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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1787 del 2019 reg. gen affari civili contenziosi.
Vertente tra in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
e con Avv. Lucia Sagnella Parte_2 Parte_3
Parte opponente
E
, in persona del rapp.te legale p.t., in CP_1 Controparte_2
persona del rapp.te legale p.t. con Avv. Tito Monterosso
Parte opposta
NONCHE' in persona del rapp.te legale p.t., con Avv. Controparte_3
Tito Monterosso
Interventore ex art. 111 c.p.c.
Avente ad oggetto: Opposizione a D.I. nr. 261.2019 (R.G. nr.
591/2019) con oggetto pagamento di somme in materia di contratti bancari.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in Parte_1
persona del rapp.te legale p.t., e Parte_4 Parte_2
proponevano opposizione avverso il D.I. nr. 261/2019
[...]
(R.G. nr. 591/2019) con cui in persona del rapp.te Controparte_4
legale p.t., ingiungeva loro il pagamento della somma di €.38943,63 per saldo debitore del rapporto di c/c 0744/020477 oltre interessi convenzionali al 11, 85% dal 27/2/2014 sino all'effettivo soddisfo, la prima in qualità di obbligata principale e i secondi quali garanti, con la Banca Popolare di Novara ed oggetto di cessione in favore dell'odierna opposta giusta operazione di cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti del 15.10.2015, lamentandone l'erroneità e l'illegittimità sotto molteplici profili. Più in particolare, le opponenti eccepivano la non debenza delle somme ingiunte perché derivanti dall'applicazione di tassi usurari. Sulla base di tale premesse, chiedevano il revocarsi del decreto ingiuntivo e rigettarsi la domanda di pagamento di parte opposta. Vinte le spese e i compensi del giudizio.
Si costituiva che, impugnando e contestando tutto Controparte_4
quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. nr. 261/2019 e nel merito il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e la conferma dell'opposto decreto.
All'udienza di prima comparizione il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. nr.261/2019 e assegnava i termini di legge per la
2 proposizione del tentativo obbligatorio di mediazione ex d.lgs nr.
28/2010.
In data 7.4.2020 si costituiva in giudizio la Controparte_3
dichiarandosi titolare del credito vantato dalla nei CP_1
confronti degli opponenti e ceduto nell'ambito di una cessione in blocco e quindi ha dichiarato di sostituirsi alla ai sensi CP_1
dell'art. 111 c.p.c. nella causa in epigrafe, facendo propria ogni ragione, domanda, eccezione ed istanza dalla stessa formulata.
In corso di causa veniva disposta C.T.U. e conferito l'incarico alla dott.ssa per la ricostruzione del rapporto dare- Persona_1
avere relativo al rapporto di c/c nr. 0744/020477. Depositata la
CTU, fatte rassegnare alle parti le conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. All'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Deve innanzitutto osservarsi che l'intervento della
[...]
in qualità di cessionaria dei crediti vantati dall'opposta CP_3
nei confronti degli opponenti, determina l'estromissione della originaria opposta nel presente giudizio ex art. 111, comma 2, c.p.c., di conseguenza, va dichiarata l'estromissione della e per CP_1
essa della Controparte_2
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per difetto della prova scritta. Sul punto basti ricordare
3 che ha compiutamente provato la titolarità del Controparte_4
rapporto di credito di cui è causa, oggetto di cessione in blocco, procedendo già in sede monitoria non solo l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cartolarizzazione e cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. dal quale si ricava che i rapporti oggetto di cessione vi è anche quello di cui è causa. Alla luce della documentazione in atti deve, pertanto, ritenersi pienamente provato la sussistenza del diritto di credito.
