la procedura volta alla riscossione forzata.
Le cartelle su cui sarebbe fondata l'azione esecutiva (atto di pignoramento presso terzi, ove il terzo con sede in Torino via Filadelfia n. 220 Torino (TO), in Controparte_2
persona amministratore p.t.) sono le seguenti: n.. 12420060002505202000 presumibilmente notificata il 01/03/2006 n.. 12420080011681331000 presumibilmente notificata il
25/09/2008….A fondamento di quanto dedotto basta evidenziare che dalla presunta notifica indicata, ovvero del 01/03/2006 (per la cartella n. 12420060002505202000) e del 25/09/2008
(per la cartella n. 12420080011681331000) alla notifica dell'intimazione di pagamento che per le procedure promosse dall'Agente equivale ad un atto di precetto, sono Controparte_4
trascorsi più di 10 anni, per l'esattezza oltre 16 anni per la prima cartella e oltre 14 anni per la seconda. Pur volendo considerare l'intimazione di pagamento riportata nell'atto di pignoramento n. intimazione n. 12420219003111538000 presumibilmente notificata in data
04/02/2022, anche in tale data ogni presunto credito vantato dall'Agente della Riscossione è da intendersi prescritto……non risulta essere stato mai notificato alcun atto interruttivo della prescrizione fino all'intimazione di pagamento del 04/02/2022 riportata nell'atto di pignoramento…Ciò anche alla luce della recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, n. 23397 depositata in data 17.11.2016….secondo cui le pretese della Pubblica
pag. 4/10 Amministrazione si prescrivono nel termine “breve” di 5 anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. Volendo tuttavia aderire all'opinione –minoritaria- di prescrizione lunga,
ovvero decennale, anche in tal caso il termine risulta abbondantemente spirato (si ribadisce che dall'asserita notifica riportata delle cartelle -2006 e 2008- alla notifica del pignoramento al terzo sono decorsi rispettivamente 16 e 14 anni….>> (v. ricorso opponente . Pt_1
Eccezione di prescrizione dei crediti erariali che è stata poi pure ripresa negli scritti conclusivi della medesima che ha ulteriormente rilevato come:<<…Pertanto, nel Pt_1
caso che ci occupa, non avendo il contribuente potuto prendere cognizione nello specifico del tipo di credito vantato dalla Pubblica Amministrazione per inerzia di quest'ultima ed essendo decorso il termine quinquennale, non può che ribadirsi la prescrizione delle cartelle esattoriali su cui si basa l'azione esecutiva… nonostante l'allegazione nella memoria n. 2 da parte di
[...]
di due estratti di ruolo datati 02.11.2023 (all. n. 2 riferito alla cartella n. CP_3
12420060002505202000 notificata il 01.03.2006, e all. n. 3 riferito alla cartella n.
12420080011681331000 notificata il 25.09.2008), in cui a parte le date riportate delle relative notifiche del 01.03.2006 e del 25.09.2008 non c'è alcun atto interruttivo della prescrizione, fino alla notifica della intimazione di pagamento del 04/02/2022, regolarmente ricevuta dalla sig.ra
. Non vi è alcuna prova della notifica nei confronti dell'attrice degli avvisi di Parte_1
intimazione del 03/02/2011 e del 06/03/2020 menzionati dalla creditrice procedente. Ne deriva quindi la prescrizione delle pretese creditorie, sia nel caso in cui si volesse aderire al filone interpretativo della prescrizione quinquennale, o della prescrizione decennale, il termine appare abbondantemente spirato. Ne deriva la prescrizione dei crediti vantati dall
[...]
e la nullità dell'azione intrapresa ai danni della signora Controparte_8 Pt_3
.>>(v. note conclusive Gregori).
[...]
Ciò in quanto nelle proprie difese l aveva fatto riferimento a Controparte_3
presunti atti interruttivi della prescrizione che sarebbero stati notificati in epoca successiva alla notifica delle cartelle del 2006 e 2008 e prima delle intimazioni di pagamento del 2022.
pag. 5/10 Ciò premesso in termini di ricostruzione fattuale, può ora, all'esito del giudizio, essere tranquillamente affermato come l'opposizione all'esecuzione (non trattasi di opposizione agli atti esecutivi, come erroneamente sostenuto dalla difesa di
[...]
, tenuto conto che qui è in contestazione il diritto della Controparte_5
medesima a procedere ad esecuzione forzata nei confronti Controparte_1
della sig.ra svolta dalla sig.ra sia risultata fondata, dal momento che è Pt_1 Pt_1
ampiamente prescritto il diritto di credito erariale sotteso alle cartelle poste a base dell'esecuzione promossa dalla medesima . Controparte_5
Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata, in via preliminare, da la stessa è manifestamente infondata tenuto conto Controparte_5
che nel caso di specie non risulta essere in contestazione la notifica delle cartelle del
2006 e del 2008, regolarmente notificate, bensì trattasi dell'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti erariali al momento della notifica dell'atto di pignoramento ( e prima al momento delle intimazioni di pagamento notificate a decorrere dal 2022) eseguito a danno della sig.ra (per la verità, come detto, la Pt_1
prescrizione era maturata anche al momento della notifica della prima intimazione di pagamento nel 2022, ma nulla sposta in termini della qui ritenuta sussistenza della giurisdizione ordinaria).
Orbene, si ricorda che con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite
Civili della Corte di Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario relativamente a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria, ovvero sempre le
Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario la controversia sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e pag. 6/10 comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (v. anche Cass. n.
7822/2020).
Nella sopra indicata pronuncia è stato, infatti, chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della eccezione di prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza, l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità come nel caso di pignoramento compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché
calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (v. Cass. Sez. Un., n. 34447 del
2019).
Come verificatosi nella fattispecie di cui a giudizio dove è intervenuto il pignoramento,
dopo la notifica iniziale delle cartelle di pagamento (notifica intervenuta nel 2006 e nel
2008), con sua notifica solo nel settembre 2022 quando era ormai già maturata la prescrizione del credito. Per cui si è trattato di un pignoramento compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione, ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella.
Da ciò ne discende che l'opposizione all'esecuzione per far valere l'intervenuta prescrizione del credito erariale per decorso del termine in epoca successiva alla notifica della cartella è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Il credito posto in esecuzione è, pertanto, prescritto ed a nulla vale, a questi fini,
l'intimazione di pagamento notificata nel febbraio del 2022 dal momento che all'epoca la prescrizione era, comunque, già intervenuta e l'odierna opponente non era obbligata pag. 7/10 ad impugnarla come ha, di recente, statuito la Cassazione nell'ordinanza 17/06/2024, n.
16743:<<..Invero, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) - dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione….L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria,
non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano,
altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020)…. Ne consegue che CP_9
non aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla
Part ; l'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata….>> (v. Cass. 17/06/2024, n.
16743).
Da ciò ne discende, come detto, che l'odierna opponente non era obbligata ad Pt_1
impugnare l'intimazione di pagamento del 4.02.2022 per far valere l'eccezione di prescrizione non trattandosi di un atto per il quale vi era l'obbligo di impugnazione al fine di non decadere dal potere di sollevare eccezioni di merito già all'epoca maturate
(come appunto l'eccezione di prescrizione).
In definitiva, l'opposizione all'esecuzione deve essere accolta in quanto
[...]
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base delle Controparte_5
cartelle notificate ancora nel 2006 e nel 2008, tenuto conto che prima dell'intimazione del febbraio 2022 non era stato notificato alla sig.ra alcun atto interruttivo della Pt_1
prescrizione( tanto che è corretto quanto sostenuto dalla medesima opponente in ordine ad ipotetiche notifiche che sarebbero state fatte dall e che, Controparte_3
pag. 8/10 tuttavia, non sono state prodotte in giudizio:”… nonostante l'allegazione nella memoria n.
2 da parte di di due estratti di ruolo datati 02.11.2023 (all. n. 2 riferito Controparte_3
alla cartella n. 12420060002505202000 notificata il 01.03.2006, e all. n. 3 riferito alla cartella n. 12420080011681331000 notificata il 25.09.2008), in cui a parte le date riportate delle relative notifiche del 01.03.2006 e del 25.09.2008 non c'è alcun atto interruttivo della prescrizione, fino alla notifica della intimazione di pagamento del 04/02/2022, regolarmente ricevuta dalla sig.ra Non vi è alcuna prova della notifica nei confronti Parte_1
dell'attrice degli avvisi di intimazione del 03/02/2011 e del 06/03/2020 menzionati dalla creditrice procedente. Ne deriva quindi la prescrizione delle pretese creditorie, sia nel caso in cui si volesse aderire al filone interpretativo della prescrizione quinquennale, o della prescrizione decennale, il termine appare abbondantemente spirato. Ne deriva la prescrizione dei crediti vantati dall' e la nullità dell'azione intrapresa ai danni della Controparte_8
signora .>>(v. note conclusive Gregori). Parte_3
L'opposizione all'esecuzione svolta dalla sig.ra è risultata, in Parte_1
definitiva, pienamente fondata e la stessa deve essere, pertanto, accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto che non vi è stata la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunziando sull'opposizione all'esecuzione promossa da Pt_1
nei confronti dell così provvede:
[...] Controparte_5
- accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da e per l'effetto Parte_1
dichiara che non ha diritto a procedere ad Controparte_5
esecuzione forzata per le cartelle n. 12420060002505202000 (notificata il 01.03.2006) e n.
12420080011681331000 (notificata il 25.09.2008) per intervenuta prescrizione del credito.
- condanna al pagamento a favore di , e Controparte_1 Parte_1
per essa con distrazione a favore degli Avvocati Giuseppe Gatta ed Andrea Bona come pag. 9/10 da loro richiesta, delle spese di lite che vengono liquidate in euro 6.500,00 oltre al rimborso delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Vicenza, lì 23.04.2025
Il Giudice
dott. Nicola Carpenedo
pag. 10/10