In materia, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese e, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c. , ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria di interessi, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento del tasso soglia e le modalità con cui lo stesso è stato accertato (Corte di Cassazione ordinanze nr.2311/2018). In altri termini, nelle controversie relativa alla spettanza e alla misura degli interessi, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Nel caso di specie, gli odierni attori deducono la sussistenza di usura contrattuale sulla base di
4 allegazioni generiche e sfornite di qualsiasi supporto probatorio, ad esempio, afferma la violazione della legge antiusura l.n. 108/1996 senza tuttavia nemmeno produrre i decreti ministeriali vigenti, né indicare quale fosse il tasso soglia dell'epoca vigente. Alla luce degli arresti giurisprudenziali più recenti, infatti, la mancata produzione dei decreti ministeriali potrebbe essere sanata da parte del giudice, purché vi siano allegazioni precise e circostanziate circa l'avvenuto superamento del tasso soglia. In conclusione, l'opponente effettua doglianza generiche senza analizzare l'andamento concreto del rapporto contrattuale di conto corrente oggetto di giudizio. Parte opponente lamenta, altresì, la difformità dell .A.E.G. CP_5
dichiarato nel contratto di conto corrente e quello effettivamente applicato nel corso del rapporto. Ora l' rappresenta un valore CP_6
medio espresso in termini percentuali che svolge la funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. È quindi un indicatore previsto dall'art. 9, comma 2, della delibera C.I.R.C 4.3.2003 con la funzione di informare il cliente del costo complessivo del credito a lui erogato. Da ciò discende che l' non rientra tra i tassi, pressi e condizioni cui fa riferimento CP_6
l'art. 117, comma 6, T.U.B., per sancirne la nullità. Pertanto, sia nell'ipotesi in cui vi sia difformità tra l' indicato in contratto e CP_6
quello applicato, sia nell'ipotesi di assenza di indicazione dell' il CP_6
difetto non incide sulla validità del contratto o della clausola relativa agli interessi (Cfr. Cass. S.U. nr. 26724 del 2007).
5 Stante la natura tecnica delle ulteriori deduzioni ed eccezioni formulate con riferimento al rapporto contrattuale in esame, si è reso necessario disporre C.T.U. per la rielaborazione del rapporto, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto conformi ai principi scientifici, normativi e giurisprudenziale regolanti la materia.
Il nominato CTU ha specificato che con riferimento al contratto di conto corrente nr. 0744/020477, movimentato dal 13.12.2009 con saldo iniziale pari a zero e fino al 26.02.2014 con passaggio a sofferenza della somma di €. 40.336,63. Nel contratto di conto corrente sono stati pattuiti i tassi di interesse sia attivi che passivi e con successive modifiche, sono state pattuite la variazione di affidamento con i relativi tassi. Sono stati, altresì, pattuiti i tassi convenzionali e sono state assicurate le variazioni favorevoli al correntista. Quanto alla capitalizzazione degli interessi, invece, si è potuto rilevare che in contratto è riportato, senza tenere conto degli incrementi derivanti dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione degli artt. 2 e 6 della Delibera CIRCR 6.2.2000. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'indicazione di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente al tasso nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi poiché sconfessa, nei fatti che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione e, per altro verso non soddisfa quanto indicato all'art. 6 della Delibera (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza nr.
18864/2023). Per quanto innanzi, il rapporto di c/c è stato
6 ricostruito adottando come criterio capitalizzazione semplice. Le valute e le spese sono state oggetto di specifica pattuizione. Le spese, come anche il corrispettivo di disponibilità creditizia e l'indennità di sconfinamento sono state oggetto di specifica pattuizione. All'esito della rielaborazione del rapporto sulla base dei criteri di cui innanzi, per il conto corrente ordinario nr.
0744/020477, il saldo finale ricalcolato è pari a €-39.127,90.
Per gli esposti motivi, l'opposizione è rigettata, in quanto infondata, ed è confermato il decreto ingiuntivo nr. 261/2019 a cui attribuisce efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai vigenti parametri forensi in relazione al valore della controversia (€.39.127,90) e alle fasi effettivamente espletate (fase introduttiva, fase studio, fase istruttoria e fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sull'opposizione promossa dalla e Parte_1 Parte_2
ne confronti della e per essa Parte_4 Controparte_4
la ogni diversa, ulteriore e/o contraria domanda, Controparte_2
istanza, deduzione e/o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. nr.
261/2019;
- condanna la Parte_1 Parte_2
e in solido, al pagamento in favore della Parte_4
e per essa della Controparte_3 CP_1 [...]
[...] delle spese di lite che liquida in € 3909,00, oltre CP_7
accessori di legge, se dovuti;
- dichiara l'estromissione della e per essa della CP_8
Controparte_2
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte opponente.
Così deciso, in Benevento 18 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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